15.2021.68
Ricorso contro la decisione dell’UE di considerare tardive le opposizioni interposte dal debitore e contro la notificazione dei precetti esecutivi. Ricorsi irricevibili siccome tardivi
28 giugno 2021Italiano5 min
realizzazione di diversi pegni immobiliari, emesso l’8 maggio 2020 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2021.68
Lugano
28 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 9 giugno 2021 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del
ricorrente da
PI 2, (es.
n. __________)
PI 1, (es. n. __________)
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di
realizzazione di diversi pegni immobiliari, emesso l’8 maggio 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 2 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 600'000.–
oltre ad accessori;
che l’PI 1 procede a sua volta nei confronti di RI
1 per l’incasso di fr. 3'152'000.– oltre ad accessori, in virtù del
precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione di un pegno
immobiliare, emesso il 13 gennaio 2021 dallo stesso Ufficio;
che
il 23 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 l’UE ha trasmesso il primo e il secondo
precetto all’escusso mediante invii raccomandati all’indirizzo “Via __________”;
che
sostenendo di aver ricevuto entrambi i precetti soltanto il 18 aprile 2021, con scritto del 28 aprile RI 1 vi ha interposto
opposizione totale, chiedendo all’Ufficio di confermargli (anche via mail) l’avvenuta
opposizione;
che
tramite due distinti provvedimenti del 3 maggio 2021 inoltrati con un unico
invio raccomandato, l’UE di Mendrisio, che si occupa del Settore immobiliare
del Sottoceneri, ha comunicato all’escusso di non potere accettare le
opposizioni siccome tardive, i due precetti essendogli stati notificati
rispettivamente il 10 novembre 2020 (es. n. __________) e il 20 gennaio 2021
(es. n. __________), sicché i rispettivi termini di 20
giorni per interporvi opposizione sono scaduti il 30 novembre 2020 e il 9
febbraio 2021;
che
con ricorso del 9 giugno 2021 RI 1 si aggrava contro le
predette decisioni, chiedendo di dichiarare nulle o di annullare le
notificazioni dei due precetti esecutivi, rispettivamente di accogliere, poiché non tardive, le opposizioni
formulate il 28 aprile 2021;
che
il ricorso in esame contiene in realtà due contestazioni diverse contro due distinti
provvedimenti, il cui fondamento di fatto è però in sostanza il medesimo, ragione
per cui possono essere congiunte in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1
LPR e 51 LPamm, le cause conservando comunque la loro individualità nel senso
che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente;
che
giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci
giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che
nel caso in rassegna, come si evince dai documenti allegati all’atto
ricorsuale, l’insorgente ha ritirato la raccomandata contenente i provvedimenti
impugnati il 22 maggio 2021 (v. le decisioni in questione [doc. 3a e 7a] e il tracciamento
dell’invio raccomandato n. __________ indicato nella copia della relativa busta
[doc. 3b e 7b]);
che
il termine per ricorrere contro i noti provvedimenti è pertanto giunto a
scadenza il 1° giugno 2021, motivo per cui i ricorsi pre-sentati mediante un
unico atto il 9 giugno 2021 s’avverano tardivi e quindi irricevibili;
che
neppure può essere dato seguito alla domanda di dichiarare nulle le intimazioni
dei precetti esecutivi, siccome la notificazione è assolutamente nulla (nel
senso dell’art. 22 LEF) e la sua nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi
momento soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, mentre qualora,
malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque
conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi
effetti dal momento di tale conoscenza (sentenza della CEF 15. 2020.7 del 15
luglio 2020, consid. 2 e riferimento citato);
che
nella fattispecie, l’insorgente pretende di aver ricevuto personalmente i
precetti esecutivi (di cui del resto ha allegato all’atto ricorsuale le copie
degli esemplari per il debitore [doc. 1a e 5a]) il 18 aprile 2021 (doc. 2a e 6a);
che
tenuto conto di tale allegazione, il termine per presentare ricorso contro la
notifica è scaduto il 28 aprile 2021, sicché s’appalesa pure tardiva e dunque
irricevibile la domanda volta ad annullare le notificazioni degli atti in
questione;
che
stante l’esito del giudizio odierno, non
è necessario notificare alle altre parti interessate l’atto ricorsuale e la
decisione (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione
di Lugano è irricevibile.
Considerandi
2.
Il
ricorso concernente l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di
Lugano è irricevibile.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a RI 1, .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.