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Decisione

15.2021.68

Ricorso contro la decisione dell’UE di considerare tardive le opposizioni interposte dal debitore e contro la notificazione dei precetti esecutivi. Ricorsi irricevibili siccome tardivi

28 giugno 2021Italiano5 min

realizzazione di diversi pegni immobiliari, emesso l’8 maggio 2020 dal­l’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

15.2021.68

Lugano

28 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 9 giugno 2021 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio

nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del

ricorrente da

PI 2, (es.

n. __________)

PI 1, (es. n. __________)

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di

realizzazione di diversi pegni immobiliari, emesso l’8 maggio 2020 dal­l’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 2 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 600'000.–

oltre ad accessori;

che l’PI 1 procede a sua volta nei confronti di RI

1 per l’incasso di fr. 3'152'000.– oltre ad accessori, in virtù del

precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione di un pegno

immobiliare, emesso il 13 gennaio 2021 dallo stesso Ufficio;

che

il 23 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 l’UE ha trasmesso il primo e il secondo

precetto all’escusso mediante invii raccomandati all’indirizzo “Via __________”;

che

sostenendo di aver ricevuto entrambi i precetti soltanto il 18 aprile 2021, con scritto del 28 aprile RI 1 vi ha in­terposto

opposizione totale, chiedendo all’Ufficio di confermargli (anche via mail) l’avvenuta

opposizione;

che

tramite due distinti provvedimenti del 3 maggio 2021 inoltrati con un unico

invio raccomandato, l’UE di Mendrisio, che si occupa del Settore immobiliare

del Sottoceneri, ha comunicato all’escus­­so di non potere accettare le

opposizioni siccome tardive, i due precetti essendogli stati notificati

rispettivamente il 10 novembre 2020 (es. n. __________) e il 20 gennaio 2021

(es. n. __________), sicché i rispettivi termini di 20

giorni per interporvi opposizione sono scaduti il 30 novembre 2020 e il 9

febbraio 2021;

che

con ricorso del 9 giugno 2021 RI 1 si aggrava contro le

predette decisioni, chiedendo di dichiarare nulle o di annullare le

notificazioni dei due precetti esecutivi, rispettivamente di accogliere, poiché non tardive, le opposizioni

formulate il 28 apri­le 2021;

che

il ricorso in esame contiene in realtà due contestazioni diverse contro due distinti

provvedimenti, il cui fondamento di fatto è però in sostanza il medesimo, ragione

per cui possono essere congiunte in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1

LPR e 51 LPamm, le cause conservando comunque la loro individualità nel senso

che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente;

che

giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato entro dieci

giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

che

nel caso in rassegna, come si evince dai documenti allegati all’atto

ricorsuale, l’insorgente ha ritirato la raccomandata contenente i provvedimenti

impugnati il 22 maggio 2021 (v. le decisioni in questione [doc. 3a e 7a] e il tracciamento

dell’invio raccomandato n. __________ indicato nella copia della relativa busta

[doc. 3b e 7b]);

che

il termine per ricorrere contro i noti provvedimenti è pertanto giunto a

scadenza il 1° giugno 2021, motivo per cui i ricorsi pre-sentati mediante un

unico atto il 9 giugno 2021 s’avverano tardivi e quindi irricevibili;

che

neppure può essere dato seguito alla domanda di dichiarare nulle le intimazioni

dei precetti esecutivi, siccome la notificazione è assolutamente nulla (nel

senso dell’art. 22 LEF) e la sua nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi

momento soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, mentre qualora,

malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque

conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi

effetti dal momento di tale conoscenza (sentenza della CEF 15. 2020.7 del 15

luglio 2020, consid. 2 e riferimento citato);

che

nella fattispecie, l’insorgente pretende di aver ricevuto personalmente i

precetti esecutivi (di cui del resto ha allegato all’atto ricorsuale le copie

degli esemplari per il debitore [doc. 1a e 5a]) il 18 aprile 2021 (doc. 2a e 6a);

che

tenuto conto di tale allegazione, il termine per presentare ricorso contro la

notifica è scaduto il 28 aprile 2021, sicché s’appa­lesa pure tardiva e dunque

irricevibile la domanda volta ad annullare le notificazioni degli atti in

questione;

che

stante l’esito del giudizio odierno, non

è necessario notificare alle altre parti interessate l’atto ricorsuale e la

decisione (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso concernente l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione

di Lugano è irricevibile.

Considerandi

2.

Il

ricorso concernente l’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di

Lugano è irricevibile.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a RI 1, .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.