15.2021.69
Amministrazione coatta di un fondo sequestrato. Ricorso contro una comunicazione interlocutoria relativa alla disdetta del rapporto di locazione. Ricorso per denegata giustizia. Stralcio
6 ottobre 2021Italiano8 min
n. __________ promossa dal Comune PI 4 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 1'590'000.–
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.69
Lugano
6 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 maggio 2021 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dal
PI 4,
(rappresentato dall’CO 1, )
procedura
che interessa anche gli inquilini del fondo sequestrato
PI
1 e PI 2,
(patrocinati dall’avv. PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa dal Comune PI 4 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 1'590'000.–
oltre ad accessori a convalida in particolare del sequestro __________
decretato il 4 marzo 2014 e fondato su una richiesta di garanzia di stessa data
emessa dal Comune PI 4 contro lo stesso escusso, il 12 gennaio 2016 l’Ufficio
di esecuzione (UE) di Locarno ha incaricato la società PI 6 di amministrare il
fondo n. __________ RFD di __________, di proprietà di RI 1, oggetto del
sequestro.
B. Il
23 settembre 2020 l’PI 6 ha inoltrato ad PI 1 e PI 2, conduttori del ristorante
sito sul fondo sequestrato, la disdetta per mora del contratto di locazione
stipulato il 24 febbraio 2012 con RI 1.
C. Con
istanza del 15 ottobre 2020 presentata dinanzi all’Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Minusio i conduttori hanno contestato la disdetta.
Attualmente la procedura è pendente presso la Pretura del Distretto di
Locarno-Città.
D. Mediante
comunicazione del 2 febbraio 2021 l’UE ha annunciato a RI 1 l’intenzione di proporre
ai conduttori diverse modifiche del contratto di locazione, tra cui anche il
ritiro della disdetta a condizione che entro il 28 febbraio 2021 essi avessero
pagato le pigioni arretrate di fr. 8'855.– e quelle dei mesi di gennaio e
febbraio 2021 per complessivi fr. 3'000.–, nonché ritirato le azioni
giudiziarie da loro promosse entro il 15 febbraio 2021. Per e-mail dello stesso
giorno, l’organo esecutivo ha trasmesso tale scritto anche ad PI 1 e PI 2,
precisando che in caso di accettazione delle modifiche, la disdetta sarebbe
stata ritirata.
E. Con
e-mail del 16 febbraio 2021 i conduttori hanno accettato alcune delle proposte
di modifica contrattuale e per altre hanno formulato delle controproposte, specificando
altresì che avrebbero ritirato le azioni giudiziarie non appena le parti
fossero giunte a un accordo transattivo.
F. Il
21 aprile 2021 RI 1 ha chiesto per e-mail all’UE se i conduttori avevano dato
seguito agli accordi presi, in particolare in merito al pagamento degli
arretrati di fr. 11'855.– entro il 28 febbraio 2021, e se erano in regola
con il pagamento delle pigioni correnti. In caso contrario, egli ha invitato l’organo
esecutivo a procedere “immediatamente con la disdetta”.
G. Dopo
un primo scambio di e-mail, il 23 aprile 2021 l’UE ha comunicato per posta
elettronica a RI 1 in particolare che “i nuovi accordi
sono stati presi, a seguito della nuova situazione COVID-19 ed alle restrizioni
imposte dalle autorità. Moralmente ed eticamente, non riteniamo corretto,
approfittarsene di persone che si trovano in difficoltà, ma che cercano
comunque di trovare una soluzione appena le circostanze lo permetteranno”.
H. Con
ricorso del 3 maggio 2021 RI 1 si aggrava contro la predetta comunicazione, chiedendone l’annullamento. Postula inol-tre
che sia fatto ordine all’organo esecutivo di procedere con la disdetta del
contratto di locazione.
I. In
considerazione delle mutate condizioni e rivalutata “la
decisione del 2 febbraio 2021”, il 17 maggio 2021 l’Ufficio
ha comunicato a RI 1 una serie di nuove modifiche del contratto di locazione
che avrebbe proposto ai conduttori, tra cui il ritiro della disdetta a
condizione che essi avessero pagato entro il 30 giugno 2021 gli arretrati 2021
di complessivi fr. 10'500.–.
L. Mediante
osservazioni del 27 maggio 2021 PI 1 e PI 2 domandano che il ricorso sia
respinto, nella misura in cui è ricevibile. Nelle sue del 10 giugno 2021 l’UE
si è invece rimesso al giudizio della Camera, come pure il Comune PI 4 con
osservazioni del 20 maggio 2021.
Considerato
in diritto: 1. Siccome il ricorrente si è aggravato contro una comunicazione per
e-mail, ove l’UE si è limitato a rispondere alla sua richiesta concernente l’adempimento
Considerandi
degli accordi presi con i conduttori in merito al pagamento degli arretrati, si
pone anzitutto la questione di sapere se si tratta effettivamente di un
provvedimento impugnabile nel senso dell’art. 17 cpv. 1 LEF.
1.1
Il
ricorso giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto
il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il ricorso deve
servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non
ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale
errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una
successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.). Il
ricorso è pertanto ammissibile unicamente per contestare atti d’imperio di un’autorità
d’esecuzione forzata, ovvero atti materiali che hanno per oggetto la
continuazione o la fine di una procedura di esecuzione forzata e che producono
degli effetti verso l’esterno (sentenza del
Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129 III
401.
consid. 1.1; 128 III 157 consid. 1/c; sentenza della CEF 15.2019.88
del 21 ottobre 2019).
1.2
A
prescindere dalla sua forma, l’e-mail oggetto del ricorso non costituisce secondo
la predetta definizione un provvedimento impugnabile mediante ricorso ai sensi
dell’art. 17 LEF. Trattasi invero di una mera comunicazione interlocutoria,
sicché non influisce in alcun modo nell’esecuzione né produce effetti giuridici
verso l’esterno. Nella misura in cui è volto a ottenere l’annullamento della
comunicazione in questione, il ricorso si rivela pertanto irricevibile.
2.
Il
gravame non trova sorte migliore neppure nella misura in cui è inteso a ordinare
all’UE di “procedere con la disdetta del contratto di
locazione”. Anche qualora si volesse considerare tale
domanda come un ricorso per denegata giustizia, ciò che è ammesso in ogni tempo
(art. 17 cpv. 3 LEF), il ricorrente sembra dimenticare che l’organo esecutivo
ha già inoltrato la disdetta per mora il 23 settembre 2020 per il tramite dell’PI
6.
e che l’atto in questione è tuttora oggetto della procedura di contestazione
pendente dinanzi alla Pretura del Distretto di Locarno-Città (v. doc. F) attualmente
sospesa, siccome tra le parti sono in corso delle trattative per giungere a un
accordo transattivo. Ne consegue che, sotto questo profilo, il gravame è privo
d’oggetto, ragione per cui la causa va stralciata dai ruoli (art. 24b
cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]).
3.
Per
abbondanza, laddove infine rimprovera all’Ufficio di non aver proceduto ai
propri incombenti, o meglio di non aver imposto ai conduttori l’adempimento dell’“accordo”
del 2 febbraio 2021, l’insorgente non s’avvede che tale documento è in realtà una
mera proposta di modifica del contratto di locazione, non (ancora) un accordo
transattivo, i conduttori avendo accettato solo parte delle modifiche ivi
contenute (sopra ad E) e le trattative essendo ancora in corso. Inoltre, come
ammette nel ricorso, RI 1 non ha contestato tali proposte, approvando pertanto
il modo di agire dell’Ufficio nei confronti dei conduttori. Del resto, egli
nemmeno si è lamentato delle nuove proposte di modifica contrattuale contenute
nello scritto 17 maggio 2021, che ricalcano sostanzialmente quelle precedenti.
Alla luce di tali circostanze, nella misura in cui fosse ammissibile, la
censura si rivelerebbe dunque manifestamente infondata.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è senza oggetto e la
causa va dunque stralciata dai ruoli.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.