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Decisione

15.2021.69

Amministrazione coatta di un fondo sequestrato. Ricorso contro una comunicazione interlocutoria relativa alla disdetta del rapporto di locazione. Ricorso per denegata giustizia. Stralcio

6 ottobre 2021Italiano8 min

n. __________ promossa dal Comune PI 4 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 1'590'000.–

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.69

Lugano

6 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 3 maggio 2021 di

RI 1

(patrocinato dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno

nell’esecuzione n. __________ promos­sa nei confronti del ricorrente dal

PI 4,

(rappresentato dall’CO 1, )

procedura

che interessa anche gli inquilini del fondo sequestrato

PI

1 e PI 2,

(patrocinati dall’avv. PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa dal Comune PI 4 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 1'590'000.–

oltre ad accessori a convalida in particolare del sequestro __________

decretato il 4 marzo 2014 e fondato su una richiesta di garanzia di stessa data

emessa dal Comune PI 4 contro lo stesso escusso, il 12 gennaio 2016 l’Ufficio

di esecuzione (UE) di Locarno ha incaricato la società PI 6 di amministrare il

fondo n. __________ RFD di __________, di proprietà di RI 1, oggetto del

sequestro.

B. Il

23 settembre 2020 l’PI 6 ha inoltrato ad PI 1 e PI 2, conduttori del ristorante

sito sul fondo sequestrato, la disdetta per mora del contratto di locazione

stipulato il 24 febbraio 2012 con RI 1.

C. Con

istanza del 15 ottobre 2020 presentata dinanzi all’Ufficio di conciliazione in

materia di locazione di Minusio i conduttori hanno contestato la disdetta.

Attualmente la procedura è pendente pres­so la Pretura del Distretto di

Locarno-Città.

D. Mediante

comunicazione del 2 febbraio 2021 l’UE ha annunciato a RI 1 l’intenzione di proporre

ai conduttori diverse modifiche del contratto di locazione, tra cui anche il

ritiro della disdet­ta a condizione che entro il 28 febbraio 2021 essi avessero

pagato le pigioni arretrate di fr. 8'855.– e quelle dei mesi di gennaio e

febbraio 2021 per complessivi fr. 3'000.–, nonché ritirato le azioni

giudiziarie da loro promosse entro il 15 febbraio 2021. Per e-mail dello stesso

giorno, l’organo esecutivo ha trasmesso tale scritto anche ad PI 1 e PI 2,

precisando che in caso di accettazione delle modifiche, la disdetta sarebbe

stata ritirata.

E. Con

e-mail del 16 febbraio 2021 i conduttori hanno accettato alcune delle proposte

di modifica contrattuale e per altre hanno formulato delle controproposte, specificando

altresì che avrebbero ritirato le azioni giudiziarie non appena le parti

fossero giunte a un accordo transattivo.

F. Il

21 aprile 2021 RI 1 ha chiesto per e-mail all’UE se i conduttori avevano dato

seguito agli accordi presi, in particolare in merito al pagamento degli

arretrati di fr. 11'855.– entro il 28 febbraio 2021, e se erano in regola

con il pagamento delle pigioni correnti. In caso contrario, egli ha invitato l’organo

esecutivo a procedere “immediatamente con la disdetta”.

G. Dopo

un primo scambio di e-mail, il 23 aprile 2021 l’UE ha comunicato per posta

elettronica a RI 1 in particolare che “i nuovi accordi

sono stati presi, a seguito della nuova situazione COVID-19 ed alle restrizioni

imposte dalle autorità. Moralmente ed eticamente, non riteniamo corretto,

approfittarsene di persone che si trovano in difficoltà, ma che cercano

comunque di trovare una soluzione appena le circostanze lo permetteranno”.

H. Con

ricorso del 3 maggio 2021 RI 1 si aggrava contro la predetta comunicazione, chiedendone l’annullamento. Postula inol-tre

che sia fatto ordine all’organo esecutivo di procedere con la disdetta del

contratto di locazione.

I. In

considerazione delle mutate condizioni e rivalutata “la

decisione del 2 febbraio 2021”, il 17 maggio 2021 l’Ufficio

ha comunicato a RI 1 una serie di nuove modifiche del contratto di locazione

che avrebbe proposto ai conduttori, tra cui il ritiro della disdetta a

condizione che essi avessero pagato entro il 30 giugno 2021 gli arretrati 2021

di complessivi fr. 10'500.–.

L. Mediante

osservazioni del 27 maggio 2021 PI 1 e PI 2 domandano che il ricorso sia

respinto, nella misura in cui è ricevibile. Nelle sue del 10 giugno 2021 l’UE

si è invece rimesso al giudizio della Camera, come pure il Comune PI 4 con

osservazioni del 20 maggio 2021.

Considerato

in diritto: 1. Siccome il ricorrente si è aggravato contro una comunicazione per

e-mail, ove l’UE si è limitato a rispondere alla sua richiesta concernente l’adempimento

Considerandi

degli accordi presi con i conduttori in merito al pagamento degli arretrati, si

pone anzitutto la questione di sapere se si tratta effettivamente di un

provvedimento impugnabile nel senso dell’art. 17 cpv. 1 LEF.

1.1

Il

ricorso giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto

il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il ricorso deve

servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non

ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale

errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una

successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.). Il

ricorso è pertanto ammissibile unicamente per contestare atti d’imperio di un’autorità

d’esecuzione forzata, ovvero atti materiali che hanno per oggetto la

continuazione o la fine di una procedura di esecuzione forzata e che producono

degli effetti verso l’esterno (sentenza del

Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129 III

401.

consid. 1.1; 128 III 157 consid. 1/c; sentenza della CEF 15.2019.88

del 21 ottobre 2019).

1.2

A

prescindere dalla sua forma, l’e-mail oggetto del ricorso non costituisce secondo

la predetta definizione un provvedimento impugnabile mediante ricorso ai sensi

dell’art. 17 LEF. Trattasi invero di una mera comunicazione interlocutoria,

sicché non influisce in alcun modo nell’esecuzione né produce effetti giuridici

verso l’e­­sterno. Nella misura in cui è volto a ottenere l’annullamento della

comunicazione in questione, il ricorso si rivela pertanto irricevibile.

2.

Il

gravame non trova sorte migliore neppure nella misura in cui è inteso a ordinare

all’UE di “procedere con la disdetta del contratto di

locazione”. Anche qualora si volesse considerare tale

domanda come un ricorso per denegata giustizia, ciò che è ammesso in ogni tempo

(art. 17 cpv. 3 LEF), il ricorrente sembra dimenticare che l’organo esecutivo

ha già inoltrato la disdetta per mora il 23 settembre 2020 per il tramite dell’PI

6.

e che l’atto in questio­ne è tuttora oggetto della procedura di contestazione

pendente dinanzi alla Pretura del Distretto di Locarno-Città (v. doc. F) attualmente

sospesa, siccome tra le parti sono in corso delle trattative per giungere a un

accordo transattivo. Ne consegue che, sotto questo profilo, il gravame è privo

d’oggetto, ragione per cui la causa va stralciata dai ruoli (art. 24b

cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]).

3.

Per

abbondanza, laddove infine rimprovera all’Ufficio di non aver proceduto ai

propri incombenti, o meglio di non aver imposto ai conduttori l’adempimento dell’“accordo”

del 2 febbraio 2021, l’in­sorgente non s’avvede che tale documento è in realtà una

mera proposta di modifica del contratto di locazione, non (ancora) un accordo

transattivo, i conduttori avendo accettato solo parte delle modifiche ivi

contenute (sopra ad E) e le trattative essendo ancora in corso. Inoltre, come

ammette nel ricorso, RI 1 non ha contestato tali proposte, approvando pertanto

il modo di agire del­l’Ufficio nei confronti dei conduttori. Del resto, egli

nemmeno si è lamentato delle nuove proposte di modifica contrattuale contenute

nello scritto 17 maggio 2021, che ricalcano sostanzialmente quel­le precedenti.

Alla luce di tali circostanze, nella misura in cui fosse ammissibile, la

censura si rivelerebbe dunque manifestamente infondata.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è senza oggetto e la

causa va dunque stralciata dai ruoli.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.