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Decisione

15.2021.70

Comminatoria di fallimento. Notifica per posta A+ all’indirizzo della ditta individuale in Svizzera dell’escusso domiciliato all’estero

12 novembre 2021Italiano7 min

n. __________ promossa il 24 settembre 2020 dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.70

Lugano

12 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 giugno 2021 di

RI 1 IT-

(titolare della ditta “__________ di RI 1”, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 12 aprile 2021 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa il 24 settembre 2020 dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso

di fr. 2'025.70 oltre agli interessi e spese, il 12 aprile 2021 l’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escusso non aveva interposto

opposizione al precetto esecutivo pubblicato sul Foglio ufficiale del 4 marzo

2021 dopo diversi precedenti tentativi andati a vuoto, gli ha notificato la

comminatoria di fallimento il 10 maggio 2021 per posta A+ dopo che il tentativo

di notifica per raccomandata del 12 aprile e quello tramite la cancelleria

comunale non era andato a buon fine.

B. Con ricorso 12 giugno 2021, RI 1 chiede l’annullamen­-to

della comminatoria di fallimento asserendo di aver saputo del­l’esecuzione per la prima volta solo

attraverso lo scritto 12 maggio 2021 della creditrice e di non aver

ricevuto alcun atto esecutivo, essendosi trasferito a __________ nel 2017.

C. Con

osservazioni del 12 luglio l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, mentre l’escutente

è rimasta silente.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro

dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento

impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). Il momento determinante è quello della

comunicazione effettiva al destinatario personalmente oppure quello della

notifica o della comunicazione dell’atto nelle forme previste dalla legge (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 192 ad art. 17 LEF). L’autorità di vigilanza deve però constatare d’ufficio

l’eventuale nullità del provvedimento anche se il ricorso è tardivo o inammissibile

(art. 22 cpv. 1, 2° periodo LEF).

1.1 Nella

fattispecie la comminatoria di fallimento risulta essere stata notificata all’escusso

per posta A+ già il 10 maggio 2021, più di dieci giorni prima dell’inoltro del

ricorso, avvenuto il 12 giugno. Sennonché, in base all’art. 7 dell’Ordinanza

COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale (RS 272.81) su cui si è

fondato l’UE, la possibilità di far capo alla notificazione di un precetto

esecutivo senza ricevuta mediante Posta A

Plus, dopo un primo tentativo in­fruttuoso per invio raccomandato,

presuppone che il destinatario dell’atto sia stato informato in merito a tale

modalità mediante una comunicazione telefonica, elettronica o di altro tipo al

più tardi il giorno precedente la notificazione. L’onere della prova spetta al­l’ufficio

d’esecuzione (sentenza della CEF 15.2021.81 dell’11 agosto 2021, RtiD 2021 I

765 n. 44c). Orbene, nelle sue osservazioni l’UE non ha allegato di aver informato

l’escusso del fatto che la comminatoria gli sarebbe stata notificata con un

invio per posta A+. D’altronde né l’UE né la procedente

hanno contestato l’affermazione del ricorrente secondo cui ha

avuto conoscenza dell’esistenza del precetto esecutivo solo “recentemente” – e in via indiretta – a

ricezione dello scritto 12 maggio 2021 dell’escutente. In queste circostanze, il ricorso contro la

comminatoria di fallimento deve ritenersi tempestivo.

1.2 Del

resto, come nel caso in cui l’opposizione non è stata validamente rigettata o

ritirata (DTF 142 III 601 consid. 2.1), è pure nulla la continuazione di un’esecuzione

fondata su un precetto esecu-tivo che non è stato regolarmente notificato all’escusso

– ciò che l’autorità di vigilanza è tenuta a constatare d’ufficio (art. 22 cpv.

1 LEF; DTF 120 III 119 consid. 2/c) –, a meno che sia dimostrato in un altro

modo che il precetto esecutivo è nondimeno pervenuto all’escusso personalmente, prova che incombe all’ufficio d’esecu­zione

(DTF 120 III 118 consid. 2 i.f.) e sussidiariamente all’escu­tente. Ora,

già si è detto che né l’UE né l’escutente hanno contestato che il ricorrente

abbia avuto notizia del precetto esecutivo, peraltro in modo indiretto, solo

recentemente. La Camera deve pertanto esaminare d’ufficio l’eventuale nullità

della notifica edittale del precetto esecutivo e, a cascata, della comminatoria

di fallimento.

2. Dalla banca

dati sui movimenti della popolazione (MovPop) si evin­ce che RI 1 ha lasciato

la Svizzera per l’Italia il 31 ago­sto 2017.

2.1 L’UE

ha nondimeno notificato il precetto esecutivo all’indirizzo della ditta “__________

di RI 1” in via __________ a __________ sulla scorta dell’art. 50 cpv. 1 LEF

(come risulta da un’annotazione nel suo sistema informatico), secondo cui per

le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori

domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima. Non

spettava all’UE decidere se le pretese della PI 1 fossero state assunte per

conto della ditta individuale, questione che rientra nell’esclusiva competenza

del giudice nella procedura (eventuale) di

rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 15.2013.110 del 7 febbraio 2014

consid. 1 e i rinvii). Tuttavia, dal momento che la notifica del

precetto esecutivo (come della comminatoria di fallimento) al recapito della

ditta individuale (giusta l’art. 66 cpv. 1 LEF) non è andata a buon fine (il

debitore risultando “irreperibile”

a tale indirizzo, v. l’indicazione sulla

comminatoria), l’UE non avrebbe dovuto subito pubblicare il precetto

esecutivo sul foglio ufficiale, ma avrebbe dovuto

dapprima tentare di notificarlo al domicilio estero dell’escusso, se necessario interpellando l’escutente perché gliene fornisse l’indirizzo

esatto (già citata CEF 15.2013.110 consid. 3.3, pubblicato in RtiD 2014

Considerandi

II 883 n. 47c).

2.2

Non

essendo valida la notifica edittale del precetto esecutivo, il ricorso va

parzialmente accolto nel senso dell’annullamento della comminatoria di

fallimento e del rinvio dell’incarto all’UE perché proceda a una nuova notifica

del precetto esecutivo dopo aver verificato che l’escutente mantiene la domanda

d’esecuzione. La Camera ha infatti constatato che il 3 settembre 2021 la PI 1

ha promosso contro RI 1 una nuova esecuzione (n. __________), che indica la

stessa causale menzionata sul pre-cetto esecutivo in esame, alla quale l’escusso

ha interposto opposizione il 13 settembre. L’interesse per una nuova notifica

del precedente precetto esecutivo pare così essere venuto meno.

3.

Il

ricorrente chiede anche che “qualsiasi

procedura avviata contro di [lui] riguardo alla questione in oggetto” venga annullata e che l’e­scutente smetta subito di danneggiarlo, gli

dia un compenso per il danno arrecato e venga sanzionata. Sono richieste che

esulano dalla competenza della scrivente Camera, limitata all’annullamen­­to e

alla riforma dei provvedimenti emanati dagli organi esecutivi (art. 17 e 21

LEF) e alla vigilanza sui medesimi organi (art. 10 segg. Legge cantonale

di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF,

RL 280.100]), non sugli escutenti. Al riguardo, il ricorso è

inammissibile.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto nel senso

che la comminatoria di fallimento n. __________ è dichiarata nulla e l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione

perché proceda a quanto indicato nel considerando 2.2.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.