15.2021.70
Comminatoria di fallimento. Notifica per posta A+ all’indirizzo della ditta individuale in Svizzera dell’escusso domiciliato all’estero
12 novembre 2021Italiano7 min
n. __________ promossa il 24 settembre 2020 dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.70
Lugano
12 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 giugno 2021 di
RI 1 IT-
(titolare della ditta “__________ di RI 1”, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 12 aprile 2021 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 24 settembre 2020 dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso
di fr. 2'025.70 oltre agli interessi e spese, il 12 aprile 2021 l’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’escusso non aveva interposto
opposizione al precetto esecutivo pubblicato sul Foglio ufficiale del 4 marzo
2021 dopo diversi precedenti tentativi andati a vuoto, gli ha notificato la
comminatoria di fallimento il 10 maggio 2021 per posta A+ dopo che il tentativo
di notifica per raccomandata del 12 aprile e quello tramite la cancelleria
comunale non era andato a buon fine.
B. Con ricorso 12 giugno 2021, RI 1 chiede l’annullamen-to
della comminatoria di fallimento asserendo di aver saputo dell’esecuzione per la prima volta solo
attraverso lo scritto 12 maggio 2021 della creditrice e di non aver
ricevuto alcun atto esecutivo, essendosi trasferito a __________ nel 2017.
C. Con
osservazioni del 12 luglio l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, mentre l’escutente
è rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro
dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento
impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). Il momento determinante è quello della
comunicazione effettiva al destinatario personalmente oppure quello della
notifica o della comunicazione dell’atto nelle forme previste dalla legge (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 192 ad art. 17 LEF). L’autorità di vigilanza deve però constatare d’ufficio
l’eventuale nullità del provvedimento anche se il ricorso è tardivo o inammissibile
(art. 22 cpv. 1, 2° periodo LEF).
1.1 Nella
fattispecie la comminatoria di fallimento risulta essere stata notificata all’escusso
per posta A+ già il 10 maggio 2021, più di dieci giorni prima dell’inoltro del
ricorso, avvenuto il 12 giugno. Sennonché, in base all’art. 7 dell’Ordinanza
COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale (RS 272.81) su cui si è
fondato l’UE, la possibilità di far capo alla notificazione di un precetto
esecutivo senza ricevuta mediante Posta A
Plus, dopo un primo tentativo infruttuoso per invio raccomandato,
presuppone che il destinatario dell’atto sia stato informato in merito a tale
modalità mediante una comunicazione telefonica, elettronica o di altro tipo al
più tardi il giorno precedente la notificazione. L’onere della prova spetta all’ufficio
d’esecuzione (sentenza della CEF 15.2021.81 dell’11 agosto 2021, RtiD 2021 I
765 n. 44c). Orbene, nelle sue osservazioni l’UE non ha allegato di aver informato
l’escusso del fatto che la comminatoria gli sarebbe stata notificata con un
invio per posta A+. D’altronde né l’UE né la procedente
hanno contestato l’affermazione del ricorrente secondo cui ha
avuto conoscenza dell’esistenza del precetto esecutivo solo “recentemente” – e in via indiretta – a
ricezione dello scritto 12 maggio 2021 dell’escutente. In queste circostanze, il ricorso contro la
comminatoria di fallimento deve ritenersi tempestivo.
1.2 Del
resto, come nel caso in cui l’opposizione non è stata validamente rigettata o
ritirata (DTF 142 III 601 consid. 2.1), è pure nulla la continuazione di un’esecuzione
fondata su un precetto esecu-tivo che non è stato regolarmente notificato all’escusso
– ciò che l’autorità di vigilanza è tenuta a constatare d’ufficio (art. 22 cpv.
1 LEF; DTF 120 III 119 consid. 2/c) –, a meno che sia dimostrato in un altro
modo che il precetto esecutivo è nondimeno pervenuto all’escusso personalmente, prova che incombe all’ufficio d’esecuzione
(DTF 120 III 118 consid. 2 i.f.) e sussidiariamente all’escutente. Ora,
già si è detto che né l’UE né l’escutente hanno contestato che il ricorrente
abbia avuto notizia del precetto esecutivo, peraltro in modo indiretto, solo
recentemente. La Camera deve pertanto esaminare d’ufficio l’eventuale nullità
della notifica edittale del precetto esecutivo e, a cascata, della comminatoria
di fallimento.
2. Dalla banca
dati sui movimenti della popolazione (MovPop) si evince che RI 1 ha lasciato
la Svizzera per l’Italia il 31 agosto 2017.
2.1 L’UE
ha nondimeno notificato il precetto esecutivo all’indirizzo della ditta “__________
di RI 1” in via __________ a __________ sulla scorta dell’art. 50 cpv. 1 LEF
(come risulta da un’annotazione nel suo sistema informatico), secondo cui per
le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori
domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima. Non
spettava all’UE decidere se le pretese della PI 1 fossero state assunte per
conto della ditta individuale, questione che rientra nell’esclusiva competenza
del giudice nella procedura (eventuale) di
rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 15.2013.110 del 7 febbraio 2014
consid. 1 e i rinvii). Tuttavia, dal momento che la notifica del
precetto esecutivo (come della comminatoria di fallimento) al recapito della
ditta individuale (giusta l’art. 66 cpv. 1 LEF) non è andata a buon fine (il
debitore risultando “irreperibile”
a tale indirizzo, v. l’indicazione sulla
comminatoria), l’UE non avrebbe dovuto subito pubblicare il precetto
esecutivo sul foglio ufficiale, ma avrebbe dovuto
dapprima tentare di notificarlo al domicilio estero dell’escusso, se necessario interpellando l’escutente perché gliene fornisse l’indirizzo
esatto (già citata CEF 15.2013.110 consid. 3.3, pubblicato in RtiD 2014
Considerandi
II 883 n. 47c).
2.2
Non
essendo valida la notifica edittale del precetto esecutivo, il ricorso va
parzialmente accolto nel senso dell’annullamento della comminatoria di
fallimento e del rinvio dell’incarto all’UE perché proceda a una nuova notifica
del precetto esecutivo dopo aver verificato che l’escutente mantiene la domanda
d’esecuzione. La Camera ha infatti constatato che il 3 settembre 2021 la PI 1
ha promosso contro RI 1 una nuova esecuzione (n. __________), che indica la
stessa causale menzionata sul pre-cetto esecutivo in esame, alla quale l’escusso
ha interposto opposizione il 13 settembre. L’interesse per una nuova notifica
del precedente precetto esecutivo pare così essere venuto meno.
3.
Il
ricorrente chiede anche che “qualsiasi
procedura avviata contro di [lui] riguardo alla questione in oggetto” venga annullata e che l’escutente smetta subito di danneggiarlo, gli
dia un compenso per il danno arrecato e venga sanzionata. Sono richieste che
esulano dalla competenza della scrivente Camera, limitata all’annullamento e
alla riforma dei provvedimenti emanati dagli organi esecutivi (art. 17 e 21
LEF) e alla vigilanza sui medesimi organi (art. 10 segg. Legge cantonale
di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF,
RL 280.100]), non sugli escutenti. Al riguardo, il ricorso è
inammissibile.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto nel senso
che la comminatoria di fallimento n. __________ è dichiarata nulla e l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione
perché proceda a quanto indicato nel considerando 2.2.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.