15.2021.72
Realizzazione di diritti in un’eredità indivisa di cui tutti i componenti sono escussi. Causa di divisione, collazione e riduzione in corso. Ordine dato all’ufficio d’esecuzione di vendere uno dei fondi della comunione
8 marzo 2022Italiano13 min
un diritto di compera sul fondo n. __________ RFD di __________ __________–__________,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.72
Lugano
8 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella procedura avviata con
istanza 14 giugno 2021 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con
cui chiede di determinare il modo di realizzazione delle interessenze spettanti
a
PI 1,
PI 2, ora in (AG)
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
Nelle eredità giacenti del padre
fu PI 3 (†2019) e della madre fuPI 4 (†2020), ambedue composte ora unicamente dei due figli,
nelle 20 esecuzioni dei gruppi
n. 1-6 promosse nei confronti d’PI 1 da
PI 5,
PI 6,
PI 7,
(rappresentato
dall’PI 9, )
Stato del
Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione
Svizzera, Berna
(rappresentati
dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
PI 8,
(rappresentato
dalla Sezione delle finanze, Bellinzona)
Stato del
Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato
dalla Sezione delle finanze, Bellinzona)
PI 10
(rappresentato
dal proprio Municipio)
e nelle 38 esecuzioni dei gruppi n. 26-32 avviate nei
confronti di PI 2 da
PI 11,
(rappresentata
daRA 1, )
PI 12
(rappresentato
dalla sua Cancelleria comunale)
Stato del
Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione
Svizzera, Berna
(rappresentati
dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
PI 13,
PI 10
PI 14
(rappresentati
dal Municipio di )
PI 15,
(rappresentata
dall’RA 2, )
PI 16,
(rappresentata
dalla RA 3, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
6 marzo 2019 PI 3 è deceduto, lasciando come eredi la moglie, PI 4, e i loro
figli, PI 1 e PI 2. Nei suoi confronti sono tuttora pendenti 21 esecuzioni per
oltre fr. 18'000.– complessivi.
B. Il
17 settembre 2020 PI 2 ha promosso, nei confronti della madre, del fratello e
della PI 17, di cui PI 1 è amministratore unico, un’azione tendente alla
collazione del fondo n. __________ RFD di __________ __________–__________ e di
un diritto di compera sul fondo n. __________ RFD di __________ __________–__________,
in subordine alla riduzione delle disposizioni effettuate dal defunto padre
mediante la vendita del fondo n. __________ alla PI 17 e la costituzione del
diritto di compera sull’altro fondo al fine di ricostituire la propria quota
legittima fissata in 3⁄16 dell’eredità paterna, alla
condanna della società a pagargli la somma minima di fr. 100'000.– e
infine alla divisione giudiziale della successione.
C. Il 21 novembre 2020 è deceduta anche PI 4, lasciando come eredi i due
figli.
D. Con risposta del 22 novembre 2021 PI 1 si è opposto alla petizione,
postulando in via riconvenzionale che il fratello collazionasse a sua volta il
valore o, subordinatamente, il prezzo di vendita del fondo n. __________ di RFP
__________ __________ __________, donatogli dal padre. Il procedimento è stato
sospeso il 25 novembre 2020 in attesa della nomina di un amministratore dell’eredità
materna.
E. Parallelamente
ai fatti appena narrati, nelle esecuzioni promosse in via di
pignoramento nel corso del 2019 e del 2020 nei confronti d’PI 1 per oltre fr. 92'000.– (formanti i
gruppi da n. 4 a 8), l’Ufficio esecuzione (UE) di Locarno, tra il 2
agosto 2019 e il 3 febbraio 2021, ha pignorato i diritti spettanti all’escusso
nella comunione ereditaria prima del (solo) padre, poi anche della madre.
Analogamente,
nelle esecuzioni promosse in via di pignoramento, nel corso del 2019 e del 2020
nei confronti di PI 2 per oltre fr. 27'000.– (formanti i gruppi da n. 30 a
34), l’UE, tra il 22 maggio 2019 e il 28 aprile 2021, ha pignorato i diritti
spettanti all’escusso nelle predette comunioni ereditarie.
F. In
tutti i verbali di pignoramento l’UE ha elencato quali beni appartenenti alla
(ora unica) comunione i fondi n. __________ RFD di __________ e
n. __________ e __________ RFD di __________ __________–____________________
è gravato da ipoteche per complessivi fr. 152'054.70. Nei verbali eseguiti
prima del decesso di PI 4 l’UE ha indicato che la quota
ereditaria spettante a ciascun escusso era di ¼, attribuendo a ogni quota un
valore di fr. 70'389.– in un verbale relativo a PI 2, di fr. 70'863.50
in altri verbali e di fr. 93'852.– in altri ancora. Nei verbali eseguiti
dopo il decesso della madre, l’UE ha indicato che la quota ereditaria spettante
a ciascun escusso era di ½, attribuendo a ogni quota un valore di fr. 141'727.–.
G. Avendo i creditori d’PI 3 e PI 2 chiesto la realizzazione delle quote
pignorate, l’UE li ha convocati a un’udienza tenutasi il 20 maggio 2021
a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la
realizzazione di diritti in comunione (ODiC,
RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto
essere raggiunta, essendo presenti solo i patrocinatori di PI 2. La
convocazione non menzionava il valore (stimato) dei noti fondi.
H. Il
28 maggio 2021 l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata; neanche in tal
contesto l’UE ha indicato il valore dei fondi. Nel termine impartito non
è pervenuta all’UE alcuna proposta. Il patrocinatore di PI 2 ha però comunicato
la pendenza del procedimento successorio da lui avviato, sostenendo che non si
potesse conti-nuare l’esecuzione fino alla determinazione della (precisa) quota
ereditaria di ciascun escusso.
I. Il
14 giugno 2021 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione delle quote ereditarie degli escussi, precisando che il valore
dei fondi n. __________ di RFD __________ e n. __________ RFD di __________
__________–__________ è rispettivamente di fr. 1'862.–
e di fr. 36.–, e che il valore del fondo n. __________ RFD di __________ __________–__________
è di fr. 281'556.– secondo la stima ufficiale e di fr. 600'000.–
secondo una stima peritale. Per il resto, l’UE ha ribadito che sul fondo n. __________
sono iscritte ipoteche per complessivi fr. 190'238.50 tra convenzionali e
legali.
Considerato
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio
d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.
9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità
di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo
scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio
comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
1.1 Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello
scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in
linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è
sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a
scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la
quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento
dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la
LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF).
L’art.
10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una
vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile
rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera
ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in
effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare
quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il
rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente
inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce
invece che l’ufficio, do-po aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale
eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2013.41 del 4 giugno 2013, consid.
2). Oltre alla vendita all’asta e allo scioglimento della comunione, l’autorità
di vigilanza può ordinare anche altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF).
1.2 Se
viene ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria, l’ufficio, in nome
e per conto dell’erede (ed escusso), deve domandare la divisione e l’intervento
dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 609 CC (art. 12 ODiC e 609 cpv.
1 CC), che, nel Canton Ticino, è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2
LAC). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate
dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la
decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto
sostenuto da Gilliéron (op. cit.,
n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili,
altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art.
10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore (sentenza della CEF 15.2020.66 citata,
consid. 3).
Considerandi
2.
Nel caso di specie l’UE ha stabilito che la quota
ereditaria spettante a ciascun escusso è, dopo il decesso di PI 4, di ½. In
realtà, gli eredi litigano al riguardo e al termine del procedimento di
collazione, riduzione e divisione dell’eredità (sopra ad B), le relative quote
potrebbero rivelarsi diverse. Non essendo esse sufficientemente determinate,
non sono dati i presupposti per ordinare la vendita all’asta dei diritti in
comunione (sopra consid. 1.1).
3.
Lo
scioglimento della comunione ereditaria essendo già stato chiesto (sopra ad B),
ci si potrebbe limitare a ordinare all’UE di richiedere l’intervento
dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 609 CC (art. 12 ODiC e 609 cpv.
1.
CC), ossia l’ufficiale delle esecuzioni (sopra consid. 1.2).
3.1
La
particolarità della fattispecie è però che tutti (e due) gli eredi, sono escussi. In un caso analogo, in cui tuttavia
i due fratelli escussi avevano già concluso una convenzione di divisione e
mancava solo l’esecuzione materiale della stessa, la Camera aveva
ordinato all’ufficiale delle esecuzioni nella sua qualità di autorità ai sensi
dell’art. 609 CC d’intervenire nella divisione in modo da attuarla senza
ulteriore indugio nell’interesse dei creditori (sentenza della CEF 15.2011.71
del 10 agosto 2012, RtiD 2013 I 839 n. 58c, consid. 3.2). Tale soluzione è però
opinabile perché la Camera non ha potere
disciplinare sull’autorità istituita dall’art. 609 CC (sentenza della CEF 15.2001.287 dell’11 gennaio
2002).
3.2
A
un nuovo esame della questione, nulla pare ostare a che l’UE proceda alla
realizzazione diretta degli attivi della successione anziché delle quote, dal
momento che non sono coinvolti interessi di terzi. Tutta la procedura prevista
dall’ODiC si fonda infatti sull’idea di una conciliazione degli interessi dei
creditori e dell’escusso con quelli dei coeredi non escussi. Se invece tutti
gli eredi sono escussi, l’ufficio d’esecuzione deve solo vegliare a evitare di
pagare creditori di un erede con il ricavo spettante ad altri eredi escussi,
nel rispetto del principio di responsabilità patrimoniale. Deve anche osservare
il limite dell’art. 97 cpv. 2 LEF, rinunciando a realizzare beni non necessari
a pagare i crediti posti in esecuzione in capitale, interessi e spese.
3.3
Nella
fattispecie risulta dagli atti che la realizzazione del __________ RFD di __________, il cui valore di stima, tolto
l’aggravio ipotecario totale di fr. 190'238.50,
supera fr. 400'000.– (sopra ad I), permetterebbe di saldare tutti i debiti
del defunto padre (di oltre fr. 18'000.–) e di entrambi gli eredi, ammontanti
per PI 1 a quasi fr. 100'000.– (considerate anche le nove esecuzioni dei
gruppi n. 7 e 8 e le tre ultime in
cui è stata presentata la domanda di continuazione) e per PI 2 a oltre fr. 60'000.–
(tenuto conto dell’esecuzione del gruppo n. 34) senza dover far capo
alla quota ereditaria (di circa fr. 200'000.– l’una) di uno per pagare
debiti dell’altro.
3.4
Nelle
circostanze descritte, appare inutile che l’UE si occupi anche della questione
delle collazioni, della riduzione o della pretesa contro la PI 17.
3.4.1
Gli
escussi potranno al riguardo proseguire la causa autonomamente dopo la
realizzazione del fondo n. __________. Qualora sarà ordinata la collazione
di uno o dei due fondi, se non è possibile risolvere la questione con un
conguaglio gli eredi potranno venderli onde spartirsene il ricavo.
3.4.2
Se verrà invece accolta l’azione di riduzione, non
si può certo escludere del tutto che
la rimanenza del ricavo del fondo n. __________ RFD di __________ dopo il
pagamento dei crediti possa avverarsi insufficiente a garantire la legittima
dell’uno o dell’altro erede (ora di 3⁄8: art. 471
n. 1 CC), ancorché il fondo n. __________ RFD di __________
appaia gravato di pegni per oltre fr. 300'000.–. Va ad ogni modo
rilevato che, per il principio della successione dei gruppi di pignoramento (art. 110 cpv. 3 LEF), i crediti di un erede
verso l’altro, nella misura in cui non sono oggetto di un’esecuzione giunta
allo stadio del pignoramento, non devono essere privilegiati rispetto ai crediti
facenti parte dei gruppi citati in ingresso.
4.
Ciò
posto, e ricordata la latitudine che l’art. 132 cpv. 3 LEF lascia all’autorità
di vigilanza, la soluzione che concilia al meglio i diversi interessi in gioco
è quella di ordinare all’UE di procedere alla vendita del fondo n. __________
RFD di __________, all’incanto o a trattative private, tenuto conto dell’esigenza
di celerità posta dal diritto esecutivo (sentenza della CEF 15.2018.42
dell’8 giugno 2018, RtiD 2019 I 648 n. 68c, consid. 3.1) e del fatto
che le prime domande di realizzazione sono pendenti già da più di due anni.
L’UE
verserà poi agli eredi la metà del ricavo netto, tolte quindi le spese
esecutive e la somma necessaria a estinguere le esecuzioni ancora pendenti nei
confronti del padre, deducendo da ciascuna quota parte le somme da impiegare
per pagare le rispettive esecuzioni degli eredi incluse nei gruppi citati in ingresso.
Con l’accordo dei singoli eredi, l’UE salderà se del caso anche le loro altre
esecuzioni, e in difetto di assenso valuterà se pignorare i saldi a favore di
esecuzioni in cui è stata (nel frattempo) presentata la domanda di
continuazione.
Se
invece, contrariamente alle attese, il ricavo netto dovesse rivelarsi
insufficiente a estinguere (almeno) tutte le esecuzioni incluse nei gruppi
citati in ingresso, l’UE verificherà la possibilità di realizzare altri beni o
di proseguire l’azione successoria facendo intervenire l’ufficiale delle
esecuzioni nella sua veste di autorità ai sensi dell’art. 609
cpv. 1 CC (sopra consid. 3.1).
5.
A
futura memoria, l’UE è invitato a comunicare ai creditori, se possibile (già)
con la convocazione all’udienza di conciliazione, il valore di stima, ufficiale
e/o peritale, dei beni appartenenti alla comunione, al netto degli oneri che
gravano su di essi, così come il valore stimato della quota pignorata, e ad
aggiornare tali valori qualora dovessero mutare (come nel caso concreto in
seguito al decesso della madre degli escussi).
6.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecuzione
di procedere in conformità alle indicazioni contenute nel soprastante
considerando 4.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, e
per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.