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Decisione

15.2021.72

Realizzazione di diritti in un’eredità indivisa di cui tutti i componenti sono escussi. Causa di divisione, collazione e riduzione in corso. Ordine dato all’ufficio d’esecuzione di vendere uno dei fondi della comunione

8 marzo 2022Italiano13 min

un diritto di compera sul fondo n. __________ RFD di __________ __________–__________,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.72

Lugano

8 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella procedura avviata con

istanza 14 giugno 2021 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con

cui chiede di determinare il modo di realizzazione delle interessenze spettanti

a

PI 1,

PI 2, ora in (AG)

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

Nelle eredità giacenti del padre

fu PI 3 (†2019) e della madre fuPI 4 (†2020), ambedue composte ora unicamente dei due figli,

nelle 20 esecuzioni dei gruppi

n. 1-6 promosse nei confronti d’PI 1 da

PI 5,

PI 6,

PI 7,

(rappresentato

dall’PI 9, )

Stato del

Canton Ticino, Bellinzona

Confederazione

Svizzera, Berna

(rappresentati

dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

PI 8,

(rappresentato

dalla Sezione delle finanze, Bellinzona)

Stato del

Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato

dalla Sezione delle finanze, Bellinzona)

PI 10

(rappresentato

dal proprio Municipio)

e nelle 38 esecuzioni dei gruppi n. 26-32 avviate nei

confronti di PI 2 da

PI 11,

(rappresentata

daRA 1, )

PI 12

(rappresentato

dalla sua Cancelleria comunale)

Stato del

Canton Ticino, Bellinzona

Confederazione

Svizzera, Berna

(rappresentati

dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

PI 13,

PI 10

PI 14

(rappresentati

dal Municipio di )

PI 15,

(rappresentata

dall’RA 2, )

PI 16,

(rappresentata

dalla RA 3, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

6 marzo 2019 PI 3 è deceduto, lasciando come eredi la moglie, PI 4, e i loro

figli, PI 1 e PI 2. Nei suoi confronti sono tuttora pendenti 21 esecuzioni per

oltre fr. 18'000.– complessivi.

B. Il

17 settembre 2020 PI 2 ha promosso, nei confronti della madre, del fratello e

della PI 17, di cui PI 1 è amministratore unico, un’azione tendente alla

collazione del fondo n. __________ RFD di __________ __________–__________ e di

un diritto di compera sul fondo n. __________ RFD di __________ __________–__________,

in subordine alla riduzione delle disposizioni effettuate dal defunto padre

mediante la vendita del fondo n. __________ alla PI 17 e la costituzione del

diritto di compera sull’altro fondo al fine di ricostituire la propria quota

legittima fissata in 3⁄16 dell’eredità paterna, alla

condanna della società a pagargli la somma minima di fr. 100'000.– e

infine alla divisione giudiziale della successione.

C. Il 21 novembre 2020 è deceduta anche PI 4, lasciando come eredi i due

figli.

D. Con risposta del 22 novembre 2021 PI 1 si è opposto alla petizione,

postulando in via riconvenzionale che il fratello collazionasse a sua volta il

valore o, subordinatamente, il prezzo di vendita del fondo n. __________ di RFP

__________ __________ __________, donatogli dal padre. Il procedimento è stato

sospeso il 25 novembre 2020 in attesa della nomina di un amministratore dell’eredità

materna.

E. Parallelamente

ai fatti appena narrati, nelle esecuzioni promosse in via di

pignoramento nel corso del 2019 e del 2020 nei confronti d’PI 1 per oltre fr. 92'000.– (formanti i

gruppi da n. 4 a 8), l’Ufficio esecuzione (UE) di Locarno, tra il 2

agosto 2019 e il 3 febbraio 2021, ha pignorato i diritti spettanti all’escusso

nella comunione ereditaria prima del (solo) padre, poi anche della madre.

Analogamente,

nelle esecuzioni promosse in via di pignoramento, nel corso del 2019 e del 2020

nei confronti di PI 2 per oltre fr. 27'000.– (formanti i gruppi da n. 30 a

34), l’UE, tra il 22 maggio 2019 e il 28 aprile 2021, ha pignorato i diritti

spettanti all’escusso nelle predette comunioni ereditarie.

F. In

tutti i verbali di pignoramento l’UE ha elencato quali beni appartenenti alla

(ora unica) comunione i fondi n. __________ RFD di __________ e

n. __________ e __________ RFD di __________ __________–____________________

è gravato da ipoteche per complessivi fr. 152'054.70. Nei verbali eseguiti

prima del decesso di PI 4 l’UE ha indicato che la quota

ereditaria spettante a ciascun escusso era di ¼, attribuendo a ogni quota un

valore di fr. 70'389.– in un verbale relativo a PI 2, di fr. 70'863.50

in altri verbali e di fr. 93'852.– in altri ancora. Nei verbali eseguiti

dopo il decesso della madre, l’UE ha indicato che la quota ereditaria spettante

a ciascun escusso era di ½, attribuendo a ogni quota un valore di fr. 141'727.–.

G. Avendo i creditori d’PI 3 e PI 2 chiesto la realizzazione delle quote

pignorate, l’UE li ha convocati a un’udienza tenutasi il 20 maggio 2021

a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la

realizzazione di diritti in comunione (ODiC,

RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha potuto

essere raggiunta, essendo presen­ti solo i patrocinatori di PI 2. La

convocazione non menzionava il valore (stimato) dei noti fondi.

H. Il

28 maggio 2021 l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata; neanche in tal

contesto l’UE ha indicato il valore dei fondi. Nel termine impartito non

è pervenuta all’UE alcuna proposta. Il patrocinatore di PI 2 ha però comunicato

la pendenza del procedimento successorio da lui avviato, sostenendo che non si

potesse conti-nuare l’esecuzione fino alla determinazione della (precisa) quota

ereditaria di ciascun escusso.

I. Il

14 giugno 2021 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione delle quote ereditarie degli escussi, precisando che il valore

dei fondi n. __________ di RFD __________ e n. __________ RFD di __________

__________–__________ è rispettivamente di fr. 1'862.–

e di fr. 36.–, e che il valore del fondo n. __________ RFD di __________ __________–__________

è di fr. 281'556.– secondo la stima ufficiale e di fr. 600'000.–

secondo una stima peritale. Per il resto, l’UE ha ribadito che sul fondo n. __________

sono iscritte ipoteche per complessivi fr. 190'238.50 tra convenzionali e

legali.

Considerato

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio

d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.

9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità

di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo

scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio

comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

1.1 Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello

scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in

linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è

sufficientemen­te determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a

scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la

quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento

dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la

LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF).

L’art.

10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una

vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron, Commentai­re

de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile

rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera

ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in

effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare

quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il

rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente

inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce

invece che l’ufficio, do­-po aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale

eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2013.41 del 4 giugno 2013, consid.

2). Oltre alla vendita all’asta e allo scioglimento della comunione, l’autorità

di vigilanza può ordinare anche altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF).

1.2 Se

viene ordinato lo scioglimento della comunione ereditaria, l’uf­ficio, in nome

e per conto dell’erede (ed escusso), deve domandare la divisione e l’intervento

dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 609 CC (art. 12 ODiC e 609 cpv.

1 CC), che, nel Canton Ticino, è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2

LAC). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate

dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la

decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto

sostenuto da Gilliéron (op. cit.,

n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili,

altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art.

10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore (sentenza della CEF 15.2020.66 citata,

consid. 3).

Considerandi

2.

Nel caso di specie l’UE ha stabilito che la quota

ereditaria spettante a ciascun escusso è, dopo il decesso di PI 4, di ½. In

realtà, gli eredi litigano al riguardo e al termine del procedimento di

collazione, riduzione e divisione dell’eredità (sopra ad B), le relative quote

potrebbero rivelarsi diverse. Non essendo esse sufficientemente determinate,

non sono dati i presupposti per ordinare la vendita all’asta dei diritti in

comunione (sopra consid. 1.1).

3.

Lo

scioglimento della comunione ereditaria essendo già stato chiesto (sopra ad B),

ci si potrebbe limitare a ordinare all’UE di richiedere l’intervento

dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 609 CC (art. 12 ODiC e 609 cpv.

1.

CC), ossia l’ufficiale delle esecuzioni (sopra consid. 1.2).

3.1

La

particolarità della fattispecie è però che tutti (e due) gli eredi, sono escussi. In un caso analogo, in cui tuttavia

i due fratelli escus­si avevano già concluso una convenzione di divisione e

mancava solo l’esecuzione materiale della stessa, la Camera aveva

ordinato all’ufficiale delle esecuzioni nella sua qualità di autorità ai sensi

dell’art. 609 CC d’intervenire nella divisione in modo da attuarla senza

ulteriore indugio nell’interesse dei creditori (sentenza della CEF 15.2011.71

del 10 agosto 2012, RtiD 2013 I 839 n. 58c, consid. 3.2). Tale soluzione è però

opinabile perché la Camera non ha potere

disciplinare sull’autorità istituita dall’art. 609 CC (sen­tenza della CEF 15.2001.287 dell’11 gennaio

2002).

3.2

A

un nuovo esame della questione, nulla pare ostare a che l’UE proceda alla

realizzazione diretta degli attivi della successione anziché delle quote, dal

momento che non sono coinvolti interessi di terzi. Tutta la procedura prevista

dall’ODiC si fonda infatti sull’idea di una conciliazione degli interessi dei

creditori e dell’escusso con quelli dei coeredi non escussi. Se invece tutti

gli eredi sono escus­si, l’ufficio d’esecuzione deve solo vegliare a evitare di

pagare creditori di un erede con il ricavo spettante ad altri eredi escussi,

nel rispetto del principio di responsabilità patrimoniale. Deve anche osservare

il limite dell’art. 97 cpv. 2 LEF, rinunciando a realizzare beni non necessari

a pagare i crediti posti in esecuzione in capitale, interessi e spese.

3.3

Nella

fattispecie risulta dagli atti che la realizzazione del __________ RFD di __________, il cui valore di stima, tolto

l’aggravio ipotecario totale di fr. 190'238.50,

supera fr. 400'000.– (sopra ad I), permetterebbe di saldare tutti i debiti

del defunto padre (di oltre fr. 18'000.–) e di entrambi gli eredi, ammontanti

per PI 1 a quasi fr. 100'000.– (considerate anche le nove esecuzioni dei

gruppi n. 7 e 8 e le tre ultime in

cui è stata presentata la domanda di continuazione) e per PI 2 a oltre fr. 60'000.–

(tenuto conto dell’esecuzione del gruppo n. 34) senza dover far capo

alla quota ereditaria (di circa fr. 200'000.– l’una) di uno per pagare

debiti dell’altro.

3.4

Nelle

circostanze descritte, appare inutile che l’UE si occupi anche della questione

delle collazioni, della riduzione o della pretesa contro la PI 17.

3.4.1

Gli

escussi potranno al riguardo proseguire la causa autonomamente dopo la

realizzazione del fondo n. __________. Qualora sarà ordinata la collazione

di uno o dei due fondi, se non è possibile risolvere la questione con un

conguaglio gli eredi potranno venderli onde spartirsene il ricavo.

3.4.2

Se verrà invece accolta l’azione di riduzione, non

si può certo escludere del tutto che

la rimanenza del ricavo del fondo n. __________ RFD di __________ dopo il

pagamento dei crediti possa avverarsi insufficiente a garantire la legittima

dell’uno o dell’altro erede (ora di 3⁄8: art. 471

n. 1 CC), ancorché il fondo n. __________ RFD di __________

appaia gravato di pegni per oltre fr. 300'000.–. Va ad ogni modo

rilevato che, per il principio della successione dei gruppi di pignoramento (art. 110 cpv. 3 LEF), i crediti di un ere­de

verso l’altro, nella misura in cui non sono oggetto di un’esecu­zione giunta

allo stadio del pignoramento, non devono essere privilegiati rispetto ai crediti

facenti parte dei gruppi citati in ingresso.

4.

Ciò

posto, e ricordata la latitudine che l’art. 132 cpv. 3 LEF lascia all’autorità

di vigilanza, la soluzione che concilia al meglio i diversi interessi in gioco

è quella di ordinare all’UE di procedere alla vendita del fondo n. __________

RFD di __________, all’incanto o a trattative private, tenuto conto dell’esigenza

di celerità posta dal diritto esecutivo (sentenza della CEF 15.2018.42

dell’8 giugno 2018, RtiD 2019 I 648 n. 68c, consid. 3.1) e del fatto

che le prime domande di realizzazione sono pendenti già da più di due anni.

L’UE

verserà poi agli eredi la metà del ricavo netto, tolte quindi le spese

esecutive e la somma necessaria a estinguere le esecuzioni ancora pendenti nei

confronti del padre, deducendo da ciascuna quota parte le somme da impiegare

per pagare le rispettive esecuzioni degli eredi incluse nei gruppi citati in ingresso.

Con l’accordo dei singoli eredi, l’UE salderà se del caso anche le loro altre

esecuzioni, e in difetto di assenso valuterà se pignorare i saldi a favore di

esecuzioni in cui è stata (nel frattempo) presentata la domanda di

continuazione.

Se

invece, contrariamente alle attese, il ricavo netto dovesse rivelarsi

insufficiente a estinguere (almeno) tutte le esecuzioni incluse nei gruppi

citati in ingresso, l’UE verificherà la possibilità di realizzare altri beni o

di proseguire l’azione successoria facendo intervenire l’ufficiale delle

esecuzioni nella sua veste di autorità ai sensi dell’art. 609

cpv. 1 CC (sopra consid. 3.1).

5.

A

futura memoria, l’UE è invitato a comunicare ai creditori, se possibile (già)

con la convocazione all’udienza di conciliazione, il valore di stima, ufficiale

e/o peritale, dei beni appartenenti alla comunione, al netto degli oneri che

gravano su di essi, così come il valore stimato della quota pignorata, e ad

aggiornare tali valori qualora dovessero mutare (come nel caso concreto in

seguito al decesso della madre degli escussi).

6.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecu­zione

di procedere in conformità alle indicazioni contenute nel soprastante

considerando 4.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, e

per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.