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Decisione

15.2021.73

Ricorso di organi della fallita contro l’asta e l’aggiudicazione di una pretesa di responsabilità nei loro confronti. Comunicazione del bando d’asta. Potere di apprezzamento dell’UF nell’aggiudicazione

22 novembre 2021Italiano5 min

i ricorrenti rimproverano inoltre all’UF di aver commesso un errore di

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.73

Lugano

22 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 9 aprile 2021 di

RI 1, IT-__________

RI

2, __________

(patrocinati

dagli avv. PA 1 ePAT2 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano

nel fallimento della

PI 1 in

liquidazione, __________

o meglio contro l’asta del 3 marzo 2021 e l’aggiudicazione

di un credito della fallita nei confronti dei ricorrenti, suoi organi, alla

PI 2, __________

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

nell’ambito del fallimento della PI 1decretato il 2 agosto 2017 e sottoposto

alla procedura di liquidazione sommaria, il 3 marzo 2021 l’Ufficio dei

fallimenti (UF) di Lugano ha aggiudicato alla PI 2 per fr. 100.– un

credito di fr. 5'708'223.21 (pari ai passivi iscritti nella graduatoria)

vantato dalla fallita contro i propri organi legali o di fatto;

che

con ricorso del 9 aprile 2021, due amministratori della fallita, RI 1 e RI 2,

postulano l’annullamen­­to dell’asta e dell’aggiudicazione, facendo valere che

le modalità di pubblicazione sono gravemente viziate, siccome l’UF non li ha

avvisati dell’asta con lettera semplice almeno tre giorni prima come previsto

dall’art. 125 cpv. 3 LEF (applicato per analogia);

che

Fatti

i ricorrenti rimproverano inoltre all’UF di aver commesso un errore di

apprezzamento per aver aggiudicato il diritto a una società, agente quale

rappresentante di un’altra società, con cui essi sono in causa, la quale ha

acquistato il diritto aggiudicato per interposta persona in modo abusivo onde

poterlo porre in compensazione, in caso di sua soccombenza, e, dunque,

“scoraggiare” i ricorrenti a proseguire la causa;

che

con osservazioni del 22 aprile e 22 giugno 2021 l’aggiudica­taria e l’UF si

sono opposti al ricorso;

che

a norma dell’art. 257 cpv. 1 LEF il luogo, il giorno e l’ora del­l’incanto sono

resi pubblicamente noti;

che

le modalità della pubblicazione sono disciplinate per analogia dall’art. 125

cpv. 2 LEF anche se l’art. 259 LEF non vi rinvia esplicitamente (DTF 43 III 261

consid. 1; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 9

ad art. 257 LEF; Foëx in: Commentaire romand, Poursuite

et faillite, 2005, n. 4 ad art. 257 LEF);

che

contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, l’art. 125 cpv. 3 LEF non

trova invece applicazione analogica;

che,

infatti, nella procedura di realizzazione di beni mobili non è obbligatoria

alcuna comunicazione del bando ai creditori o al fallito, poiché a partire

dalla pubblicazione del fallimento essi devono preoccuparsi di tenersi

informati sull’andamento della liquidazione (DTF 43 III 262 consid. 1);

che

la notifica del bando è prescritta soltanto nelle procedure immobiliari

e unicamente ai creditori ipotecari (art. 257 cpv. 3 LEF), ai creditori a cui

favore sono stati costituiti in pegno manuale crediti ipotecari gravanti sul

fondo (art. 71 RUF), ai creditori aventi il diritto di chiedere il doppio turno

d’asta e ai titolari di diritti legali di prelazione

(art. 129 e 130d cpv. 2 RFF) (Kren Kostkiewicz,

Considerandi

Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3a ed. 2018, n. 1479; Ama­cker/Küng

in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 5 ad art. 257 LEF);

che

non è invece obbligatoria né per i creditori chirografari (DTF 43 III 262; sentenza del Tribunale federale

5A_666/2014 del 9 mar­zo 2015 consid. 2.5.3) né per il fallito (DTF 94

III 102; Amacker/ Küng, op. cit.

loc. cit.; Gilliéron, op. cit., n.

26.

ad art. 257 [lo ritiene però giudizioso]; Häuptli

in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 14 ad art. 71 RUF; contra: Bürgi in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a

ed. 2010, n. 7 ad art. 257 LEF senza motivazione);

che

sebbene possa forse essere sensato estendere tale avviso a tutti gli

interessati (Amonn/Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 18 ad §

47), ciò non conferisce ancora loro un diritto (sentenza della CEF 15.2017.29

del 25 aprile 2017, RtiD 2017 II 901 n. 65c) e comunque non è di rilievo nella

fattispecie in esame, la quale non verte sulla realizzazione di un immobile;

che

il ricorso è pertanto infondato riguardo al preteso grave vizio delle modalità di pubblicazione dell’asta;

che

lo è pure per quanto attiene al preteso errore di apprezzamento dell’UF;

che,

infatti, l’UF non ha alcun potere di apprezzamento nell’aggiu­dicazione (e non

può quindi eccedere o abusarne), dovendo scegliere l’aggiudicatario unicamente

in base al criterio dell’offerta maggiore (art. 258 cpv. 1 LEF);

che,

inoltre, non si può certo pretendere che l’UF indaghi sugli eventuali rapporti

di rappresentanza e sulle vicende giudiziarie di coloro che partecipano all’asta,

in proprio o tramite interposta persona, e valuti poi se l’aggiudicazione

potrebbe configurare un abu­so di diritto;

che

la questione andrà se del caso risolta nella causa promossa dai ricorrenti;

che

il ricorso va di conseguenza respinto;

che

ci si può così dispensare di verificarne la tempestività con riferimento al già

citato obbligo delle parti di tenersi informati sull’an­damento della

liquidazione;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________;

– avv. PA

2, __________,

__________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.