15.2021.73
Ricorso di organi della fallita contro l’asta e l’aggiudicazione di una pretesa di responsabilità nei loro confronti. Comunicazione del bando d’asta. Potere di apprezzamento dell’UF nell’aggiudicazione
22 novembre 2021Italiano5 min
i ricorrenti rimproverano inoltre all’UF di aver commesso un errore di
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Incarto n.
15.2021.73
Lugano
22 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 9 aprile 2021 di
RI 1, IT-__________
RI
2, __________
(patrocinati
dagli avv. PA 1 ePAT2 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano
nel fallimento della
PI 1 in
liquidazione, __________
o meglio contro l’asta del 3 marzo 2021 e l’aggiudicazione
di un credito della fallita nei confronti dei ricorrenti, suoi organi, alla
PI 2, __________
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
nell’ambito del fallimento della PI 1decretato il 2 agosto 2017 e sottoposto
alla procedura di liquidazione sommaria, il 3 marzo 2021 l’Ufficio dei
fallimenti (UF) di Lugano ha aggiudicato alla PI 2 per fr. 100.– un
credito di fr. 5'708'223.21 (pari ai passivi iscritti nella graduatoria)
vantato dalla fallita contro i propri organi legali o di fatto;
che
con ricorso del 9 aprile 2021, due amministratori della fallita, RI 1 e RI 2,
postulano l’annullamento dell’asta e dell’aggiudicazione, facendo valere che
le modalità di pubblicazione sono gravemente viziate, siccome l’UF non li ha
avvisati dell’asta con lettera semplice almeno tre giorni prima come previsto
dall’art. 125 cpv. 3 LEF (applicato per analogia);
che
Fatti
i ricorrenti rimproverano inoltre all’UF di aver commesso un errore di
apprezzamento per aver aggiudicato il diritto a una società, agente quale
rappresentante di un’altra società, con cui essi sono in causa, la quale ha
acquistato il diritto aggiudicato per interposta persona in modo abusivo onde
poterlo porre in compensazione, in caso di sua soccombenza, e, dunque,
“scoraggiare” i ricorrenti a proseguire la causa;
che
con osservazioni del 22 aprile e 22 giugno 2021 l’aggiudicataria e l’UF si
sono opposti al ricorso;
che
a norma dell’art. 257 cpv. 1 LEF il luogo, il giorno e l’ora dell’incanto sono
resi pubblicamente noti;
che
le modalità della pubblicazione sono disciplinate per analogia dall’art. 125
cpv. 2 LEF anche se l’art. 259 LEF non vi rinvia esplicitamente (DTF 43 III 261
consid. 1; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 9
ad art. 257 LEF; Foëx in: Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 4 ad art. 257 LEF);
che
contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, l’art. 125 cpv. 3 LEF non
trova invece applicazione analogica;
che,
infatti, nella procedura di realizzazione di beni mobili non è obbligatoria
alcuna comunicazione del bando ai creditori o al fallito, poiché a partire
dalla pubblicazione del fallimento essi devono preoccuparsi di tenersi
informati sull’andamento della liquidazione (DTF 43 III 262 consid. 1);
che
la notifica del bando è prescritta soltanto nelle procedure immobiliari
e unicamente ai creditori ipotecari (art. 257 cpv. 3 LEF), ai creditori a cui
favore sono stati costituiti in pegno manuale crediti ipotecari gravanti sul
fondo (art. 71 RUF), ai creditori aventi il diritto di chiedere il doppio turno
d’asta e ai titolari di diritti legali di prelazione
(art. 129 e 130d cpv. 2 RFF) (Kren Kostkiewicz,
Considerandi
Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3a ed. 2018, n. 1479; Amacker/Küng
in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 5 ad art. 257 LEF);
che
non è invece obbligatoria né per i creditori chirografari (DTF 43 III 262; sentenza del Tribunale federale
5A_666/2014 del 9 marzo 2015 consid. 2.5.3) né per il fallito (DTF 94
III 102; Amacker/ Küng, op. cit.
loc. cit.; Gilliéron, op. cit., n.
26.
ad art. 257 [lo ritiene però giudizioso]; Häuptli
in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 14 ad art. 71 RUF; contra: Bürgi in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a
ed. 2010, n. 7 ad art. 257 LEF senza motivazione);
che
sebbene possa forse essere sensato estendere tale avviso a tutti gli
interessati (Amonn/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 18 ad §
47), ciò non conferisce ancora loro un diritto (sentenza della CEF 15.2017.29
del 25 aprile 2017, RtiD 2017 II 901 n. 65c) e comunque non è di rilievo nella
fattispecie in esame, la quale non verte sulla realizzazione di un immobile;
che
il ricorso è pertanto infondato riguardo al preteso grave vizio delle modalità di pubblicazione dell’asta;
che
lo è pure per quanto attiene al preteso errore di apprezzamento dell’UF;
che,
infatti, l’UF non ha alcun potere di apprezzamento nell’aggiudicazione (e non
può quindi eccedere o abusarne), dovendo scegliere l’aggiudicatario unicamente
in base al criterio dell’offerta maggiore (art. 258 cpv. 1 LEF);
che,
inoltre, non si può certo pretendere che l’UF indaghi sugli eventuali rapporti
di rappresentanza e sulle vicende giudiziarie di coloro che partecipano all’asta,
in proprio o tramite interposta persona, e valuti poi se l’aggiudicazione
potrebbe configurare un abuso di diritto;
che
la questione andrà se del caso risolta nella causa promossa dai ricorrenti;
che
il ricorso va di conseguenza respinto;
che
ci si può così dispensare di verificarne la tempestività con riferimento al già
citato obbligo delle parti di tenersi informati sull’andamento della
liquidazione;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________;
– avv. PA
2, __________,
__________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.