15.2021.74
Incanto immobiliare. Contestazione della designazione del fonda da realizzare e della stima peritale. Ricorso tardivo e formalmente irrito (email)
30 giugno 2021Italiano4 min
il 15 aprile 2021 l’UE ha depositato le condizioni d’incanto e gli elenchi
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.74
Lugano
30 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 30 maggio 2021 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro l’incanto immobiliare n. 3241 indetto per il 1° luglio
2021;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 4 marzo 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha
emesso gli avvisi d’incanto relativi a quattro particelle appartenenti all’avv.
RI 1 oggetto di numerosi pignoramenti (11 gruppi), tra cui l’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ di 47⁄1000 della particella n. __________
RFD di __________;
che
l’escusso ha ritirato la raccomandata contenente l’avviso a lui destinato il 5
marzo 2021 (invio n. __________);
che
Fatti
il 15 aprile 2021 l’UE ha depositato le condizioni d’incanto e gli elenchi
oneri relativi ai quattro fondi;
che
l’escusso ha ritirato la raccomandata contenente tali atti il 16 aprile 2021
(invio n. __________);
che
solo con email del 30 maggio 2021 indirizzata al supplente Ufficiale, RI 1 ha
chiesto la “sospensione ed
annullamento.rinvio” dell’asta, con relativa
rettifica della pubblicazione cartacea e virtuale, subordinatamente la
rettifica della perizia e ancora più in subordine la fissazione di una nuova
asta, facendo valere che l’omissione di menzionare la località – __________ –
in cui si trova l’appartamento di __________ determina un equivoco per i
potenziali interessati e criticando il nuovo valore di stima peritale dello
stesso appartamento, pari a fr. 670'000.– (in realtà fr. 650'000.–),
che a suo parere dovrebbe essere di almeno fr. 918'000.–;
che
il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il
ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2
Considerandi
LEF);
che
nel caso in esame RI 1 ha avuto conoscenza della designazione criticata del
fondo da realizzare – che corrisponde del resto a quella figurante nel registro
fondiario – e del valore di stima peritale già il 5 marzo 2021, al momento
della ricezione della comunicazione del bando d’incanto, che menziona sia il
fondo da realizzare sia il valore di stima peritale, e, se ne fosse bisogno, ne
ha avuto conferma il 16 aprile 2021 nel ritirare le condizioni d’asta, le quali
riproducono in prima pagina la designazione del fondo e il valore di stima, come
pure l’elenco oneri, che pure esso indica ambedue i dati (rispettivamente a
pag. 1 e 2);
che
l’email del 30 maggio 2021 è quindi ampiamente tardiva, per tacere del fatto che
è formalmente irregolare, il ricorso all’autorità di vigilanza richiedendo la
forma scritta e quindi la firma manoscritta del ricorrente (art. 7 cpv. 1 e 2
LPR);
che
il ricorso è pertanto irricevibile;
che
per l’art. 9 cpv. 2 LPR si prescinde dal comunicare il ricorso e l’odierna
pronuncia agli interessati;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia
e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’ .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.