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Decisione

15.2021.74

Incanto immobiliare. Contestazione della designazione del fonda da realizzare e della stima peritale. Ricorso tardivo e formalmente irrito (email)

30 giugno 2021Italiano4 min

il 15 aprile 2021 l’UE ha depositato le condizioni d’incanto e gli elenchi

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.74

Lugano

30 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 30 maggio 2021 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro l’incanto immobiliare n. 3241 indetto per il 1° luglio

2021;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 4 marzo 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha

emesso gli avvisi d’incanto relativi a quattro particelle appartenenti all’avv.

RI 1 oggetto di numerosi pignoramenti (11 grup­pi), tra cui l’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ di 47⁄1000 della particella n. __________

RFD di __________;

che

l’escusso ha ritirato la raccomandata contenente l’avviso a lui destinato il 5

marzo 2021 (invio n. __________);

che

Fatti

il 15 aprile 2021 l’UE ha depositato le condizioni d’incanto e gli elenchi

oneri relativi ai quattro fondi;

che

l’escusso ha ritirato la raccomandata contenente tali atti il 16 aprile 2021

(invio n. __________);

che

solo con email del 30 maggio 2021 indirizzata al supplente Ufficiale, RI 1 ha

chiesto la “sospensione ed

annullamen­to.rinvio” dell’asta, con relativa

rettifica della pubblicazione cartacea e virtuale, subordinatamente la

rettifica della perizia e ancora più in subordine la fissazione di una nuova

asta, facendo valere che l’omissione di menzionare la località – __________ –

in cui si trova l’appartamento di __________ determina un equivoco per i

potenziali interessati e criticando il nuovo valore di stima peritale dello

stesso appartamento, pari a fr. 670'000.– (in realtà fr. 650'000.–),

che a suo parere dovrebbe essere di almeno fr. 918'000.–;

che

il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il

ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2

Considerandi

LEF);

che

nel caso in esame RI 1 ha avuto conoscenza della designazione criticata del

fondo da realizzare – che corrisponde del resto a quella figurante nel registro

fondiario – e del valore di stima peritale già il 5 marzo 2021, al momento

della ricezione della comunicazione del bando d’incanto, che menziona sia il

fondo da realizzare sia il valore di stima peritale, e, se ne fosse bisogno, ne

ha avuto conferma il 16 aprile 2021 nel ritirare le condizioni d’asta, le quali

riproducono in prima pagina la designazione del fondo e il valore di stima, come

pure l’elenco oneri, che pure esso indica ambedue i dati (rispettivamente a

pag. 1 e 2);

che

l’email del 30 maggio 2021 è quindi ampiamente tardiva, per tacere del fatto che

è formalmente irregolare, il ricorso all’autorità di vigilanza richiedendo la

forma scritta e quindi la firma manoscritta del ricorrente (art. 7 cpv. 1 e 2

LPR);

che

il ricorso è pertanto irricevibile;

che

per l’art. 9 cpv. 2 LPR si prescinde dal comunicare il ricorso e l’odierna

pronuncia agli interessati;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia

e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS

281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’ .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.