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Decisione

15.2021.75

Minimo di esistenza. Riduzione della quota pignorabile a quella accertata dal giudice nella procedura di opposizione per non ritorno a miglior fortuna

23 agosto 2021Italiano8 min

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 ottobre 2020 dall’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.75

Lugano

23 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 22 giugno 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 16 giugno

2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente

dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 ottobre 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 744.75

oltre alle spese esecutive.

B. Il 16 giugno 2021 l’UE ha determinato la quota

pignorabile dei redditi dell’escussa sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitrice (disoccupata)

fr.

3'450.00

54.33%

Coniuge

fr.

2'900.00

45.67%

Figlio – __________

fr.

1'800.00

Minimo

d’esistenza

Comune

Minimo base

fr.

1'700.00

Figlio

Supplemento figlio

fr.

600.00

Comune

Affitto

fr.

1'550.00

Debitrice

Assicurazione malattia

fr.

440.00

Debitrice

Ricerca d’impiego

fr.

100.00

Debitrice

Altri

fr.

28.80

RC privata

Coniuge

Assicurazione malattia

fr.

427.00

Coniuge

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Coniuge

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

105.00

210 km/mese a 0.500 fr./km = fr. 105.– (v.

Circolare CEF n. 39/2015 v. 2021)

Figlio

Assicurazione malattia

fr.

97.00

Figlio

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Figlio

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

241.00

520 km/mese a 0.464 fr./km = fr. 241.– (v.

Circolare CEF n. 39/2015 v. 2021)

Totale

fr.

5'710.80

[solo coniugi + suppl. figlio

fr. 600.–]

Tenuto

conto della proporzione dei redditi dell’escussa (54.33%) rispetto a quelli del

coniuge, la quota del minimo esistenziale comune a carico di lei sarebbe ammontata

a fr. 2'804.44 (54.33% di fr. 5'161.80) e la quota pignorabile quindi

a fr. 645.55, ma l’UE l’ha ridotta a fr. 190.– mensili sulla scorta

della decisione n. 125/2020 emessa il 4 marzo 2021 dal Giudice di pace del Circolo

di Agno, che ha parzialmente accolto l’eccezione di non ritorno a miglior

fortuna interposta dall’escussa, stabilendo l’eccedenza pignorabile dei suoi

redditi mensili appunto in fr. 190.–. Lo stesso 16 giugno, l’UE ha quindi

notificato alla __________ il pignoramento delle indennità di disoccupazione

versate a RI 1 a concorrenza di fr. 190.– mensili.

C. Con

ricorso del 22 giugno 2021, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del pignoramento.

D. Con

osservazioni del 28 giugno 2021 l’UE preavvisa negativamente la richiesta di

effetto sospensivo e nel merito si rimette alla decisione della Camera, pur

ritenendo che nessun errore possa essergli rimproverato, motivo per cui non ha

sottoposto il ricorso alla controparte per osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 16 giugno 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio

dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e

della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di

esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo

dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove

altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola

come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale

comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso

per la somma dei redditi (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi

e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3. La

ricorrente si duole che la sua situazione economica è mutata già prima dell’adozione

della sentenza del Giudice di pace (del 4 marzo 2021), “per esempio”

riguardo all’affitto che nella decisione è stato computato in fr. 1'300.– “più spese” (di fr. 250.–),

mentre da ottobre del 2020 ammonta a fr. 1'660.– tutto compreso.

A

parte il fatto ch’essa non produce giustificativi a sostegno della sua

allegazione, la sua censura non verte sull’operato dell’UE, bensì sulla

decisione del Giudice di pace, sulla quale la Camera non può pronunciarsi nella

sua veste di autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF, la cui sorveglianza si

esercita solo sugli uffici di esecuzione, sugli uffici dei fallimenti e sugli

organi esecutivi speciali. Per contrastarne gli effetti, RI 1 avrebbe dovuto

propor­re azione di contestazione del ritorno a miglior fortuna entro il

termine di venti giorni indicato nella decisione. Ad ogni modo, il Giudice di

pace si è fondato sulla documentazione prodotta da lei all’udienza del 1° febbraio 2021, in particolare sul contratto di

locazione iniziato il 1° ottobre 2020 (decisione, pag. 2 a metà). Oltre

che irricevibile, la doglianza si avvera quindi infondata.

4. La

ricorrente afferma inoltre che la sua situazione economica andrà a peggiorare,

perché suo figlio terminerà il suo impiego a fine giugno del 2021 e da

settembre sarà di nuovo in formazione.

Essa,

tuttavia, non indica né quantifica le conseguenze di tale cambiamento e neppure

allega e dimostra che i costi per il figlio saranno superiori a quelli presi in

considerazione dal Giudice di pace (supplemento al minimo di base di fr. 600.–

e spese d’istru­zione per fr. 350.–). A prescindere dalla questione di

sapere se un simile mutamento dovrebbe essere fatto valere dinanzi al Giudice

di pace o con una domanda di revisione del pignoramento indirizzata all’UE

(giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF), la censura risulta ad ogni modo inammissibile

siccome è insufficientemente motivata.

5. RI

1 allega ancora di essere disoccupata, come lo era già quando si è presentata

dal Giudice di pace, sicché il calcolo da egli effettuato sulla base del suo

reddito precedente sarebbe puramente ipotetico.

Ancora

una volta la critica andava fatta valere con un’azione di contestazione del

ritorno a miglior fortuna (v. sopra consid. 3). Ora la decisione è passata in

giudicato e vincola sia l’UE che questa Camera. Il minimo esistenziale della

ricorrente non risulta d’altron­­de intaccato, perché l’UE ha tenuto conto del

suo reddito da disoccupata (fr. 3'450.– anziché fr. 4'710.–) e ciò

nonostante è giun­to a un’eccedenza di fr. 645.55 superiore a quella di fr. 190.–

effettivamente computata, pur avendo tenuto conto per giugno del 2021 del

supplemento del figlio – maggiorenne (è nato nel 2000) – di fr. 600.– malgrado

il reddito di quest’ultimo, di fr. 1'800.–, bastasse a coprire le proprie

spese, di complessivamente fr. 1'149.– (v. al riguardo la sentenza della

CEF 15.2014.25 del 22 giugno 2014 consid. 3.1/a). La critica cade pertanto nel

vuoto.

6. La

ricorrente considera infine la decisione del Giudice di pace “in opposizione” a

quanto stabilito dal Pretore nella procedura di auto fallimento.

Non

si può che ribadire l’incompetenza di questa Camera, nella sua veste di

autorità di vigilanza, a pronunciarsi su censure rivolte all’operato del

Giudice di pace (v. sopra consid. 3). Sia come sia, la decisione del Giudice di

pace ha un oggetto diverso da quello della procedura di fallimento, ovvero l’esame

della situazione economica dell’escussa per determinare se a quasi tre anni

dalla decisione di fallimento, decretato il 3 maggio 2018, essa è tornata a

miglior fortuna, fondandosi su dati aggiornati rispetto a quelli presi in

considerazione dal giudice del fallimento.

7. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto

respinto. La domanda di effetto sospensivo diventa così senza oggetto.

8. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.