15.2021.75
Minimo di esistenza. Riduzione della quota pignorabile a quella accertata dal giudice nella procedura di opposizione per non ritorno a miglior fortuna
23 agosto 2021Italiano8 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 ottobre 2020 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.75
Lugano
23 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 22 giugno 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 16 giugno
2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente
dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 ottobre 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 744.75
oltre alle spese esecutive.
B. Il 16 giugno 2021 l’UE ha determinato la quota
pignorabile dei redditi dell’escussa sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitrice (disoccupata)
fr.
3'450.00
54.33%
Coniuge
fr.
2'900.00
45.67%
Figlio – __________
fr.
1'800.00
Minimo
d’esistenza
Comune
Minimo base
fr.
1'700.00
Figlio
Supplemento figlio
fr.
600.00
Comune
Affitto
fr.
1'550.00
Debitrice
Assicurazione malattia
fr.
440.00
Debitrice
Ricerca d’impiego
fr.
100.00
Debitrice
Altri
fr.
28.80
RC privata
Coniuge
Assicurazione malattia
fr.
427.00
Coniuge
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Coniuge
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
105.00
210 km/mese a 0.500 fr./km = fr. 105.– (v.
Circolare CEF n. 39/2015 v. 2021)
Figlio
Assicurazione malattia
fr.
97.00
Figlio
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Figlio
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
241.00
520 km/mese a 0.464 fr./km = fr. 241.– (v.
Circolare CEF n. 39/2015 v. 2021)
Totale
fr.
5'710.80
[solo coniugi + suppl. figlio
fr. 600.–]
Tenuto
conto della proporzione dei redditi dell’escussa (54.33%) rispetto a quelli del
coniuge, la quota del minimo esistenziale comune a carico di lei sarebbe ammontata
a fr. 2'804.44 (54.33% di fr. 5'161.80) e la quota pignorabile quindi
a fr. 645.55, ma l’UE l’ha ridotta a fr. 190.– mensili sulla scorta
della decisione n. 125/2020 emessa il 4 marzo 2021 dal Giudice di pace del Circolo
di Agno, che ha parzialmente accolto l’eccezione di non ritorno a miglior
fortuna interposta dall’escussa, stabilendo l’eccedenza pignorabile dei suoi
redditi mensili appunto in fr. 190.–. Lo stesso 16 giugno, l’UE ha quindi
notificato alla __________ il pignoramento delle indennità di disoccupazione
versate a RI 1 a concorrenza di fr. 190.– mensili.
C. Con
ricorso del 22 giugno 2021, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del pignoramento.
D. Con
osservazioni del 28 giugno 2021 l’UE preavvisa negativamente la richiesta di
effetto sospensivo e nel merito si rimette alla decisione della Camera, pur
ritenendo che nessun errore possa essergli rimproverato, motivo per cui non ha
sottoposto il ricorso alla controparte per osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 16 giugno 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio
dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e
della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di
esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo
dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove
altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola
come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale
comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso
per la somma dei redditi (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3. La
ricorrente si duole che la sua situazione economica è mutata già prima dell’adozione
della sentenza del Giudice di pace (del 4 marzo 2021), “per esempio”
riguardo all’affitto che nella decisione è stato computato in fr. 1'300.– “più spese” (di fr. 250.–),
mentre da ottobre del 2020 ammonta a fr. 1'660.– tutto compreso.
A
parte il fatto ch’essa non produce giustificativi a sostegno della sua
allegazione, la sua censura non verte sull’operato dell’UE, bensì sulla
decisione del Giudice di pace, sulla quale la Camera non può pronunciarsi nella
sua veste di autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF, la cui sorveglianza si
esercita solo sugli uffici di esecuzione, sugli uffici dei fallimenti e sugli
organi esecutivi speciali. Per contrastarne gli effetti, RI 1 avrebbe dovuto
proporre azione di contestazione del ritorno a miglior fortuna entro il
termine di venti giorni indicato nella decisione. Ad ogni modo, il Giudice di
pace si è fondato sulla documentazione prodotta da lei all’udienza del 1° febbraio 2021, in particolare sul contratto di
locazione iniziato il 1° ottobre 2020 (decisione, pag. 2 a metà). Oltre
che irricevibile, la doglianza si avvera quindi infondata.
4. La
ricorrente afferma inoltre che la sua situazione economica andrà a peggiorare,
perché suo figlio terminerà il suo impiego a fine giugno del 2021 e da
settembre sarà di nuovo in formazione.
Essa,
tuttavia, non indica né quantifica le conseguenze di tale cambiamento e neppure
allega e dimostra che i costi per il figlio saranno superiori a quelli presi in
considerazione dal Giudice di pace (supplemento al minimo di base di fr. 600.–
e spese d’istruzione per fr. 350.–). A prescindere dalla questione di
sapere se un simile mutamento dovrebbe essere fatto valere dinanzi al Giudice
di pace o con una domanda di revisione del pignoramento indirizzata all’UE
(giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF), la censura risulta ad ogni modo inammissibile
siccome è insufficientemente motivata.
5. RI
1 allega ancora di essere disoccupata, come lo era già quando si è presentata
dal Giudice di pace, sicché il calcolo da egli effettuato sulla base del suo
reddito precedente sarebbe puramente ipotetico.
Ancora
una volta la critica andava fatta valere con un’azione di contestazione del
ritorno a miglior fortuna (v. sopra consid. 3). Ora la decisione è passata in
giudicato e vincola sia l’UE che questa Camera. Il minimo esistenziale della
ricorrente non risulta d’altronde intaccato, perché l’UE ha tenuto conto del
suo reddito da disoccupata (fr. 3'450.– anziché fr. 4'710.–) e ciò
nonostante è giunto a un’eccedenza di fr. 645.55 superiore a quella di fr. 190.–
effettivamente computata, pur avendo tenuto conto per giugno del 2021 del
supplemento del figlio – maggiorenne (è nato nel 2000) – di fr. 600.– malgrado
il reddito di quest’ultimo, di fr. 1'800.–, bastasse a coprire le proprie
spese, di complessivamente fr. 1'149.– (v. al riguardo la sentenza della
CEF 15.2014.25 del 22 giugno 2014 consid. 3.1/a). La critica cade pertanto nel
vuoto.
6. La
ricorrente considera infine la decisione del Giudice di pace “in opposizione” a
quanto stabilito dal Pretore nella procedura di auto fallimento.
Non
si può che ribadire l’incompetenza di questa Camera, nella sua veste di
autorità di vigilanza, a pronunciarsi su censure rivolte all’operato del
Giudice di pace (v. sopra consid. 3). Sia come sia, la decisione del Giudice di
pace ha un oggetto diverso da quello della procedura di fallimento, ovvero l’esame
della situazione economica dell’escussa per determinare se a quasi tre anni
dalla decisione di fallimento, decretato il 3 maggio 2018, essa è tornata a
miglior fortuna, fondandosi su dati aggiornati rispetto a quelli presi in
considerazione dal giudice del fallimento.
7. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto
respinto. La domanda di effetto sospensivo diventa così senza oggetto.
8. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.