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Decisione

15.2021.76

Minimo di esistenza. Contestazione di una decisione di trattenuta sulla rendita AVS della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Revisione del pignoramento

28 giugno 2021Italiano4 min

2021 indirizzato a questa Camera per il tramite dell’Ufficio d’esecuzione (UE)

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.76

Lugano

28 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 21 giugno 2021 da

RI

1 per indirizzo a

contro

la decisione di trattenuta di parte della rendita AVS

emessa il 19 aprile 2021 dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

ritenuto in fatto e considerando in

diritto:

che

in risposta allo scritto 12 aprile 2021 dell’assicurato RI 1, il 19 aprile 2021

la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha confermato la trattenuta (di fr. 1'000.–

mensili fino ad estinzione totale dello scoperto di fr. 30'590.45, v.

scritto 8 giugno 2021 della stessa Cassa, acclusa al ricorso quale doc. E)

sulla sua rendita AVS (di fr. 2'350.– mensili), ritenendo passata in

giudicato la decisione 11 gennaio 2021 di compensazione dei crediti della Cassa

con rendite e assegni per grandi invalidi giusta l’art. 20 cpv. 2 LAVS e

ricordando che tale compensazione è possibile a condizione che il minimo vitale

della persona tenuta alla restituzione non sia intaccato;

che

con un “ricorso” del 21 giugno

Fatti

2021 indirizzato a questa Camera per il tramite dell’Ufficio d’esecuzione (UE)

di Lugano, RI 1 si aggrava contro la “decisione”

emessa il 19 aprile 2021 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG

chiedendo ch’essa sia tenuta a restituirgli le quattro trattenute per i mesi da

aprile a luglio 2021 di fr. 1'000.– ciascuna;

che

il ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è dato contro ogni

provvedimento di un ufficio d’esecuzione, di un ufficio dei fallimenti o di un

altro organo di esecuzione e fallimento quali l’assemblea dei creditori nel

fallimento e nel concordato, l’ammini­strazione speciale del fallimento, il

commissario o il liquidatore nel concordato (art. 1 cpv. 2 della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che

la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG non è un organo di esecuzione e

fallimenti ai sensi delle norme appena ricordate, sicché le sue decisioni non

sono impugnabili mediante un ricorso a questa Camera giusta l’art. 17 LEF,

bensì con un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 1 cpv. 1

Considerandi

della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni [Lptca, RL 178.100]);

che

il ricorso in esame è pertanto irricevibile, per tacere del fatto che lo

scritto del 12 aprile 2021 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG

non è una decisione bensì la conferma di una precedente

decisione (dell’11 gennaio 2021) presumibilmente

pas­sata in giudicato;

che,

ciò posto, l’UE di Lugano interpellerà la Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG per determinare a quanto ammonta la trattenuta (la decisione dell’11

gennaio 2021 non è agli atti e non risulta essere stata comunicata all’UE) e da

quando è in vigore e procederà se del caso alla revisione del calcolo del

minimo esistenziale (art. 93 cpv. 3 LEF) nell’esecuzione n. __________,

computando quale rendita AVS solo quanto effettivamente gli viene versato;

che

in caso di revisione l’UE verificherà inoltre se RI 1 è davvero domiciliato a __________,

dato che secondo una dichiarazione dell’Ufficio della migrazione del 18 gennaio

2021.

egli risulta essere ritornato a vivere a __________ il 7 dicembre 2020,

sicché il suo minimo vitale di base andrebbe ridotto del 20%;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. L’Ufficio

d’esecuzione di Lugano è invitato a procedere agli accertamenti indicati nei

considerandi.

3. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

ad .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.