15.2021.76
Minimo di esistenza. Contestazione di una decisione di trattenuta sulla rendita AVS della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Revisione del pignoramento
28 giugno 2021Italiano4 min
2021 indirizzato a questa Camera per il tramite dell’Ufficio d’esecuzione (UE)
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.76
Lugano
28 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 21 giugno 2021 da
RI
1 per indirizzo a
contro
la decisione di trattenuta di parte della rendita AVS
emessa il 19 aprile 2021 dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che
in risposta allo scritto 12 aprile 2021 dell’assicurato RI 1, il 19 aprile 2021
la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha confermato la trattenuta (di fr. 1'000.–
mensili fino ad estinzione totale dello scoperto di fr. 30'590.45, v.
scritto 8 giugno 2021 della stessa Cassa, acclusa al ricorso quale doc. E)
sulla sua rendita AVS (di fr. 2'350.– mensili), ritenendo passata in
giudicato la decisione 11 gennaio 2021 di compensazione dei crediti della Cassa
con rendite e assegni per grandi invalidi giusta l’art. 20 cpv. 2 LAVS e
ricordando che tale compensazione è possibile a condizione che il minimo vitale
della persona tenuta alla restituzione non sia intaccato;
che
con un “ricorso” del 21 giugno
Fatti
2021 indirizzato a questa Camera per il tramite dell’Ufficio d’esecuzione (UE)
di Lugano, RI 1 si aggrava contro la “decisione”
emessa il 19 aprile 2021 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
chiedendo ch’essa sia tenuta a restituirgli le quattro trattenute per i mesi da
aprile a luglio 2021 di fr. 1'000.– ciascuna;
che
il ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF è dato contro ogni
provvedimento di un ufficio d’esecuzione, di un ufficio dei fallimenti o di un
altro organo di esecuzione e fallimento quali l’assemblea dei creditori nel
fallimento e nel concordato, l’amministrazione speciale del fallimento, il
commissario o il liquidatore nel concordato (art. 1 cpv. 2 della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che
la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG non è un organo di esecuzione e
fallimenti ai sensi delle norme appena ricordate, sicché le sue decisioni non
sono impugnabili mediante un ricorso a questa Camera giusta l’art. 17 LEF,
bensì con un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 1 cpv. 1
Considerandi
della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni [Lptca, RL 178.100]);
che
il ricorso in esame è pertanto irricevibile, per tacere del fatto che lo
scritto del 12 aprile 2021 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
non è una decisione bensì la conferma di una precedente
decisione (dell’11 gennaio 2021) presumibilmente
passata in giudicato;
che,
ciò posto, l’UE di Lugano interpellerà la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG per determinare a quanto ammonta la trattenuta (la decisione dell’11
gennaio 2021 non è agli atti e non risulta essere stata comunicata all’UE) e da
quando è in vigore e procederà se del caso alla revisione del calcolo del
minimo esistenziale (art. 93 cpv. 3 LEF) nell’esecuzione n. __________,
computando quale rendita AVS solo quanto effettivamente gli viene versato;
che
in caso di revisione l’UE verificherà inoltre se RI 1 è davvero domiciliato a __________,
dato che secondo una dichiarazione dell’Ufficio della migrazione del 18 gennaio
2021.
egli risulta essere ritornato a vivere a __________ il 7 dicembre 2020,
sicché il suo minimo vitale di base andrebbe ridotto del 20%;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. L’Ufficio
d’esecuzione di Lugano è invitato a procedere agli accertamenti indicati nei
considerandi.
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
ad .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.