15.2021.78
Domanda di differimento dell’asta. Ricorsi pendenti non ancora decisi. Ricorso insufficientemente motivato
1 luglio 2021Italiano3 min
i ricorsi all’autorità di vigilanza cantonale contro gli atti degli organi di
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Incarto n.
15.2021.78
Lugano
1 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice
unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 28 giugno 2021 da
RI 1
RI 2
(patrocinate dall’ PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro la decisione (differimento dell’asta) nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti della RI 2 dalla
PI
1
(patrocinata
dall’ PA 2 )
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del
pegno immobiliare emesso il 21 ottobre 2016 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di
Lugano, la PI 1 ha escusso la RI 2 (in seguito: RI 2) per l’incasso di un
credito garantito da quattro cartelle ipotecarie al portatore gravanti la particella
appena citata dal 1° al 4° grado per complessivi fr. 3'641'000.–;
che
la procedente ha presentato la domanda di vendita il 10 maggio 2017;
che
il 25 giugno 2021 l’escussa e l’inquilina del fondo da realizzare, l’RI 1 (in
seguito: RI 1), hanno chiesto all’UE di Mendrisio il differimento della
realizzazione e il rinvio dell’asta prevista per il 1° luglio 2021;
che
il 28 giugno l’UE ha respinto la richiesta;
che
con il ricorso in esame la RI 2 e l’RI 1 impugnano la decisione appena citata
postulando, sia in via provvisionale che nel merito, che sia annullata “la data dell’incanto del 01.07.2021” e che
“una data successiva sia stabilita solo dopo
definizione delle procedure ricorsuali pendenti”;
che
– argomentano le ricorrenti – “almeno due
ricorsi (per non dire degli altri noti a codesta Camera) sono pendenti”
e “sollevano questioni che vanno decise prima
dell’asta”;
che
le insorgenti non spiegano perché le questioni evocate nei ricorsi andrebbero
necessariamente decise prima dell’asta e soprattutto non si determinano sulla
motivazione addotta dall’UE per respingere la richiesta di differimento e di
rinvio dell’asta, ovvero la mancata concessione dell’effetto sospensivo ai
ricorsi presentati dalle ricorrenti;
che
il ricorso si rivela pertanto irricevibile per carente motivazione (cfr. art.
7 cpv. 3 lett. b Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione
e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che
ad ogni modo la domanda di effetto sospensivo presentata dalla RI 2 il 24 giugno
2021 nella procedura di ricorso da lei avviata il 20 febbraio
2021 (inc. 15.2020.126) è stata dichiarata irricevibile con ordinanza
presidenziale del 28 giugno 2021, mentre nel ricorso del 22 giugno 2021 (inc.
15.2021.77) la RI 2 e l’RI 1 non hanno formulato alcuna domanda di
effetto sospensivo;
che
Fatti
i ricorsi all’autorità di vigilanza cantonale contro gli atti degli organi di
esecuzione e fallimenti non hanno di regola effetto sospensivo automatico (art.
36 LEF);
Considerandi
che
il provvedimento impugnato andrebbe quindi confermato anche nel merito;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso
è irricevibile
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.