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Decisione

15.2021.78

Domanda di differimento dell’asta. Ricorsi pendenti non ancora decisi. Ricorso insufficientemente motivato

1 luglio 2021Italiano3 min

i ricorsi all’autorità di vigilanza cantonale contro gli atti degli organi di

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.78

Lugano

1 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice

unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 28 giugno 2021 da

RI 1

RI 2

(patrocinate dall’ PA 1 )

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro la decisione (differimento dell’asta) nell’esecuzione n. __________

promossa nei confronti della RI 2 dalla

PI

1

(patrocinata

dall’ PA 2 )

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del

pegno immobiliare emesso il 21 ottobre 2016 dall’Uf­ficio d’esecuzione (UE) di

Lugano, la PI 1 ha escusso la RI 2 (in seguito: RI 2) per l’incasso di un

credito garantito da quattro cartelle ipotecarie al portatore gravanti la particella

appena citata dal 1° al 4° grado per complessivi fr. 3'641'000.–;

che

la procedente ha presentato la domanda di vendita il 10 maggio 2017;

che

il 25 giugno 2021 l’escussa e l’inquilina del fondo da realizzare, l’RI 1 (in

seguito: RI 1), hanno chiesto all’UE di Mendrisio il differimento della

realizzazione e il rinvio dell’asta prevista per il 1° luglio 2021;

che

il 28 giugno l’UE ha respinto la richiesta;

che

con il ricorso in esame la RI 2 e l’RI 1 impugnano la decisione appena citata

postulando, sia in via provvisionale che nel merito, che sia annullata “la data dell’incanto del 01.07.2021” e che

“una data successiva sia stabilita solo dopo

definizione delle procedure ricorsuali pendenti”;

che

– argomentano le ricorrenti – “almeno due

ricorsi (per non dire degli altri noti a codesta Camera) sono pendenti”

e “sollevano questioni che vanno decise prima

dell’asta”;

che

le insorgenti non spiegano perché le questioni evocate nei ricorsi andrebbero

necessariamente decise prima dell’asta e soprattutto non si determinano sulla

motivazione addotta dall’UE per respingere la richiesta di differimento e di

rinvio dell’asta, ovvero la mancata concessione dell’effetto sospensivo ai

ricorsi presentati dalle ricorrenti;

che

il ricorso si rivela pertanto irricevibile per carente motivazione (cfr. art.

7 cpv. 3 lett. b Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione

e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che

ad ogni modo la domanda di effetto sospensivo presentata dalla RI 2 il 24 giugno

2021 nella procedura di ricorso da lei avviata il 20 febbraio

2021 (inc. 15.2020.126) è stata dichiarata irricevibile con ordinanza

presidenziale del 28 giugno 2021, mentre nel ricorso del 22 giugno 2021 (inc.

15.2021.77) la RI 2 e l’RI 1 non hanno formulato alcuna domanda di

effetto sospensivo;

che

Fatti

i ricorsi all’autorità di vigilanza cantonale contro gli atti degli organi di

esecuzione e fallimenti non hanno di regola effetto sospensivo automatico (art.

36 LEF);

Considerandi

che

il provvedimento impugnato andrebbe quindi confermato anche nel merito;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso

è irricevibile

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.