15.2021.79
Irricevibilità dell’esecuzione contro un debitore domiciliato all’estero. Foro dell’"azienda" svizzera di un avvocato iscritto nel registro ticinese. Riconsiderazione. Ricorso dell’escusso
29 marzo 2022Italiano16 min
suo studio legale in via __________ a __________ (casella postale __________) secondo le indicazioni della domanda d’esecuzione.
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.79
Lugano
29 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 2 luglio 2021 (n. 3/2021) della
RI 1 (ZH)
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro la decisione d’irricevibilità emessa il 23
giugno 2021 in merito alla sua domanda d’esecuzione presentata nei confronti di
avv. PI 1,
così come sul ricorso 23 luglio 2021 (n. 38/2021) di quest’ultima contro
il precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio d’esecuzione il 6
luglio e modificato il 20 luglio 2021 in riconsiderazione del provvedimento d’irricevibilità
impugnato dall’escutente;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con domanda d’esecuzione del 21 giugno 2021, la RI
1 ha chiesto all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano l’emissione di un precetto
esecutivo nei confronti dell’avv. PI 1 per l’incasso di fr. 29'100.80
oltre agli interessi del 5% dal 2 novembre 2018, indicando quale titolo di
credito la sentenza emessa dal Bezirksgericht Dielsdorf del 2 novembre
2018.
B. Il
23 giugno 2021 l’UE ha emesso una decisione d’irricevibilità della domanda
appena citata, indicando quale motivo che l’escussa era partita per l’Italia il
31 dicembre 2017.
C. Contro
tale provvedimento, il 2 luglio 2021 la RI 1 ha
inoltrato un ricorso all’autorità di vigilanza, chiedendone l’annullamento
e l’emissione di un precetto esecutivo nei confronti dell’avv. PI 1 presso il
suo studio legale in via __________ a __________ (casella postale __________) secondo le indicazioni della domanda d’esecuzione.
D. Facendo
uso della facoltà di riconsiderazione prevista dalla legge (art. 17 cpv. 4
LEF), il 7 luglio 2021 l’UE ha annullato la decisione d’irricevibilità e
comunicato di aver emesso e inviato a PI 1, tramite il Centro cantonale dei
precetti esecutivi di Faido, il precetto esecutivo n. __________.
Accortosi
di aver indicato quale recapito solo la casella postale, il 20 luglio 2021 l’UE
ha nuovamente notificato all’escussa il precetto esecutivo rettificato in punto
all’indirizzo di lei (via __________ a __________).
E. Con
ricorso del 23 luglio 2021, PI 1 ha impugnato i “due” precetti esecutivi n. __________
del 6 e 20 luglio 2021, chiedendo di dichiararli nulli e subordinatamente di
annullarli, di far ordine all’UE di ripristinare il proprio corretto indirizzo
in Italia, di cancellare la menzione “art. 50 LEF” e di accertare la nullità,
in subordine di annullare tutti i precetti esecutivi emessi “illegalmente” a suo
carico dalla sua partenza per __________, il 31 dicembre 2021. Ha d’altronde
postulato la ricusazione del giudice Jaques e l’organizzazione di un’udienza
pubblica. Entro il termine assegnatole dal giudice delegato della Camera, PI 1 ha presentato il 6 dicembre 2021 una
versione del ricorso emendata dalle più gravi contumelie.
F. Nelle sue osservazioni del 17 dicembre 2021, l’UE
chiede di dichiarare il ricorso di PI 1 irricevibile senza ulteriori
atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
G. Entro
il termine impartitole, nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2022 la RI 1 ha
concluso per la reiezione dell’istanza di ricusa e del ricorso presentati da PI
1 nella misura in cui fossero ricevibili. Con “controdeduzioni” spontanee
del 14 marzo 2022, quest’ultima ha postulato l’accoglimento integrale del suo
ricorso e segnalato che la data della sua partenza per __________ indicata nell’impugnativa
era un refuso, la data corretta essendo (a suo dire) il 31 dicembre 2017.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza (art. 3 LPR) entro dieci giorni
dalla notifica della decisione d’irricevibilità impugnata, avvenuta al più
presto il 24 giugno 2021, il ricorso inoltrato il 2 luglio dalla RI 1 è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Pure tempestivo si rivela il ricorso
presentato il 26 luglio 2021 dall’avv. PI 1 contro il precetto esecutivo emesso
il 6 luglio e rettificato il 20, tenuto conto delle ferie estive dal 15 al 31 luglio (art. 56 n. 2 LEF e DTF 143 III 149
consid. 2.4.1.1) e dell’art. 63 LEF (per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC;
DTF 108 III 49).
1.1 È per contro manifestamente
tardiva – e pertanto irricevibile – la richiesta (n. 4) volta ad accertare la
nullità o a procedere all’annullamento di tutti i precetti esecutivi (neppure
menzionati) emessi a suo carico dalla sua partenza per __________, a suo dire
il 31 dicembre 2017 (secondo la rettifica contenuta nelle sue “controdeduzioni”). Il precetto esecutivo emesso da un ufficio d’esecuzione
incompetente ratione loci non è infatti
nullo, ma solo annullabile (DTF 136 III 374 consid. 2.1; 88 III 11 consid. 3).
1.2 Sollevata
per la prima volta con le sue “controdeduzioni” spontanee più di dieci giorni dopo la notifica del precetto esecutivo,
l’eccezione di “difetto/vizio
di notificazione” di quell’atto è pure tardiva e
pertanto irricevibile. Per tacere del fatto che la stessa insorgente ammette
nel ricorso di aver avuto conoscenza dei precetti esecutivi impugnati, pur
avendo omesso di produrne le “copie” (recte: esemplari) a lei destinati (ricorso, pag. 2 in alto).
Considerandi
2.
Vertendo
sulla stessa questione – ossia l’esistenza o meno di un foro esecutivo a __________
– le due procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv.
1.
LPR e 51 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i
dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
3.
La
domanda di PI 1 volta all’organizzazione di un’equa e pubblica
udienza per istruire la sua domanda di ricusazione del giudice Jaques fondata
sull’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC (ricusa per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con
una parte o il suo rappresentante) è triplicemente inammissibile, in primo
luogo perché è redatta in termini inutilmente offensivi, solo parzialmente soppressi
nella versione emendata (v. §§ 2 e 3 a pag. 3, § 2 a pag. 8, §§ 4 e 6 e § 1 a
pag. 10), in secondo luogo poiché la ricorrente ripropone in modo
temerario tesi già più volte dichiarate inammissibili e abusive in tutti i
gradi di giurisdizione e in terzo luogo perché secondo costante
giurisprudenza i motivi invocati a sostegno della domanda (emanazione di innumerevoli
sentenze “gravemente
arbitrarie” in danno della ricusante e della di lei
madre, totale assoggettamento della magistratura ticinese ai partiti politici,
lobby e “logge segrete deviate
assortite”, “autoassol[uzione]” del giudice Jaques) sono appunto
irricevibili (per brevità si rinvia alla recente decisione della CEF 15.2021.63
del 14 gennaio 2021 consid. 1 e ai relativi rinvii).
4.
Siccome
redatte ancora una volta in modo sconveniente, le considerazioni preliminari
delle “controdeduzioni” spontanee di PI 1 sono inammissibili e vanno depennate d’ufficio,
senza fissazione di un termine per emendare l’atto, visto il carattere
ricorrente dell’atteggiamento contumelioso dell’insorgente.
5.
L’eccezione
di difetto di rappresentanza del firmatario della procura a favore dell’avv. PA
1.
e dello stesso patrocinatore risulta contraria alla buona fede (art. 2 cpv. 2
CC) e dilatoria, dal momento che nel ricorso l’avv. PI 1 ha indicato l’avv. PA
1.
come rappresentante della RI 1. Non merita pertanto ascolto.
6.
Nel
merito del suo ricorso, PI 1 rimprovera all’UE di aver emesso illegittimamente
ben due precetti esecutivi nei suoi confronti, oltre a “tutti quelli precedenti”,
senza considerare che il debitore domiciliato all’estero – ciò che afferma
essere il suo caso dal 31 dicembre 2017 – non può di principio essere escusso
in Svizzera. A parer suo, né la casella postale di __________ né il recapito
del suo studio in via __________ sempre a __________ costituiscono un
domicilio. Secondo lei, l’indirizzo in via __________ è un “mero ufficio di rappresentanza a tempo
(molto) parziale” che non integra al-cuna forma di
azienda nel senso dell’art. 50 cpv. 1 LEF, a suo dire inapplicabile a un
avvocato che opera ed è domiciliato all’estero.
6.1
Nelle
sue osservazioni del 21 febbraio 2022, che rispecchiano il suo ricorso del 2
luglio 2021 (non notificato all’escussa dato il carattere unilaterale della
fase precedente l’emissione del precetto esecutivo), la RI 1 allega che il
credito posto in esecuzione verte sul contratto di leasing di una B__________ __________
sottoscritto il 28 luglio 2012 da PI 1 a nome del suo studio legale, allora in __________
a __________, che ha dichiarato di voler utilizzare per la propria attività
professionale. Il 2 novembre 2018, la resistente allega di aver ottenuto dal Bezirksgericht Dielsdorf la condanna dell’avv. PI 1 al pagamento
di fr. 22'205.80 oltre ad accessori. Essa precisa che, da
accertamenti effettuati dall’avv. __________ B__________ di C__________, l’avv.
PI 1 non ha alcun recapito in Italia, tantomeno in via __________ a __________,
dove l’escussa asserisce di aver la sede del suo studio legale italiano. La resistente
rileva che l’avv. PI 1 è stata (nuovamente) iscritta nel registro degli
avvocati del Canton Ticino il 14 aprile 2021 e si è trasferita in via __________.
Secondo la RI 1 regna una totale incertezza sul luogo in cui l’escussa ha il suo
domicilio personale. Fatto sta, essa puntualizza, che lo studio legale di __________
costituisce un’azienda in Svizzera giusta l’art. 50 cpv. 1 LEF, dove l’avv. PI
1.
può essere escussa. In via del tutto eventuale, la ricorrente si richiama al
foro speciale del luogo di dimora secondo l’art. 48 LEF.
6.2
Occorre
anzitutto fugare un equivoco. Il precetto esecutivo in discussione (n. __________) è uno solo. È stato solo rettificato il 20
luglio 2021, con l’aggiunta dell’indirizzo dell’escussa in via __________
a __________ (sopra ad D) indicato sulla domanda d’esecuzione, ciò che l’UE era
legittimato a fare d’ufficio, siccome il termine di ricorso non era ancora
scaduto (sentenza della CEF 15.2020.54 del 21
luglio 2020 consid. 3.2.1), i primi esemplari del 6 luglio non essendo
ancora stati notificati alle parti prima del 14 luglio (secondo le allegazioni
di PI 1 nel proprio ricorso, pag. 2 in alto).
6.3
In base alle indicazioni sulla domanda d’esecuzione
(doc. B, 2° foglio, accluso al ricorso della RI 1), l’UE ha notificato il precetto esecutivo litigioso alla
sede dello studio legale dell’escussa in via __________ a __________,
considerata quale foro speciale dell’azienda nella Svizzera della debitrice
ritenuta domiciliata all’estero giusta l’art. 50 cpv. 1 LEF.
6.3.1
L’art.
50.
cpv. 1 LEF stabilisce che per le obbligazioni assunte a conto di una loro
azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero possono essere
escussi alla sede della medesima. Due condizioni cumulative devono essere
realizzate affinché vi possa essere il foro esecutivo dell’art. 50 cpv. 1 LEF:
la prima è l’esistenza di un’azienda in Svizzera di un debitore domiciliato
all’estero, la seconda è che le pretese per
le quali si vuole procedere in via esecutiva siano state assunte per conto dell’azienda
svizzera. Unicamente la questione relativa all’esistenza di un’azienda
in Svizzera di un debitore domiciliato all’estero può essere sottoposta all’autorità
di vigilanza in via di ricorso, atteso che quella di sapere se le pretese per
le quali si vuole procedere in via esecutiva siano state assunte per conto dell’azienda
Svizzera è di esclusiva competenza del giudice nella procedura sommaria di
rigetto dell’opposizione (DTF 114
III 8 consid. 1 e rif. citati; sentenze del Tribunale federale 5A_883/2020
consid. 3.2 e della CEF 15.2013.110 del 7
febbraio 2014 consid. 1; Schmid
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 30 ad art. 50 LEF).
Affinché
si possa ritenere che un debitore domiciliato all’estero abbia in Svizzera un’azienda
è necessario che quest’ultimo disponga di un’unità produttiva che fornisca in
Svizzera a terzi e contro pagamento dei beni o dei servizi (Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50). L’azienda
non dev’essere necessariamente iscritta nel registro di commercio (DTF 114 III 9 e rif. citati; Schmid, op. cit., n. 10 ad art.
50). Non è infine necessario che il debitore sia effettivamente
domiciliato all’estero, l’assenza di un domicilio in Svizzera essendo
sufficiente (DTF 119 III 54; già citata 15.2013.110 consid. 1; Schüpbach in: Commentaire
romand de la LP, 2005, n. 2 ad art. 50 LEF).
6.3.2
Nel
caso in rassegna, non è contestato che l’avv. PI 1 è stata
(nuovamente) iscritta nel registro degli avvocati del Canton Ticino il __________
2021.
e ha aperto il suo studio legale in via __________ a __________ (doc.
12-14 annessi alle osservazioni della resistente). La ricorrente non contesta
di fornire i suoi servizi in Svizzera a terzi e contro pagamento, ovvero
di gestirvi un’azienda nel senso dell’art. 50 cpv. 1 LEF (sopra consid. 6.3.1).
Che il suo studio in via __________ sia a suo dire un “mero ufficio di rappresentanza a tempo (molto) parziale” non ne fa
venir meno le caratteristiche di azienda, l’art. 50 cpv. 1 LEF non vincolandole al volume delle prestazioni del debitore.
La norma non prevede d’altronde eccezioni per gli avvocati
che operano (anche) e sono domiciliati all’estero qualora gestiscano un’azienda
in Svizzera. Si potrebbe discutere se l’indicazione del precedente studio
legale (in __________) quale indirizzo di PI 1 nel contratto di leasing (doc.
5) sul quale si fonda il credito posto in esecuzione sia sufficiente a
ritenere che tale pretesa sia stata assunta per conto dello studio legale, ma è
semmai una questione di esclusiva competenza del giudice del rigetto dell’opposizione
(sopra consid. 6.3.1), che non può né deve essere risolta in questa sede. Ciò
vale anche per i punti 3 e 4 delle “controdeduzioni” spontanee.
6.3.3
La conclusione n. 2 del ricorso di PI 1 va
pertanto respinta senza che sia necessario, in questa sede, esaminare se
è davvero domiciliata a __________, come afferma, pur non contestando di non
aver più alcun studio in via __________ a __________ – come risulta dall’attestazione delle Poste italiane del 1° aprile 2019
(doc. 11, 2° foglio) – né dimostrando di essersi trasferita in altri locali a __________, come le sarebbe spettato
fare (cfr. sentenza del Tribunale
federale 5A_284/2020 del 23 dicembre 2020 consid. 2.3).
La
reiezione della seconda domanda di PI 1 determina contestualmente lo stralcio
del ricorso della RI 1, che diventa definitivamente senza oggetto, giacché l’UE
ha dato integralmente seguito alla sua richiesta con la decisione di
riconsiderazione.
7.
PI
1.
chiede infine di far ordine all’UE di ripristinare nel
suo sistema informatico il proprio corretto indirizzo in Italia e di
cancellarvi la menzione “art. 50 LEF”, facendo valere una disparità di
trattamento rispetto a quello riservato a una controparte di sua madre, __________,
a favore della quale l’UE ha rifiutato di emettere un precetto esecutivo poiché
domiciliata all’estero (a __________) benché abbia a mente sua il domicilio a __________
e sia notoriamente proprietaria d’immobili siti in Svizzera, motivo per cui l’art.
50.
cpv. 1 LEF le sarebbe invece pienamente applicabile.
7.1
Come
già rilevato (sopra consid. 6.3.3), PI 1 non ha contestato di non avere più
alcuna residenza in via __________ a __________ e non ha
indicato (né provato) un altro indirizzo in quella città. Non è pertanto
possibile per l’UE registrare “il
suo corretto indirizzo in Italia”.
7.2
Determinare
se una persona può essere escussa al foro dell’art. 50 cpv. 1 LEF va operato
caso per caso. Il confronto fatto da PI 1 con l’esecuzione promossa da sua
madre contro PI 2 si riferisce verosimilmente all’esecuzione n. __________
oggetto del ricorso del 27 gennaio 2022, che la Camera ha appena dichiarato inammissibile con decisione 15.2022.11 del 16 marzo
2022.
Orbene, nella domanda d’esecuzione la madre della ricorrente non aveva
menzionato il foro dell’art. 50 cpv. 1 LEF bensì la sede dello studio legale
del patrocinatore di PI 2 e nel ricorso aveva concluso alla pubblicazione
edittale del precetto esecutivo. Quel caso non è pertanto simile a quello in
esame. Sono di conseguenza ingiustificate le infamanti accuse di
favoreggiamento e di malafede gratuitamente proferite dalla ricorrente.
7.3
Va
invece dato ragione a PI 1 per quanto riguarda l’indicazione dell’art. 50 LEF
nel suo indirizzo, la cui applicazione, come appena esposto, va valutata
esecuzione per esecuzione. Da una verifica di questa Camera nell’applicativo
informatico dell’UE di gestione delle
procedure esecutive risulta invero che l’indicazione “art. 50 LEF” non
è registrata nell’indirizzo principale di PI 1.
L’aggiunta sulla ricevuta 23 luglio 2021 acclusa al ricorso è verosimilmente un
errore isolato. Ad ogni buon conto l’UE va richiamato a non riportare
tale menzione nell’indirizzo di PI 1.
8.
PI
1.
è già stata richiamata più volte in
ragione del suo contegno gravemente oltraggioso e sconveniente verso l’autorità
e le controparti, senza sortire esiti durevoli (v. in ultimo luogo la sentenza
15.2021.109
del 14 gennaio 2022 consid. 5 e i rinvii). Non bastando più i
richiami al rispetto delle convenienze, RI 1 è nuovamente avvertita che in
futuro i suoi atti processuali le ver-ranno rinviati senz’altra formalità ove
conterranno improperi verso autorità o controparti.
9.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Le cause dipendenti dai ricorsi della RI 1 e di PI 1 sono congiunte.
2.
Il
ricorso della RI 1 è dichiarato senza oggetto ed è quindi stralciato dal ruolo.
3.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso di PI 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di non
aggiungere negli atti esecutivi l’indicazione “art. 50 LEF” nell’indirizzo di PI
1.
4.
La
domanda di ricusazione del giudice Jaques e la richiesta di organizzazione di un’udienza
pubblica è inammissibile.
5.
RI
1.
è avvertita che in futuro i suoi atti processuali le verranno rinviati senz’altra
formalità ove conterranno improperi verso autorità o controparti.
6.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
7.
Notificazione a:
– ;
– , .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.