15.2021.8
Comminatoria di fallimento. Esclusione della via del fallimento per le esecuzioni vertenti su alimenti del diritto di famiglia
23 febbraio 2021Italiano3 min
Camera il quesito di sapere se la comminatoria di fallimento notificata nell’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.8
Lugano
23 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sulla segnalazione inoltrata il 27 gennaio 2021 dalla
IS 1
relativa all’operato dell’Ufficio d’esecuzione di
Lugano, o meglio alla comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2020
nell’esecuzione n. __________ promossa da
PI 2,
nei
confronti del padre
PI 1
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che in virtù dell’art. 173 cpv. 2 LEF, con decisione del 27 gennaio
Fatti
2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha differito il
fallimento richiesto da PI 2 contro suo padre PI 1 e ha sottoposto a questa
Camera il quesito di sapere se la comminatoria di fallimento notificata nell’esecuzione
n. __________ non sia da considerare nulla dal momento ch’essa verte su
alimenti del diritto di famiglia, per i quali l’art. 43 n. 2 LEF esclude la via
del fallimento;
che
la continuazione dell’esecuzione in via di fallimento risulta ef-fettivamente
nulla per il motivo menzionato dal Pretore (sfuggito a questa Camera nella
procedura di ricorso conclusa con la decisione del 20 novembre 2020 [inc.
15.2020.120], nella quale PI 1 non l’aveva invocato);
che
l’art. 43 LEF è infatti una norma imperativa di diritto pubblico, che l’ufficio
d’esecuzione deve applicare d’ufficio (art. 38 cpv. 3 LEF) e la cui violazione
va constatata d’ufficio in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF 120 III 106
consid. 1; Krüsi in:
Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n.
8 ad art. 43 LEF);
che
nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2021 PI 2 riconosce del resto l’esclusione
della via del fallimento e chiede la restituzione dell’anticipo di fr. 1'000.–
da lei versato alla Pretura così come la
continuazione dell’esecuzione in via di pignoramento;
che
Considerandi
per legge
non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. È accertata d’ufficio la nullità della comminatoria di fallimento
emessa il 20 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________.
2.
È
ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di continuare l’esecuzione n. __________ in via di pignoramento.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.