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Decisione

15.2021.8

Comminatoria di fallimento. Esclusione della via del fallimento per le esecuzioni vertenti su alimenti del diritto di famiglia

23 febbraio 2021Italiano3 min

Camera il quesito di sapere se la comminatoria di fallimento notificata nell’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.8

Lugano

23 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sulla segnalazione inoltrata il 27 gennaio 2021 dalla

IS 1

relativa all’operato dell’Ufficio d’esecuzione di

Lugano, o meglio alla comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2020

nell’esecuzione n. __________ promossa da

PI 2,

nei

confronti del padre

PI 1

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che in virtù dell’art. 173 cpv. 2 LEF, con decisione del 27 gennaio

Fatti

2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha differito il

fallimento richiesto da PI 2 contro suo padre PI 1 e ha sottoposto a questa

Camera il quesito di sapere se la comminatoria di fallimento notificata nell’esecuzione

n. __________ non sia da considerare nulla dal momento ch’essa verte su

alimenti del diritto di famiglia, per i quali l’art. 43 n. 2 LEF esclude la via

del fallimento;

che

la continuazione dell’esecuzione in via di fallimento risulta ef-fettivamente

nulla per il motivo menzionato dal Pretore (sfuggito a questa Camera nella

procedura di ricorso conclusa con la decisione del 20 novembre 2020 [inc.

15.2020.120], nella quale PI 1 non l’aveva invocato);

che

l’art. 43 LEF è infatti una norma imperativa di diritto pubblico, che l’ufficio

d’esecuzione deve applicare d’ufficio (art. 38 cpv. 3 LEF) e la cui violazione

va constatata d’ufficio in ogni tempo (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF 120 III 106

consid. 1; Krüsi in:

Kren-Kostkie­wicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n.

8 ad art. 43 LEF);

che

nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2021 PI 2 riconosce del resto l’esclusione

della via del fallimento e chiede la restituzione dell’anticipo di fr. 1'000.–

da lei versato alla Pretura così come la

continuazione dell’esecuzione in via di pignoramento;

che

Considerandi

per legge

non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS

281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. È accertata d’ufficio la nullità della comminatoria di fallimento

emessa il 20 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________.

2.

È

ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di continuare l’ese­cuzione n. __________ in via di pignoramento.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.