15.2021.80
Avviso di pignoramento. Ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la decisione di rigetto dell’opposizione
14 luglio 2021Italiano4 min
con ricorso del 6 luglio 2021, RI 1 ha postulato, previo conferimento dell’effetto
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.80
Lugano
14 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 6 luglio 2021 di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 24 giugno 2021 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
Ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5
agosto 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona, PI 1 procede contro RI
Fatti
1 per il rimborso di un mutuo di fr. 68'000.–, oltre agli interessi del 5%
dal 16 ottobre 2016;
che
in riforma della decisione emessa il 29 ottobre 2020 dal Pretore del Distretto
di Bellinzona, con cui l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata da PI
1 era stata respinta, con sentenza del 2 aprile 2021 la scrivente Camera, nella
sua veste di autorità giudiziaria superiore, ha accolto l’istanza e di
conseguen-za ha rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso (inc. 14.2020.175);
che
contro la decisione appena citata, il 14 maggio 2021 RI 1 ha interposto ricorso
in materia civile al Tribunale federale (inc. 5A_399/2021);
che
a richiesta dell’escutente, il 24 giugno 2021 l’UE ha emesso l’avviso di
pignoramento provvisorio per l’8 luglio 2021;
che
con ricorso del 6 luglio 2021, RI 1 ha postulato, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento dell’avviso di pignoramento provvisorio;
che
il vicepresidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo con
ordinanza del 7 luglio 2021;
che
secondo il ricorrente il credito vantato dall’escutente è frutto di una
sentenza costitutiva, sicché sarebbe dato per legge, in virtù dell’art. 103
cpv. 2 LTF, effetto sospensivo al suo ricorso al Tribunale federale, di modo
che l’UE non avrebbe potuto dar seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione;
che
l’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF si applica invero solo a giudizi
costitutivi pronunciati in procedure ordinarie
e non a giudizi costitutivi processuali, segnatamente nell’ambito dell’esecuzione
per debiti (sentenza della CEF 15.2016.36/40 del 19 luglio 2016, consid. 5.4 e
riferimenti citati);
che
ad ogni modo il giudice dell’istruzione della II Corte di diritto civile del
Tribunale federale ha respinto l’istanza di effetto sospensivo presentata da RI
1 con decreto dell’8 luglio 2021, confermando l’inapplicabilità dell’art. 103
cpv. 2 lett. a LTF;
che
stante l’art. 103 cpv. 1 LTF l’esistenza di un ricorso in materia civile al
Tribunale federale cui non è stato conferito l’effetto sospensivo non osta alla
fissazione del pignoramento (sentenza della CEF 15.2020.127 del 23 febbraio
2021, consid. 2.1);
che
il ricorso va pertanto respinto senza necessità di notificarlo prima alla
controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.