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Decisione

15.2021.81

Notifica di un precetto esecutivo mediante Posta A Plus. Condizioni per procedervi secondo l’Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale

11 agosto 2021Italiano7 min

e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.81

Lugano

11 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 13 luglio 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,

o meglio contro la decisione del 5 luglio 2021 di rifiuto d’iscrivere nei suoi

registri l’opposizione interposta dalla ricorrente all’ese­cuzione n. __________

promossa nei suoi confronti dalla

PI 1,

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che

dando seguito alla domanda d’esecuzione presentata dal­l’PI 1 il 27 maggio 2021

nei confronti di RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 219.90, il 1°

giugno 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno ha emesso il precetto

esecutivo n. __________ e l’ha inviato al domicilio dell’escussa

mediante raccomandata, che però è ritornata all’UE, siccome RI 1 non l’ha

ritirata;

che

facendo capo alla possibilità prevista dall’art. 7 dell’Ordinanza sulle misure

nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus

(Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale, detta in seguito

“Ordinanza COVID-19”), il 17 giugno 2021 l’organo esecutivo ha quindi tentato

nuovamente di notificare il precetto esecutivo mediante invio per Posta A Plus;

che

dal tracciamento di tale invio (n. __________) risulta che il recapito è

avvenuto il 18 giugno 2021;

che

con scritto del 2 luglio 2021 l’escussa ha interposto opposizione al precetto

esecutivo, sostenendo in sostanza di non averla potuta fare prima siccome l’atto

in questione non le è stato intimato formalmente per raccomandata;

che

Fatti

il 5 luglio 2021 l’UE le ha risposto di non poter dare seguito alla sua

opposizione, giacché il termine di dieci giorni previsto a tal uopo era scaduto

il 28 giugno 2021;

che

con ricorso del 13 luglio 2021 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento,

chiedendo di ammettere la sua opposizione al precetto;

che

mediante osservazioni del 3 agosto 2021 l’UE postula la reiezione del ricorso,

mentre l’escutente è rimasta silente;

che

interposto all’autorità di vigilanza, – nel Canton Ticino la Camera esecuzione

e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci

giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 5 luglio 2021 dall’Ufficio,

il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che

la ricorrente premette di non essersi accorta di aver ricevuto un precetto

esecutivo, dal momento che il noto atto non le è stato spedito per invio raccomandato,

bensì con invio in Posta A Plus;

che

non essendosi resa conto dell’importanza della missiva in questione, essa

sostiene di averla consegnata a sua figlia, la quale si occupa della sua

corrispondenza “normale” e ha visto la busta soltanto giorni dopo, raccomandando alla madre di

fare subito opposizione, ciò ch’essa ha fatto con scritto del 2 luglio 2021;

che

ciò posto, l’insorgente contesta la modalità di consegna del precetto

esecutivo, facendo valere che non le è stata data l’oppor­­tunità d’interporre

tempestiva opposizione, ragione per cui – a suo dire – comunicazioni di tale

importanza non possono essere invia­te per “posta normale”;

che

giusta l’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19, in deroga agli articoli 34, 64

capoverso 2 e 72 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla

esecuzione e sul fallimento (LEF), gli avvisi e le decisioni delle autorità d’esecuzione

e dei fallimenti nonché gli atti esecutivi possono essere notificati con avviso

di ricevimento senza ricevuta se un primo tentativo di notificazione per via

ordinaria è fallito (lett. a) e il destinatario è stato informato in

merito alla notificazione mediante una comunicazione telefonica, elettronica o

di altro tipo al più tardi il giorno precedente la notificazione (lett. b);

che

in tal caso, l’avviso di ricevimento di cui al capoverso 1 sostituisce l’attestazione

di cui all’articolo 72 capoverso 2 LEF (art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19);

che

secondo il rapporto del Consiglio federale su tale norma, di cui un estratto è

pubblicato nelle Istruzioni n. 7 e 8 dell’Alta vigilanza in materia di

esecuzione e fallimento (esecuzioni e

fallimenti nella «situazione straordinaria»), “in caso di controversia competerà all’autorità all’origine della

notificazione provare che l’informazione preliminare è stata corretta in

termini temporali e formali”;

che

nel caso in rassegna, è pacifico che dopo un primo tentativo

infruttuoso di notifica nelle forme ordinarie, ovvero mediante invio

raccomandato, l’UE ha trasmesso il precetto esecutivo per Posta A Plus,

modalità di spedizione che permette di tracciare l’invio, ma non fornisce una

ricevuta da parte del ricevente;

che

il primo presupposto previsto dall’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19 per

ricorrere alla notifica agevolata in tempo di pandemia in luogo della

notificazione ordinaria è pertanto adempiuto;

che

Considerandi

altrettanto non si può dire invece del secondo presupposto, non essendo

presente agli atti alcuna prova che l’Ufficio, al più tardi il giorno

precedente la notifica, abbia informato l’escussa per telefono, in via

elettronica o in altro modo dell’intenzione di procedere all’invio del noto precetto

tramite Posta A Plus;

che

a fronte di tali circostanze, il recapito del precetto esecutivo avvenuto il 18

giugno 2021 non può considerarsi una valida notifica né secondo gli art. 34 e

64.

cpv. 1 LEF né in base all’art. 7 dell’Ordinanza COVID-19;

che

non porta a diversa conclusione l’osservazione dell’UE secondo cui l’escussa

era consapevole della possibilità d’invio dei precetti esecutivi per Posta A

Plus, avendo essa già ricevuto nelle stesse modalità il precetto esecutivo n. __________,

cui l’organo ese-cutivo aveva allegato una lettera accompagnatoria ove sono riassunte

le condizioni per procedere in tal senso;

che

dalla notifica di un precedente precetto non si può invero presumere che l’escussa

dovesse aspettarsi di riceverne un altro, a maggior ragione da parte di un

diverso escutente e avente per oggetto un altro credito;

che

inoltre l’avviso al destinatario per telefono, in via elettronica o in altro

modo dell’intenzione di procedere all’invio di un precetto esecutivo tramite

Posta A Plus non può limitarsi a un’unica informativa generica, valida per

tutti i precetti esecutivi futuri emessi nei suoi confronti, ma deve

necessariamente riferirsi di volta in volta allo specifico precetto esecutivo che

verrà inviato secondo tale modalità, in modo che l’escusso, consapevole di ciò,

sia perfettamente in grado di esercitare il suo diritto di interporre

opposizione nei tempi previsti dalla legge;

che

al riguardo va ricordata l’Istruzione n. 7 dell’Alta vigilanza in

materia di esecuzione e fallimento, secondo cui “L’autorità

notificante deve aver avvisato il destinatario per telefono, al più

tardi il giorno prima, della notificazione specifica oppure deve

poter supporre che il destinatario ne sia stato informato (con avviso scritto o

elettronico) al più tardi il giorno prima”;

che

se, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha

avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, come nel caso

di specie, quest’ultimo esplica i suoi effetti dal momento di tale conoscenza (DTF 128 III 104 consid. 2; sentenza della CEF 15.2021.34 del 2 luglio

2021);

che

non occorre pertanto annullare il precetto esecutivo, bastando la registrazione

dell’opposizione interposta dall’escussa il 2 luglio 2021;

che

l’opposizione sospende l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF), sicché sono nulli

tutti gli atti successivi emessi dall’UE, ovvero nel caso specifico l’avviso di

pignoramento del 3 agosto 2021 per il 2 settembre 2021;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’ese­cuzione

di Locarno d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta da RI 1 il 2

luglio 2021 all’esecuzione n. __________.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.