15.2021.81
Notifica di un precetto esecutivo mediante Posta A Plus. Condizioni per procedervi secondo l’Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale
11 agosto 2021Italiano7 min
e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.81
Lugano
11 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 13 luglio 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,
o meglio contro la decisione del 5 luglio 2021 di rifiuto d’iscrivere nei suoi
registri l’opposizione interposta dalla ricorrente all’esecuzione n. __________
promossa nei suoi confronti dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
dando seguito alla domanda d’esecuzione presentata dall’PI 1 il 27 maggio 2021
nei confronti di RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 219.90, il 1°
giugno 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno ha emesso il precetto
esecutivo n. __________ e l’ha inviato al domicilio dell’escussa
mediante raccomandata, che però è ritornata all’UE, siccome RI 1 non l’ha
ritirata;
che
facendo capo alla possibilità prevista dall’art. 7 dell’Ordinanza sulle misure
nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus
(Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale, detta in seguito
“Ordinanza COVID-19”), il 17 giugno 2021 l’organo esecutivo ha quindi tentato
nuovamente di notificare il precetto esecutivo mediante invio per Posta A Plus;
che
dal tracciamento di tale invio (n. __________) risulta che il recapito è
avvenuto il 18 giugno 2021;
che
con scritto del 2 luglio 2021 l’escussa ha interposto opposizione al precetto
esecutivo, sostenendo in sostanza di non averla potuta fare prima siccome l’atto
in questione non le è stato intimato formalmente per raccomandata;
che
Fatti
il 5 luglio 2021 l’UE le ha risposto di non poter dare seguito alla sua
opposizione, giacché il termine di dieci giorni previsto a tal uopo era scaduto
il 28 giugno 2021;
che
con ricorso del 13 luglio 2021 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento,
chiedendo di ammettere la sua opposizione al precetto;
che
mediante osservazioni del 3 agosto 2021 l’UE postula la reiezione del ricorso,
mentre l’escutente è rimasta silente;
che
interposto all’autorità di vigilanza, – nel Canton Ticino la Camera esecuzione
e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 5 luglio 2021 dall’Ufficio,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che
la ricorrente premette di non essersi accorta di aver ricevuto un precetto
esecutivo, dal momento che il noto atto non le è stato spedito per invio raccomandato,
bensì con invio in Posta A Plus;
che
non essendosi resa conto dell’importanza della missiva in questione, essa
sostiene di averla consegnata a sua figlia, la quale si occupa della sua
corrispondenza “normale” e ha visto la busta soltanto giorni dopo, raccomandando alla madre di
fare subito opposizione, ciò ch’essa ha fatto con scritto del 2 luglio 2021;
che
ciò posto, l’insorgente contesta la modalità di consegna del precetto
esecutivo, facendo valere che non le è stata data l’opportunità d’interporre
tempestiva opposizione, ragione per cui – a suo dire – comunicazioni di tale
importanza non possono essere inviate per “posta normale”;
che
giusta l’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19, in deroga agli articoli 34, 64
capoverso 2 e 72 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla
esecuzione e sul fallimento (LEF), gli avvisi e le decisioni delle autorità d’esecuzione
e dei fallimenti nonché gli atti esecutivi possono essere notificati con avviso
di ricevimento senza ricevuta se un primo tentativo di notificazione per via
ordinaria è fallito (lett. a) e il destinatario è stato informato in
merito alla notificazione mediante una comunicazione telefonica, elettronica o
di altro tipo al più tardi il giorno precedente la notificazione (lett. b);
che
in tal caso, l’avviso di ricevimento di cui al capoverso 1 sostituisce l’attestazione
di cui all’articolo 72 capoverso 2 LEF (art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19);
che
secondo il rapporto del Consiglio federale su tale norma, di cui un estratto è
pubblicato nelle Istruzioni n. 7 e 8 dell’Alta vigilanza in materia di
esecuzione e fallimento (esecuzioni e
fallimenti nella «situazione straordinaria»), “in caso di controversia competerà all’autorità all’origine della
notificazione provare che l’informazione preliminare è stata corretta in
termini temporali e formali”;
che
nel caso in rassegna, è pacifico che dopo un primo tentativo
infruttuoso di notifica nelle forme ordinarie, ovvero mediante invio
raccomandato, l’UE ha trasmesso il precetto esecutivo per Posta A Plus,
modalità di spedizione che permette di tracciare l’invio, ma non fornisce una
ricevuta da parte del ricevente;
che
il primo presupposto previsto dall’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19 per
ricorrere alla notifica agevolata in tempo di pandemia in luogo della
notificazione ordinaria è pertanto adempiuto;
che
Considerandi
altrettanto non si può dire invece del secondo presupposto, non essendo
presente agli atti alcuna prova che l’Ufficio, al più tardi il giorno
precedente la notifica, abbia informato l’escussa per telefono, in via
elettronica o in altro modo dell’intenzione di procedere all’invio del noto precetto
tramite Posta A Plus;
che
a fronte di tali circostanze, il recapito del precetto esecutivo avvenuto il 18
giugno 2021 non può considerarsi una valida notifica né secondo gli art. 34 e
64.
cpv. 1 LEF né in base all’art. 7 dell’Ordinanza COVID-19;
che
non porta a diversa conclusione l’osservazione dell’UE secondo cui l’escussa
era consapevole della possibilità d’invio dei precetti esecutivi per Posta A
Plus, avendo essa già ricevuto nelle stesse modalità il precetto esecutivo n. __________,
cui l’organo ese-cutivo aveva allegato una lettera accompagnatoria ove sono riassunte
le condizioni per procedere in tal senso;
che
dalla notifica di un precedente precetto non si può invero presumere che l’escussa
dovesse aspettarsi di riceverne un altro, a maggior ragione da parte di un
diverso escutente e avente per oggetto un altro credito;
che
inoltre l’avviso al destinatario per telefono, in via elettronica o in altro
modo dell’intenzione di procedere all’invio di un precetto esecutivo tramite
Posta A Plus non può limitarsi a un’unica informativa generica, valida per
tutti i precetti esecutivi futuri emessi nei suoi confronti, ma deve
necessariamente riferirsi di volta in volta allo specifico precetto esecutivo che
verrà inviato secondo tale modalità, in modo che l’escusso, consapevole di ciò,
sia perfettamente in grado di esercitare il suo diritto di interporre
opposizione nei tempi previsti dalla legge;
che
al riguardo va ricordata l’Istruzione n. 7 dell’Alta vigilanza in
materia di esecuzione e fallimento, secondo cui “L’autorità
notificante deve aver avvisato il destinatario per telefono, al più
tardi il giorno prima, della notificazione specifica oppure deve
poter supporre che il destinatario ne sia stato informato (con avviso scritto o
elettronico) al più tardi il giorno prima”;
che
se, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha
avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, come nel caso
di specie, quest’ultimo esplica i suoi effetti dal momento di tale conoscenza (DTF 128 III 104 consid. 2; sentenza della CEF 15.2021.34 del 2 luglio
2021);
che
non occorre pertanto annullare il precetto esecutivo, bastando la registrazione
dell’opposizione interposta dall’escussa il 2 luglio 2021;
che
l’opposizione sospende l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF), sicché sono nulli
tutti gli atti successivi emessi dall’UE, ovvero nel caso specifico l’avviso di
pignoramento del 3 agosto 2021 per il 2 settembre 2021;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione
di Locarno d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta da RI 1 il 2
luglio 2021 all’esecuzione n. __________.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.