15.2021.84
Ricorso contro il provvedimento che accerta la tardività dell’opposizione a due precetti esecutivi
14 febbraio 2022Italiano5 min
il ricorso conserva così un interesse, a livello più che altro virtuale visto l’esito
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.84
Lugano
14 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 1° luglio 2021 della
RI 1
(rappresentata dal gerente RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca,
o meglio contro il provvedimento con cui sono state dichiarate tardive le opposizioni
interposte dalla ricorrente ai precetti esecutivi n. 23 e 16 promosse rispettivamente
da
PI 1,
e
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la PI 1 e lo Stato del Cantone Ticino
hanno escusso la RI 1 con precetti esecutivi emessi dall’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Biasca, il 28 gennaio e
l’11 marzo 2021 volti all’incasso di fr. 568.– oltre agli accessori,
rispettivamente di fr. 300.–;
che
ambedue gli atti esecutivi sono stati notificati all’escussa il 26 maggio 2021;
che
la RI 1 vi ha interposto opposizione solo con raccomandata dell’8 giugno 2021;
che
con il provvedimento impugnato l’UE ha dichiarato le opposizioni tardive;
che
nel ricorso in esame RA 1, tuttora iscritto a registro di commercio come
gerente della RI 1 con diritto di firma individuale, allega di non aver mai
firmato alcuna polizza o documento della PI 1, mentre per quanto riguarda i
crediti dello Stato per “AVS,
vari e imposte alla fonte e vari”, egli afferma che il
proprietario della società escussa, PI 3 (che è pure socio e presidente della
gerenza con firma individuale), non avrebbe più ricevuto il permesso di lavoro
da anni, sicché non capisce perché si dovrebbero pagare imposte varie;
che
nelle sue osservazioni del 16 luglio 2021 l’UE ha concluso per la reiezione del
ricorso, segnalando di non averlo notificato alle controparti;
che
Fatti
il 27 ottobre 2021 la Pretura del distretto di Riviera ha dichiarato lo
scioglimento della RI 1 e ordinato la sua liquidazione secondo le prescrizioni
applicabili al fallimento in virtù dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3
CO, motivo per cui la procedura di ricorso è rimasta sospesa in attesa di
sapere se le esecuzioni oggetto del ricorso si sarebbero definitivamente
estinte (cfr. art. 206 cpv. 1 LEF);
che
il 26 novembre 2021 la medesima Pretura ha però sospeso la procedura di
liquidazione in via di fallimento per mancanza di attivo, la quale è poi stata
chiusa, nessun creditore avendo anticipato le spese di liquidazione;
che
le esecuzioni della PI 1 e dello Stato hanno pertanto ripreso il loro corso
(art. 230 cpv. 4 LEF);
che
il ricorso conserva così un interesse, a livello più che altro virtuale visto l’esito
della procedura fallimentare;
che
il gerente della ricorrente non spende però una parola sul provvedimento
impugnato, e in particolare non contesta che le sue opposizioni siano tardive;
che
sprovvisto di motivazione, il ricorso è di conseguenza irricevibile (con
riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che
ad ogni modo, iniziato con la notifica dei precetti esecutivi il 26 maggio
2021, il termine di opposizione, di dieci giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), è
scaduto sabato 5 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7
Considerandi
giugno 2021 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), sicché
inviate il giorno successivo le opposizioni erano effettivamente tardive;
che
per sovrabbondanza RA 1 non è l’unico avente diritto di firma per la RI 1, di
cui egli allega del resto non essersi più occupato dopo l’aprile del 2016,
sicché non può escludere che PI 3 abbia firmato i contratti in base al quale la
PI 1 chiede il pagamento dei premi LCA del 2019, mentre lo Stato non procede
per l’incasso d’imposte bensì di una multa;
che
per legge non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che
stante l’esito del giudizio odierno si prescinde dal notificare alle
controparti (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.