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Decisione

15.2021.84

Ricorso contro il provvedimento che accerta la tardività dell’opposizione a due precetti esecutivi

14 febbraio 2022Italiano5 min

il ricorso conserva così un interesse, a livello più che altro virtuale visto l’esito

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.84

Lugano

14 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 1° luglio 2021 della

RI 1

(rappresentata dal gerente RA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Biasca,

o meglio contro il provvedimento con cui sono state dichiarate tardive le opposizioni

interposte dalla ricorrente ai precetti esecutivi n. 23 e 16 promosse rispettivamente

da

PI 1,

e

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che la PI 1 e lo Stato del Cantone Ticino

han­no escusso la RI 1 con precetti esecutivi emessi dall’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Biasca, il 28 gennaio e

l’11 marzo 2021 volti all’incasso di fr. 568.– oltre agli accessori,

rispettivamente di fr. 300.–;

che

ambedue gli atti esecutivi sono stati notificati all’escussa il 26 maggio 2021;

che

la RI 1 vi ha interposto opposizione solo con raccomandata dell’8 giugno 2021;

che

con il provvedimento impugnato l’UE ha dichiarato le opposizioni tardive;

che

nel ricorso in esame RA 1, tuttora iscritto a registro di commercio come

gerente della RI 1 con diritto di firma individuale, allega di non aver mai

firmato alcuna polizza o documento della PI 1, mentre per quanto riguarda i

crediti dello Stato per “AVS,

vari e imposte alla fonte e vari”, egli afferma che il

proprietario della società escussa, PI 3 (che è pure socio e presidente della

gerenza con firma individuale), non avrebbe più ricevuto il permesso di lavoro

da anni, sicché non capisce perché si dovrebbero pagare imposte varie;

che

nelle sue osservazioni del 16 luglio 2021 l’UE ha concluso per la reiezione del

ricorso, segnalando di non averlo notificato alle controparti;

che

Fatti

il 27 ottobre 2021 la Pretura del distretto di Riviera ha dichiarato lo

scioglimento della RI 1 e ordinato la sua liquidazione secondo le prescrizioni

applicabili al fallimento in virtù dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3

CO, motivo per cui la procedura di ricorso è rimasta sospesa in attesa di

sapere se le esecuzioni oggetto del ricorso si sarebbero definitivamente

estinte (cfr. art. 206 cpv. 1 LEF);

che

il 26 novembre 2021 la medesima Pretura ha però sospeso la procedura di

liquidazione in via di fallimento per mancanza di attivo, la quale è poi stata

chiusa, nessun creditore avendo anticipato le spese di liquidazione;

che

le esecuzioni della PI 1 e dello Stato hanno pertanto ripreso il loro corso

(art. 230 cpv. 4 LEF);

che

il ricorso conserva così un interesse, a livello più che altro virtuale visto l’esito

della procedura fallimentare;

che

il gerente della ricorrente non spende però una parola sul provvedimento

impugnato, e in particolare non contesta che le sue opposizioni siano tardive;

che

sprovvisto di motivazione, il ricorso è di conseguenza irricevibile (con

riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che

ad ogni modo, iniziato con la notifica dei precetti esecutivi il 26 maggio

2021, il termine di opposizione, di dieci giorni (art. 74 cpv. 1 LEF), è

scaduto sabato 5 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7

Considerandi

giugno 2021 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), sicché

inviate il giorno successivo le opposizioni erano effettivamente tardive;

che

per sovrabbondanza RA 1 non è l’unico avente diritto di firma per la RI 1, di

cui egli allega del resto non essersi più occupato dopo l’aprile del 2016,

sicché non può escludere che PI 3 abbia firmato i contratti in base al quale la

PI 1 chiede il pagamento dei premi LCA del 2019, mentre lo Stato non procede

per l’incasso d’imposte bensì di una multa;

che

per legge non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che

stante l’esito del giudizio odierno si prescinde dal notificare alle

controparti (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.