15.2021.86
Ricorso contro la decisione d’irricevibilità della domanda di continuazione dell’esecuzione. Opposizione dell’escussa registrata solo nel sistema informatico e non anche sul precetto esecutivo
24 novembre 2021Italiano7 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 aprile 2021 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.86
Lugano
24 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 2 luglio 2021 della
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,
o meglio contro la decisione del 21 giugno 2021 d’irricevibilità della domanda
di continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei
confronti dell’
PI 1,
(patrocinata dall’__________ PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 aprile 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Locarno, la RI 1 procede contro l’PI 1 per l’incasso di fr. 42'299.23
oltre a interessi e spese. Il precetto esecutivo è stato notificato a uno dei
membri della società escussa (con potere di firma individuale) il 14 aprile
2021.
B. Il
30 aprile 2021, l’UE ha rinviato all’escutente il suo esemplare del precetto
esecutivo, sul quale figura la menzione “nessuna opposizione”.
C. Il
18 giugno 2021 la RI 1 ha chiesto la continuazione dell’esecuzione.
D. Con
scritto del 21 giugno 2021, l’UE ha informato il patrocinatore della RI 1 che
la debitrice aveva interposto opposizione e ha quindi dichiarato irricevibile
la domanda di proseguimento, indicando
quale motivo: “come da conversazione
telefonica”.
E. Con
ricorso del 2 luglio 2021, la RI 1 chiede in via principale di annullare la
decisione d’irricevibilità e di far ordine all’UE di proseguire l’esecuzione
sulla base della domanda di continuazione da essa inoltrata, e in via
subordinata di emettere e notificarle un nuovo precetto esecutivo munito dell’attestazione
di opposizione della debitrice, protestate spese e ripetibili.
F. Con
osservazioni rispettivamente dell’8 e del 22 luglio 2021, l’PI 1 e l’UE hanno
postulato la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato alla
procedente, avvenuta il 22 giugno 2021, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente allega che nei giorni successivi all’inoltro della propria domanda
di continuazione dell’esecuzione l’UE ha contattato telefonicamente il suo
patrocinatore informandolo che in realtà l’escussa aveva interposto
opposizione al precetto esecutivo e che l’incongruenza con quanto riportato sul
medesimo era da ricondurre a “problematiche
interne al sistema, dovute alle comunicazioni fornite dalla posta”. Aggiunge di non aver però mai ricevuto un nuovo precetto in
sostituzione dell’unico in suo possesso, sicché a suo dire l’UE avrebbe agito
in modo scorretto. In difetto di qualsivoglia prova documentale dell’opposizione
interposta dalla debitrice, la RI 1 chiede pertanto l’annullamento della
decisione d’irricevibilità impugnata affinché l’UE possa procedere con la
continuazione dell’esecuzione come da essa postulato o, in subordine, che le
sia notificato un nuovo precetto esecutivo da cui risulti l’avvenuta
opposizione.
3. Nelle
sue osservazioni l’PI 1 ha in particolare sostenuto di aver interposto “opposizione totale”
al precetto esecutivo presso lo sportello della posta di __________ subito dopo
che lo stesso le era stato notificato, producendo la “conferma di ricezione IPLAR”
a dimostrazione delle proprie allegazioni. Aggiunge che non compete a lei
entrare nel merito di eventuali problemi tecnici intervenuti in occasione della
trasmissione d’informazioni dalla Posta all’UE, ma che non può essere messo in
dubbio che al momento della notifica del precetto sia stata immediatamente
fatta opposizione.
Da
parte sua, l’UE addebita l’errore al funzionario dell’Ufficio postale che ha
riportato l’indicazione dell’avvenuta opposizione solo nel sistema informatico
– di cui produce un estratto della registrazione effettuata – ma non (anche) sul
formulario cartaceo del precetto esecutivo ritornato alla creditrice il 30
aprile 2021.
4. Ai
sensi dell’art. 72 cpv. 1 LEF la notificazione del precetto esecutivo al
debitore è fatta dall’ufficiale stesso, da un impiegato dell’ufficio o per
posta. Se l’escusso intende fare opposizione deve dichiararlo – verbalmente o
per iscritto – immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci
giorni dalla notificazione del medesimo, all’Ufficio d’esecuzione (art. 74 cpv.
1 LEF).
4.1 Nella
fattispecie è indubbio – poiché corroborato dagli atti, in particolare dalla
conferma di ricezione IPLAR e dall’estratto ricavato dal sistema informatico e
prodotto dall’UE – che la società debitrice ha fatto opposizione al precetto
esecutivo “seduta stante”, ossia
al momento in cui lo stesso è stato notificato al suo membro (__________) dall’impiegato
della Posta di __________. Probabilmente per un disguido l’addetto postale ha attestato
l’opposizione solo nel sistema informatico e non anche sull’esemplare
cartaceo del precetto esecutivo, come gli incombeva (art. 76 cpv. 1 LEF).
Risulta altresì pacifico il fatto che l’UE ha ritornato per errore all’escutente
il suo esemplare con la menzione “nessuna
opposizione”, informandola in seguito della svista. Non si può
quindi ritenere che la società escussa, tramite il suo rappresentante cui il
precetto poteva validamente essere notificato (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF), non vi
abbia interposto opposizione.
4.2 D’altronde,
come già ricordato dall’Ufficio nelle sue osservazioni, in quanto pubblico
documento nel senso dell’art. 9 cpv. 1 CC l’esemplare del precetto esecutivo costituisce
sì piena prova dei fatti che attesta, ma solo finché non sia dimostrata l’inesattezza
del suo contenuto (DTF 120 III 118,
con rinvio alla 117 III 13). La controprova non è soggetta ad alcuna forma
speciale (art. 9 cpv. 2 CC). Essa dev’essere ammessa già quando siano dati
fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (sentenza della CEF 15.2015.68 del 26 novembre
2015, consid. 4 con vari rinvii). Ora, nella fattispecie l’errore dell’impiegato
postale è lampante (sopra consid. 4.1). E poiché l’opposizione sospende l’esecuzione
(art. 78 cpv. 1 LEF), l’Ufficio non poteva far altro che dichiarare
irricevibile la richiesta formulata dalla RI 1. La decisione impugnata non
presta quindi il fianco alla critica.
4.3 La
richiesta subordinata della ricorrente volta a ottenere la
notifica di un nuovo precetto esecutivo contenente la menzione dell’avvenuta
opposizione non può essere accolta. La legge prevede l’emissione di un solo
esemplare originale del precetto esecutivo per il creditore (art. 70 cpv. 1
LEF). Nulla le impedisce per contro di presentarsi allo sportello dell’UE
di Locarno con il proprio esemplare originale, o di farglielo avere per posta, e
di chiedere la cancellazione del timbro “nessuna
opposizione” del 30 aprile 2021 e l’attestazione dell’avvenuta
opposizione nell’apposita rubrica con la menzione della relativa data e dell’identità
dell’impiegato postale al quale essa è stata dichiarata.
5. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.