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Decisione

15.2021.86

Ricorso contro la decisione d’irricevibilità della domanda di continuazione dell’esecuzione. Opposizione dell’escussa registrata solo nel sistema informatico e non anche sul precetto esecutivo

24 novembre 2021Italiano7 min

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 aprile 2021 dall’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.86

Lugano

24 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 2 luglio 2021 della

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,

o meglio contro la decisione del 21 giugno 2021 d’irricevibilità della domanda

di continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei

confronti dell’

PI 1,

(patrocinata dall’__________ PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 aprile 2021 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Locarno, la RI 1 procede contro l’PI 1 per l’incasso di fr. 42'299.23

oltre a interessi e spese. Il precetto esecutivo è stato notificato a uno dei

membri della società escussa (con potere di firma individuale) il 14 aprile

2021.

B. Il

30 aprile 2021, l’UE ha rinviato all’escutente il suo esemplare del precetto

esecutivo, sul quale figura la menzione “nessuna opposizione”.

C. Il

18 giugno 2021 la RI 1 ha chiesto la continuazione dell’esecuzione.

D. Con

scritto del 21 giugno 2021, l’UE ha informato il patrocinatore della RI 1 che

la debitrice aveva interposto opposizione e ha quindi dichiarato irricevibile

la domanda di proseguimento, indicando

quale motivo: “come da conversazione

telefonica”.

E. Con

ricorso del 2 luglio 2021, la RI 1 chiede in via principale di annullare la

decisione d’irricevibilità e di far ordine all’UE di proseguire l’esecuzione

sulla base della domanda di continuazione da essa inoltrata, e in via

subordinata di emettere e notificarle un nuovo precetto esecutivo munito dell’attestazione

di opposizione della debitrice, protestate spese e ripetibili.

F. Con

osservazioni rispettivamente dell’8 e del 22 luglio 2021, l’PI 1 e l’UE hanno

postulato la reiezione del ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato alla

procedente, avvenuta il 22 giugno 2021, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente allega che nei giorni successivi all’inoltro della propria domanda

di continuazione dell’esecuzione l’UE ha contattato telefonicamente il suo

patrocinatore informandolo che in realtà l’e­­scussa aveva interposto

opposizione al precetto esecutivo e che l’incongruenza con quanto riportato sul

medesimo era da ricondurre a “problematiche

interne al sistema, dovute alle comunicazioni fornite dalla posta”. Aggiunge di non aver però mai ricevuto un nuo­vo precetto in

sostituzione dell’unico in suo possesso, sicché a suo dire l’UE avrebbe agito

in modo scorretto. In difetto di qualsivoglia prova documentale dell’opposizione

interposta dalla debitrice, la RI 1 chiede pertanto l’annullamento della

decisione d’irricevibilità impugnata affinché l’UE possa procedere con la

continuazione dell’esecuzione come da essa postulato o, in subordine, che le

sia notificato un nuovo precetto esecutivo da cui risulti l’avvenuta

opposizione.

3. Nelle

sue osservazioni l’PI 1 ha in particolare sostenuto di aver interposto “opposizione totale”

al precetto esecutivo presso lo sportello della posta di __________ subito dopo

che lo stesso le era stato notificato, producendo la “conferma di ricezione IPLAR”

a dimostrazione delle proprie allegazioni. Aggiunge che non compete a lei

entrare nel merito di eventuali problemi tecnici intervenuti in occasione della

trasmissione d’informazioni dalla Posta all’UE, ma che non può essere messo in

dubbio che al momento della notifica del precetto sia stata immediatamente

fatta opposizione.

Da

parte sua, l’UE addebita l’errore al funzionario dell’Ufficio postale che ha

riportato l’indicazione dell’avvenuta opposizione solo nel sistema informatico

– di cui produce un estratto della registrazione effettuata – ma non (anche) sul

formulario cartaceo del precetto esecutivo ritornato alla creditrice il 30

aprile 2021.

4. Ai

sensi dell’art. 72 cpv. 1 LEF la notificazione del precetto esecutivo al

debitore è fatta dall’ufficiale stesso, da un impiegato dell’uf­­ficio o per

posta. Se l’escusso intende fare opposizione deve dichiararlo – verbalmente o

per iscritto – immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci

giorni dalla notificazione del medesimo, all’Ufficio d’esecuzione (art. 74 cpv.

1 LEF).

4.1 Nella

fattispecie è indubbio – poiché corroborato dagli atti, in particolare dalla

conferma di ricezione IPLAR e dall’estratto ricavato dal sistema informatico e

prodotto dall’UE – che la società debitrice ha fatto opposizione al precetto

esecutivo “seduta stante”, ossia

al momento in cui lo stesso è stato notificato al suo membro (__________) dall’impiegato

della Posta di __________. Probabilmente per un disguido l’addetto postale ha attestato

l’opposi­­zione solo nel sistema informatico e non anche sull’esemplare

cartaceo del precetto esecutivo, come gli incombeva (art. 76 cpv. 1 LEF).

Risulta altresì pacifico il fatto che l’UE ha ritornato per errore all’escutente

il suo esemplare con la menzione “nessuna

opposizione”, informandola in seguito della svista. Non si può

quindi ritenere che la società escussa, tramite il suo rappresentante cui il

precetto poteva validamente essere notificato (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF), non vi

abbia interposto opposizione.

4.2 D’altronde,

come già ricordato dall’Ufficio nelle sue osservazioni, in quanto pubblico

documento nel senso dell’art. 9 cpv. 1 CC l’e­­semplare del precetto esecutivo costituisce

sì piena prova dei fatti che attesta, ma solo finché non sia dimostrata l’inesattezza

del suo contenuto (DTF 120 III 118,

con rinvio alla 117 III 13). La controprova non è soggetta ad alcuna forma

speciale (art. 9 cpv. 2 CC). Essa dev’essere ammessa già quando siano dati

fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (sentenza della CEF 15.2015.68 del 26 novembre

2015, consid. 4 con vari rinvii). Ora, nella fattispecie l’errore dell’impiegato

postale è lampante (sopra consid. 4.1). E poiché l’opposizione sospende l’e­­secuzione

(art. 78 cpv. 1 LEF), l’Ufficio non poteva far altro che dichiarare

irricevibile la richiesta formulata dalla RI 1. La decisione impugnata non

presta quindi il fianco alla critica.

4.3 La

richiesta subordinata della ricorrente volta a ottenere la

notifica di un nuovo precetto esecutivo contenente la menzione dell’avve­­nuta

opposizione non può essere accolta. La legge prevede l’e­­missione di un solo

esemplare originale del precetto esecutivo per il creditore (art. 70 cpv. 1

LEF). Nulla le impedisce per contro di presentarsi allo sportello dell’UE

di Locarno con il proprio esemplare originale, o di farglielo avere per posta, e

di chiedere la cancellazione del timbro “nessuna

opposizione” del 30 aprile 2021 e l’attestazione dell’avvenuta

opposizione nell’apposita rubrica con la menzione della relativa data e dell’identità

dell’impiegato postale al quale essa è stata dichiarata.

5. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.