15.2021.87
Diritto di ritenzione del locatore. Autorizzazione dello spostamento dei beni inventariati nei nuovi locali presi in locazione dall’escusso
11 agosto 2021Italiano10 min
locali adibiti a parco divertimenti dati in locazione alla RI 1 in via __________
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.87
Lugano
11 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 22 luglio 2021 dell’
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’autorizzazione dello spostamento dei beni inventariati emessa
il 21 luglio 2021 nella procedura n. __________ promossa dalla ricorrente nei
confronti della
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A domanda della locatrice PI 1, il 24 agosto 2020 l’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto all’allestimento dell’inventario
degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione della richiedente arredanti i
locali adibiti a parco divertimenti dati in locazione alla RI 1 in via __________
a C__________. Sono stati inventariati diversi giochi, mobili di arredamento,
così come un impianto elettrico e un climatizzatore (poi rivendicati dalla
procedente) per un valore di stima di fr. 125'680.– complessivi, tra cui
un “Soft Play equipment” (struttura di gioco in gomma con vasche, palline e scivoli) valutato
in fr. 70'000.–. Il credito vantato dall’escutente ammonta a fr. 71'727.07
per le pigioni scadute dei tre primi trimestri del 2020 e di fr. 37'641.15
per la pigione in corso dell’ultimo trimestre.
B. A
fronte dell’obbligo di abbandonare i locali locati entro il 31 ottobre 2020 a
seguito della disdetta del contratto di locazione, con scritto del 30 ottobre
2020 la RI 1 ha chiesto all’UE, in particolare, di adottare misure cautelari
giusta l’art. 98 LEF atte a mettere in sicurezza i beni inventariati e a
permetterle di continuare a fruirne, prendendoli in custodia o depositandoli
momentaneamente in un locale individuato da lei presso il Centro commerciale
amministrativo __________ a __________.
C. Contro
il rifiuto dell’UE di dare seguito alla sua richiesta, il 16 novembre 2020 la RI
1 ha interposto ricorso alla scrivente Camera, che l’ha parzialmente accolto
con sentenza dell’8 febbraio 2021 (inc. 15.2020.129) e di conseguenza ha
retrocesso la causa all’UE perché avesse a riesaminare la domanda della
ricorrente previo accertamento delle condizioni in cui avrebbe potuto avvenire
il trasferimento dei beni inventariati in punto al loro trasporto e assicurazione,
nonché alla sicurezza dei locali di destinazione, e alla predisposizione di un’adeguata
sorveglianza da parte dello stesso UE, tenuto a vegliare al mantenimento del
diritto di ritenzione dell’escutente con un’adeguata
informazione del nuovo locatore (con riferimento all’art. 268a
cpv. 1 CO).
D. Il
22 e il 23 aprile 2021, con l’accordo di tutte le parti interessate l’UE ha
trasferito i beni inventariati – tranne quelli oggetto di rivendicazione
contrassegnati nell’inventario con i n. 11 (“impianto elettrico completo luci a soffitto”) e 12 (“climatizzatore
completo di tubi a soffitto”), lasciati nei locali di
C__________ – in tre container presso la M__________.
E. Il
14 luglio 2021, l’UE ha informato l’escutente che l’escussa gli aveva trasmesso
il nuovo contratto di locazione da lei firmato il 26 giugno con il locatore PI
Considerandi
2.
e che trascorso il termine (di 10 giorni) impartito lo stesso giorno a quest’ultimo
per opporsi alla rinuncia al suo diritto di ritenzione sui beni inventariati
dell’escussa, l’ufficio avrebbe autorizzato il loro trasferimento nei nuovi
locali in via __________.
F. Con
scritto del 20 luglio 2021, l’RI 1 si è opposta allo spostamento preannunciato,
se non, “al limite”, previa concessione del differimento del fallimento della PI 1,
ritenendo che l’escussa si trovasse in una situazione di eccedenza di debiti e
dovesse pertanto depositare i bilanci. Ha chiesto inoltre l’emanazione di una
decisione formale e nell’ipotesi in cui la comunica-zione del 14 luglio dovesse
essere considerata come una decisione essa ha dichiarato che il suo scritto
valeva quale ricorso giusta l’art. 17 LEF.
G. Con
risposta del 21 luglio 2021, l’UE ha trasmesso all’escutente una copia del
nuovo contratto di locazione e puntualizzato che a suo parere non sussistevano
impedimenti allo spostamento dei beni inventariati nei nuovi locali, i criteri
esposti dalla Camera nella sua decisione dell’8 febbraio 2021 risultando
soddisfatti.
H. Il
22.
luglio l’UE ha proceduto a trasferire i beni inventariati nei nuovi locali e
ad allestirne un verbale.
I. Con
il ricorso in esame, del 22 luglio 2021, l’RI 1 chiede, previo conferimento
dell’effetto sospensivo, di annullare la decisione di trasferimento dei beni
inventariati verso la nuova ubicazione di __________ e di mantenerli nei
container della M__________.
L. Nelle
sue osservazioni del 23 luglio 2021, l’UE ha preavvisato negativamente la
richiesta di effetto sospensivo, pur rimettendosi alla decisione della Camera.
M. Il
27.
luglio 2021, la ricorrente ha comunicato alla Camera di aver inoltrato
azione volta alla dichiarazione del fallimento della PI 1 senza preventiva
esecuzione.
N. Con
scritto del 3 agosto 2021, la ricorrente si è doluta che l’UE ha trasferito i
beni nei nuovi locali il giorno dopo la conferma della sua autorizzazione, a
suo parere in violazione dell’art. 36 LEF, e ha postulato che sia fatto ordine
all’UE di riportare i beni nel deposito della M__________ o, in subordine di
riconsegnarli a lei.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 21 luglio 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Ricordato
che le autorizzazioni al debitore di disporre dei beni pignorati giusta l’art.
96.
cpv. 1 LEF sono da emanare esclusivamente quando i diritti del creditore
non sono né danneggiati, né messi in pericolo, sicché nella prassi esse vengono
rilasciate raramente, la ricorrente fa valere che la PI 1 punta con il
trasferimento dei beni inventariati a riprendere le proprie attività, ossia la
gestione di un parco giochi interno per bambini, la quale “deteriora in maniera importante i beni
sottoposti al diritto di ritenzione, in quanto materiale deteriorabile ed
esposto appunto al consumo, ma pure alla rottura, alla perdita o alla
distruzione”, ciò che comporterà una riduzione del
valore dei beni a scapito suo.
2.1
A
parte il fatto, però, che la ricorrente non sostanzia minimamente le sue
allegazioni riferite al (rischio di) deterioramento e consumo dei beni
inventariati che il loro utilizzo potrebbe determinare, essa perde di vista che
il diritto di ritenzione del locatore vieta all’inquilino solo l’alienazione,
la deteriorazione, la distruzione o la svalutazione dei beni sottopostivi (art.
169.
CP cui rinvia l’art. 96 cpv. 1 LEF), ma non il normale uso al quale essi sono
destinati (cfr. Lachat in:
Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 2 ad
art. 268-268b CO; Polivka in: Das
schweizerische Mietrecht, Kommentar SVIT, 4a ed. 2018, n. 27 ad art.
268-268b CO). Orbene, la funzione dei giochi per
bambini è precisamente quella di essere utilizzati da bambini e la ricorrente
non dimostra che tale uso sia potenzialmente più dannoso nei nuovi locali che
non in quelli che locava in precedenza all’escussa.
2.2
Che le autorizzazioni ai sensi dell’art. 96 cpv. 1
LEF siano rare nella prassi non significa che siano escluse. Per
opporvisi con successo, spettava alla ricorrente dimostrare che sono state
lese le sue legittime aspettative sul valore di garanzia dei beni che
arredavano i suoi locali quando ha firmato il contratto di locazione. In
mancanza di prove al riguardo, la censura risulta priva di pregio.
3.
La
ricorrente rimprovera inoltre all’UE di non aver disposto alcuna misura
concreta di sorveglianza al fine di tutelare i suoi diritti, tralasciando
qualsiasi esame concreto riguardante la possibilità di mantenere il diritto di
ritenzione dell’escutente e i dettagli del trasferimento in punto al trasporto,
all’assicurazione dei beni trasferiti e alla sicurezza dei locali di
destinazione.
Così argomentando, la ricorrente si riferisce
implicitamente alla decisione di questa Camera dell’8 febbraio 2021 (inc.
15.2020.129, consid. 4), che ha citato le circostanze elencate dalla
ricorrente come elementi da valutare dall’UE per determinarsi sulla (pregressa)
richiesta di spostamento dei beni inventariati. La ricorrente tralascia però di
considerare che nel provvedimento impugnato l’UE ha indicato il luogo in cui i
beni sarebbero stati trasferiti, ha precisato che la polizza assicurativa della
PI 1 ne garantiva la copertura anche al di fuori dal “luogo di rischio” e che il
nuo-vo locatore aveva rinunciato al proprio diritto di ritenzione, e nelle
osservazioni del 23 luglio 2021 ha confermato di essere stato presente al
momento dell’arrivo dei beni nei nuovi locali e di aver allestito un verbale al
riguardo, concludendo che tutte le condizioni stabilite dalla Camera erano
state ossequiate. Dal momento che la ricorrente non si determina minimamente in
proposito, il ricorso si rivela su questo punto inammissibile in quanto
insufficientemente motivato.
4.
A
detta della ricorrente, “questione
ancor più disorientante è il fatto che PI 1 si trova attualmente in una
situazione di eccedenza dei debiti”. Di ciò si
dovrebbe tenere conto, secondo lei, nella ponderazione degli interessi in
gioco, facendo prevalere i suoi, e indirettamente anche quelli di tutti i
creditori della PI 1, evitando di ridurre il dividendo di fallimento ad ogni
ulteriore esborso (spese di trasporto, di montaggio, di locazione).
La
ricorrente confonde invero due procedure diverse. L’unica di rilievo in questa
sede è la procedura d’inventario a tutela del suo diritto di ritenzione. Che l’escussa
possa essere sovraindebitata e in procinto di essere dichiarata in fallimento
non ha influssi diretti sulla procedura in esame. Il diritto di ritenzione
garantisce unicamente i crediti per pigioni posti in esecuzione dalla
ricorrente – non quelli degli altri creditori, cui, anzi, tale diritto è
opponibile in un eventuale fallimento (art. 198 LEF) – e verte esclusivamente
sui beni inventariati, ad esclusione di altri beni, come le liquidità
necessarie per pagare gli esborsi menzionati nel ricorso. La doglianza va
pertanto respinta, ciò che segna l’esito finale del ricorso.
5.
I
ricorsi all’autorità di vigilanza non hanno effetto sospensivo, se non per
decreto speciale dell’autorità adita o del suo presidente (art. 36 LEF). Nulla
impediva quindi l’UE di trasferire i beni inventariati nei nuovi locali il
giorno dopo la conferma della sua autorizzazione. La questione è del resto ora
senza oggetto visto l’esito del giudizio odierno, come senza oggetto diventa la
domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.