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Decisione

15.2021.88

Minimo di esistenza. Indennità di rischio e per orario irregolare. Alimenti per i figli di primo letto. Supplemento per pasti fuori casa

6 dicembre 2021Italiano13 min

ha quindi pignorato da subito presso la datrice di lavoro del­l’escusso, la __________,

Source ti.ch

RI 1

Incarto n.

15.2021.88

Lugano

6 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 19 luglio 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 19 luglio 2021 a favore

del gruppo n. 1 composto delle esecuzioni n. __________23, __________08-__________37

e __________008 promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da

PI 1 __________ (__________)

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

Comune PI 2, __________

Comune PI 3, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A richiesta degli escutenti PI 1, Comune PI 2 e Comune

PI 3 (formanti il gruppo n. 1), il 19 luglio 2021 l’Ufficio d’esecuzione

(UE) di Lugano ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso RI

1 sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

4'404.00

43.60%

Coniuge

fr.

5'700.00

56.40%

Totale

fr.

10'104.00

100%

Minimo

d’esistenza

Comune

Minimo base

fr.

1'700.00

Bambino __________

Supplemento figlio

fr.

400.00

Bambino __________

Supplemento figlio

fr.

400.00

Comune

Premio di assic. malattia

fr.

977.45

Cassa malati per tutta la famiglia

Comune

Altri

fr.

350.00

Asilo nido per __________

Debitore

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Debitore

Trasferta fino al luogo di lavoro con trasporto

privato

fr.

1'133.00

4'720 km/mese a 0.240 fr/km (v. Circolare n. 39/2015

versione 2021)

Debitore

Contributi di mantenimento

fr.

1'400.00

Debitore

Altri

fr.

365.95

Leasing

Coniuge

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Coniuge

Trasferta fino al luogo di lavoro con trasporto

privato

fr.

304.00

798 km/mese a 0.381 fr/km (v. Circolare n. 39/2015

versione 2021)

Coniuge

Altri

fr.

300.00

Leasing (leasing fr. 536.00 ridotto a fr. 300.00)

Totale

fr.

7'752.40

100%

L’UE

ha quindi pignorato da subito presso la datrice di lavoro del­l’escusso, la __________,

la quota di salario eccedente

fr. 3'379.– arrotondati (pari al 43.60% di fr. 7'752.–), ossia

indicativamente fr. 1'025.– (4'404 – 3'379) mensili.

B. Con

ricorso del 19 luglio 2021, RI 1 si è opposto al pignoramento contestando

alcune delle poste del calcolo della quota pignorabile, da lui ritenute errate.

C. Con

osservazioni del 9 agosto 2021 PI 1, ex moglie del­l’e­scusso, si è opposta al

ricorso, mentre il Comune PI 2 si è rimesso al giudizio dell’Ufficio. Entro il

termine assegnatogli, il Comune PI 3 è rimasto silente. Nelle sue del 23 agosto

l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur reputando di aver operato

correttamente, fatta salva la questione della erronea doppia deduzione degli

alimenti e dell’errata riduzione del costo del leasing della moglie.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10

giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 19 luglio 2021 dall’UE di

Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

Considerandi

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove

altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola

come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale

comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso

per la somma dei redditi (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi

e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

Le

parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento

dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel

proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte

rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti

che non risultano dall’in­carto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).

3.

Il

ricorrente si duole anzitutto che nel suo salario, quantificato in fr. 4'404.–,

sono state incluse a torto “le indennità di

rischio e l’orario irregolare”. A parte il fatto che indennità del

genere non sono indicate esplicitamente nelle buste paga agli atti, ad ogni

modo giusta l’art. 93 LEF è pignorabile “ogni

provento del lavoro”, ossia ogni remunerazione del lavoro personale

del debitore, qualunque ne sia il tipo (vonder

Mühll in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 3-4 ad art. 93 LEF; Ochsner, op. cit., n. 12, 13 e

20.

ad art. 93). Anche il reddito conseguito con un’attività personale rischiosa

o irregolare risulta così pignorabile.

4.

Per

il ricorrente, il salario di sua moglie non ammonta a fr. 5'700.– bensì a fr. 5'605.–

netti, assegni famigliari inclusi e ad ogni modo secondo lui non dev’essere

preso in considerazione nel calcolo del minimo esistenziale poiché tra di loro

vige il regime di separa-zione dei beni. Nelle sue osservazioni l’UE rileva che

l’ammontare di fr. 5'700.– indicato quale salario della moglie è stato

dichiarato verbalmente dal debitore stesso in fase di pignoramento e solo nel

ricorso egli l’ha rettificato in fr. 5'605.–.

4.1

Ogni

coniuge deve contribuire alle spese della famiglia in una misura proporzionata

al proprio reddito, qualunque sia il regime dei beni tra di loro in essere

(art. 163 CC), motivo per cui nella fissazione del minimo esistenziale del

debitore si tiene conto di una partecipazione del coniuge (o del partner

registrato) in proporzione del suo reddito (Ochsner, op. cit., n. 179 ad art. 93).

4.2

Per quanto concerne poi la determinazione del

reddito della moglie, il ricorrente non ha provato ch’esso ammonti a soli fr. 5'605.–. Non è tuttavia necessario

eseguire o far eseguire accertamenti al riguardo, poiché, come verrà dimostrato

in seguito (sotto consid. 8), anche volendosi attenere alla cifra indicata dall’escusso

il ricorso andrebbe comunque respinto.

5.

RI

1.

afferma d’altronde di aver giustificato la spesa di fr. 536.– per il

leasing dell’automobile della moglie e contesta pertanto la riduzione a fr. 300.–

operata dall’UE, il quale ammette implicitamente l’errore nelle sue

osservazioni. Su questo punto il ricorso risulta provvisto di buon diritto e il

supplemento va aumentato di fr. 236.–, anche se ciò non incide poi sull’esito

finale (sotto consid. 8).

6.

Infine,

il ricorrente contesta i fr. 211.– riconosciutogli dall’Ufficio per i

pasti fuori casa che, tenuto conto a suo dire del consumo di due pasti fuori

casa al giorno per quattrodici giorni al mese in media, equivale all’irrisorio

e inaccettabile importo di soli fr. 7.50 per pasto, ciò a cui “nemmeno gli asilanti hanno diritto”.

6.1

Secondo

la Tabella del minimo esistenziale (art. 93 LEF) a chi dimostra oneri accresciuti

per pasti fuori casa vengono assegnati da fr. 9.– fino a fr. 11.– per

ogni pasto principale. Si tratta di un supplemento al minimo esistenziale

destinato a compensare la parte del costo dei pasti presi fuori

casa durante gli orari di lavoro che supera il costo dei pasti consumati a

casa, ricordato che nel minimo vitale di base (di fr. 1'700.– per

le coppie sposate) le spese di alimentazione sono prese in considerazione a

concorrenza del 42% dell’importo totale (tra altre: sentenze della CEF

15.2016.7

del 3 maggio 2016, consid. 6.2, e 15.2007.69 del 19 settembre 2007

consid. 3.2/b, riassunta in RtiD 2008 I 1084 n. 64c). Il calcolo del prezzo

unitario del pasto fuori casa fatto dal ricorrente è pertanto errato, perché

non tiene conto del risparmio del pasto non consumato a casa incluso nel minimo

di base (oltre a considerare un numero di pasti al mese non dimostrato, v.

sotto consid. 6.3).

6.2

Nel

caso in esame, l’importo mensile di fr. 211.– per pasti fuori casa computato

dall’UE è il massimo consentito dalla Tabella sopracitata considerando che in

Ticino vi sono 230 giorni lavorativi all’anno (tolte le vacanze e i giorni

festivi), e quindi 19.2 giorni al mese, che moltiplicati per fr. 11.– danno

i fr. 211.– arrotondati considerati dall’UE (v. sentenza della CEF

15.2012.89

del 22 ottobre 2012, consid. 2.2/c).

6.3

Il

ricorrente afferma invero che i pasti mensili da lui consumati fuori casa sono

ventotto, ma non cita né produce alcuna prova a sostegno della sua allegazione.

6.3.1

Ora,

in linea di principio le parti devono indicare i fatti importanti e i mezzi di

prova già nella procedura di esecuzione del pignoramento e non aspettare la

procedura di ricorso (DTF 119 III 71 consid. 1; sentenza del Tribunale federale

5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3). E ad ogni modo, con il ricorso all’auto­rità

di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di prova di cui

chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i mezzi di prova già

disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR), pena l’irricevibilità delle sue conclusioni

(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF).

6.3.2

Nel

caso di specie, in prima sede il ricorrente non ha né allegato né dimostrato di

consumare ventotto pasti fuori casa al mese. Nemmeno al ricorso ha

allegato alcun giustificativo. La censura si rivela così irricevibile (art. 20a

cpv. 2 n. 2 LEF) o quanto meno non dimostrata, sicché i costi allegati dal

ricorrente, per altro nemmeno quantificati esattamente, non possono essere

riconosciuti nel suo minimo esistenziale in luogo dei fr. 211.– (nello

stesso senso sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 4.2). Per

tacere del fatto che si evince dalla busta paga del mese di giugno 2021

prodotto in prima sede ch’egli ha percepito un rimborso pasti (“remb.

repas”) di fr. 661.–, che andrebbe dedotto dai fr. 211.–

riconosciuti dall’UE. Si possono però tralasciare ulteriori approfondimenti

sulla questione visto l’esito finale del ricorso.

7.

Con

le osservazioni al ricorso PI 1 evidenzia che gli alimenti dovuti per i (loro)

figli di primo letto, di fr. 1'400.–, sono stati doppiamente computati

dall’UE, dapprima sottraendoli dal salario del ricorrente di fr. 5'804.–,

conteggiato per fr. 4'404.–, poi includendo tale spesa nel suo minimo

esistenziale di fr. 3'379.–, sicché già solo per questo motivo la quota

pignorabile dello stipendio del debitore è in realtà di almeno fr. 1'900.–.

7.1

Nelle

sue osservazioni l’UE ammette l’erronea doppia deduzione degli alimenti dei

figli di primo letto, che è del resto evidente. Rimane da determinare quale

deduzione annullare.

7.2

Il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione di sapere se gli alimenti dovuti ai figli del debitore nati da una

precedente unione e che non vivono in comunione domestica con lui devono essere

dedotti dal suo reddito netto o invece aggiunti al minimo esistenziale della

sua comunione domestica attuale, pur privilegiando la prima soluzione, per il

motivo che non si potrebbe esigere un contributo

dal coniuge o convivente attuale (DTF 116 III 81 consid. 4/b). Alcuni autori seguono siffatto orientamento (Ochsner, op. cit., n. 132 ad art. 93), perlomeno

nei casi in cui il reddito del debitore basta a coprire la propria quota

esistenziale, compresi gli alimenti (vonder

Mühll, op.

cit., n. 34 ad art. 93). Parte della giurisprudenza e della

dottrina include invece, se necessario, gli alimenti a favore di figli non

comuni nel dovere d’assistenza tra coniugi (art. 159 cpv. 2 e 163 cpv. 1 CC) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets

du mariage, 3a ed. 2017, n. 412b e i rinvii in nota 19).

Nel caso in esame, l’unica soluzione possibile è invero la prima, dal momento

che gli alimenti per i figli sono detratti alla fonte dalla datrice di lavoro e

versati sul conto di PI 1 (v. busta paga di giugno 2021), verosimilmente in

adempimento di un’ingiunzione giudiziaria fondata sull’art. 291 CC. Ne segue

che il salario computabile del marito rimane di fr. 4'404.– (fr. 5'804

./. fr. 1'400.–), ma dal minimo esistenziale della sua famiglia vanno detratti

i fr. 1'400.– conteggiati dall’Ufficio a torto.

8.

Ciò

posto, il minimo esistenziale del ricorrente e della sua famiglia andrebbe

rettificato aggiungendovi la differenza di fr. 236.– per il leasing dell’automobile

della moglie (sopra consid. 5), ma deducendo gli alimenti per i figli di primo

letto di fr. 1'400.–, sicché complessivamente esso si ridurrebbe da fr. 7'752.40

a fr. 6'588.40. Anche nella migliore delle ipotesi per il reclamante, ossia

considerando il reddito della moglie per fr. 5'605.– invece di fr. 5'700.–,

la quota del minimo esistenziale spettante al ricorrente diminuirebbe da fr. 3'379.–

a fr. 2'898.90 (fr. 6'588.40 x 4'404 / [4'404 + 5'605]).

Alla

Camera non è tuttavia permesso modificare la decisione impugnata a detrimento

del ricorrente riducendo il suo minimo vitale a fr. 2'898.90, stante il

divieto della reformatio in peius dell’art.

22.

LPR. Il ricorso va quindi semplicemente respinto, dal momento che la

decisione impugnata è troppo favorevole a RI 1.

9.

Non è quindi necessario esaminare se, come

sostiene PI 1, la quota pignorabile dovrebbe essere almeno di fr. 1'900.–

né verificare se il ricorrente, oltre al salario di fr. 5'804.– come

pompiere a __________, consegue redditi da altre attività – secondo la

resistente quale insegnante e formatore a __________ e pompiere volontario a __________

– e nemmeno accertare l’effettivo reddito della moglie. In effetti, con le osservazioni al ricorso la parte può solo chiedere di

dichiararlo irricevibile o postularne la reiezione, ma non può esigere la

modifica del provvedimento su punti non contestati dal ricorrente senza inoltrare,

entro il termine di legge, un proprio ricorso, ciò che in concreto non è

avvenuto. Specularmente l’autorità di vigilanza può tenere conto delle

osservazioni al ricorso solo nella misura in cui tendono alla dichiarazione

della sua inammissibilità o alla sua reiezione, ma non può riformare il

provvedimento impugnato su punti non contestati dal ricorrente per il già

citato divieto della reformatio

in peius

(art. 22 LPR,

sentenza della CEF 15.2021.94 del 19 ottobre 2021).

10.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

– ;

;

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.