15.2021.88
Minimo di esistenza. Indennità di rischio e per orario irregolare. Alimenti per i figli di primo letto. Supplemento per pasti fuori casa
6 dicembre 2021Italiano13 min
ha quindi pignorato da subito presso la datrice di lavoro dell’escusso, la __________,
Source ti.ch
RI 1
Incarto n.
15.2021.88
Lugano
6 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 19 luglio 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 19 luglio 2021 a favore
del gruppo n. 1 composto delle esecuzioni n. __________23, __________08-__________37
e __________008 promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da
PI 1 __________ (__________)
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
Comune PI 2, __________
Comune PI 3, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A richiesta degli escutenti PI 1, Comune PI 2 e Comune
PI 3 (formanti il gruppo n. 1), il 19 luglio 2021 l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso RI
1 sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
4'404.00
43.60%
Coniuge
fr.
5'700.00
56.40%
Totale
fr.
10'104.00
100%
Minimo
d’esistenza
Comune
Minimo base
fr.
1'700.00
Bambino __________
Supplemento figlio
fr.
400.00
Bambino __________
Supplemento figlio
fr.
400.00
Comune
Premio di assic. malattia
fr.
977.45
Cassa malati per tutta la famiglia
Comune
Altri
fr.
350.00
Asilo nido per __________
Debitore
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Debitore
Trasferta fino al luogo di lavoro con trasporto
privato
fr.
1'133.00
4'720 km/mese a 0.240 fr/km (v. Circolare n. 39/2015
versione 2021)
Debitore
Contributi di mantenimento
fr.
1'400.00
Debitore
Altri
fr.
365.95
Leasing
Coniuge
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Coniuge
Trasferta fino al luogo di lavoro con trasporto
privato
fr.
304.00
798 km/mese a 0.381 fr/km (v. Circolare n. 39/2015
versione 2021)
Coniuge
Altri
fr.
300.00
Leasing (leasing fr. 536.00 ridotto a fr. 300.00)
Totale
fr.
7'752.40
100%
L’UE
ha quindi pignorato da subito presso la datrice di lavoro dell’escusso, la __________,
la quota di salario eccedente
fr. 3'379.– arrotondati (pari al 43.60% di fr. 7'752.–), ossia
indicativamente fr. 1'025.– (4'404 – 3'379) mensili.
B. Con
ricorso del 19 luglio 2021, RI 1 si è opposto al pignoramento contestando
alcune delle poste del calcolo della quota pignorabile, da lui ritenute errate.
C. Con
osservazioni del 9 agosto 2021 PI 1, ex moglie dell’escusso, si è opposta al
ricorso, mentre il Comune PI 2 si è rimesso al giudizio dell’Ufficio. Entro il
termine assegnatogli, il Comune PI 3 è rimasto silente. Nelle sue del 23 agosto
l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur reputando di aver operato
correttamente, fatta salva la questione della erronea doppia deduzione degli
alimenti e dell’errata riduzione del costo del leasing della moglie.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 19 luglio 2021 dall’UE di
Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Considerandi
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove
altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola
come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale
comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso
per la somma dei redditi (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
Le
parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento
dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel
proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte
rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti
che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).
3.
Il
ricorrente si duole anzitutto che nel suo salario, quantificato in fr. 4'404.–,
sono state incluse a torto “le indennità di
rischio e l’orario irregolare”. A parte il fatto che indennità del
genere non sono indicate esplicitamente nelle buste paga agli atti, ad ogni
modo giusta l’art. 93 LEF è pignorabile “ogni
provento del lavoro”, ossia ogni remunerazione del lavoro personale
del debitore, qualunque ne sia il tipo (vonder
Mühll in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 3-4 ad art. 93 LEF; Ochsner, op. cit., n. 12, 13 e
20.
ad art. 93). Anche il reddito conseguito con un’attività personale rischiosa
o irregolare risulta così pignorabile.
4.
Per
il ricorrente, il salario di sua moglie non ammonta a fr. 5'700.– bensì a fr. 5'605.–
netti, assegni famigliari inclusi e ad ogni modo secondo lui non dev’essere
preso in considerazione nel calcolo del minimo esistenziale poiché tra di loro
vige il regime di separa-zione dei beni. Nelle sue osservazioni l’UE rileva che
l’ammontare di fr. 5'700.– indicato quale salario della moglie è stato
dichiarato verbalmente dal debitore stesso in fase di pignoramento e solo nel
ricorso egli l’ha rettificato in fr. 5'605.–.
4.1
Ogni
coniuge deve contribuire alle spese della famiglia in una misura proporzionata
al proprio reddito, qualunque sia il regime dei beni tra di loro in essere
(art. 163 CC), motivo per cui nella fissazione del minimo esistenziale del
debitore si tiene conto di una partecipazione del coniuge (o del partner
registrato) in proporzione del suo reddito (Ochsner, op. cit., n. 179 ad art. 93).
4.2
Per quanto concerne poi la determinazione del
reddito della moglie, il ricorrente non ha provato ch’esso ammonti a soli fr. 5'605.–. Non è tuttavia necessario
eseguire o far eseguire accertamenti al riguardo, poiché, come verrà dimostrato
in seguito (sotto consid. 8), anche volendosi attenere alla cifra indicata dall’escusso
il ricorso andrebbe comunque respinto.
5.
RI
1.
afferma d’altronde di aver giustificato la spesa di fr. 536.– per il
leasing dell’automobile della moglie e contesta pertanto la riduzione a fr. 300.–
operata dall’UE, il quale ammette implicitamente l’errore nelle sue
osservazioni. Su questo punto il ricorso risulta provvisto di buon diritto e il
supplemento va aumentato di fr. 236.–, anche se ciò non incide poi sull’esito
finale (sotto consid. 8).
6.
Infine,
il ricorrente contesta i fr. 211.– riconosciutogli dall’Ufficio per i
pasti fuori casa che, tenuto conto a suo dire del consumo di due pasti fuori
casa al giorno per quattrodici giorni al mese in media, equivale all’irrisorio
e inaccettabile importo di soli fr. 7.50 per pasto, ciò a cui “nemmeno gli asilanti hanno diritto”.
6.1
Secondo
la Tabella del minimo esistenziale (art. 93 LEF) a chi dimostra oneri accresciuti
per pasti fuori casa vengono assegnati da fr. 9.– fino a fr. 11.– per
ogni pasto principale. Si tratta di un supplemento al minimo esistenziale
destinato a compensare la parte del costo dei pasti presi fuori
casa durante gli orari di lavoro che supera il costo dei pasti consumati a
casa, ricordato che nel minimo vitale di base (di fr. 1'700.– per
le coppie sposate) le spese di alimentazione sono prese in considerazione a
concorrenza del 42% dell’importo totale (tra altre: sentenze della CEF
15.2016.7
del 3 maggio 2016, consid. 6.2, e 15.2007.69 del 19 settembre 2007
consid. 3.2/b, riassunta in RtiD 2008 I 1084 n. 64c). Il calcolo del prezzo
unitario del pasto fuori casa fatto dal ricorrente è pertanto errato, perché
non tiene conto del risparmio del pasto non consumato a casa incluso nel minimo
di base (oltre a considerare un numero di pasti al mese non dimostrato, v.
sotto consid. 6.3).
6.2
Nel
caso in esame, l’importo mensile di fr. 211.– per pasti fuori casa computato
dall’UE è il massimo consentito dalla Tabella sopracitata considerando che in
Ticino vi sono 230 giorni lavorativi all’anno (tolte le vacanze e i giorni
festivi), e quindi 19.2 giorni al mese, che moltiplicati per fr. 11.– danno
i fr. 211.– arrotondati considerati dall’UE (v. sentenza della CEF
15.2012.89
del 22 ottobre 2012, consid. 2.2/c).
6.3
Il
ricorrente afferma invero che i pasti mensili da lui consumati fuori casa sono
ventotto, ma non cita né produce alcuna prova a sostegno della sua allegazione.
6.3.1
Ora,
in linea di principio le parti devono indicare i fatti importanti e i mezzi di
prova già nella procedura di esecuzione del pignoramento e non aspettare la
procedura di ricorso (DTF 119 III 71 consid. 1; sentenza del Tribunale federale
5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3). E ad ogni modo, con il ricorso all’autorità
di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di prova di cui
chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i mezzi di prova già
disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR), pena l’irricevibilità delle sue conclusioni
(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF).
6.3.2
Nel
caso di specie, in prima sede il ricorrente non ha né allegato né dimostrato di
consumare ventotto pasti fuori casa al mese. Nemmeno al ricorso ha
allegato alcun giustificativo. La censura si rivela così irricevibile (art. 20a
cpv. 2 n. 2 LEF) o quanto meno non dimostrata, sicché i costi allegati dal
ricorrente, per altro nemmeno quantificati esattamente, non possono essere
riconosciuti nel suo minimo esistenziale in luogo dei fr. 211.– (nello
stesso senso sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 4.2). Per
tacere del fatto che si evince dalla busta paga del mese di giugno 2021
prodotto in prima sede ch’egli ha percepito un rimborso pasti (“remb.
repas”) di fr. 661.–, che andrebbe dedotto dai fr. 211.–
riconosciuti dall’UE. Si possono però tralasciare ulteriori approfondimenti
sulla questione visto l’esito finale del ricorso.
7.
Con
le osservazioni al ricorso PI 1 evidenzia che gli alimenti dovuti per i (loro)
figli di primo letto, di fr. 1'400.–, sono stati doppiamente computati
dall’UE, dapprima sottraendoli dal salario del ricorrente di fr. 5'804.–,
conteggiato per fr. 4'404.–, poi includendo tale spesa nel suo minimo
esistenziale di fr. 3'379.–, sicché già solo per questo motivo la quota
pignorabile dello stipendio del debitore è in realtà di almeno fr. 1'900.–.
7.1
Nelle
sue osservazioni l’UE ammette l’erronea doppia deduzione degli alimenti dei
figli di primo letto, che è del resto evidente. Rimane da determinare quale
deduzione annullare.
7.2
Il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione di sapere se gli alimenti dovuti ai figli del debitore nati da una
precedente unione e che non vivono in comunione domestica con lui devono essere
dedotti dal suo reddito netto o invece aggiunti al minimo esistenziale della
sua comunione domestica attuale, pur privilegiando la prima soluzione, per il
motivo che non si potrebbe esigere un contributo
dal coniuge o convivente attuale (DTF 116 III 81 consid. 4/b). Alcuni autori seguono siffatto orientamento (Ochsner, op. cit., n. 132 ad art. 93), perlomeno
nei casi in cui il reddito del debitore basta a coprire la propria quota
esistenziale, compresi gli alimenti (vonder
Mühll, op.
cit., n. 34 ad art. 93). Parte della giurisprudenza e della
dottrina include invece, se necessario, gli alimenti a favore di figli non
comuni nel dovere d’assistenza tra coniugi (art. 159 cpv. 2 e 163 cpv. 1 CC) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets
du mariage, 3a ed. 2017, n. 412b e i rinvii in nota 19).
Nel caso in esame, l’unica soluzione possibile è invero la prima, dal momento
che gli alimenti per i figli sono detratti alla fonte dalla datrice di lavoro e
versati sul conto di PI 1 (v. busta paga di giugno 2021), verosimilmente in
adempimento di un’ingiunzione giudiziaria fondata sull’art. 291 CC. Ne segue
che il salario computabile del marito rimane di fr. 4'404.– (fr. 5'804
./. fr. 1'400.–), ma dal minimo esistenziale della sua famiglia vanno detratti
i fr. 1'400.– conteggiati dall’Ufficio a torto.
8.
Ciò
posto, il minimo esistenziale del ricorrente e della sua famiglia andrebbe
rettificato aggiungendovi la differenza di fr. 236.– per il leasing dell’automobile
della moglie (sopra consid. 5), ma deducendo gli alimenti per i figli di primo
letto di fr. 1'400.–, sicché complessivamente esso si ridurrebbe da fr. 7'752.40
a fr. 6'588.40. Anche nella migliore delle ipotesi per il reclamante, ossia
considerando il reddito della moglie per fr. 5'605.– invece di fr. 5'700.–,
la quota del minimo esistenziale spettante al ricorrente diminuirebbe da fr. 3'379.–
a fr. 2'898.90 (fr. 6'588.40 x 4'404 / [4'404 + 5'605]).
Alla
Camera non è tuttavia permesso modificare la decisione impugnata a detrimento
del ricorrente riducendo il suo minimo vitale a fr. 2'898.90, stante il
divieto della reformatio in peius dell’art.
22.
LPR. Il ricorso va quindi semplicemente respinto, dal momento che la
decisione impugnata è troppo favorevole a RI 1.
9.
Non è quindi necessario esaminare se, come
sostiene PI 1, la quota pignorabile dovrebbe essere almeno di fr. 1'900.–
né verificare se il ricorrente, oltre al salario di fr. 5'804.– come
pompiere a __________, consegue redditi da altre attività – secondo la
resistente quale insegnante e formatore a __________ e pompiere volontario a __________
– e nemmeno accertare l’effettivo reddito della moglie. In effetti, con le osservazioni al ricorso la parte può solo chiedere di
dichiararlo irricevibile o postularne la reiezione, ma non può esigere la
modifica del provvedimento su punti non contestati dal ricorrente senza inoltrare,
entro il termine di legge, un proprio ricorso, ciò che in concreto non è
avvenuto. Specularmente l’autorità di vigilanza può tenere conto delle
osservazioni al ricorso solo nella misura in cui tendono alla dichiarazione
della sua inammissibilità o alla sua reiezione, ma non può riformare il
provvedimento impugnato su punti non contestati dal ricorrente per il già
citato divieto della reformatio
in peius
(art. 22 LPR,
sentenza della CEF 15.2021.94 del 19 ottobre 2021).
10.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
– ;
–
;
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.