15.2021.89
Minimo di esistenza. Riduzione del minimo vitale di base per i debitori domiciliati o dimoranti nella fascia italiana di confine tra l’Italia e la Svizzera. Spese di trasferte con veicolo privato
19 ottobre 2021Italiano11 min
n. __________ promossa contro RI 1 dalla PI 1, il 14 gennaio 2021 l’Ufficio d’esecuzione
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Incarto
n.
15.2021.89
Lugano
19 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 7 agosto 2021 di
RI 1 IT-__________ (per indirizzo: __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione 2 agosto 2021 di revisione del pignoramento di
reddito eseguito nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del
ricorrente dalla
PI 1, __________
(rappresentata dalla RA 1,
)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa contro RI 1 dalla PI 1, il 14 gennaio 2021 l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano ha pignorato presso l’istituto di cassa
pensioni del debitore, la PI 2, l’intera rendita di fr. 1'968.– con
effetto immediato, determinando in fr. 3'093.– il minimo esistenziale dell’escusso
e della moglie e in fr. 2'338.98 la quota di lui (75.62%).
B. Con
sentenza del 28 giugno 2021 (inc. 15.2021.33), questa Camera ha respinto l’“istanza di revisione” della decisione dell’UE
presentata il 9 aprile 2021 da RI 1. Il ricorso in materia civile inoltrato
contro tale decisione è stato dichiarato inammissi-bile con sentenza
5A_571/2021 del 22 luglio 2021.
C. Nuovamente
adita da RI 1 con un “ricorso” del 21 giugno 2021 contro la “decisione”
emessa il 19 aprile 2021 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
con cui aveva confermato la trattenuta sulla sua rendita AVS (di fr. 2'350.–
mensili) di fr. 1'000.– mensili fino ad estinzione totale dello scoperto
di fr. 30'590.45, la Camera ha dichiarato il ricorso
irricevibile con decisione del 28 giugno 2021 (inc. 15.2021.76) non
senza invitare l’UE di Lugano a verificare da quando la trattenuta è in vigore
e a procedere se del caso alla revisione del calcolo del minimo esistenziale
giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF, computando quale rendita AVS solo quanto
effettivamente viene versato all’escusso, e se RI 1 è davvero domiciliato a __________,
dato che secondo una dichiarazione dell’Ufficio
della migrazione del 18 gennaio 2021
egli risultava essere ritornato a vivere a __________ il 7 dicembre
2020, sicché il suo minimo vitale di base andrebbe ridotto del 20%.
D. Con
decisione di revisione del pignoramento di redditi del 2 agosto 2021, l’UE ha
ordinato con effetto immediato alla PI 2 di trattenere la quota della rendita
spettante all’escusso che eccede mensilmente fr. 884.95 sulla scorta del
seguente calcolo:
Redditi
Pensione AVS debitore
Rendita PI 2 debitore
fr.
fr.
1'390.00
1'968.00
Coniuge
fr.
1'392.00
24.38%
Totale
fr.
4'750.00
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'360.00
Il minimo esistenziale viene dedotto del 20% come da
sentenza CEF per residente all’estero
Affitto
fr.
907.70
Euro 840.49 mensili al cambio 1.08 CHF 907.70, casa
di proprietà della moglie a __________
Premio di assicurazione malattia
fr.
396.30
Conferma telefonica __________
Trasferte
fr.
131.00
Trasferte a scopo medico (medico curante __________)
262 km/mese a 0.500 fr./km = 131.—(v. Circolare CEF n. 39/2015, versione
2021)
Spese mediche e dentali
fr.
423.00
Franchigia CHF 300.00 annui, Spese non rimborsate da
CM CHF 1061.10, Spese a carico del debitore CHF 1028.45 (costi totali anno
2020 CHF 3261.55). Spese mediche dentali CHF 248.85 a rate
Totale
fr.
3'218.00
100%
Riduzione minimo d’esistenza CHF 1'390.00
Motivazione: La rendita AVS impignorabile a norma di
legge. La rendita è stata decurtata dall’Istituto delle assicurazioni sociali a
partire dal 1.4.2021 fino a revoca prevista nel mese di ottobre 2023.
Salario/reddito
mensile pignorabile: CHF 2'473.05
E. Con
ricorso del 7 agosto 2021, RI 1 impugna la decisione di revisione, che a
suo dire non tiene conto di tutta la documentazione prodotta e contiene calcoli
“che non sembrano esatti”, proponendo un proprio elenco delle spese
esistenziali, che giunge a un totale di fr. 4'931.70, di cui fr. 3'486.70
(70.70%) a suo carico, superiore di fr. 118.70 ai propri redditi (di fr. 3'358.–).
Chiede di accertarne l’impignorabilità con effetto retroattivo dal 1° gennaio
2018 (data del suo primo ricorso), di obbligare l’escutente a restituirgli quanto percepito dalla PI 2, pari a fr. 1'968.–
dal 1° gennaio 2018 e di riconoscere le spese totali in fr. 4'931.70.
Considerato
in diritto: 1. Volta sostanzialmente ad annullare il pignoramento della rendita
della PI 2, l’“istanza di
revisione” di RI 1 va considerata quale ricorso giusta
l’art. 17 LEF. Presentato il 9 aprile 2021, ovvero oltre il termine di dieci
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 14 gennaio 2021 dall’UE di
Lugano, il ricorso risulta invero manifestamente tardivo e quindi in principio
irricevibile. L’autorità di vigilanza è tenuta comunque a constatare d’ufficio,
in virtù dell’art. 22 LEF, la nullità di decisioni che manifestamente
ledono il minimo di esistenza dell’escusso e/o della sua famiglia, ponendoli in
una situazione insopportabile (sentenza della CEF 15.2013.128 e riferimenti
citati), motivo per cui il gravame verrà in ogni caso esaminato sotto questo
profilo.
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove
altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola
come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale
comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso
per la somma dei redditi (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto
che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto
soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12
consid. 4). Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a
collaborare all’accertamento dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità
di vigilanza nel proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se,
sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è
tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329
consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011,
consid. 2.1).
3. Il
ricorrente fa anzitutto valere di avere, “per la parte fiscale ed
assicurativa”, dimora in Svizzera, il suo trasferimento “temporaneo”
a __________ essendosi reso necessario “a seguito del proprio stato grave di
salute”, sicché rivendica una base mensile intera di fr. 1'700.–
(anziché quella di fr. 1'360.– computata dall’UE). Nelle sue “osservazioni”
del 18 agosto 2021, egli pare tuttavia ammettere la riduzione operata dall’UE.
La stessa è ad ogni modo corretta, poiché determinante è al riguardo il luogo
in cui l’escusso dimora effettivamente e non quello in cui è assicurato o paga
le imposte. Per i debitori domiciliati o dimoranti nella fascia italiana di
confine tra l’Italia e la Svizzera l’importo di base mensile è ridotto del 20%,
corrispondente alla differenza tra il costo della vita in Svizzera e nella
fascia italiana considerata (Tabella, punto I in fine; sentenze della CEF 15.2016.76
del 7 febbraio 2017 consid. 4.2, 15.2018.46 del 18 giugno 2018
consid. 4.2 e 15.2018.30 del 5 ottobre 2018 consid. 4.1, la quale concerneva
proprio il ricorrente). La riduzione del minimo di base per coniugi (di fr. 1'700.–)
all’80% (pari a fr. 1'360.–) non dà quindi adito a critica.
4. In
più dell’“affitto” di fr. 907.70 computato dall’UE il ricorrente chiede d’inserire
nel proprio minimo esistenziale delle spese mensili di riscaldamento di fr. 558.70
(conformemente alla decisione 28 giugno 2021 di questa Camera), di luce di fr. 148.60,
di acqua potabile di fr. 17.40, di tassa per la spazzatura di fr. 20.35
e di tassa “IMU” di fr. 82.15, per un totale di fr. 827.20.
Il
ricorrente pare misconoscere che alla voce (invero impropria-mente denominata)
“affitto” l’UE ha tenuto conto delle rate mensili (di € 840.49, pari a fr. 907.70)
di rimborso del prestito personale di € 50'000.– acceso dai coniugi con la
Banca __________ per far fronte alle spese ricorrenti indispensabili all’utilizzo
e alla manutenzione della casa di proprietà della moglie a __________, e non
solo del costo del gasolio preso ipoteticamente in considerazione da questa
Camera nella sua decisione 15.2018.30 del 5 ottobre 2018 (pari a fr. 558.70,
v. consid. 5.2/b) e dall’UE nel suo calcolo del 14 gennaio 2021 (v. sentenza
della CEF 15.2021.33 del 28 giugno 2021 ad A). Poiché il totale di fr. 827.20
rivendicato nel ricorso è inferiore a quello preso in considerazione dall’UE
(di fr. 907.70), non è necessario verificare se i costi rivendicati da RI
1 rientrano effettivamente nel suo minimo esistenziale, giacché una reformatio
in peius è esclusa (art. 22 LPR). Ad ogni modo va ricordato che l’importo
base mensile previsto dalla Tabella rappresenta un importo forfetario che
comprende già le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina,
spazzatura, acqua potabile, macchina da lavare e telefono (già citata sentenza 15.2018.30, consid.
5.2/a; Vonder
Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 23 ad art. 93 LEF). Anche su questo punto il
ricorso è di conseguenza infondato.
5. Il
ricorrente chiede infine di aggiungere al suo minimo esistenziale i costi dell’assicurazione
automobile, di fr. 155.80, nonché le spese di manutenzione del veicolo e
altre “spese variabili”, di complessivi fr. 250.–, rifacendosi al
punto 3 della Circolare n. 39/2015 di questa Camera. L’UE ha computato un costo
di fr. 131.– mensili per trasferte a scopo medico.
Secondo
la Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese
di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo
esistenziale, incombe in linea di principio all’escusso dimostrare le spese
effettive fisse e variabili dell’autoveicolo (carburante, imposta di
circolazione, premi di assicurazione, manutenzione), altrimenti l’UE non li
potrà computare nel minimo esistenziale (punto 1). Nel caso di specie, RI 1 non
ha provato di pagare effettivamente e mensilmente le spese di fr. 155.80 e fr. 250.– di cui chiede
l’inserimento nel suo fabbisogno vitale. L’UE ha quindi a ragione fatto capo
alla tabella del punto 4 della Circolare per determinare le spese da computare
in base al numero di chilometri medio percorsi al mese, stimato in 262, e alla categoria
di veicolo (prezzo di catalogo di fr. 15'000.– o meno), giungendo a un
costo complessivo di fr. 131.– (262 x 0.500 fr./km). Al riguardo il
ricorrente non esprime critiche. Non è d’altronde ammesso un calcolo misto, che
tenga conto in parte di spese effettive e per il resto dei valori tabellari
(punto 2 della Circolare). La decisione impugnata resiste così alla critica
anche su questo punto.
6. Nel
suo scritto del 30 settembre 2021, RI 1 fa presente di non riuscire a vivere
con soli fr. 1'390.–. In realtà, l’UE non ha pignorato l’intera sua
rendita della PI 2, ma solo la quota che eccede fr. 884.95, corrispondente
alla propria quota (70.69%) del minimo esistenziale comune (di fr. 3'218.–),
tenuto conto della rendita AVS effettivamente percepita (fr. 1'390.–)
finché dura la trattenuta di fr. 1'000.– della Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG. Quanto lasciatogli ammonta pertanto a fr. 2'274.95
mensili (fr. 1'390.– + fr. 884.95). In definitiva, il ricorso va di
conseguenza integralmente respinto.
7. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.