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Decisione

15.2021.9

Precetti esecutivi e pignoramento diretti contro uno dei coniugi sotto curatela. Ricorsi (tre) di entrambi i coniugi. Irricevibilità

30 giugno 2021Italiano6 min

il precetto esecutivo è stato notificato all’allora curatore del­l’e­­scusso, __________, che non vi ha

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.9

Lugano

30

giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo

sui “reclami” (recte: ricorsi) presentati il 21 gennaio e il 19 aprile 2021 da

RI 1, __________

RI 2, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emes­so il 21 dicembre 2020 nell’esecuzione n. __________

promossa nei confronti del solo RI 2 dal

PI 1, __________

e sul “reclamo” (recte: ricorso) del 19 febbraio 2021 diretto contro il

pignoramento eseguito il 10 febbraio 2021 nella medesima

esecuzione e, a dire dei ricorrenti, nell’esecuzione__________ promossa nei

confronti del solo RI 1 dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dalla

Cassa del Tribunale federale svizzero, Losanna)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto

esecutivo n. __________ emesso il 29 set­tembre

Fatti

2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la Confede­razione

Svizzera ha escusso RI 1 per spese giudiziarie di fr. 20'100.– (relative a

49 sentenze del Tribunale federale), oltre a spese e interessi;

che

il precetto esecutivo è stato notificato all’allora curatore del­l’e­­scusso, __________, che non vi ha

interposto opposizio­ne;

che

il ricorso interposto da RI 2 e dalla moglie contro tale esecuzione è stato

dichiarato irricevibile dalla Camera con giudizio odierno nell’inc. 15.2020.104;

che con precetto esecutivo n. __________

emesso il 21 dicembre 2020 dall’UE di Lugano, il PI 1 ha

escusso RI 2 per l’incasso di fr. 300.– oltre a tassa di diffida,

interessi e spese;

che

il precetto esecutivo è stato notificato al curatore attuale del­l’escusso, avv.

RA 1, il quale non vi ha interposto opposizione;

che

il 21 dicembre 2020 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento nella prima

esecuzione per il 10 febbraio 2021;

che

con un primo ricorso del 21 gennaio 2021, RI 1 e RI 2 hanno chiesto l’annullamento

della seconda esecuzione e formulato altre sedici domande;

che

il 3 febbraio 2021 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento nella seconda

esecuzione;

che

il 10 febbraio 2021, alla presenza del curatore di RI 2, l’UE ha pignorato a

favore del PI 1 la quota A di un mezzo dell’unità di

proprietà per piani n. __________ della

particella n. __________ RFD di __________ di spettanza

dell’escusso;

che

in stessa data, la Confederazione Svizzera ha chiesto all’UE di annullare la

domanda di proseguire la (prima) esecuzione siccome l’escusso le ha versato fr. 20'100.–;

che

con un nuovo ricorso del 19 febbraio 2021 i coniugi hanno chiesto l’annullamento

del pignoramento e dei due precetti esecutivi, oltre a formulare altre otto

domande;

che

il 19 aprile 2021 i coniugi hanno inoltrato un terzo ricorso “al Pignoramento PE __________ e aggiunta

mezzi di prova al [primo] reclamo del 21 gennaio 2021”,

chiedendo nuovamente l’annullamen­­to del precetto esecutivo n. __________;

che

dalla motivazione del ricorso e dalla documentazione acclusa si evince che in

realtà i ricorrenti contestano il precetto esecutivo n. __________ fatto emettere dal PI 1;

che

il 5 maggio 2021 il Comune ha ritirato la seconda esecuzione preso atto del

pagamento della somma posta in esecuzione, avvenuto il 26 aprile;

che

stante il ritiro della seconda esecuzione e della domanda di proseguimento

della prima esecuzione, tutti e tre i ricorsi sono da ritenere senza oggetto,

tranne per quanto attiene alla domanda di annullamento della prima esecuzione

contenuta nel secondo ricorso (la quale rimane iscritta per interessi e

Considerandi

spese di poco più di fr. 1'000.– complessivi) e alle altre

richieste che vertono su questioni non attinenti alle due esecuzioni;

che

nella misura in cui sono presentati da RI 1, per quanto ancora di attualità i

ricorsi sono ad ogni modo manifestamente irricevibili, siccome la moglie non è

parte delle procedu­re esecutive n. __________ e __________, dirette

esclusivamente contro il marito RI 2, non allega un

interesse proprio degno di protezione né l’esistenza

di un litisconsorzio necessario;

che pure i ricorsi di RI 1 sono irricevibili, giacché egli non è

legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (sentenze del Tribunale federale 5D_243/2020 del 14 apri­le 2021

consid. 3 e della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);

che

tutte le censure non diventate senza oggetto sono del resto manifestamente abusive – e pertanto inammissibili

– siccome i ricorrenti le

hanno riproposte senza tenere minimamente conto del­le

precedenti decisioni che ne hanno decretato l’inammissibilità o l’infondatezza

(per esempio sentenze della CEF 15.2019.38 del 10 settembre 2019 e 15.2020.16

del 24 marzo 2020);

che

poiché RI 2 continua ad agire in dispregio della decisione di curatela, occorre

avvertirlo formalmente un’ultima volta che futuri suoi ricorsi o reclami non

approvati dal curatore saranno ritenuti abusivi e gli verranno restituiti senz’ulteriore

formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e sentenza della CEF 15.2020.87 del 30

aprile 2021, pag. 2);

che

RI 1 va da parte sua avvertita formalmente che eventuali futuri suoi ricorsi o

reclami relativi a procedimenti che riguardano il solo marito saranno ritenuti

abusivi e le verranno restituiti senz’ulteriore formalità;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 2 è irricevibile. Ella è

avvertita che futuri suoi ricorsi o reclami relativi a procedimenti che

riguardano il solo marito saranno ritenuti abusivi e le verranno restituiti

senz’ulteriore formalità.

2.

Il

ricorso di RI 1 è irricevibile. Egli è avvertito che futuri

suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore saranno ritenuti abusivi e

gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

a:

– avv.

__________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;

– Ufficio d’esecuzione,

Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.