15.2021.9
Precetti esecutivi e pignoramento diretti contro uno dei coniugi sotto curatela. Ricorsi (tre) di entrambi i coniugi. Irricevibilità
30 giugno 2021Italiano6 min
il precetto esecutivo è stato notificato all’allora curatore dell’escusso, __________, che non vi ha
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.9
Lugano
30
giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo
sui “reclami” (recte: ricorsi) presentati il 21 gennaio e il 19 aprile 2021 da
RI 1, __________
RI 2, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 21 dicembre 2020 nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti del solo RI 2 dal
PI 1, __________
e sul “reclamo” (recte: ricorso) del 19 febbraio 2021 diretto contro il
pignoramento eseguito il 10 febbraio 2021 nella medesima
esecuzione e, a dire dei ricorrenti, nell’esecuzione__________ promossa nei
confronti del solo RI 1 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dalla
Cassa del Tribunale federale svizzero, Losanna)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto
esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre
Fatti
2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la Confederazione
Svizzera ha escusso RI 1 per spese giudiziarie di fr. 20'100.– (relative a
49 sentenze del Tribunale federale), oltre a spese e interessi;
che
il precetto esecutivo è stato notificato all’allora curatore dell’escusso, __________, che non vi ha
interposto opposizione;
che
il ricorso interposto da RI 2 e dalla moglie contro tale esecuzione è stato
dichiarato irricevibile dalla Camera con giudizio odierno nell’inc. 15.2020.104;
che con precetto esecutivo n. __________
emesso il 21 dicembre 2020 dall’UE di Lugano, il PI 1 ha
escusso RI 2 per l’incasso di fr. 300.– oltre a tassa di diffida,
interessi e spese;
che
il precetto esecutivo è stato notificato al curatore attuale dell’escusso, avv.
RA 1, il quale non vi ha interposto opposizione;
che
il 21 dicembre 2020 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento nella prima
esecuzione per il 10 febbraio 2021;
che
con un primo ricorso del 21 gennaio 2021, RI 1 e RI 2 hanno chiesto l’annullamento
della seconda esecuzione e formulato altre sedici domande;
che
il 3 febbraio 2021 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento nella seconda
esecuzione;
che
il 10 febbraio 2021, alla presenza del curatore di RI 2, l’UE ha pignorato a
favore del PI 1 la quota A di un mezzo dell’unità di
proprietà per piani n. __________ della
particella n. __________ RFD di __________ di spettanza
dell’escusso;
che
in stessa data, la Confederazione Svizzera ha chiesto all’UE di annullare la
domanda di proseguire la (prima) esecuzione siccome l’escusso le ha versato fr. 20'100.–;
che
con un nuovo ricorso del 19 febbraio 2021 i coniugi hanno chiesto l’annullamento
del pignoramento e dei due precetti esecutivi, oltre a formulare altre otto
domande;
che
il 19 aprile 2021 i coniugi hanno inoltrato un terzo ricorso “al Pignoramento PE __________ e aggiunta
mezzi di prova al [primo] reclamo del 21 gennaio 2021”,
chiedendo nuovamente l’annullamento del precetto esecutivo n. __________;
che
dalla motivazione del ricorso e dalla documentazione acclusa si evince che in
realtà i ricorrenti contestano il precetto esecutivo n. __________ fatto emettere dal PI 1;
che
il 5 maggio 2021 il Comune ha ritirato la seconda esecuzione preso atto del
pagamento della somma posta in esecuzione, avvenuto il 26 aprile;
che
stante il ritiro della seconda esecuzione e della domanda di proseguimento
della prima esecuzione, tutti e tre i ricorsi sono da ritenere senza oggetto,
tranne per quanto attiene alla domanda di annullamento della prima esecuzione
contenuta nel secondo ricorso (la quale rimane iscritta per interessi e
Considerandi
spese di poco più di fr. 1'000.– complessivi) e alle altre
richieste che vertono su questioni non attinenti alle due esecuzioni;
che
nella misura in cui sono presentati da RI 1, per quanto ancora di attualità i
ricorsi sono ad ogni modo manifestamente irricevibili, siccome la moglie non è
parte delle procedure esecutive n. __________ e __________, dirette
esclusivamente contro il marito RI 2, non allega un
interesse proprio degno di protezione né l’esistenza
di un litisconsorzio necessario;
che pure i ricorsi di RI 1 sono irricevibili, giacché egli non è
legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (sentenze del Tribunale federale 5D_243/2020 del 14 aprile 2021
consid. 3 e della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);
che
tutte le censure non diventate senza oggetto sono del resto manifestamente abusive – e pertanto inammissibili
– siccome i ricorrenti le
hanno riproposte senza tenere minimamente conto delle
precedenti decisioni che ne hanno decretato l’inammissibilità o l’infondatezza
(per esempio sentenze della CEF 15.2019.38 del 10 settembre 2019 e 15.2020.16
del 24 marzo 2020);
che
poiché RI 2 continua ad agire in dispregio della decisione di curatela, occorre
avvertirlo formalmente un’ultima volta che futuri suoi ricorsi o reclami non
approvati dal curatore saranno ritenuti abusivi e gli verranno restituiti senz’ulteriore
formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e sentenza della CEF 15.2020.87 del 30
aprile 2021, pag. 2);
che
RI 1 va da parte sua avvertita formalmente che eventuali futuri suoi ricorsi o
reclami relativi a procedimenti che riguardano il solo marito saranno ritenuti
abusivi e le verranno restituiti senz’ulteriore formalità;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 2 è irricevibile. Ella è
avvertita che futuri suoi ricorsi o reclami relativi a procedimenti che
riguardano il solo marito saranno ritenuti abusivi e le verranno restituiti
senz’ulteriore formalità.
2.
Il
ricorso di RI 1 è irricevibile. Egli è avvertito che futuri
suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore saranno ritenuti abusivi e
gli verranno restituiti senz’ulteriore formalità.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
a:
– avv.
__________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;
– Ufficio d’esecuzione,
Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.