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Decisione

15.2021.90

Notifica del precetto esecutivo in via edittale. Doveri d’accertamento dell’ufficio d’esecuzione e degli agenti notificatori. Nova in una duplica spontanea

18 gennaio 2022Italiano20 min

competenza cantonale dei precetti esecutivi di Faido, ha emesso il precetto n. __________ e l’ha inviato mediante raccomandata all’attenzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.90

Lugano

18 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Camera di esecuzione e fallimenti

del

Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 5 agosto 2021 della

RI 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 4 giugno 2021

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 2, __________

(patrocinata dall’ PR 1, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con domanda del 22 gennaio 2021 l’PI 2 ha chiesto

all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano di emettere un precetto esecutivo nei

confronti della RI 1 per l’incasso di fr. 121'328.67 oltre ad accessori.

B. Dando

seguito alla domanda, il 25 gennaio 2021 l’UE, per il tramite del Centro di

competenza cantonale dei precetti esecutivi di Faido, ha emesso il precetto n. __________ e l’ha inviato mediante raccomandata all’attenzione

dell’amministratore unico (PI 3) della società escussa presso il recapito di

quest’ul-tima indicato nel Registro di commercio

(Via __________ P__________), incaricando sin da subito la Posta di

provvedere, in caso d’insuccesso, a un secondo tentativo mediante

il servizio di distribuzione speciale offerto dalla

Poslogistics SA attraverso il Centro pacchi regionali di Cadenazzo.

C. Non

riuscendo a recapitare la raccomandata, scaduto il termine di giacenza di sette

giorni per ritirarla presso l’ufficio postale di __________, il 5 febbraio 2021

la Posta ha consegnato l’atto al Centro pacchi

regionale di Cadenazzo, che ha provato a notificarlo nuovamen­te il 10 febbraio

2021. Anche in tal caso il tentativo è risultato infruttuoso, sicché il

precetto è ritornato all’Ufficio il 12 febbraio 2021.

D. L’8

marzo 2021 l’UE ha quindi dato incarico alla Polizia comunale di __________ di

provvedere alla notifica. Essa ha delegato a sua volta tale compito alla

Securitas SA. L’atto è però nuovamente ritornato all’organo esecutivo insieme

alla dichiarazione dell’agente notificatore del 16 marzo 2021, ove è menzionato

ch’egli non ha potuto intimare il precetto alla RI 1, siccome “non abita più all’in­­dirizzo indicato”.

E. Il

26 marzo 2021 l’Ufficio ha inoltrato all’escussa presso lo stesso indirizzo

utilizzato in occasione del primo tentativo di notifica uno scritto con cui

invitava il suo amministratore unico a presentarsi allo sportello entro il 9

aprile 2021 per ritirare il precetto esecutivo. Scaduto infruttuoso tale

termine, l’UE ha pubblicato l’atto in questione sul Foglio ufficiale

cantonale (FUC) n. __________ dell’__________ 2021.

F. Sulla

scorta della domanda di proseguimento inoltrata il 4 giugno 2021

dall’escutente, appurato che la società escussa non aveva interposto

opposizione, l’Ufficio ha tentato senza successo di notificarle la comminatoria

di fallimento con raccomandata del 4 giugno 2021, seguita da un secondo tentativo, pure infruttuoso, mediante

il servizio di distribuzione speciale. È infine riuscito a intimargliela il 26

luglio 2021 mediante Posta A plus.

G. Con

ricorso del 5 agosto 2021 la RI 1 chiede a questa Camera di dichiarare nulla

l’esecuzione e, in subordine, la comminatoria di fallimento, oltre ad

accogliere la sua opposizione al precetto esecutivo. In via preliminare, ha

pure domandato il conferimento dell’effetto sospensivo, ciò che il presidente della

Camera ha concesso con ordinanza del 13 agosto 2021.

H. Mediante

osservazioni del 3 settembre 2021 l’PI 2 si è op-posta al ricorso, postulandone

la reiezione e domandando che la ricorrente sia condannata al pagamento di una

tassa di giustizia di fr. 2'000.– per atteggiamento temerario. Nelle sue

del 9 settembre 2021 l’UE si è invece rimesso al giudizio della Camera.

I. Con

replica e duplica spontanee del 16 e 28 settembre 2021, le parti si sono

sostanzialmente riconfermate nelle proprie domande ricorsuali.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente

per ragioni formali (Otto­mann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio

d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso

all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di

una decisione esecutiva che rigetti l’opposi­­zione o l’inoltro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece

preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del

credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente

all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare

nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel caso specifico, la RI 1 fa valere di non aver

mai ri­cevuto il precetto esecutivo né mediante raccomandata né tramite

Posta A plus e di neppure essere stata informata in anticipo di tale invio per

telefono o per iscritto. Lamentandosi di non aver potuto interporre

opposizione, reputa nulla la comminatoria di fallimento e chiede nelle sue

motivazioni che l’UE proceda a una nuova notifica del precetto e, in via

subordinata, che le sia restituito il termine per interporre opposizione

all’esecuzione con conseguente annullamento della comminatoria di fallimento. A

scanso di equivoci, la ricorrente ha anche dichiarato d’interporre opposizione

nell’atto ricorsuale stesso.

Da

parte sua, la resistente rileva che l’UE ha proceduto a vari tentativi di

notifica del precetto, ai quali la ricorrente si è sempre sottratta

consapevolmente. Fa notare in proposito che inizialmente l’escussa si è pure

sottratta alla notifica della comminatoria di fallimento, atto che ha ricevuto

soltanto in occasione di un secondo tentativo mediante Posta A plus e che ha

infine impugnato con il ricorso al vaglio. Per tali ragioni, l’PI 2 è del

parere che la notificazione mediante pubblicazione dell’11 maggio 2021 sia

valida, motivo per cui il termine per interporre opposizione sarebbe ormai

largamente scaduto.

Nella

replica spontanea, l’insorgente precisa che dal tracciamento della raccomandata

risulta che l’evento denominato “distribuzione

speciale” altro non è che il ritorno dell’atto

esecutivo al mittente. A suo dire, non vi è dunque stato un secondo tentativo

di notifica postale. Essa sostiene altresì che la Posta non ha depositato un

avviso di ritiro della raccomandata, come si evince dall’e-mail del 30 agosto

2021 di quest’ultima, ove in risposta a una richiesta di spiegazioni

dell’escussa ha dichiarato che “il

nostro postino non era riuscito a trovare la ditta RI 1 ed ha quindi scansionato

l’invio con la nota «tentativo di recapito fallito». Di conseguenza l’invio è stato poi rispedito indietro al mittente”. Riguardo al tentativo della Securitas SA, la ricorrente osserva

invece che l’agente notificatore ha cripticamente dichiarato che “RI 1 non abita più all’indirizzo indicato”. Fa notare al riguardo che, a parte il fatto che la società escussa si

trova a P__________, nel medesimo stabile, da quasi 10 anni, l’agente non ha

fatto quanto necessario per notificare l’atto, ovverosia non ha tentato di

procedere alla notificazione presso i suoi uffici, al domicilio del suo

rappresentante o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani

di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato. Contesta infine di

aver ricevuto lo scritto di convocazione del 26 marzo 2021. Alla luce di tali

circostanze, reputa evidente di non essersi sottratta intenzionalmente alla

notifica del precetto.

Nella

duplica spontanea, la resistente rileva che la ricorrente è solita sottrarsi

agli invii raccomandati, come risulta dal mancato ritiro di alcune raccomandate

ch’essa le aveva inviato e che ha prodotto con la duplica. Critica inoltre il

contenuto dell’e-mail allegata dal­l’insorgente, che – a suo dire – fa

riferimento al secondo tentativo di notifica anziché al primo. Rimarca pure che

dalla dichiarazione rilasciata dalla Securitas SA non emerge che l’addetto non

abbia fatto tutto quanto in suo potere per tentate di notificare l’atto in

questione. In conclusione, reputa che tutti i tentativi di notifica non siano

andati a buon fine unicamente per colpa dell’escussa, che vi si è

intenzionalmente sottratta.

3. I

precetti esecutivi devono in linea di principio essere consegnati nelle mani

del destinatario o di un suo rappresentante (art. 64 o 65 e 72 cpv. 2 LEF). La

notificazione edittale è la soluzione estre­ma (DTF 136 III 573 consid. 5; 112

III 6 consid. 4; sentenze della CEF 15.2016.112 del 12 gennaio

2017 consid. 2 e 15.2015.6 del 13 aprile 2015, consid. 2.1). È in particolare

possibile procedervi quando il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione

(art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). Ciò presuppone non solo ripetuti tentativi

infruttuosi di consegnare l’atto al debitore o a una persona autorizzata, ma

pure indizi che il debitore si è sottratto intenzionalmente alla notifica.

L’ufficio deve quindi assicurarsi che i tentativi infruttuosi non siano dovuti

semplicemente a caso fortuito o a negligenza bensì a un atteggiamento consapevole e

ostruzionistico dell’escus­so

(sentenze della CEF 15.2020.34

del 10 giugno 2020 consid. 3 e 15.2019.47 del 22 ottobre 2019 consid. 5 e

riferimenti citati).

Salvo che il comportamento passato del debitore non giustifichi il

ricorso immediato all’ausilio della polizia, un valido doppio tentativo

infruttuoso di notifica secondo le modalità previste dalla legge – dapprima

mediante i funzionari dell’ufficio o la posta (art. 72 cpv. 1 LEF) e in seguito

attraverso l’intervento della polizia o dei funzionari comunali (art. 64 cpv. 2

LEF) – è la condizione minima per far capo in seguito alla notificazione in via

edittale (sentenza della CEF 15.2016.9 del 29 aprile 2016

consid. 2.1, massimato in RtiD 2016 II 645 n. 32c; v. pure 15.2018.9 del 12 aprile 2018 pagg. 2-3 e 15.2008.71 del 5 dicembre 2008 pag. 2).

3.1 Nel

caso in rassegna, si evince dagli atti che l’Ufficio ha inizialmente tentato di

notificare il precetto mediante due invii postali (sopra ad B e C).

Contrariamente a quanto adduce la ricorrente, la (seconda) “distribuzione speciale” menzionata nel tracciamento della

raccomandata (“conferma di ricezione IPLAR”) non corrispon­de al rinvio

dell’atto al mittente, bensì al servizio messo in atto dalla Postlogistics SA

per conto dell’UE (v. il timbro apposto sulla seconda pagina della copia del

precetto per la creditrice [doc. 4] e l’indicazione di “Cadenazzo Centro pacchi regionale” nel tracciamento stesso). Fatto sta, comunque sia, che anche il

tentativo di distribuzione speciale non è andato a buon fine, sicché la missiva

è ritornata al mittente (osservazioni dell’UE).

3.1.1 In

sede di duplica, l’PI 1 sostiene invero che il primo tentati­vo di notifica

postale sarebbe andato a buon fine, come risultereb­be dal tracciamento

dell’invio (doc. D), o meglio dalla menzione “26 gennaio 2021 ore 08:51 Avvisato per il ritiro”. Non si tratta però all’evidenza della conferma della consegna del

precetto alla destinataria, che per l’art. 72 cpv. 2 LEF dev’essere attestata

sull’atto stesso, ciò che non risulta essere il caso nella fattispecie (doc. 4

accluso alle osservazioni al ricorso). D’altronde, la finzione di notificazione

dell’atto alla scadenza del termine di giacenza postale di sette giorni

stabilita all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non vale per il precetto esecutivo e

la comminatoria di fallimento, proprio perché la legge prescrive la notifica

nelle mani dell’escusso o del suo rappresentante (art. 64 e 72 cpv. 2 LEF;

sentenza della CEF 15.2012. 74 del 10 agosto 2021, massimata in RtiD 2013 I 825

n. 49c; Gil­liéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 12 ad art. 64).

3.1.2 Contrariamente

a quanto asserisce l’PI 2, neppure l’estratto del programma informatico dell’UE

(“THEMIS”) accluso alla sua duplica (quale doc. 8, la cui ricevibilità è del

resto dubbia, v. sotto consid. 3.4) attesta il buon esito della prima notifica

postale. La menzione “Notifica

del precetto esecutivo” dell’11 maggio 2021 si

riferisce infatti alla notificazione edittale (“Pubblicazione”). Del

re-sto, se il primo tentativo fosse andato a segno, la Posta non avreb­be

proceduto al (secondo) tentativo di distribuzione speciale e l’UE non avrebbe fatto intervenire la polizia

né convocato l’escussa nei suoi uffici. Peraltro la resistente medesima

sostiene poi in mo­do contraddittorio che tutti e quattro tentativi di notifica

sono falliti, obbligando l’UE a una (quinta) notificazione in via edittale

(dupli­ca, pag. 5 ad B).

3.1.3 Dall’e-mail

inviata dal servizio clienti della Posta il 30 agosto 2021 al patrocinatore

della ricorrente (doc. E accluso alla replica spontanea), si evince che per quanto

si può ricordare il postino il (secondo) tentativo di recapito (speciale) del

precetto esecutivo è fallito perché egli non è riuscito a trovare la

destinataria, sicché l’atto è stato ritornato al mittente. Nella duplica

spontanea, l’PI 1 contesta l’ammissibilità di quel documento così come il suo

valore probatorio. Non è invero necessario statuire al riguardo, poiché il

successivo tentativo di notifica per tramite della polizia si avvera comunque

insufficiente per giustificare la notifica edittale del precetto (sotto consid.

3.2).

3.2 Ricevuto

l’atto, conformemente all’art. 64 cpv. 2 LEF l’Ufficio ha ricorso all’ausilio

della Polizia comunale di Lugano, che ha delegato la notificazione alla

Securitas SA. Dall’attestazione rilasciata da quest’ultima (doc. F

accluso alla replica) non è però dato di sapere che cosa esattamente abbia fatto l’agente notificatore né quan­do

è avvenuto il tentativo di notifica, non

essendo chiaro se la data (16 marzo 2021) che figura in quel documento

si riferisca al tentativo o alla compilazione del documento stesso. L’unica cosa

certa è la dichiarazione dell’agente secondo cui l’escussa “non abita più all’indirizzo indicato”.

3.2.1 Orbene,

di fronte a tale circostanza, l’Ufficio non poteva limitarsi a inviare una

convocazione allo stesso indirizzo utilizzato in prece-denza e pubblicare in

seguito il precetto sul foglio ufficiale, ma avrebbe dovuto procedere a

ulteriori accertamenti atti a stabilire se quanto dichiarato dall’agente fosse

vero, interrogandolo puntualmente e pretendendo, all’occorrenza, anche la

collaborazione dell’escutente per

determinare l’eventuale nuovo recapito dell’e­scussa. Qualora la

dichiarazione dell’agente si fosse invece rivelata errata, come pare il caso,

giacché la notificazione della comminatoria di fallimento per Posta A+ al

medesimo indirizzo – quello tuttora iscritto nel registro di commercio – è

riuscita, prima di procedere alla notificazione

mediante pubblicazione l’organo esecutivo avrebbe dovuto invitare la

Polizia a effettuare un ulteriore tentativo presso gli uffici della società

escussa (art. 65 cpv. 1 LEF), il domicilio del suo rappresentante o il luogo in

cui suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua

famiglia o a un suo impiegato (art. 64 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF

15.2020.34 citata, consid. 3 e rinvii), ciò che nel caso concreto non è

avvenuto.

3.2.2 In

effetti, dalle scarne indicazioni risultanti dalla dichiarazione del­l’impiegato della Securitas SA non appare,

contrariamente a quan­to allega l’escutente, ch’egli abbia fatto

particolari ricerche per identificare la sede dell’escussa, il cui recapito

risulta immutato dal 15 dicembre 2011 (secondo l’iscrizione a registro di

commercio). Forse il problema è che la RI 1 non dispone di un numero civico e

si trova su una lunga via (la via __________), di oltre 9 km, che attraversa la

zona industriale __________. Ad ogni modo, i funzionari di polizia o comunali

incaricati dall’ufficio d’e­secuzione di procedere alla notificazione di un

atto esecutivo devono ricercare il destinatario attivamente nei luoghi

menzionati dalla legge (uffici della debitrice, domicilio o luogo di lavoro dei

suoi rappresentanti) o in qualsiasi luogo in cui sanno o suppongono di poterli

incontrare e devono inoltre documentare i loro tentativi di notifica, pena

l’inefficacia della successiva notifica edittale (citata 15.2020.34 consid. 3.2-3.3).

3.3 Non

si evincono d’altronde dagli atti indizi tali da poter concludere che la

ricorrente si è sottratta alla notificazione.

3.3.1 Non

si disconosce, come rilevato a ragione dall’escutente, che tutti e cinque

tentativi di notifica del precetto esecutivo

– tramite la posta (mediante distribuzione ordinaria e speciale), la

polizia, lo stesso UE (convocazione nei suoi uffici) e il Foglio ufficiale –

come pure i due tentativi di notificazione della comminatoria di fallimento in via postale (ordinaria e

speciale) si sono rivelati infruttuosi, ciò che potrebbe far sorgere alcuni

dubbi sul fatto che la destinataria sia rimasta all’oscuro dell’esecuzione fino

alla notifica della comminatoria di fallimento mediante Posta A plus.

3.3.2 Già

si è rilevato, tuttavia, che il tentativo di notifica per tramite della polizia

è stato insufficiente (sopra consid. 3.2.2). In mancanza di uno dei tentativi

validi di notificazione prescritto dalla legge (art. 64 cpv. 2 LEF, che si

applica anche alle persone giuridiche: DTF 44 III 21; Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 22 ad art. 65 LEF), la

pubblicazione edittale si avvera

inefficace, oltretutto in assenza d’indizi di sottrazione inten­zionale

dell’escussa alla notificazione (sopra consid. 3; v. pure la sentenza della CEF

15.2020.31 del 17 giugno 2020, RtiD 2021 I 744 n. 35c, consid. 3.1 per un caso

d’inefficacia della pubblicazione edittale in caso di dubbi sulla validità del tentativo

di notifica postale). Ch’essa abbia ricevuto l’invito di ritiro della

raccomanda­ta postale non è in sé di rilievo, poiché non vale la finzione di

notifica dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC (sopra consid. 3.1.1) e la legge

esige di principio un ulteriore tentativo di notifica in tutti i casi in cui

quello postale è risultato infruttuoso (art. 64 cpv. 2 LEF).

3.3.3 L’escusso

non è d’altronde tenuto per legge a dare seguito all’invito dell’ufficio

d’esecuzione di presentarsi al suo sportello per ritirare atti esecutivi (DTF

138 III 26 consid. 2.1 e 136 III 156 consid. 3.1; sentenza della CEF

15.2020.101 del 17 dicembre 2020). Dal fatto che l’escussa non ha dato seguito

alla convocazione del 26 marzo 2021 (doc. H accluso alla replica), speditale

per posta semplice, non si può quindi ancora dedurre una sottrazione

consapevole e ostruzionistica alla notificazione.

3.3.4 Con

riferimento agli art. 64-65 e 72 LEF e alla loro ratio legis, volta a

conferire all’escusso un diritto di opposizione effettivo all’esecuzione

promossa dall’escutente senza dover giustificare la sua pretesa (cfr. DTF 118

III 11 consid. 3/a), la giurisprudenza esige che il precetto esecutivo pervenga effettivamente nelle mani dell’escus­so

(oppure di un suo rappresentante, membro della sua economia domestica o

impiegato), o perlomeno che gli elementi essenziali del suo contenuto vengano

portati alla sua conoscenza, ad esempio tramite la comunicazione della

comminatoria di fallimento (v. sotto consid. 4.1). Nel caso in esame, non

sussiste alcuna prova non solo che il precetto esecutivo sia effettivamente pervenuto

al­l’escussa ma neppure che la comminatoria di fallimento le sia giunta prima

della ricezione della seconda mediante Posta A plus.

3.4 A

comprova della pretesa consuetudine dell’escussa di sottrarsi agli invii

raccomandati, l’PI 1 acclude alla duplica due scritti della propria legale alla

RI 1 (doc. 9), da cui si evincerebbe che quest’ultima non ha ritirato due

precedenti raccomandate. Se non che non è consentito al ricorrente allegare

nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova con una replica spontanea (sentenza della CEF 15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid. 7.1 con rinvii), fatto salvo il dovere

dell’autorità di vigilanza di accertare d’ufficio i fatti pertinenti con la

collaborazione delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR),

purché essi siano stati allegati già davanti all’organo esecutivo o risultino

dagli atti (sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017; sentenza della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019 consid.

2.3/a). Per parità di trattamento, la stessa limitazione deve valere per la

duplica spontanea. Orbene, le allegazioni e i documenti che l’escutente

pretende di addurre con la duplica spontanea non si evincono dagli atti né la

stessa dimostra per avventura di essere stata impedita di farli valere già con

le osservazioni al ricorso (cfr. art. 229 cpv. 1 CPC e DTF

144 III 119 consid. 2.3). Sono pertanto irricevibili.

3.5 Spetta

all’autorità esecutiva di comprovare che i presupposti per la notificazione in

via edittale sono riuniti (DTF 120 III 118 consid. 2, 117 III 13 consid. 5/c; sentenza della CEF

15.2020.7 del 15 lu­glio 2020,

consid. 1.1), ovvero in

particolare di aver fatto tutto il pos­sibile per

notificare l’atto esecutivo nelle vie ordinarie previste dal­la legge (citata

15.2016.9 consid. 2.1). Nella fattispecie, il tentativo di notifica per il

tramite della polizia è insufficiente. Inoltre non è dimostrato che l’escussa si sia

sottratta volontariamente alla notificazione del precetto esecutivo, ragione

per cui la sua pubblicazione sul foglio ufficiale non è valida.

4. La

notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con

la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di

dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai

pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può

e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio

inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto

del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101

consid. 2 e 110 III 9 consid. 2).

4.1 Di

conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o

interporre opposizione comincia a decorrere da tale

conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1), purché il debitore possa determinare

esattamente l’ammontare, il titolo e la causa del credito, informazioni che

figurano sulla comminatoria di fallimento (art. 160 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 128

III 101 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 7B.161/2005 del 31 ottobre

2005, consid. 2.2; in senso però apparentemente divergente: sentenza del

Tribunale federale 5A.777/2011 del 7 febbraio 2012, consid. 3.3, in cui, in obiter dictum, la

conoscenza del precetto esecutivo è fatta dipendere da una sua “detenzione di fatto”).

In tal caso, in assenza di pregiudizio per l’escusso non si giustifica di

annullare la notifica irregolare né di

ordinare una nuova notificazione, che non gli fornirebbe alcun ragguaglio

supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti (DTF 112 III 81

consid. 2; sentenza della

CEF 15.2020.34 già citata, consid. 4.1 e rimandi).

4.2 Nel

caso in esame, l’insorgente ha potuto prendere conoscenza del contenuto

essenziale del precetto nel momento in cui ha ricevuto la comminatoria di

fallimento. Con il ricorso presentato entro dieci giorni da tale conoscenza

essa ha inoltre dichiarato espressamente d’interporre opposizione. Alla luce di

ciò, l’escussa non ha (più) alcun interesse degno di protezione a una nuova

notificazione, che si rivelerebbe del tutto inutile. In accoglimento della

domanda in via subordinata, basta pertanto ordinare all’UE di registrare l’opposizione

tempestivamente formulata dalla RI 1 mediante l’atto ricorsuale e

annullare la comminatoria di fallimen­to, l’opposizione sospendendo

l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF). Diventa così senza oggetto la richiesta di

restituzione del termine per interporre opposizione.

Non

porta a un esito diverso l’obiezione “ad

abundantiam” della resistente, secondo cui la ricorrente ha solo chiesto

l’accertamento della nullità della procedura esecutiva e, in subordine, della

comminatoria di fallimento, ma non il suo annullamento. Essa dimentica che

l’insorgente ha pure domandato in via subordinata di accogliere la sua

opposizione, ciò che è stato fatto e che, come po­c’anzi esposto, per legge ha

quale conseguenza di sospendere l’esecuzione, sicché sono nulli

tutti gli atti successivi emessi dal­l’UE (v. da ultimo sentenza della CEF

15.2021.81 dell’11 agosto 2021), ossia nel

caso specifico la comminatoria di fallimento. Stan­te l’esito del

giudizio, va pure respinta la domanda dell’PI 1 volta a condannare la

ricorrente al pagamento di una multa per temerarietà.

5. Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio

d’ese­­cuzione d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta dalla RI

1 il 5 agosto 2021 all’esecuzione n. __________.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

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Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.