15.2021.90
Notifica del precetto esecutivo in via edittale. Doveri d’accertamento dell’ufficio d’esecuzione e degli agenti notificatori. Nova in una duplica spontanea
18 gennaio 2022Italiano20 min
competenza cantonale dei precetti esecutivi di Faido, ha emesso il precetto n. __________ e l’ha inviato mediante raccomandata all’attenzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.90
Lugano
18 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 5 agosto 2021 della
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 4 giugno 2021
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 2, __________
(patrocinata dall’ PR 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con domanda del 22 gennaio 2021 l’PI 2 ha chiesto
all’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano di emettere un precetto esecutivo nei
confronti della RI 1 per l’incasso di fr. 121'328.67 oltre ad accessori.
B. Dando
seguito alla domanda, il 25 gennaio 2021 l’UE, per il tramite del Centro di
competenza cantonale dei precetti esecutivi di Faido, ha emesso il precetto n. __________ e l’ha inviato mediante raccomandata all’attenzione
dell’amministratore unico (PI 3) della società escussa presso il recapito di
quest’ul-tima indicato nel Registro di commercio
(Via __________ P__________), incaricando sin da subito la Posta di
provvedere, in caso d’insuccesso, a un secondo tentativo mediante
il servizio di distribuzione speciale offerto dalla
Poslogistics SA attraverso il Centro pacchi regionali di Cadenazzo.
C. Non
riuscendo a recapitare la raccomandata, scaduto il termine di giacenza di sette
giorni per ritirarla presso l’ufficio postale di __________, il 5 febbraio 2021
la Posta ha consegnato l’atto al Centro pacchi
regionale di Cadenazzo, che ha provato a notificarlo nuovamente il 10 febbraio
2021. Anche in tal caso il tentativo è risultato infruttuoso, sicché il
precetto è ritornato all’Ufficio il 12 febbraio 2021.
D. L’8
marzo 2021 l’UE ha quindi dato incarico alla Polizia comunale di __________ di
provvedere alla notifica. Essa ha delegato a sua volta tale compito alla
Securitas SA. L’atto è però nuovamente ritornato all’organo esecutivo insieme
alla dichiarazione dell’agente notificatore del 16 marzo 2021, ove è menzionato
ch’egli non ha potuto intimare il precetto alla RI 1, siccome “non abita più all’indirizzo indicato”.
E. Il
26 marzo 2021 l’Ufficio ha inoltrato all’escussa presso lo stesso indirizzo
utilizzato in occasione del primo tentativo di notifica uno scritto con cui
invitava il suo amministratore unico a presentarsi allo sportello entro il 9
aprile 2021 per ritirare il precetto esecutivo. Scaduto infruttuoso tale
termine, l’UE ha pubblicato l’atto in questione sul Foglio ufficiale
cantonale (FUC) n. __________ dell’__________ 2021.
F. Sulla
scorta della domanda di proseguimento inoltrata il 4 giugno 2021
dall’escutente, appurato che la società escussa non aveva interposto
opposizione, l’Ufficio ha tentato senza successo di notificarle la comminatoria
di fallimento con raccomandata del 4 giugno 2021, seguita da un secondo tentativo, pure infruttuoso, mediante
il servizio di distribuzione speciale. È infine riuscito a intimargliela il 26
luglio 2021 mediante Posta A plus.
G. Con
ricorso del 5 agosto 2021 la RI 1 chiede a questa Camera di dichiarare nulla
l’esecuzione e, in subordine, la comminatoria di fallimento, oltre ad
accogliere la sua opposizione al precetto esecutivo. In via preliminare, ha
pure domandato il conferimento dell’effetto sospensivo, ciò che il presidente della
Camera ha concesso con ordinanza del 13 agosto 2021.
H. Mediante
osservazioni del 3 settembre 2021 l’PI 2 si è op-posta al ricorso, postulandone
la reiezione e domandando che la ricorrente sia condannata al pagamento di una
tassa di giustizia di fr. 2'000.– per atteggiamento temerario. Nelle sue
del 9 settembre 2021 l’UE si è invece rimesso al giudizio della Camera.
I. Con
replica e duplica spontanee del 16 e 28 settembre 2021, le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle proprie domande ricorsuali.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente
per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio
d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso
all’esecuzione ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di
una decisione esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente
all’autorità giudiziaria o amministrativa competente, in particolare
nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel caso specifico, la RI 1 fa valere di non aver
mai ricevuto il precetto esecutivo né mediante raccomandata né tramite
Posta A plus e di neppure essere stata informata in anticipo di tale invio per
telefono o per iscritto. Lamentandosi di non aver potuto interporre
opposizione, reputa nulla la comminatoria di fallimento e chiede nelle sue
motivazioni che l’UE proceda a una nuova notifica del precetto e, in via
subordinata, che le sia restituito il termine per interporre opposizione
all’esecuzione con conseguente annullamento della comminatoria di fallimento. A
scanso di equivoci, la ricorrente ha anche dichiarato d’interporre opposizione
nell’atto ricorsuale stesso.
Da
parte sua, la resistente rileva che l’UE ha proceduto a vari tentativi di
notifica del precetto, ai quali la ricorrente si è sempre sottratta
consapevolmente. Fa notare in proposito che inizialmente l’escussa si è pure
sottratta alla notifica della comminatoria di fallimento, atto che ha ricevuto
soltanto in occasione di un secondo tentativo mediante Posta A plus e che ha
infine impugnato con il ricorso al vaglio. Per tali ragioni, l’PI 2 è del
parere che la notificazione mediante pubblicazione dell’11 maggio 2021 sia
valida, motivo per cui il termine per interporre opposizione sarebbe ormai
largamente scaduto.
Nella
replica spontanea, l’insorgente precisa che dal tracciamento della raccomandata
risulta che l’evento denominato “distribuzione
speciale” altro non è che il ritorno dell’atto
esecutivo al mittente. A suo dire, non vi è dunque stato un secondo tentativo
di notifica postale. Essa sostiene altresì che la Posta non ha depositato un
avviso di ritiro della raccomandata, come si evince dall’e-mail del 30 agosto
2021 di quest’ultima, ove in risposta a una richiesta di spiegazioni
dell’escussa ha dichiarato che “il
nostro postino non era riuscito a trovare la ditta RI 1 ed ha quindi scansionato
l’invio con la nota «tentativo di recapito fallito». Di conseguenza l’invio è stato poi rispedito indietro al mittente”. Riguardo al tentativo della Securitas SA, la ricorrente osserva
invece che l’agente notificatore ha cripticamente dichiarato che “RI 1 non abita più all’indirizzo indicato”. Fa notare al riguardo che, a parte il fatto che la società escussa si
trova a P__________, nel medesimo stabile, da quasi 10 anni, l’agente non ha
fatto quanto necessario per notificare l’atto, ovverosia non ha tentato di
procedere alla notificazione presso i suoi uffici, al domicilio del suo
rappresentante o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani
di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato. Contesta infine di
aver ricevuto lo scritto di convocazione del 26 marzo 2021. Alla luce di tali
circostanze, reputa evidente di non essersi sottratta intenzionalmente alla
notifica del precetto.
Nella
duplica spontanea, la resistente rileva che la ricorrente è solita sottrarsi
agli invii raccomandati, come risulta dal mancato ritiro di alcune raccomandate
ch’essa le aveva inviato e che ha prodotto con la duplica. Critica inoltre il
contenuto dell’e-mail allegata dall’insorgente, che – a suo dire – fa
riferimento al secondo tentativo di notifica anziché al primo. Rimarca pure che
dalla dichiarazione rilasciata dalla Securitas SA non emerge che l’addetto non
abbia fatto tutto quanto in suo potere per tentate di notificare l’atto in
questione. In conclusione, reputa che tutti i tentativi di notifica non siano
andati a buon fine unicamente per colpa dell’escussa, che vi si è
intenzionalmente sottratta.
3. I
precetti esecutivi devono in linea di principio essere consegnati nelle mani
del destinatario o di un suo rappresentante (art. 64 o 65 e 72 cpv. 2 LEF). La
notificazione edittale è la soluzione estrema (DTF 136 III 573 consid. 5; 112
III 6 consid. 4; sentenze della CEF 15.2016.112 del 12 gennaio
2017 consid. 2 e 15.2015.6 del 13 aprile 2015, consid. 2.1). È in particolare
possibile procedervi quando il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione
(art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). Ciò presuppone non solo ripetuti tentativi
infruttuosi di consegnare l’atto al debitore o a una persona autorizzata, ma
pure indizi che il debitore si è sottratto intenzionalmente alla notifica.
L’ufficio deve quindi assicurarsi che i tentativi infruttuosi non siano dovuti
semplicemente a caso fortuito o a negligenza bensì a un atteggiamento consapevole e
ostruzionistico dell’escusso
(sentenze della CEF 15.2020.34
del 10 giugno 2020 consid. 3 e 15.2019.47 del 22 ottobre 2019 consid. 5 e
riferimenti citati).
Salvo che il comportamento passato del debitore non giustifichi il
ricorso immediato all’ausilio della polizia, un valido doppio tentativo
infruttuoso di notifica secondo le modalità previste dalla legge – dapprima
mediante i funzionari dell’ufficio o la posta (art. 72 cpv. 1 LEF) e in seguito
attraverso l’intervento della polizia o dei funzionari comunali (art. 64 cpv. 2
LEF) – è la condizione minima per far capo in seguito alla notificazione in via
edittale (sentenza della CEF 15.2016.9 del 29 aprile 2016
consid. 2.1, massimato in RtiD 2016 II 645 n. 32c; v. pure 15.2018.9 del 12 aprile 2018 pagg. 2-3 e 15.2008.71 del 5 dicembre 2008 pag. 2).
3.1 Nel
caso in rassegna, si evince dagli atti che l’Ufficio ha inizialmente tentato di
notificare il precetto mediante due invii postali (sopra ad B e C).
Contrariamente a quanto adduce la ricorrente, la (seconda) “distribuzione speciale” menzionata nel tracciamento della
raccomandata (“conferma di ricezione IPLAR”) non corrisponde al rinvio
dell’atto al mittente, bensì al servizio messo in atto dalla Postlogistics SA
per conto dell’UE (v. il timbro apposto sulla seconda pagina della copia del
precetto per la creditrice [doc. 4] e l’indicazione di “Cadenazzo Centro pacchi regionale” nel tracciamento stesso). Fatto sta, comunque sia, che anche il
tentativo di distribuzione speciale non è andato a buon fine, sicché la missiva
è ritornata al mittente (osservazioni dell’UE).
3.1.1 In
sede di duplica, l’PI 1 sostiene invero che il primo tentativo di notifica
postale sarebbe andato a buon fine, come risulterebbe dal tracciamento
dell’invio (doc. D), o meglio dalla menzione “26 gennaio 2021 ore 08:51 Avvisato per il ritiro”. Non si tratta però all’evidenza della conferma della consegna del
precetto alla destinataria, che per l’art. 72 cpv. 2 LEF dev’essere attestata
sull’atto stesso, ciò che non risulta essere il caso nella fattispecie (doc. 4
accluso alle osservazioni al ricorso). D’altronde, la finzione di notificazione
dell’atto alla scadenza del termine di giacenza postale di sette giorni
stabilita all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non vale per il precetto esecutivo e
la comminatoria di fallimento, proprio perché la legge prescrive la notifica
nelle mani dell’escusso o del suo rappresentante (art. 64 e 72 cpv. 2 LEF;
sentenza della CEF 15.2012. 74 del 10 agosto 2021, massimata in RtiD 2013 I 825
n. 49c; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 12 ad art. 64).
3.1.2 Contrariamente
a quanto asserisce l’PI 2, neppure l’estratto del programma informatico dell’UE
(“THEMIS”) accluso alla sua duplica (quale doc. 8, la cui ricevibilità è del
resto dubbia, v. sotto consid. 3.4) attesta il buon esito della prima notifica
postale. La menzione “Notifica
del precetto esecutivo” dell’11 maggio 2021 si
riferisce infatti alla notificazione edittale (“Pubblicazione”). Del
re-sto, se il primo tentativo fosse andato a segno, la Posta non avrebbe
proceduto al (secondo) tentativo di distribuzione speciale e l’UE non avrebbe fatto intervenire la polizia
né convocato l’escussa nei suoi uffici. Peraltro la resistente medesima
sostiene poi in modo contraddittorio che tutti e quattro tentativi di notifica
sono falliti, obbligando l’UE a una (quinta) notificazione in via edittale
(duplica, pag. 5 ad B).
3.1.3 Dall’e-mail
inviata dal servizio clienti della Posta il 30 agosto 2021 al patrocinatore
della ricorrente (doc. E accluso alla replica spontanea), si evince che per quanto
si può ricordare il postino il (secondo) tentativo di recapito (speciale) del
precetto esecutivo è fallito perché egli non è riuscito a trovare la
destinataria, sicché l’atto è stato ritornato al mittente. Nella duplica
spontanea, l’PI 1 contesta l’ammissibilità di quel documento così come il suo
valore probatorio. Non è invero necessario statuire al riguardo, poiché il
successivo tentativo di notifica per tramite della polizia si avvera comunque
insufficiente per giustificare la notifica edittale del precetto (sotto consid.
3.2).
3.2 Ricevuto
l’atto, conformemente all’art. 64 cpv. 2 LEF l’Ufficio ha ricorso all’ausilio
della Polizia comunale di Lugano, che ha delegato la notificazione alla
Securitas SA. Dall’attestazione rilasciata da quest’ultima (doc. F
accluso alla replica) non è però dato di sapere che cosa esattamente abbia fatto l’agente notificatore né quando
è avvenuto il tentativo di notifica, non
essendo chiaro se la data (16 marzo 2021) che figura in quel documento
si riferisca al tentativo o alla compilazione del documento stesso. L’unica cosa
certa è la dichiarazione dell’agente secondo cui l’escussa “non abita più all’indirizzo indicato”.
3.2.1 Orbene,
di fronte a tale circostanza, l’Ufficio non poteva limitarsi a inviare una
convocazione allo stesso indirizzo utilizzato in prece-denza e pubblicare in
seguito il precetto sul foglio ufficiale, ma avrebbe dovuto procedere a
ulteriori accertamenti atti a stabilire se quanto dichiarato dall’agente fosse
vero, interrogandolo puntualmente e pretendendo, all’occorrenza, anche la
collaborazione dell’escutente per
determinare l’eventuale nuovo recapito dell’escussa. Qualora la
dichiarazione dell’agente si fosse invece rivelata errata, come pare il caso,
giacché la notificazione della comminatoria di fallimento per Posta A+ al
medesimo indirizzo – quello tuttora iscritto nel registro di commercio – è
riuscita, prima di procedere alla notificazione
mediante pubblicazione l’organo esecutivo avrebbe dovuto invitare la
Polizia a effettuare un ulteriore tentativo presso gli uffici della società
escussa (art. 65 cpv. 1 LEF), il domicilio del suo rappresentante o il luogo in
cui suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua
famiglia o a un suo impiegato (art. 64 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF
15.2020.34 citata, consid. 3 e rinvii), ciò che nel caso concreto non è
avvenuto.
3.2.2 In
effetti, dalle scarne indicazioni risultanti dalla dichiarazione dell’impiegato della Securitas SA non appare,
contrariamente a quanto allega l’escutente, ch’egli abbia fatto
particolari ricerche per identificare la sede dell’escussa, il cui recapito
risulta immutato dal 15 dicembre 2011 (secondo l’iscrizione a registro di
commercio). Forse il problema è che la RI 1 non dispone di un numero civico e
si trova su una lunga via (la via __________), di oltre 9 km, che attraversa la
zona industriale __________. Ad ogni modo, i funzionari di polizia o comunali
incaricati dall’ufficio d’esecuzione di procedere alla notificazione di un
atto esecutivo devono ricercare il destinatario attivamente nei luoghi
menzionati dalla legge (uffici della debitrice, domicilio o luogo di lavoro dei
suoi rappresentanti) o in qualsiasi luogo in cui sanno o suppongono di poterli
incontrare e devono inoltre documentare i loro tentativi di notifica, pena
l’inefficacia della successiva notifica edittale (citata 15.2020.34 consid. 3.2-3.3).
3.3 Non
si evincono d’altronde dagli atti indizi tali da poter concludere che la
ricorrente si è sottratta alla notificazione.
3.3.1 Non
si disconosce, come rilevato a ragione dall’escutente, che tutti e cinque
tentativi di notifica del precetto esecutivo
– tramite la posta (mediante distribuzione ordinaria e speciale), la
polizia, lo stesso UE (convocazione nei suoi uffici) e il Foglio ufficiale –
come pure i due tentativi di notificazione della comminatoria di fallimento in via postale (ordinaria e
speciale) si sono rivelati infruttuosi, ciò che potrebbe far sorgere alcuni
dubbi sul fatto che la destinataria sia rimasta all’oscuro dell’esecuzione fino
alla notifica della comminatoria di fallimento mediante Posta A plus.
3.3.2 Già
si è rilevato, tuttavia, che il tentativo di notifica per tramite della polizia
è stato insufficiente (sopra consid. 3.2.2). In mancanza di uno dei tentativi
validi di notificazione prescritto dalla legge (art. 64 cpv. 2 LEF, che si
applica anche alle persone giuridiche: DTF 44 III 21; Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 22 ad art. 65 LEF), la
pubblicazione edittale si avvera
inefficace, oltretutto in assenza d’indizi di sottrazione intenzionale
dell’escussa alla notificazione (sopra consid. 3; v. pure la sentenza della CEF
15.2020.31 del 17 giugno 2020, RtiD 2021 I 744 n. 35c, consid. 3.1 per un caso
d’inefficacia della pubblicazione edittale in caso di dubbi sulla validità del tentativo
di notifica postale). Ch’essa abbia ricevuto l’invito di ritiro della
raccomandata postale non è in sé di rilievo, poiché non vale la finzione di
notifica dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC (sopra consid. 3.1.1) e la legge
esige di principio un ulteriore tentativo di notifica in tutti i casi in cui
quello postale è risultato infruttuoso (art. 64 cpv. 2 LEF).
3.3.3 L’escusso
non è d’altronde tenuto per legge a dare seguito all’invito dell’ufficio
d’esecuzione di presentarsi al suo sportello per ritirare atti esecutivi (DTF
138 III 26 consid. 2.1 e 136 III 156 consid. 3.1; sentenza della CEF
15.2020.101 del 17 dicembre 2020). Dal fatto che l’escussa non ha dato seguito
alla convocazione del 26 marzo 2021 (doc. H accluso alla replica), speditale
per posta semplice, non si può quindi ancora dedurre una sottrazione
consapevole e ostruzionistica alla notificazione.
3.3.4 Con
riferimento agli art. 64-65 e 72 LEF e alla loro ratio legis, volta a
conferire all’escusso un diritto di opposizione effettivo all’esecuzione
promossa dall’escutente senza dover giustificare la sua pretesa (cfr. DTF 118
III 11 consid. 3/a), la giurisprudenza esige che il precetto esecutivo pervenga effettivamente nelle mani dell’escusso
(oppure di un suo rappresentante, membro della sua economia domestica o
impiegato), o perlomeno che gli elementi essenziali del suo contenuto vengano
portati alla sua conoscenza, ad esempio tramite la comunicazione della
comminatoria di fallimento (v. sotto consid. 4.1). Nel caso in esame, non
sussiste alcuna prova non solo che il precetto esecutivo sia effettivamente pervenuto
all’escussa ma neppure che la comminatoria di fallimento le sia giunta prima
della ricezione della seconda mediante Posta A plus.
3.4 A
comprova della pretesa consuetudine dell’escussa di sottrarsi agli invii
raccomandati, l’PI 1 acclude alla duplica due scritti della propria legale alla
RI 1 (doc. 9), da cui si evincerebbe che quest’ultima non ha ritirato due
precedenti raccomandate. Se non che non è consentito al ricorrente allegare
nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova con una replica spontanea (sentenza della CEF 15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid. 7.1 con rinvii), fatto salvo il dovere
dell’autorità di vigilanza di accertare d’ufficio i fatti pertinenti con la
collaborazione delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 LPR),
purché essi siano stati allegati già davanti all’organo esecutivo o risultino
dagli atti (sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017; sentenza della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019 consid.
2.3/a). Per parità di trattamento, la stessa limitazione deve valere per la
duplica spontanea. Orbene, le allegazioni e i documenti che l’escutente
pretende di addurre con la duplica spontanea non si evincono dagli atti né la
stessa dimostra per avventura di essere stata impedita di farli valere già con
le osservazioni al ricorso (cfr. art. 229 cpv. 1 CPC e DTF
144 III 119 consid. 2.3). Sono pertanto irricevibili.
3.5 Spetta
all’autorità esecutiva di comprovare che i presupposti per la notificazione in
via edittale sono riuniti (DTF 120 III 118 consid. 2, 117 III 13 consid. 5/c; sentenza della CEF
15.2020.7 del 15 luglio 2020,
consid. 1.1), ovvero in
particolare di aver fatto tutto il possibile per
notificare l’atto esecutivo nelle vie ordinarie previste dalla legge (citata
15.2016.9 consid. 2.1). Nella fattispecie, il tentativo di notifica per il
tramite della polizia è insufficiente. Inoltre non è dimostrato che l’escussa si sia
sottratta volontariamente alla notificazione del precetto esecutivo, ragione
per cui la sua pubblicazione sul foglio ufficiale non è valida.
4. La
notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con
la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di
dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai
pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può
e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio
inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto
del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101
consid. 2 e 110 III 9 consid. 2).
4.1 Di
conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o
interporre opposizione comincia a decorrere da tale
conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1), purché il debitore possa determinare
esattamente l’ammontare, il titolo e la causa del credito, informazioni che
figurano sulla comminatoria di fallimento (art. 160 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 128
III 101 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 7B.161/2005 del 31 ottobre
2005, consid. 2.2; in senso però apparentemente divergente: sentenza del
Tribunale federale 5A.777/2011 del 7 febbraio 2012, consid. 3.3, in cui, in obiter dictum, la
conoscenza del precetto esecutivo è fatta dipendere da una sua “detenzione di fatto”).
In tal caso, in assenza di pregiudizio per l’escusso non si giustifica di
annullare la notifica irregolare né di
ordinare una nuova notificazione, che non gli fornirebbe alcun ragguaglio
supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti (DTF 112 III 81
consid. 2; sentenza della
CEF 15.2020.34 già citata, consid. 4.1 e rimandi).
4.2 Nel
caso in esame, l’insorgente ha potuto prendere conoscenza del contenuto
essenziale del precetto nel momento in cui ha ricevuto la comminatoria di
fallimento. Con il ricorso presentato entro dieci giorni da tale conoscenza
essa ha inoltre dichiarato espressamente d’interporre opposizione. Alla luce di
ciò, l’escussa non ha (più) alcun interesse degno di protezione a una nuova
notificazione, che si rivelerebbe del tutto inutile. In accoglimento della
domanda in via subordinata, basta pertanto ordinare all’UE di registrare l’opposizione
tempestivamente formulata dalla RI 1 mediante l’atto ricorsuale e
annullare la comminatoria di fallimento, l’opposizione sospendendo
l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF). Diventa così senza oggetto la richiesta di
restituzione del termine per interporre opposizione.
Non
porta a un esito diverso l’obiezione “ad
abundantiam” della resistente, secondo cui la ricorrente ha solo chiesto
l’accertamento della nullità della procedura esecutiva e, in subordine, della
comminatoria di fallimento, ma non il suo annullamento. Essa dimentica che
l’insorgente ha pure domandato in via subordinata di accogliere la sua
opposizione, ciò che è stato fatto e che, come poc’anzi esposto, per legge ha
quale conseguenza di sospendere l’esecuzione, sicché sono nulli
tutti gli atti successivi emessi dall’UE (v. da ultimo sentenza della CEF
15.2021.81 dell’11 agosto 2021), ossia nel
caso specifico la comminatoria di fallimento. Stante l’esito del
giudizio, va pure respinta la domanda dell’PI 1 volta a condannare la
ricorrente al pagamento di una multa per temerarietà.
5. Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio
d’esecuzione d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta dalla RI
1 il 5 agosto 2021 all’esecuzione n. __________.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.