15.2021.91
Ricorso contro la decisione dell’UE che stabilisce la retribuzione e gli esborsi a favore del terzo gestore dell’amministrazione coatta di un fondo costituito in pegno (nella fattispecie la stessa debitrice)
13 dicembre 2021Italiano27 min
secondo piano dell’edificio dello stabile __________ sito sulla particella n. __________ RFD di __________. Le
Source ti.ch
Incarti n.
15.2021.53
15.2021.91
Lugano
13 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sui ricorsi presentati il 12 gennaio (n.
22/2021, inc. 15.2021.91) e il 17 maggio 2021 (n. 19/2021, inc. 15.2021.53)
dalla
RI 1
(già patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro le decisioni 29 dicembre 2020 e 14 maggio 2021 in materia di
spese di amministrazione del fondo e contro le condizioni d’asta depositate il
10 maggio 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della
ricorrente dalla
PI 1,
(patrocinata dall’ , )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 1° settembre 2015 la RI 1 (in seguito “RI 1”)
ha dato in locazione all’PI 2 (l’“PI 3”) per una durata indeterminata il
secondo piano dell’edificio dello stabile __________ sito sulla particella n. __________ RFD di __________. Le
parti hanno convenuto una pigione mensile di fr. 1'500.– oltre a spese di fr. 1'500.–
mensili.
B. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizza-zione del pegno immobiliare emesso il 21 ottobre 2016 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 2 (in seguito: “la Banca” o “PI 1”)
ha escusso la PI 1 per l’incasso di un credito garantito da quattro cartelle
ipotecarie al portatore gravanti la particella appena citata, di proprietà dell’escussa,
dal 1° al 4° rango per complessivi fr. 3'641'000.–.
C. Dopo
che, il 10 maggio 2017, l’escutente aveva presentato la
domanda di vendita, l’UE ha chiesto alla RI 1 d’indicare l’esistenza di
eventuali contratti di locazione sul fondo o su parte di esso. L’11 dicembre
2017, preso atto che nel contratto di locazione del pianterreno e del primo
piano concluso il 7 settembre 2017 tra la RI 1 e l’PI 2 (“la PI 2”) era
integrato un accordo specifico del 27 ottobre 2017, secondo cui la conduttrice
avrebbe potuto utilizzare la pigione pattuita per pagare i lavori che il Dipartimento della sanità e della
socialità (DSS) avrebbe richiesto per rilasciare l’autorizzazione ad
aprire un asilo nido, l’UE ha invitato l’escussa a precisare se i costi in
questione erano stati preventivati e quantificati.
D. Il
26 gennaio 2018 l’UE ha avvisato la RI 1 che da quel momento avrebbe riscosso
direttamente le pigioni derivanti dalla locazione degli enti ubicati sul fondo
costituito in pegno. L’Ufficio le ha inoltre ingiunto d’inviare entro dieci
giorni tutti i documenti concernenti l’amministrazione del fondo e l’ha
nuovamente invitata a quantificare i costi preventivati per gli interventi di
ristrutturazione del fondo. Mediante comunicazione dello stesso giorno l’organo
esecutivo ha invitato la PI 2, a versargli direttamente le pigioni (di fr. 6'500.–
al mese per il primo anno di locazione e di fr. 8'500.– dal secondo),
mentre gli acconti e i conguagli delle spese accessorie continuavano a dover
essere corrisposti alla proprietaria.
E. Il
1° febbraio 2018 la PI 2 ha risposto all’UE di Lugano che in base al contratto
di locazione sottoscritto con la proprietaria le pigioni venivano compensate
con i costi per i lavori di ristrutturazione sul fondo, necessari alla gestione
dell’asilo nido e in parte già anticipati, quantificati in base agli accordi
presi con la proprietaria in oltre fr. 132'000.–. Il 5 febbraio 2018 l’UE
ha trasmesso la risposta alla creditrice ipotecaria e ha chiesto alla PI 2 un
breve aggiornamento al termine dei lavori di ristrutturazione del fondo. Il 9
luglio 2018, l’Ufficio di Mendrisio, che si occupa del settore immobiliare del
Sottoceneri dall’aprile del 2018, ha sollecitato la PI 2 a produrre i
giustificativi relativi ai lavori eseguiti o eventualmente ancora da eseguire.
F.
Il 3
settembre 2018, premesso che l’UE aveva ordinato solo all’altra inquilina di
versargli le pigioni, la PI 1 e l’PI 2 hanno convenuto che la seconda avrebbe
partecipato ai costi “necessari
ed indispensabili per conservare il fondo nella sua rendita”, anticipandoli
“nel limite delle proprie disponibilità”. La PI 1 si è
impegnata a iniziare la procedura di richiesta di pagamento all’UE, assumendosi
i costi della procedura. Con riferimento all’art. 808 CC, l’PI 2 si è riservata
la facoltà di richiedere la rifusione di quanto pagato per la conservazione del
fondo “in fase di
realizzazione del pegno nelle condizioni d’asta che saranno in futuro
pubblicate”.
G. Con
e-mail dell’11 febbraio 2020, l’avv. RA 1, per conto della RI 1, ha inoltrato
all’UE di Mendrisio due conteggi per le spese di amministrazione del fondo da essa
sostenute nel 2018 e nel 2019, rispettivamente di fr. 85'360.85 (al netto
dell’incasso di pigioni e spese condominiali per fr. 38'400.–) e fr. 126'107.–
(a fronte d’incassi pari a fr. 0.–), chiedendone il rimborso.
H. Il
7 luglio 2020 la RI 1 ha sollecitato il pagamento delle sue pretese, precisando
di essere stata incaricata dall’UE di Lugano di occuparsi dell’amministrazione
dell’immobile e di non riuscire più a far fronte alle spese necessarie al suo
mantenimento, giacché le entrate costituite dalle pigioni si erano ridotte “ai minimi termini”.
I. Mediante
scritto del 30 luglio 2020 l’Ufficio ha chiesto alla RI 1 d’inviargli i giustificativi
delle sue pretese, onde poter stabilire con certezza se si trattava di costi
per l’amministrazione e la coltura del fondo
ai sensi dell’art. 17 RFF. La RI 1 ha quindi consegnato quanto chiesto
il 9 settembre 2020 e con e-mail dello stesso giorno ha preteso pure il
pagamento di diverse altre spese da essa considerate urgenti.
L. Con
ricorso per ritardata e denegata giustizia del 23 novembre 2020 la RI 1 ha
postulato che fosse fatto ordine all’UE di emettere una decisione formale volta
a riconoscere e a rimborsare la totalità delle spese di amministrazione da lei
sostenute per gli anni 2018 e 2019, nonché a costringere la PI 1 ad anticiparle
insieme alle altre spese ch’essa considera urgenti.
M. Il
29 dicembre 2020 l’UE ha comunicato alla ricorrente di aver riconosciuto una
parte delle spese di amministrazione, pari a complessivi fr. 30'097.05, e
l’ha inoltre invitata a produrre i giustificativi per le spese del 2020. L’organo
esecutivo ha anche sollecitato la creditrice ad anticipare l’importo
riconosciuto alla RI 1.
N. Con comunicazione del 12 gennaio 2021, poi
rubricata quale ricorso n. 22/2021 (inc. 15.2021.91, v. sotto ad V) qui
al vaglio, l’in-sorgente ha contestato
la presa di posizione dell’UE, chiedendo in sostanza il pagamento di tutte le
sue pretese.
O. Il
18 gennaio 2021 la PI 1 ha informato l’Ufficio che non in-tendeva dare seguito
alla richiesta di anticipare fr. 30'097.05, pur dicendosi disposta a
corrispondere al massimo fr. 2'000.–.
P. Mediante
scritto dell’11 febbraio 2021 l’organo esecutivo ha confermato alla RI 1 di
riconoscerle fr. 30'097.05, ma non le altre spese da essa pretese. Ha
nuovamente sollecitato i giustificativi per i costi del 2020.
Q. Tramite
e-mail del 15 febbraio 2021 la RI 1 ha domandato all’Ufficio come intendeva
procedere col pagamento degli onorari per l’amministrazione del fondo, pari al
5% degli affitti da incassare. Lo stesso giorno l’UE ha riposto che non
risultava che le fosse mai stato conferito un mandato di amministrazione,
ragione per cui ha rifiutato il pagamento degli onorari.
R. Il
20 febbraio 2021 la RI 1 ha presentato un nuovo ricorso con cui si è lamentata
dell’operato dell’UE, pretendendo che fossero pagate tutte le spese da lei
richieste nelle diverse lettere all’Ufficio.
S. Con
fax del 29 aprile 2021, la RI 1 ha quantificato in fr. 475'651.05 le sue
pretese per il 2018 (fr. 120'147.35), 2019 (fr. 161'678.90), 2020 (fr. 127'996.20)
e 2021 (fr. 55'828.60 fino al 27 aprile e una previsione di fr. 10'000.–
fino al 30 giugno).
T. Il
7 maggio 2021 l’UE ha intimato all’PI 2 di pagare d’ora innanzi le pigioni
nelle sue mani e il 10 maggio ha depositato le condizioni
d’asta e l’elenco oneri, fissando l’asta per il 1° luglio 2021. Nel primo atto
ha indicato le spese di amministrazione del fondo, da lui autorizzate, in fr. 20'000.–,
da pagare dall’aggiudicatario in deduzione del prezzo d’aggiudicazione (n. 11 lett. b). Sempre il
10 maggio 2021, l’UE ha rifiutato di computare sul prezzo d’aggiudicazione le spese
fatte valere dalla RI 1 il 29 aprile in più di quelle riconosciute nella decisione
del 29 dicembre 2020 e le ha vietato di continuare ad amministrare il fondo,
invitandola a consegnare tutte le chiavi e a inviare eventuali contratti di
locazione ancora esistenti.
U. Con
il secondo ricorso (n. 19/2021) qui al vaglio, inoltrato il 17 maggio 2021
(inc. 15.2021.53), la RI 1 ha chiesto che l’importo di fr. 20'000.–
indicato dall’UE come spese di amministrazione del fondo sia aumentato fino alla somma di fr. 475'651.05 notificatagli il
29 aprile 2021, di aspettare la decisione della Camera sul suo precedente ricorso onde inserire nelle condizioni
d’asta la somma stabilita come spese di amministrazione da lei sostenute
e di aggiungervi le spese sorte durante il
periodo dal 1° gennaio al 16 maggio 2021, di fr. 21'698.60,
preannunciando l’invio di un conteggio definitivo non appena l’UE le fosse
subentrato nel contratto di fornitura di elettricità, acqua e gas.
V. Con ricorso dello stesso 17 maggio 2021, l’PI 2 ha postulato segnatamente l’annullamento dell’incanto,
l’iscrizione nell’elenco degli oneri “dell’importo per spese di amministrazione, di
gestione e conservazione dell’immobile erogate da PI 1 per sé e per conto della
ricorrente con i fondi da essa messi a disposizione (nella misura di almeno CH
323'731,65, riservato adeguamento con aggiunta dei costi del 2021)”, pari a fr. 475'651.05 complessivi, e la modifica delle
condizioni d’incanto nel senso dell’aumento da fr. 20'000.– a fr. 475'651.05
delle spese di amministra-zione del fondo da pagare dall’aggiudicatario in deduzione del prezzo d’aggiudicazione.
Con sentenza 15.2021.54 del 21 giugno 2021 la
Camera ha respinto il ricorso dell’PI 3 nella misura in cui era ammissibile.
Con decreto 5A_518/2021 del 12 luglio 2021, il ricorso interposto dalla
soccombente al Tribunale federale è stato stralciato dai ruoli in seguito al
suo ritiro.
W. Nel
frattempo, con decisione 15.2020.126 del 9 giugno 2021 questa Camera ha
dichiarato senza oggetto e stralciato dai ruoli il ricorso 23 novembre 2020
della RI 1 (sopra ad L) e dichiarato inammissibile il ricorso del 20 febbraio
2021 (sopra ad R). Ha invece considerato la comunicazione del 12 gennaio 2021 (sopra
ad N) della RI 1 quale ricorso contro il provvedimento 29 dicembre 2020 dell’UE
(sopra ad M), retrocedendola a quest’ultimo affinché lo notificasse agli
interessati con l’assegnazione di un termine per formulare osservazioni e
specificare nelle proprie il modo in cui aveva stabilito la somma di fr. 30'097.05
oggetto della contestazione della ricorrente.
X. Il
1° luglio 2021 il fondo è stato aggiudicato alla PI 1 al secondo turno (con la
possibilità di disdire i contratti di locazione per la successiva scadenza
legale) per fr. 1'700'000.–.
Y. In
precedenza, nelle sue osservazioni del 9 giugno 2021 l’PI 2 aveva concluso per
l’accoglimento del (secondo) ricorso 17 maggio 2021 della RI 1, mentre nelle
sue del 1° giugno 2021 la PI 1 aveva chiesto, in via principale, di dichiarare
il ricorso irricevibile e in via subordinata di respingerlo. Il Comune di __________,
da parte sua, si era rimesso al giudizio della Camera. Mediante osservazioni
del 14 luglio 2021, l’UE ha domandato in via principale di considerare il
ricorso senza oggetto stante l’avvenuta aggiudicazione del fondo, e in via
subordinata di dichiararlo irricevibile e di respingerlo. Con replica spontanea
del 15 luglio 2021, la procedente ha chiesto di pronunciare l’irricevibilità
del ricorso in quanto diretto contro l’elenco oneri.
Z. Mediante
osservazioni del 7 luglio 2021 la PI 1 si è opposta al (primo) ricorso del 12
gennaio 2021, postulando che sia dichiarato irricevibile o respinto. Nelle sue
del 12 agosto 2021 l’Ufficio ha domandato che il ricorso sia considerato privo
d’oggetto e in subordine respinto. Esso ha anche chiesto di considerare l’opportunità
di condannare la ricorrente a una multa e al pagamento di una tassa di
giustizia per comportamento temerario o in mala fede nel senso dell’art. 16
cpv. 2 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200).
Considerato
in diritto: 1. Visto l’accavallamento dei ricorsi e conclusioni, che in parte si
sovrappongono e in parte si completano, è parso opportuno congiungere le due
cause ed emanare una decisione unica (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1
LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
Sul
primo ricorso del 12 gennaio 2021 (inc. 15.2021.91)
2. Come
già stabilito nella precedente sentenza 15.2020.126 del 9 giugno 2021, il primo
ricorso è in linea di principio ricevibile (consid. 2). È pure stata accertata
la legittimazione a ricorrere della RI 1, nella sua pretesa qualità d’incaricata
della gerenza del fondo per conto dell’Ufficio, contro
provvedimenti che stabiliscono il suo “risarcimento”, ovvero la sua retribuzione
e il rimborso dei suoi esborsi (sentenza 15.2020.126 citata, consid. 3.5).
3. La
ricorrente si duole in sostanza che l’Ufficio ha considerato soltanto una parte
delle spese di cui ha chiesto il rimborso, anziché tutte quelle esposte. Si
lamenta in particolare del fatto che l’UE ha riconosciuto i pagamenti eseguiti
nel 2018 a favore della S__________, dell’A__________,
della T__________ e della Ty__________, ma non quelli del 2019. Rileva
altresì che l’elenco delle spese ammesse non comprende quelle risultanti dal
contratto di manutenzione mensile, già trasmesso all’organo esecutivo, e dalla
polizza assicurativa con la __________, come neppure gli altri costi sopportati
duranti i lavori di ricostruzione ordinati dalla PI 2, che avrebbero dovuto essere compensati con le pigioni, ciò che però non
è avvenuto, l’inquilina non avendo corrisposto quanto dovuto. Essa fa
pure valere di aver anticipato le predette spese onde evitare l’iscrizione d’ipoteche
legali degli artigiani intervenuti nella ristrutturazione dell’immobile, nonché
i costi di patrocinio e le spese giudiziarie per ottenere lo sfratto dell’inquilina
e il risarcimento dei danni cagionati da essa. Infine pretende un onorario del
5% delle pigioni o dei fitti riscossi o da riscuotere durante l’amministrazione,
sostenendo di aver eseguito tutti i provvedimenti di gestione ordinaria con il
massimo impegno e sempre anticipato le spese che poteva sostenere.
Da
parte sua, nelle osservazioni l’Ufficio di Mendrisio ha specificato di aver
riconosciuto alla RI 1 le seguenti spese:
__________ – elettricità e gas
8'920.45
__________ – abbinamento impianto
riscaldamento
1'210.40
__________ – estintori
504.95
S__________ – noleggio erogatori d’acqua e
bevande
3'812.90
__________ – abbonamento impianto allarme
452.35
__________ – RC
286.40
T__________ – abbonamento trasmissione
allarme
646.20
Ty__________ – impianti d’allarme
2'083.40
__________ (cassetta della posta)
311.25
__________ (sicurezza) – impianto video
sorveglianza
4'465.85
__________ – pulizia canalizzazioni
Considerandi
2'100.00
__________ – manutenzione
196.00
__________ – disinfestazione
313.40
A__________ – abbonamento manutenzione
2'973.30
__________ – collegamento allarme
775.45
__________ – allestimento collaudo
antincendio
1'044.70
Totale
30'097.05
A
giustificazione della loro ammissione, l’UE ha spiegato che concernono misure
necessarie per conservare il fondo nella sua sostanza e nella sua rendita, onde
percepirne i frutti e gli altri redditi. L’organo esecutivo ha però altresì
osservato di essere venuto a conoscenza il 12 febbraio 2021 dall’Ufficio
controllo abitanti del Comune di __________ che lo stabile è attualmente sfitto, siccome è oggetto di un divieto d’uso
già dal 27 giugno 2018. Alla luce di tale circostanza, l’UE reputa di essere
stato tratto in inganno dalla RI 1 e di aver dunque riconosciuto per errore
spese che in realtà non rientrerebbero nel
campo d’applicazione dell’art. 17 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione
forzata di fondi (RFF, RS 281.42). Fa notare infine che in base a
informazioni assunte presso l’__________, le spese di consumo di energia
elettrica presentate dalla ricorrente riguardano anche l’abitazione privata della sua amministratrice unica a __________, giacché
il contatore è comune ai due stabili.
3.1
Giusta
l’art. 94 RFF, dopo aver dato agli inquilini ed affittuari l’avviso
previsto dall’articolo 91, l’ufficio prende in luogo del debitore o del proprietario
del pegno le misure necessarie onde garantire il pagamento delle pigioni ed
affitti ed effettuarne l’incasso; se necessario procede in via di esecuzione,
esercita il diritto di ritenzione, disdice i contratti, provvede allo sfratto
degli inquilini e stipula nuovi contratti di locazione o di affitto. Ha inoltre
facoltà di ordinare le riparazioni urgenti e di pagare col ricavo degli affitti
i contributi correnti (per il gas, l’acqua potabile, l’elettricità ecc.), le
riparazioni e i sussidi previsti dall’articolo 103 cpv. 2 LEF. L’ufficio può
sotto la sua responsabilità affidare ad un terzo questi compiti. Tale norma
istituisce la cosiddetta “amministrazione coatta limitata”, che ha luogo nell’esecuzione
in via di realizzazione del pegno tra il momento in cui il procedente chiede
con la domanda di esecuzione che il pegno venga esteso ai crediti per pigioni e
affitti e la domanda di vendita (Jeandin,
La gérance légale d’immeubles, in: BlSchK 2015 pag. 89). A partire da quest’ultima,
all’ufficio è affidata l’amministrazione coatta ordinaria disciplinata dagli
art. 16 e segg. RFF, applicabili anche all’esecuzione in via di realizzazione
del pegno per il rinvio dell’art. 101 cpv. 1 RFF. Pure in tale evenienza, l’ufficio
può incaricare un terzo dell’amministrazione e della coltura del fondo. Al
debitore stesso può però esserne affidata solo la coltura (art. 16 cpv. 3 RFF).
3.2
Nel
caso in rassegna, dagli atti non risulta che l’UE abbia formalmente incaricato
la RI 1 di amministrare il fondo, assegnandole un mandato in base alla
Circolare di questa Camera n. 38/2011 del 17 ottobre 2011 concernente l’assegnazione
di mandati tendenti all’allestimento di perizie e all’amministrazione di fondi
(pubblicata sul sito “www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GIUDIZIARIO/circolari_
CEF/Circolare_CEF_38.pdf”). Nell’incarto
non è invero presente alcun documento scritto in tal senso, né la ricorrente lo
pretende. L’unico atto da cui si evince che l’Ufficio avrebbe implicitamente
consentito che la RI 1 si occupasse di una parte dell’amministra-zione dell’immobile
è lo scritto del 26 gennaio 2018 inviato all’ex inquilina “PI 2”, ove ha
precisato che gli acconti e i conguagli delle spese accessorie
potevano continuare a essere corrisposti alla RI 1 (sopra ad D). Se ne deduce
implicitamente l’incarico all’insorgente di andare avanti a incassare le
spese in questione per pagare le fatture dei terzi fornitori di servizi legati
al fondo. D’altronde, l’UE ha accettato la prosecuzione dell’accordo tra PI 2 e
proprietaria escussa, secondo cui le pigioni venivano
compensate con i costi dei lavori di ristrutturazione del fondo assunti dall’inquilina
per adattarlo alla sua attività di asilo nido (sopra ad C ed E).
Nei
limiti di tale mandato, potrebbe dunque in principio essere riconosciuta tutt’al
più la compensazione delle spese di manutenzione e ristrutturazione del fondo,
compreso l’onorario della ricorrente, con le pigioni, anche senza esaminare se
l’incarico si estendeva alla sola “coltura” del fondo (ovvero alla sua
gestione o sfruttamento) e non trascendeva
nella sua amministrazione giusta l’art. 16 cpv. 3 RFF (secondo Kren Kostkiewicz [in: VZG-Kurzkommentar,
2011, n. 5 ad art. 101 RFF], del resto, il termine di “coltura” non avrebbe
alcun significato indipendente da quello di “amministrazione” del fondo).
3.3
Ciò
premesso, la richiesta della ricorrente volta alla rifusione di spese che
eccedono l’importo delle pigioni incassate, è insostenibile. Non può seriamente
pretendere che i provvedimenti da essa eseguiti abbiano servito a garantire il
rendimento del fondo, allorquando esige il pagamento di fr. 211'467.85
nell’e-mail dell’11 febbraio 2020 (sopra ad G) – saliti senza spiegazione a fr. 281'826.25
nel fax del 29 aprile 2021 (sopra ad S) – che ammette di
non essere riuscita a coprire con le pigioni e spese accessorie corrisposte
dalle inquiline.
3.3.1
La
ricorrente avrebbe infatti dovuto avvertire l’UE non appena ha constatato che i
costi generati dai lavori sull’immobile non sarebbero potuti essere coperti con
le pigioni e le spese accessorie, siccome “si [erano] ridotte ai minimi termini (per non dire
annullate)” (come ammesso nel suo scritto del 7 luglio
2020, sopra ad H). Ciò le doveva essere evidente già nel 2018, siccome secondo
i propri calcoli la parte delle spese che pretende di aver assunto non coperta
da pigioni e spese condominiali ammontava a fr. 85'360.85
(sopra ad G), poi saliti a fr. 120'147.35 (sopra ad S). Ad ogni modo, la
ricorrente avrebbe sicuramente dovuto interrompere la gestione e informare l’UE
non appena ha ricevuto il divieto d’uso dello stabile il 27 giugno 2018, per
evitare l’insorgere di spese in gran parte inutili, in particolare quelle
quantificate in fr. 126'107.– nel 2019 a fronte d’incassi inesistenti.
3.3.2
La
RI 1 non era d’altronde legittimata a compiere atti di straordinaria
amministrazione giusta l’art. 18 RFF, come il conferimento di mandati a
patrocinatori legali e l’avviamento di cause giudiziarie (di sfratto,
risarcimento danni o d’iscrizione di ipoteca legale), men che meno per
difendere i propri interessi quale debitrice e terza proprietaria del pegno (v.
p. es. agli atti la richiesta di rimborso riguardante l’anticipo supplementare
versato per i costi della peri-zia nell’ambito dell’istanza di nuova stima
presentata dalla stessa RI 1, v. inc. 15.2017.89/98 e 15.2019.6 di questa
Camera). Contrariamente a quanto afferma senza prove, la ricorrente non ha
informato tempestivamente l’Ufficio, se non a operazioni concluse con la sua
e-mail dell’11 febbraio 2020 (sopra ad F). Che le non meglio precisate “istanze” alla
Pretura di Lugano abbiano avuto a suo dire una “risonanza mediatica importante” è una circostanza, peraltro non resa verosimile, che comunque non
avrebbe potuto sostituirsi all’ottenimento di una formale e preventiva
autorizzazione dell’UE, subordinata peraltro a previa consultazione dei
creditori (art. 18 cpv. 2 per il rinvio dell’art. 101 cpv. 1 RFF).
3.3.3
Nelle
predette circostanze, la richiesta di vedersi riconosciuti
an-che i pagamenti eseguiti nel 2019 a favore della S__________ (noleggio erogatori d’acqua e bevande), dell’A__________
SA (ascensori), della T__________ e della Ty__________ (allarme) è
manifestamente infondata, se non abusiva, stante il divieto d’uso dello stabile
e il mancato incasso di pigioni e spese accessorie. Doveva esserle chiaro che
la gestione lasciatale dall’UE presupponeva una compensazione di costi e pigioni
(oltre alle spese accessorie).
Ora, il
mandante è tenuto a rimborsare al mandatario solo le anticipazioni e le spese
fatte per la regolare
esecuzione del mandato (art. 402 cpv. 1 CO). L’assunzione di obblighi in
violazione del suo dovere di diligenza o la creazione di spese che non sono
necessarie all’esecuzione del mandato non danno diritto alla rifusione (Werro in: Commentaire
romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 7 ad art. 402 CO,
con rinvii alla DTF
110.
II 285 consid. 3/a [citata in ultimo luogo nella DTF 146 III 331 consid.
5.1] e sentenza del Tribunale federale 4A_128/2011 consid. 3.2). Il principio vale per analogia per il gerente incaricato dall’ufficio
d’esecuzione dell’amministrazione coatta di un fondo oggetto di pignoramento
o realizzazione di pegno. In concreto, le spese non coperte dagli incassi
risultano esulare dall’incarico implicitamente conferito dall’UE alla RI 1. Non
devono essere rifuse alla ricorrente neppure sulla scorta delle norme sulla
gestione d’affari senza mandato, perché non era nell’interesse della creditrice
ipotecaria creare spese evitabili non coperte dalle pigioni, di cui non è
dimostrato che abbiano aumentato il valore del fondo (cfr. sotto consid. 7
e art. 423 cpv. 2 CO).
3.3.4
Parte dei costi si
riferiscono poi all’attività dell’PI 3 (in modo esclusivo dopo lo sfratto della
PI 2), il cui contratto di locazione non risulta essere stato comunicato all’UE
prima dell’e-mail dell’11 febbraio 2020. Non
autorizzati, i costi relativi all’inquilina del secondo piano non possono in
nessun caso essere posti a carico della creditrice ipotecaria.
3.3.5
La ricorrente afferma di non
capire perché l’UE non vuol coprire il premio dell’assicurazione stabile con la
M__________ per il 2018 né pagare quelle relative al 2019 e 2020. Nelle sue
osservazioni l’UE rileva che la ricorrente ha annullato la polizza assicurativa
nel 2017 e si è fatta rimborsare il premio pagato dalla banca procedente. La
quale ha stipulato una nuova polizza con la V__________ __________, i cui premi
sono poi stati pagati dall’UE (v. scritto 24 gennaio 2020 della __________ e
polizza n. __________).
Orbene, la ricorrente non ha
prodotto la polizza con la Mobiliare né provato di averne pagato i premi, che
non sono indicati nelle tabelle degli esborsi trasmesse all’UE (e allegate
quali doc. 9-11 e 13 al [secondo] ricorso del 17 maggio 2021). La sua
contestazione cade quindi nel vuoto.
3.3.6
In
caso di grave violazione dei suoi obblighi, specie se i servizi resi sono inutili
o inutilizzabili, il mandatario non ha diritto a una remunerazione (DTF 124 III
422.
consid. 3/a; Werro, op cit.,
n. 44 ad art. 394, che ritiene però che la remunerazione non deve dipendere dal
risultato). Nel caso in rassegna, continuare per anni ad anticipare costi non
coperti dalle pigioni e dalle spese accessorie e pretendere infine che l’organo
esecutivo li rimborsi, computandoli quali spese di amministrazione sul prezzo d’aggiudicazione
dell’immobile, a scapito dei creditori pignoratizi, costituisce una grave
violazione dell’accordo concluso tacitamente con l’UE. Anzi, si tratta di una
gestione d’affari senza mandato non effettuata nell’interesse del mandante
(sopra consid. 3.3.3), che non dà alla RI 1 alcun diritto a un onorario.
4.
Nelle
osservazioni al ricorso, l’UE di Mendrisio ritiene di aver erroneamente ammesso
la somma di fr. 30'097.05 a titolo di spese necessarie per la
conservazione del fondo nella sua sostanza e nella sua rendita, poiché tratto
in inganno dalla RI 1, che non l’ha informato del divieto d’uso dello stabile.
L’autorità di vigilanza non è però abilitata a riformare
il provvedimento impugnato su punti non
contestati dal ricorrente stante il divieto della reformatio in peius
dell’art. 22 LPR (sentenza della CEF
15.2021.94
del 19 ottobre 2021). È pertanto inutile verificare se le spese
riconosciute dall’UE sono giustificate dal profilo degli art. 17 e 18 RFF Ciò
non gl’impedisce però di esaminare in sede di ripartizione del provento dell’asta
del fondo se i fatti venuti a sua conoscenza dopo la decisione impugnata
potrebbero giustificarne la revisione in applicazione analogica della
giurisprudenza relativa alla modificabilità della graduatoria definitiva nel
fallimento nel caso in cui una decisione di collocazione sia fondata su atti
illeciti o allegazioni dolose (DTF 91 III 91 consid. 2).
A
scanso di equivoci, va però precisato che, malgrado quanto sostenuto dalla PI 1
nelle osservazioni al ricorso, nella
sentenza 15.2021.54 del 21 giugno 2021 la Camera non ha respinto “ogni ulteriore pretesa” della RI 1 oltre
ai fr. 20'000.– indicati come spese di realizzazione, ma – anzi – ha
specificato che tale indicazione non pregiudicava il prelevamento delle spese
di realizzazione effettive in sede di distribuzione (consid. 1.3).
Sul
secondo ricorso del 17 maggio 2021 (inc. 15.2021.53)
5.
La ricorrente contesta che la somma di fr. 20'000.– menzionata al
punto [11] "b" delle condizioni d’asta come posta a carico dell’aggiudicatario,
oltre alle spese di realizzazione, quali spese di amministrazione del fondo,
autorizzate dall’UE, non coperte dal suo reddito, copra le spese effettive da
essa sostenute per mantenere uno stabile di cinque piani, una dipendenza di due
piani e un terreno con giardino di oltre 2'000 mq per oltre tre anni. Ricorda
al riguardo i due ricorsi interposti a questa Camera relativi al periodo
2018-2019, in cui ha fatto valere spese molto superiori. Chiede d’includere nel
totale delle spese d’amministrazione che stabilirà la Camera nella decisione su
questi ricorsi le spese “insinuate” con lo scritto del 29 aprile 2021, che
quantifica in fr. 475'651.05 le sue pretese per il periodo dal 2018 al 30
giugno 2021, e di aggiungere fr. 21'698.60 per il periodo dal 1° gennaio
al 16 maggio 2021 (invero già computato in fr. 55'828.60 fino al 27 aprile
2021.
nel fax del 29 aprile, doc. 5 accluso al ricorso). Secondo la RI 1, il
futuro acquirente dev’essere informato sulle spese sorte durante l’amministrazione
del fondo e su quelle ancora da pagare. Rimprovera all’UE di non avere
considerato il lungo lavoro da essa svolto né tantomeno gli esborsi per evitare
ipoteche legali e precetti esecutivi. I suoi sforzi – essa epiloga – devono
essere tenuti in conto perché contribuiscono al valore attuale del fondo e un’offerta
migliore il giorno dell’incanto.
6.
Interposto entro dieci giorni dalla
notifica delle condizioni d’asta emesse il 10 maggio 2021,
il secondo ricorso è in linea di principio ricevibile per quanto concerne la
contestazione di tale atto (art. 17 LEF). Ci si potrebbe invero chiedere se il
ricorso non sia divenuto al riguardo senza oggetto nella misura in cui la RI 1
non ha chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso e non ha
impugnato l’aggiudicazione del fondo, ciò che potrebbe essere interpretato come
una rinuncia alla contestazione delle condizioni d’incanto. La questione può rimanere indecisa siccome il ricorso è comunque
infondato, come risulta dalle successive considerazioni.
6.1
Ci si potrebbe infatti limitare a rinviare alla motivazione alternativa
con cui è stata respinta la pretesa analoga dell’PI 3 nel considerando 1.3
della sentenza 15.2021.54 del 21 giugno 2021 (sopra ad V), che dovrebbe essere
nota alla RI 1, la quale era allora assistita dall’avvocato – PA 1 – che
patrocinava l’PI 3.
6.2
A
scanso di equivoci occorre ribadire che la mancata indicazione, al punto 11
lett. b delle condizioni d’asta, della
totalità – a dire della ricorrente – delle spese di realizzazione non ne
compromette gli eventuali diritti. L’obbligo di versamento a contanti di questo
tipo di spese, se non sono coperte dal reddito del fondo (art. 46 cpv. 1 e 102
RFF), garantisce invero l’interesse dello Stato di evitare di dover promuovere
un’esecuzione contro l’aggiudicatario ove il ricavato non dovesse bastare a
rifonderle, in particolare quando l’aggiudicatario è il procedente e invoca la
compensazione con la propria pretesa (v. sentenza
della CEF 15.2016.80 del 25 ottobre 2016, RtiD 2017 I 751 n. 49c, consid. 2.2). Anche se non viene chiesto
un (sufficiente) pagamento, le spese
di realizzazione, nella misura in cui sono comprovate qualitativamente e
quantitativamente, devono essere dedotte in priorità dal ricavato lordo (art.
157.
cpv. 1 LEF) o messe a carico del creditore che ha chiesto la realizza-zione
(sentenza della CEF 15.2009.88 del 22 ottobre 2009, RtiD 2010 I 807 n. 59c
consid. 2.1), e lo Stato risponde di un eventuale danno nel caso di un incasso
insufficiente (art. 5 LEF). La domanda di rettifica delle condizioni d’asta andava
pertanto respinta.
7.
La
richiesta di aggiungere le spese sorte dal 1° gennaio al 16 maggio 2021,
quantificate nel ricorso in fr. 21'698.60, a quelle già “insinuate” dall’avv. RA 1 e al vaglio di
questa Camera nella procedura relativa al primo ricorso, risulta tempestiva,
poiché l’UE l’ha respinta con provvedimento
del 10 maggio 2021 (doc. 6, sopra ad T). Nel merito, tale decisione
resiste alla critica. La RI 1 avrebbe infatti dovuto interrompere l’amministrazione
del fondo o perlomeno chiedere istruzioni all’UE già nel 2018 (sopra consid. 3.3.1).
Non autorizzati, gli atti di gestione del periodo successivo non danno diritto
alla ricorrente alla rifusione delle spese né all’assegnazione di onorari, a
prescindere dal preteso aumento di valore del fondo, tutto da dimostrare,
giacché il fondo è stato aggiudicato per fr. 1'700'000.– a fronte di una
stima di fr. 3'190'000.– nel 2018 (sentenza della CEF
15.2017.89/98 del 21 agosto 2018, dispositivo n. 1).
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Non appaiono infatti dati i presupposti di malafede e di temerarietà
poste dalla legge per condannare la ricor-rente al pagamento di una multa e di
tasse e spese, dal momento che la gestione gravemente inadeguata del fondo è
stata anche favorita dal carente controllo dell’ufficio.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso del 12 gennaio (n. 22/2021, inc. 15.2021.91) è respinto.
2.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso presentato il 17 maggio 2021 (n. 19/2021,
inc. 15.2021.53) è respinto.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– RI 1, __________,
__________;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.