15.2021.92
Restituzione di una somma versata sul conto del fallito dopo l’apertura del fallimento in adempimento di un contratto per la progettazione di un drone. Procedura decisionale
30 dicembre 2021Italiano12 min
21 novembre 2020 la Confederazione Svizzera, rappresentata dall’Ufficio federale dell’armamento (in seguito:
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.92
Lugano
30 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo sul ricorso 12 agosto 2021 della
RI 1, CN-__________
(patrocinata dall’__________. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede di Bellinzona,
o meglio contro il provvedimento volto alla restituzione di una somma versata
dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata
dall’Ufficio federale dell’armamento, Berna,
e patrocinata
dall’__________ __________, __________)
nel fallimento emesso il 2 agosto 2021 nella procedura
di fallimento __________ aperta nei confronti della
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
21 novembre 2020 la Confederazione Svizzera, rappresentata dall’Ufficio federale dell’armamento (in seguito:
“Armasuisse”), e la PI 1 (“PI 1”) hanno concluso un contratto di
ricerca, in forza del quale quest’ultima si sarebbe impegnata a progettare un
drone. Per le prestazioni, la Confede-razione Svizzera avrebbe pagato le spese
sostenute dalla controparte fino a un massimo di fr. 230'000.–.
B. Con
decisione del 1° dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Le-ventina ha dichiarato fallita la PI 1 a far
tempo dall’indomani alle ore 09.00.
C. Il 15 dicembre 2020 la Confederazione Svizzera ha
versato un acconto di fr. 230'000.– su un conto della PI 1
D. Il
22 dicembre 2020 l’Ufficio dei fallimenti (in seguito: UF) di Bellinzona ha
proceduto a inventariare i beni della PI 1, compresi i fr. 230'000.– depositati
sul suo conto.
E. Con
lettera del 13 aprile 2021 l’Armasuisse ha chiesto all’UF la restituzione di
quanto versato alla PI 1.
F. Mediante
provvedimento del 2 agosto 2021 l’UF ha rinunciato a far valere pretese sui fr. 230'000.–
depositati sul conto della fallita e preannunciato la loro restituzione alla
Confederazione Svizzera, rilevando che la fallita non aveva comunicato all’Armasuisse
la pendenza, al momento della conclusione del contratto, di un’istanza di
fallimento nei suoi confronti, e che la fallita (a causa del fallimento) non
aveva ragionevolmente potuto svolgere alcuna attività contemplata nel
contratto.
G. Con
ricorso del 12 agosto 2021, uno dei creditori insinuatisi nel fallimento, la RI
1 (in seguito: “RI 1”) ha impugnato il provvedimento appena citato, chiedendone
l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo al ricorso.
H. Il
17 agosto 2021 il presidente di questa Camera ha concesso l’effetto sospensivo
richiesto, nel senso che non si sarebbe potuto procedere alla restituzione
della somma di fr. 230'000.– fino alla decisione sul ricorso.
I. Con
osservazioni del 18 agosto 2021 il creditore PI 2 ha chiesto l’accoglimento del
ricorso, mentre nelle loro del 24 agosto i creditori PI 3
(amministratore unico della fallita) e PI 4 ne hanno invece chiesto la
reiezione. Il 22 settembre l’UF ha ribadito la correttezza della propria
decisione, pur rimettendosi al giudizio della Camera, e il 18 ottobre 2021 l’Armasuisse
ha postulato la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 2 agosto 2021 dall’UF, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF).
Considerandi
2.
La
RI 1 si duole che l’UF abbia deciso la restituzione dei fr. 230'000.–
sulla base di una, per quanto ragionevole, presunzione non verificata, ossia
che la PI 1 non ha adempiuto il contratto concluso con l’Armasuisse. A parere della
ricorrente, la fallita potrebbe aver invece eseguito, almeno in parte, la
propria prestazione, nel qual caso il
pagamento dell’Armasuisse, sebbene avvenuto dopo la dichiarazione di
fallimento, sarebbe motivato da un’attività svolta in precedenza, sicché
non sarebbe rivendicabile. La ricorrente chiede perciò l’annullamento della
decisione, se non altro perché l’UF proceda ad accertamenti, prima di decidere
di rinunciare alla pretesa.
3.
Giusta
l’art. 197 cpv. 1 LEF, tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento
formano, ovunque si trovino, un’unica massa destinata al comune soddisfacimento
dei creditori. Fanno parte della massa anche i crediti vantati dal fallito al
momento della dichiarazione (Romy in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 27 ad art. 197 LEF).
Secondo l’art. 197 cpv. 2 LEF, dopo la dichiarazione di fallimento i
beni pignorabili che entrano nel patrimonio del fallito fanno parte della
massa, solo se il fallito li ha acquistati senza fornire un’attività personale
(sentenza della CEF 15.2006.29 del 21 settembre 2006 consid. 5.3, massimata in
RtiD 2007 I 864 n. 68c; Handschin/ Hunkeler
in: Basler
Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 84 ad art. 197
LEF; Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. III, 2001, n. 24 ad art. 197 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.
12.
ad § 40), oppure – in altri termini non del tutto equivalenti – se il
fallito li ha acquistati a titolo gratuito (Stoffel/Chabloz,
Voies d’exécution, 3a ed. 2016, n. 39 ad § 10; Romy, op. cit., n. 30 ad art. 197).
Versamenti
o bonifici sul conto del fallito effettuati dopo l’apertura del fallimento
rientrano nella massa attiva qualora si riferiscano a crediti sorti già prima
del fallimento (già citata sentenza della CEF 15.2006.29, consid. 5.2; Handschin/ Hunkeler, op. cit., n.
13.
e 85 ad art. 197; Kren Kostkiewicz
in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 6 ad art. 197; implicitamente DTF 118 III 45 seg. consid. 2).
3.1
Nel
caso specifico, i fr. 230'000.– sono stati versati alla PI 1 dopo la
dichiarazione del suo fallimento in virtù di un contratto concluso prima (sopra
ad A e B). È quindi da considerare parte della massa attiva (art. 197 cpv. 1
LEF e sopra consid. 3), tanto che l’amministrazione del fallimento avrebbe
potuto esigerne il pagamento dall’Armasuisse anche se non l’avesse già versato,
a patto, ovviamente, che la prestazione fosse effettivamente dovuta, questione
che non spetta a questa Camera risolvere (sotto consid. 6.2).
3.2
Nella
sua sentenza del 21 settembre 2006 già menzionata, la Camera ha considerato
che motivi di opportunità sconsigliano all’amministrazione del fallimento di
accettare importi che con ogni probabilità dovrebbero poi essere restituiti a
titolo d’indebito arricchimento a chi li ha versati per errore o a chi erano effettivamente dovuti (consid. 4;
pure sentenza della CEF 15.2015.13 del 29 aprile 2015 consid. 3.2). Nella fattispecie, l’Armasuisse ha
versato la somma litigiosa sulla base del contratto del 21
novembre 2020, vale a dire non senza una causa giuridica. Che la controparte
fosse stata dichiarata fallita è un fatto da reputarsi notorio. D’altronde, la
pretesa assenza di controprestazione (osservazioni di PI 3 e PI 4, pag. 2, e
della Confederazione Svizzera, ad n. 7), non appare così manifesta da
giustificare la restituzione immediata della somma versata (sotto consid. 5.3).
La decisione impugnata non può quindi essere confermata sulla scorta del
summenzionato principio giurisprudenziale.
4.
Ai
sensi dell’art. 242 cpv. 1 LEF, l’amministrazione del fallimento decide se le
cose rivendicate da un terzo devono essere restituite. La
procedura prevista all’art. 242 LEF non è però applicabile alle rivendicazioni
vertenti su crediti non incorporati in una cartavalore (DTF 128
III 388, 105 III 14, 90 III 92, 87 III 16, 76 III 10 seg., 70 III 36 segg.;
nota sentenza della CEF 15.2006.29, consid. 3.1, con riferimenti anche alla
dottrina contraria; pure 15.2019.223 del 1° ottobre 2020, RtiD 2021 I 783 n.
50c consid. 5.1). A ragione, pertanto, l’UF non ha assegnato un termine all’Armasuisse
per rivendicare la somma depositata sul conto della fallita.
5.
Secondo
l’art. 211 cpv. 2 LEF, l’amministrazione del fallimento ha il diritto di
adempiere in luogo del debitore i contratti bilaterali non ancora eseguiti o
eseguiti solo in parte al momento della dichiarazione di fallimento. L’amministrazione
del fallimento ha la facoltà, e non l’obbligo di adempiere il contratto (sentenza
del Tribunale federale 4A_630/2010 del 27 gennaio 2011, consid. 3.2.2; Jeanneret in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 28 ad art. 211 LEF), purché
esso non sia stato estinto dalla dichiara-zione di fallimento (sentenza del
Tribunale federale 4A_203/2018 del 5 novembre 2018, consid. 2.4.1).
5.1
Nel
caso di specie, con la decisione impugnata l’UF ha già preannunciato
implicitamente di non intendere eseguire il contratto concluso con la
Confederazione Svizzera. La ricorrente non postula del resto tanto. Chiede solo
accertamenti sull’eventuale esecuzione di prestazioni a favore dell’Armasuisse
prima dell’apertura del fallimento.
5.2
L’UF
si è fondato sull’interrogatorio dell’amministratore unico della fallita, PI 3,
secondo cui il contratto di ricerca “non [era] ancora iniziato”, e sul breve
periodo di tempo intercorso tra la firma del contratto (il 21 novembre 2020) e
l’apertura del fallimento, del 1° dicembre 2020, per escludere che la fallita
abbia ragionevolmente potuto svolgere alcuna attività pattuita.
5.3
Il
contratto risulta invero fondato su un’offerta della PI 1 (allegato quale
supplemento 2) e le “deadlines”
erano fissate a breve termine (4 e 11 dicembre 2020, art. 1.3, 1.4.1 e 1.4.4).
Non è quindi a priori escluso che la fallita abbia fornito delle prestazioni
prima del fallimento. Dall’altra parte, il pagamento pattuito pare vincolato
alla consegna tempestiva del progetto, del rapporto finale e della fattura
(art. 2.4). In vista della cessione ai creditori dell’eventuale pretesa della
fallita (sotto consid. 6), occorre ad ogni modo retrocedere l’incarto all’UF
perché verifichi nella documentazione della fallita relativa al contratto di
ricerca se dopo la sua conclusione ha trasmesso relazioni all’Armasuisse.
6.
Giusta
l’art. 260 LEF, ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle
pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. Conditio sine qua non di una simile “cessione” è quindi una
preventiva rinuncia da parte della massa (in quanto tale) alla facoltà di far
valere la pretesa, che dev’essere formalizzata, nella liquidazione sommaria, in
una decisione della maggioranza relativa dei creditori consultati per via di
circolare o di pubblicazione (Berti,
in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 23-25 ad art. 260
LEF; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad
art. 260). Anche l’offerta di cessione dev’essere, sotto pena di nullità,
preceduta da una decisione di rinuncia della massa ad agire essa stessa (DTF
134.
III 78, consid. 2.3; sentenza della CEF 15.2010.120 del 30 novembre 2010,
consid. 2 con riferimenti).
6.1
Nel
caso in rassegna, con il provvedimento impugnato l’UF ha deciso di rinunciare a
un attivo della massa, ovvero al credito della fallita nei confronti della
banca __________ relativo al conto CH__________ rubricato “__________”, e di
restituirne il saldo, di fr. 229'980.– al 31 dicembre 2020, alla
Confederazione Svizzera. L’UF non era però abilitato a rinunciare
a tale attivo, decisione che appartiene esclusivamente ai creditori (art. 260
cpv. 1 LEF), ma unicamente a proporre la rinuncia. Il provvedimento è dunque
nullo (DTF 134 III 79 consid. 2.4; sentenza della CEF
15.2012.98
del 24 settembre 2012, pag. 2 i.f.).
6.2
La
Confederazione Svizzera fonda la propria pretesa di restituzione
dei fr. 230'000.– anche sull’art. 205 LEF, sostenendo, sulla base del
parere di Wohlfart/Meyer (in Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 8 ad art. 205 LEF), che la massa
ha l’obbligo di restituire quanto ricevuto per errore dopo l’apertura del
fallimento, pur ammettendo che, in astratto, la
massa potrebbe compensarla con il debito
derivante dall’esecuzione del contratto, ma escludendolo in concreto in
assenza di prestazioni della fallita.
6.2.1
Il
riferimento dottrinale citato contraddice la giurisprudenza e la dottrina
dominante, secondo cui i bonifici ricevuti dopo l’apertura del fallimento vanno
a far parte della massa se hanno la loro ragione giuridica in fatti anteriori
(sopra consid. 3). L’art. 205 LEF riguarda del resto pagamenti al fallito e non
– come nella fattispecie – all’amministrazione del fallimento (o perlomeno su
conti da essa bloccati).
6.2.2
Che
l’eventuale obbligo di restituzione sia un debito della massa (e non del
fallito) non cambia il fatto che la decisione sulla rinuncia a un attivo della
massa spetta in linea di massima ai creditori e non all’amministrazione del
fallimento.
6.3
L’incarto
va di conseguenza retrocesso all’UF anche perché, a dipendenza dell’esito dei
suoi accertamenti (sopra consid. 5.3), proponga ai creditori, in conformità
dell’art. 260 LEF, di rinunciare alla pretesa della massa sul conto rubricato
“__________”, offrendo loro, in caso di rinuncia della maggioranza, la facoltà
di chiedere l’autorizzazione di farla valere in un’eventuale causa promossa
dalla Confederazione Svizzera in restituzione della somma depositata. È solo in quel procedimento che l’Armasuisse potrà far valere le
eccezioni di diritto materiale formulate nelle sue osservazioni al ricorso
(annullamento del contratto con la PI 1 per errore essenziale o dolo, indebito
arricchimento della fallita), come pure eventuali altre, eccezioni che invece
sfuggono all’esame di questa Camera nella sua veste di autorità di vigilanza e
non giudice del merito.
7.
Per legge non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, il provvedimento impugnato è annullato e l’incarto è retrocesso all’Ufficio dei fallimenti perché
verifichi nella documentazione della fallita relativa al contratto di ricerca
se dopo la sua conclusione essa ha trasmesso relazioni all’Armasuisse.
1.2
A dipendenza dell’esito dei suoi accertamenti, l’Ufficio
dei fallimenti proporrà ai creditori di rinunciare alla pretesa della
massa sul conto rubricato “AS PROJECT”, offrendo loro, in caso di
rinuncia della maggioranza, la facoltà di chiedere l’autorizzazione di farla valere in un’eventuale causa promossa dalla
Confederazione Svizzera in restituzione della somma depositata.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________, __________, __________;
– Avv. __________,
__________, __________, __________;
– avv. __________,
__________, __________, __________;
– BLaw __________,
__________,
__________,
__________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.