15.2021.94
Minimo di esistenza. Decisione di revisione del pignoramento. Spese di alloggio in casa di proprietà della moglie dell’escusso. Premi LAMal. Spese mediche e dentistiche
19 ottobre 2021Italiano7 min
il 14 gennaio 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato presso l’istituto di cassa pensioni del debitore, la PI 2, l’intera
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.94
Lugano
19 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul “reclamo” (recte: ricorso) 11 agosto 2021 della
RI 1
(rappr. dalla RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione di revisione del pignoramento di reddito emessa il
2 agosto 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei
confronti di
PI 1, IT-__________ (per indirizzo: __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1 dalla PI 1,
Fatti
il 14 gennaio 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato presso l’istituto di cassa pensioni del debitore, la PI 2, l’intera
rendita di fr. 1'968.– con effetto immediato, determinando in fr. 3'093.–
il minimo esistenziale dell’escusso e della moglie e in fr. 2'338.98 la
quota di lui (75.62%);
che
con sentenza del 28 giugno 2021 (inc. 15.2021.33), questa Camera ha respinto l’“istanza di revisione” della decisione dell’UE
presentata il 9 aprile 2021 da RI 1, il cui ricorso in materia civile inoltrato
contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile con sentenza 5A_571/2021
del 22 luglio 2021;
che
nuovamente adita da RI 1 con un “ricorso” del 21 giugno 2021
contro la “decisione” emessa il 19 aprile 2021 dalla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG, con cui aveva confermato la trattenuta sulla sua
rendita AVS (di fr. 2'350.– mensili) di fr. 1'000.– mensili fino ad
estinzione totale dello scoperto di fr. 30'590.45, la Camera
ha dichiarato il ricorso irricevibile con decisione del 28 giugno 2021
(inc. 15.2021.76) non senza invitare l’UE di Lugano a verificare da quando la
trattenuta è in vigore e a procedere se del caso alla revisione del calcolo del
minimo esistenziale giusta l’art. 93 cpv. 3
LEF, computando quale rendita AVS solo quanto effettivamente viene versato all’escusso,
e se RI 1 è davvero domiciliato a __________, dato che secondo una
dichiarazione dell’Ufficio della migrazione del 18 gennaio 2021 egli
risultava essere ritornato a vivere a __________ il 7 dicembre 2020, sicché il
suo minimo vitale di base andrebbe ridotto del 20%;
che
con decisione di revisione del pignoramento di reddito del 2 agosto 2021, l’UE
ha ordinato con effetto immediato alla PI 2 di trattenere la quota della
rendita spettante all’escusso che eccede mensilmente fr. 884.95 sulla
scorta del seguente calcolo:
Redditi
Pensione AVS debitore
Rendita __________ debitore
fr.
fr.
1'390.00
1'968.00
Coniuge
fr.
1'392.00
24.38%
Totale
fr.
4'750.00
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'360.00
Il minimo esistenziale viene dedotto del 20% come da
sentenza CEF per residente all’estero
Affitto
fr.
907.70
Euro 840.49 mensili al cambio 1.08 CHF 907.70, casa
di proprietà della moglie a __________
Premio di assicurazione malattia
fr.
396.30
Conferma telefonica Helsana
Trasferte
fr.
131.00
Trasferte a scopo medico (medico curante Denti F.)
262 km/mese a 0.500 fr./km = 131.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione
2021)
Spese mediche e dentali
fr.
423.00
Franchigia CHF 300.00 annui, Spese non rimborsate da
CM CHF 1061.10, Spese a carico del debitore CHF 1028.45 (costi totali anno
2020 CHF 3261.55). Spese mediche dentali CHF 248.85 a rate
Totale
fr.
3'218.00
100%
Riduzione minimo d’esistenza CHF 1'390.00
Motivazione: La rendita AVS impignorabile a norma di
legge. La rendita è stata decurtata dall’Istituto delle assicurazioni sociali a
partire dal 1.4.2021 fino a revoca prevista nel mese di ottobre 2023.
Considerandi
Salario/reddito
mensile pignorabile: CHF 2'473.05
che
con ricorso del 7 agosto 2021 PI 1 ha chiesto di accertare l’impignorabilità
dei propri redditi con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2018 (data del suo
primo ricorso) e di obbligare l’escutente a restituirgli
quanto percepito dalla PI 2, pari a fr. 1'968.– dal 1° gennaio
2018;
che
detto ricorso è stato respinto dalla Camera con sentenza odierna (15.2021.89);
che
con il ricorso dell’11 agosto 2021 ora in esame, la RI 1 chiede anzitutto che l’escusso
dimostri con pezze giustificative “inconfutabili” la pigione versata
alla moglie e che quest’ultima provi, tramite la sua dichiarazione dei
redditi, l’entrata mensile di € 840.49;
che
a dispetto dell’infelice designazione adottata dall’UE, il supplemento di fr. 907.70
non riguarda una pigione che l’escusso pagherebbe alla moglie, bensì le rate
mensili (di € 840.49, pari a fr. 907.70) di rimborso del prestito
personale di € 50'000.– acceso dai coniugi con la Banca __________ per far
fronte alle spese ricorrenti indispensabili all’utilizzo e alla manutenzione
della casa di proprietà della moglie a __________ in cui vivono i coniugi, ricordato
che il minimo esistenziale calcolato dall’UE è quello comune dei coniugi, poi
ripartito tra di loro in funzione dei rispettivi redditi (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF), ovvero nel caso di specie in ragione del 70.69% a carico del marito;
che
le richieste della ricorrente di produzione dei giustificativi del pagamento e
dell’incasso dell’“affitto” sono pertanto irrilevanti;
che
la RI 1 contesta poi la presa in considerazione dei premi dell’assicurazione
malattia, giacché l’escusso vive in Italia, del costo delle trasferte a scopo
medico, poiché egli avrebbe rinunciato alla guida e non potrebbe far sopportare
ai suoi creditori le spese connesse alla sua scelta di vivere in Italia, e
delle spese mediche e dentali, perché in nessun caso potrebbero al riguardo
essere computati dei costi mensili fissi, ma il pignoramento dovrebbe essere
adeguato mese per mese in base ai giustificativi presentati dall’escusso;
che
nella sua decisione del 14 gennaio 2021 l’UE aveva già tenuto conto di tali
supplementi, sicché le contestazioni sollevate dalla RI 1 solo in sede di
revisione del pignoramento si rivelano ampiamente tardive alla luce dell’art.
17.
cpv. 2 LEF;
che
la ricorrente allega invero di non aver “replicato al pignoramento di
partenza” poiché era certa che l’escusso avrebbe ricorso e fa valere di
aver già inoltrato alcune contestazioni con le sue osservazioni del 29 aprile
2021.
(al ricorso di PI 1 del 9 aprile 2021,
inc. 15.2021.33), che “purtroppo” non sono state tenute in
considerazione;
che
così argomentando essa misconosce che con le osservazioni a un ricorso la parte
può solo chiedere di dichiararlo irricevibile o postularne la reiezione, ma non
può esigere la modifica del provvedimento su punti non contestati dal
ricorrente, a meno d’inoltrare, entro il termine di legge, un proprio ricorso;
che
specularmente l’autorità di vigilanza può tenere conto delle osservazioni al
ricorso solo nella misura in cui tendono alla dichiarazione della sua
inammissibilità o alla sua reiezione, ma non può riformare il provvedimento
impugnato su punti non contestati dal ricorrente, una reformatio in peius essendo
esclusa (art. 22 LPR);
che,
tardive, le censure della RI 1 sono pertanto inammissibili;
che
a ben vedere con la decisione di revisione l’UE ha leggermente aumentato i
supplementi per i premi della cassa malati e per le spese mediche e dentistiche;
che
tuttavia la ricorrente contesta solo il principio di siffatti supplementi e non
specificatamente l’aumento avvenuto in sede di revisione del pignoramento;
che
insufficientemente motivato il ricorso è al riguardo irricevibile;
che
stante l’esito del giudizio odierno, come proposto dall’UE nelle sue
osservazioni del 13 agosto 2021 il ricorso può essere respinto, nella misura
della sua ammissibilità, senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2
LPR;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.