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Decisione

15.2021.94

Minimo di esistenza. Decisione di revisione del pignoramento. Spese di alloggio in casa di proprietà della moglie dell’escusso. Premi LAMal. Spese mediche e dentistiche

19 ottobre 2021Italiano7 min

il 14 gennaio 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato presso l’istituto di cassa pensioni del debitore, la PI 2, l’intera

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.94

Lugano

19 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul “reclamo” (recte: ricorso) 11 agosto 2021 della

RI 1

(rappr. dalla RA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la decisione di revisione del pignoramento di reddito emessa il

2 agosto 2021 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei

confronti di

PI 1, IT-__________ (per indirizzo: __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1 dalla PI 1,

Fatti

il 14 gennaio 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato presso l’istituto di cassa pensioni del debitore, la PI 2, l’intera

rendita di fr. 1'968.– con effetto immediato, determinando in fr. 3'093.–

il minimo esistenziale del­l’escusso e della moglie e in fr. 2'338.98 la

quota di lui (75.62%);

che

con sentenza del 28 giugno 2021 (inc. 15.2021.33), questa Camera ha respinto l’“istanza di revisione” della decisione dell’UE

presentata il 9 aprile 2021 da RI 1, il cui ricorso in materia civile inoltrato

contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile con sentenza 5A_571/2021

del 22 luglio 2021;

che

nuovamente adita da RI 1 con un “ricorso” del 21 giugno 2021

contro la “decisione” emessa il 19 aprile 2021 dalla Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG, con cui aveva confermato la trattenuta sulla sua

rendita AVS (di fr. 2'350.– mensili) di fr. 1'000.– mensili fino ad

estinzione totale dello scoperto di fr. 30'590.45, la Camera

ha dichiarato il ricorso irricevibile con decisione del 28 giugno 2021

(inc. 15.2021.76) non senza invitare l’UE di Lugano a verificare da quando la

trattenuta è in vigore e a procedere se del caso alla revisione del calcolo del

minimo esistenziale giusta l’art. 93 cpv. 3

LEF, computando quale rendita AVS solo quanto effettivamente viene versato all’escusso,

e se RI 1 è davvero domiciliato a __________, dato che secondo una

dichiarazione dell’Ufficio della migrazione del 18 gen­naio 2021 egli

risultava essere ritornato a vivere a __________ il 7 dicembre 2020, sicché il

suo minimo vitale di base andrebbe ridotto del 20%;

che

con decisione di revisione del pignoramento di reddito del 2 agosto 2021, l’UE

ha ordinato con effetto immediato alla PI 2 di trattenere la quota della

rendita spettante all’escusso che eccede mensilmente fr. 884.95 sulla

scorta del seguente calcolo:

Redditi

Pensione AVS debitore

Rendita __________ debitore

fr.

fr.

1'390.00

1'968.00

Coniuge

fr.

1'392.00

24.38%

Totale

fr.

4'750.00

100%

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'360.00

Il minimo esistenziale viene dedotto del 20% come da

sentenza CEF per residente all’estero­

Affitto

fr.

907.70

Euro 840.49 mensili al cambio 1.08 CHF 907.70, casa

di proprietà della moglie a __________

Premio di assicurazione malattia

fr.

396.30

Conferma telefonica Helsana

Trasferte

fr.

131.00

Trasferte a scopo medico (medico curante Denti F.)

262 km/mese a 0.500 fr./km = 131.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione

2021)

Spese mediche e dentali

fr.

423.00

Franchigia CHF 300.00 annui, Spese non rimborsate da

CM CHF 1061.10, Spese a carico del debitore CHF 1028.45 (costi totali anno

2020 CHF 3261.55). Spese mediche dentali CHF 248.85 a rate

Totale

fr.

3'218.00

100%

Riduzione minimo d’esistenza CHF 1'390.00

Motivazione: La rendita AVS impignorabile a norma di

legge. La rendita è stata decurtata dall’Istituto delle assicurazioni sociali a

partire dal 1.4.2021 fino a revoca prevista nel mese di ottobre 2023.

Considerandi

Salario/reddito

mensile pignorabile: CHF 2'473.05

che

con ricorso del 7 agosto 2021 PI 1 ha chiesto di accertare l’impignorabilità

dei propri redditi con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2018 (data del suo

primo ricorso) e di obbligare l’escutente a restituirgli

quanto percepito dalla PI 2, pari a fr. 1'968.– dal 1° gennaio

2018;

che

detto ricorso è stato respinto dalla Camera con sentenza odierna (15.2021.89);

che

con il ricorso dell’11 agosto 2021 ora in esame, la RI 1 chiede anzitutto che l’escusso

dimostri con pezze giustificative “inconfutabili” la pigione versata

alla moglie e che quest’ul­tima provi, tramite la sua dichiarazione dei

redditi, l’entrata mensile di € 840.49;

che

a dispetto dell’infelice designazione adottata dall’UE, il supplemento di fr. 907.70

non riguarda una pigione che l’escusso pagherebbe alla moglie, bensì le rate

mensili (di € 840.49, pari a fr. 907.70) di rimborso del prestito

personale di € 50'000.– acceso dai coniugi con la Banca __________ per far

fronte alle spese ricorrenti indispensabili all’utilizzo e alla manutenzione

della casa di proprietà della moglie a __________ in cui vivono i coniugi, ricordato

che il minimo esistenziale calcolato dall’UE è quello comune dei coniugi, poi

ripartito tra di loro in funzione dei rispettivi redditi (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF), ovvero nel caso di specie in ragione del 70.69% a carico del marito;

che

le richieste della ricorrente di produzione dei giustificativi del pagamento e

dell’incasso dell’“affitto” sono pertanto irrilevanti;

che

la RI 1 contesta poi la presa in considerazione dei premi dell’assicurazione

malattia, giacché l’escusso vive in Italia, del costo delle trasferte a scopo

medico, poiché egli avrebbe rinunciato alla guida e non potrebbe far sopportare

ai suoi creditori le spese connesse alla sua scelta di vivere in Italia, e

delle spese mediche e dentali, perché in nessun caso potrebbero al riguardo

essere computati dei costi mensili fissi, ma il pignoramento dovrebbe essere

adeguato mese per mese in base ai giustificativi presentati dall’escusso;

che

nella sua decisione del 14 gennaio 2021 l’UE aveva già tenuto conto di tali

supplementi, sicché le contestazioni sollevate dalla RI 1 solo in sede di

revisione del pignoramento si rivelano ampiamente tardive alla luce dell’art.

17.

cpv. 2 LEF;

che

la ricorrente allega invero di non aver “replicato al pignoramento di

partenza” poiché era certa che l’escusso avrebbe ricorso e fa valere di

aver già inoltrato alcune contestazioni con le sue osservazioni del 29 aprile

2021.

(al ricorso di PI 1 del 9 aprile 2021,

inc. 15.2021.33), che “purtroppo” non sono state te­nute in

considerazione;

che

così argomentando essa misconosce che con le osservazioni a un ricorso la parte

può solo chiedere di dichiararlo irricevibile o postularne la reiezione, ma non

può esigere la modifica del provvedimento su punti non contestati dal

ricorrente, a meno d’inoltra­re, entro il termine di legge, un proprio ricorso;

che

specularmente l’autorità di vigilanza può tenere conto delle osservazioni al

ricorso solo nella misura in cui tendono alla dichiarazione della sua

inammissibilità o alla sua reiezione, ma non può riformare il provvedimento

impugnato su punti non contestati dal ricorrente, una reformatio in peius essendo

esclusa (art. 22 LPR);

che,

tardive, le censure della RI 1 sono pertanto inammissibili;

che

a ben vedere con la decisione di revisione l’UE ha leggermen­te aumentato i

supplementi per i premi della cassa malati e per le spese mediche e dentistiche;

che

tuttavia la ricorrente contesta solo il principio di siffatti supplementi e non

specificatamente l’aumento avvenuto in sede di revisione del pignoramento;

che

insufficientemente motivato il ricorso è al riguardo irricevibile;

che

stante l’esito del giudizio odierno, come proposto dall’UE nelle sue

osservazioni del 13 agosto 2021 il ricorso può essere respin­to, nella misura

della sua ammissibilità, senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2

LPR;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.