15.2021.97
Ricorso contro la decisione d’irricevibilità della domanda di continuazione dell’esecuzione. Termine di perenzione del diritto di proseguire l’esecuzione
10 dicembre 2021Italiano9 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di
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Incarto n.
15.2021.97
Lugano
10 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 20 agosto 2021 di
RI 1
(titolare della ditta individuale PINT1 1,
__________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro la decisione 11 agosto 2021 d’irricevibilità della domanda di
continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei
confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di
Bellinzona, RI 1, titolare della ditta individuale PINT1 1, procede
contro PI 1 per l’incasso di fr. 2'757.– oltre a interessi e spese.
B. Avendo
l’escussa il 14 maggio 2020 interposto opposizione al precetto esecutivo, con
istanza del 10 maggio 2021 RI 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
C. In
risposta alla disposizione ordinatoria del 17 maggio 2021 con cui il Giudice di
pace lo invitava a produrre un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escussa,
il 18 maggio l’istante ha comunicato di non poter ottemperare a tale richiesta
e chiesto che venisse avviata la procedura di conciliazione per la medesima
pretesa. Con decisione del 21 maggio 2021 il Giudice di pace ha quindi
stralciato dai ruoli l’istanza di rigetto dell’opposizione poiché divenuta
senza oggetto.
D. A
seguito dell’udienza di conciliazione tenutasi il 1° giugno 2021 alla sola
presenza di RI 1, l’8 giugno 2021 il primo giudice ha sottoposto alle parti una proposta di giudizio, secondo cui PI 1 veniva condannata a pagare all’istante
la somma onnicomprensiva di fr. 2'400.–, da corrispondere in dieci rate
mensili di fr. 240.– ciascuna, la prima volta entro il 30 giugno 2021, oltre
alla tassa di giustizia di fr. 160.–.
Il primo giudice ha pure rigettato in via definitiva per il medesimo importo l’opposizione interposta dall’escussa. Ha inoltre avvertito le parti che la proposta
sarebbe stata considerata accettata – con effetto di decisione passata in
giudicato – qualora nessuna delle parti l’avesse rifiutata entro venti giorni
dalla comunicazione scritta.
E. Il
21 luglio 2021 RI 1 ha chiesto la continuazione dell’esecuzione.
F. Con
decisione dell’11 agosto 2021 l’UE ha dichiarato irricevibile la domanda di
proseguimento, ribadendo quanto già comunicato per telefono, ovvero che il
termine di perenzione di un anno dalla notifica del precetto esecutivo alla
debitrice (avvenuta il 14 maggio 2021) era scaduto, pur considerato il periodo
di giacenza della pratica presso la Giudicatura di pace di Bellinzona, e che
pertanto occorreva “inoltrare
una nuova domanda di esecuzione con l’aggiunta delle spese di giustizia che
figurano sulla sentenza emessa dalla Giudicatura di pace”.
G. Con
ricorso del 20 agosto 2021, RI 1 chiede in via principale di annullare la
decisione d’irricevibilità e, implicitamente, di far ordine all’UE di
proseguire l’esecuzione sulla base della domanda di continuazione da lui
inoltrata, e in via subordinata di “dichiarare errata” la decisione della
Giudicatura di pace, postulando in ambedue i casi che le tasse e le spese siano
poste a carico dello Stato e che gli sia riconosciuto un “congruo importo” a
titolo di ripetibili.
H. Con
osservazioni del 26 agosto 2021, l’UE ha postulato la reiezione del ricorso, precisando di non aver
ritenuto necessario di notificarlo all’escussa.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
al procedente, avvenuta al più presto il 12 agosto 2021, il ricorso è in linea
di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente allega anzitutto di aver inoltrato la domanda di continuazione il 21
luglio 2021 e non l’11 agosto come erroneamente indicato nella decisione
impugnata. Osserva che la decisione (proposta di giudizio) del Giudice di pace è
passata in giudicato solo il 13 luglio 2021, come si evince dal timbro e dalla
firma apposti sulla medesima. Ritiene pertanto tempestiva la domanda di
continuazione dell’esecuzione da lui trasmessa all’UE e chiede quindi che la
decisione d’irricevibilità sia annullata o, in subordine, che la sentenza del
Giudice di pace sia “dichiarata
errata”.
3. Nelle
sue osservazioni, l’UE riconosce che il creditore ha inviato la domanda di
continuazione dell’esecuzione il 21 luglio 2017 (anziché l’11 agosto 2021) e
che la stessa è giunta all’Ufficio il giorno successivo. Nondimeno, pur tenuto
conto della sospensione del termine tra l’istanza di rigetto e la proposta di
giudizio dell’8 giugno 2021, l’Ufficio calcola in 404 i giorni trascorsi dalla
notifica del precetto esecutivo fino alla domanda di proseguimento, sicché
Considerandi
reputa il diritto di continuare l’esecuzione nel frattempo estinto. Ritiene
quindi di aver agito in modo corretto e conformemente ai principi sanciti dall’art.
88.
LEF.
4.
Se
l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione
giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto, il
creditore può chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF). Questo diritto
si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta
opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione
giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (art. 88 cpv. 2 LEF), ossia fino
al momento in cui la decisione diventa esecutiva ai sensi dell’art. 336 cpv. 1
CPC (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., n. 23 e 26 ad art. 88 LEF), vale a
dire fino al giorno a partire dal quale la decisione non può più essere
contestata con un rimedio di diritto ordinario (DTF 139 III 487 consid. 3;
sentenza della CEF 15.2019.85 del 28 gennaio 2020, RtiD 2020 II 952 n. 44c,
consid. 2.3/a).
4.1
Nella
fattispecie, il termine di perenzione di un anno del diritto di chiedere
la prosecuzione dell’esecuzione è iniziato il giorno della notifica del precetto esecutivo all’escussa (DTF
125.
III 46 consid. 3/b), ovvero il 14
maggio 2020, oppure il giorno successivo se, come sostenuto da una parte della
dottrina, si volesse ammettere che l’art. 142 cpv. 1 CPC (per il rinvio dell’art.
31.
LEF) si applica anche ai termini fissati in mesi o in anni (v. sentenza
della CEF 15.2019.32 del 13 agosto
2019, consid. 4 con rinvio alla 14.2014.114 dell’8 settembre 2014 consid.
4.3/a, con vari riferimenti). Esso sarebbe pertanto in principio venuto
a scadere il 14 o il 15 maggio 2021 (art. 142 cpv. 2 CPC).
4.2
Sennonché
il 10 maggio 2021 – ossia quattro (o cinque) giorni prima della scadenza del
termine di perenzione – RI 1 ha promosso davanti alla Giudicatura di pace la causa
di rigetto dell’opposizione (come risulta dalla
ricevuta della raccomandata acclusa all’istanza), sfociata nella
proposta di giudizio, il cui passaggio in giudicato è attestato dal timbro
apposto in calce alla medesima il 13 luglio 2021. Il termine è così stato
sospeso tra il 10 maggio 2021 e il giorno in cui la proposta di giudizio emessa
l’8 giugno 2021 è diventata esecutiva dopo che nessuna delle parti l’aveva rifiutata entro i venti giorni previsti dalla
legge (art. 211 cpv. 1 CPC). La fine della sospensione non corrisponde,
come esposto dall’UE nelle osservazioni al ricorso, alla data di emanazione
della proposta di giudizio (ossia l’8 giugno 2021), bensì al giorno in cui la
stessa è divenuta esecutiva (sopra consid. 4) e nel contempo è passata in
giudicato (art. 211 cpv. 1 CPC), cioè venti giorni dopo l’ultima notifica. Tale
informazione non si evince né dal ricorso né dall’incarto, ma si può ritenere
che il termine di venti giorni è scaduto al più tardi il giorno in cui è stata
rilasciata l’attestazione di passaggio in giudicato, il 13 luglio 2021, e di
conseguenza il termine di perenzione è scaduto quattro o cinque giorni dopo, il
17.
o il 18 luglio 2021. Presentata solo il 21 luglio 2021, la
domanda di proseguimento è di conseguenza tardiva.
La decisione impugnata merita così conferma.
5.
È
infine inammissibile la richiesta subordinata del ricorrente tesa a far “dichiarare errata”
la decisione del Giudice di pace. A prescindere dal fatto ch’egli non spiega il
motivo per cui la proposta di giudizio sarebbe sbagliata né perché, se non ne
condivideva l’esito, egli non l’ha
rifiutata entro venti giorni dalla comunicazione scritta. Ad ogni modo,
la stessa è ora passata in giudicato e non può più essere rimessa in
discussione, men che meno con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17
LEF), ammissibile solo contro i provvedimenti e le omissioni di uffici di
esecuzione o dei fallimenti (e altri organi esecutivi speciali) e non contro decisioni
di autorità giudiziarie o amministrative.
6.
Stante
l’esito del giudizio odierno, non occorre notificare il ricorso all’escussa per
osservazioni.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.