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Decisione

15.2021.97

Ricorso contro la decisione d’irricevibilità della domanda di continuazione dell’esecuzione. Termine di perenzione del diritto di proseguire l’esecuzione

10 dicembre 2021Italiano9 min

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.97

Lugano

10 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 20 agosto 2021 di

RI 1

(titolare della ditta individuale PINT1 1,

__________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro la decisione 11 agosto 2021 d’irricevibilità della domanda di

continuazione dell’esecuzione n. __________ promos­sa dal ricorrente nei

confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 maggio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di

Bellinzona, RI 1, titolare della ditta individuale PINT1 1, procede

contro PI 1 per l’incasso di fr. 2'757.– oltre a interessi e spese.

B. Avendo

l’escussa il 14 maggio 2020 interposto opposizione al precetto esecutivo, con

istanza del 10 maggio 2021 RI 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla

Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

C. In

risposta alla disposizione ordinatoria del 17 maggio 2021 con cui il Giudice di

pace lo invitava a produrre un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escussa,

il 18 maggio l’istante ha comunicato di non poter ottemperare a tale richiesta

e chiesto che venis­se avviata la procedura di conciliazione per la medesima

pretesa. Con decisione del 21 maggio 2021 il Giudice di pace ha quindi

stralciato dai ruoli l’istanza di rigetto dell’opposizione poiché divenuta

senza oggetto.

D. A

seguito dell’udienza di conciliazione tenutasi il 1° giugno 2021 alla sola

presenza di RI 1, l’8 giugno 2021 il primo giudice ha sottoposto alle parti una proposta di giudizio, secondo cui PI 1 veniva condannata a pagare all’istante

la somma onnicomprensiva di fr. 2'400.–, da corrispondere in dieci rate

mensili di fr. 240.– ciascuna, la prima volta entro il 30 giugno 2021, oltre

alla tassa di giustizia di fr. 160.–.

Il primo giudice ha pure rigettato in via definitiva per il medesimo importo l’opposizione interposta dall’escussa. Ha inoltre avvertito le parti che la proposta

sarebbe stata considerata accettata – con effetto di decisione passata in

giudicato – qualora nessuna delle parti l’avesse rifiutata entro venti giorni

dalla comunicazione scritta.

E. Il

21 luglio 2021 RI 1 ha chiesto la continuazione dell’e­­secuzione.

F. Con

decisione dell’11 agosto 2021 l’UE ha dichiarato irricevibile la domanda di

proseguimento, ribadendo quanto già comunicato per telefono, ovvero che il

termine di perenzione di un anno dalla notifica del precetto esecutivo alla

debitrice (avvenuta il 14 maggio 2021) era scaduto, pur considerato il periodo

di giacenza della pratica presso la Giudicatura di pace di Bellinzona, e che

pertanto occorreva “inoltrare

una nuova domanda di esecuzione con l’aggiun­­ta delle spese di giustizia che

figurano sulla sentenza emessa dalla Giudicatura di pace”.

G. Con

ricorso del 20 agosto 2021, RI 1 chiede in via principale di annullare la

decisione d’irricevibilità e, implicitamente, di far ordine all’UE di

proseguire l’esecuzione sulla base della domanda di continuazione da lui

inoltrata, e in via subordinata di “dichiarare errata” la decisione della

Giudicatura di pace, postulando in ambedue i casi che le tasse e le spese siano

poste a carico dello Stato e che gli sia riconosciuto un “congruo importo” a

titolo di ripetibili.

H. Con

osservazioni del 26 agosto 2021, l’UE ha postulato la reiezione del ricorso, precisando di non aver

ritenuto necessario di no­tificarlo all’escussa.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

al procedente, avvenuta al più presto il 12 agosto 2021, il ricorso è in linea

di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente allega anzitutto di aver inoltrato la domanda di continuazione il 21

luglio 2021 e non l’11 agosto come erroneamente indicato nella decisione

impugnata. Osserva che la decisione (proposta di giudizio) del Giudice di pace è

passata in giudicato solo il 13 luglio 2021, come si evince dal timbro e dalla

firma apposti sulla medesima. Ritiene pertanto tempestiva la domanda di

continuazione dell’esecuzione da lui trasmessa all’UE e chiede quindi che la

decisione d’irricevibilità sia annullata o, in subordine, che la sentenza del

Giudice di pace sia “dichiarata

errata”.

3. Nelle

sue osservazioni, l’UE riconosce che il creditore ha inviato la domanda di

continuazione dell’esecuzione il 21 luglio 2017 (anziché l’11 agosto 2021) e

che la stessa è giunta all’Ufficio il giorno successivo. Nondimeno, pur tenuto

conto della sospensione del termine tra l’istanza di rigetto e la proposta di

giudizio dell’8 giugno 2021, l’Ufficio calcola in 404 i giorni trascorsi dalla

notifica del precetto esecutivo fino alla domanda di proseguimento, sicché

Considerandi

reputa il diritto di continuare l’esecuzione nel frattempo estinto. Ritiene

quindi di aver agito in modo corretto e conformemente ai principi sanciti dall’art.

88.

LEF.

4.

Se

l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione

giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto, il

creditore può chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF). Questo diritto

si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta

opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione

giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (art. 88 cpv. 2 LEF), ossia fino

al momento in cui la decisione diventa esecutiva ai sensi del­l’art. 336 cpv. 1

CPC (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., n. 23 e 26 ad art. 88 LEF), vale a

dire fino al giorno a partire dal quale la decisione non può più essere

contestata con un rimedio di diritto ordinario (DTF 139 III 487 consid. 3;

sentenza della CEF 15.2019.85 del 28 gennaio 2020, RtiD 2020 II 952 n. 44c,

consid. 2.3/a).

4.1

Nella

fattispecie, il termine di perenzione di un anno del diritto di chiedere

la prosecuzione dell’esecuzione è iniziato il giorno della notifica del precetto esecutivo all’escussa (DTF

125.

III 46 consid. 3/b), ovvero il 14

maggio 2020, oppure il giorno successivo se, co­me sostenuto da una parte della

dottrina, si volesse ammettere che l’art. 142 cpv. 1 CPC (per il rinvio dell’art.

31.

LEF) si applica anche ai termini fissati in mesi o in anni (v. sentenza

della CEF 15.2019.32 del 13 agosto

2019, consid. 4 con rinvio alla 14.2014.114 dell’8 settembre 2014 consid.

4.3/a, con vari riferimenti). Esso sarebbe pertanto in principio venuto

a scadere il 14 o il 15 maggio 2021 (art. 142 cpv. 2 CPC).

4.2

Sennonché

il 10 maggio 2021 – ossia quattro (o cinque) giorni prima della scadenza del

termine di perenzione – RI 1 ha promosso davanti alla Giudicatura di pace la causa

di rigetto dell’opposizione (come risulta dalla

ricevuta della raccomandata ac­clusa all’istanza), sfociata nella

proposta di giudizio, il cui passaggio in giudicato è attestato dal timbro

apposto in calce alla medesima il 13 luglio 2021. Il termine è così stato

sospeso tra il 10 mag­gio 2021 e il giorno in cui la proposta di giudizio emessa

l’8 giugno 2021 è diventata esecutiva dopo che nessuna delle parti l’aveva rifiutata entro i venti giorni previsti dalla

legge (art. 211 cpv. 1 CPC). La fine della sospensione non corrisponde,

come esposto dall’UE nelle osservazioni al ricorso, alla data di emanazione

della proposta di giudizio (ossia l’8 giugno 2021), bensì al giorno in cui la

stessa è divenuta esecutiva (sopra consid. 4) e nel contempo è passata in

giudicato (art. 211 cpv. 1 CPC), cioè venti giorni dopo l’ultima notifica. Tale

informazione non si evince né dal ricorso né dall’incarto, ma si può ritenere

che il termine di venti giorni è scaduto al più tardi il giorno in cui è stata

rilasciata l’attestazione di passaggio in giudicato, il 13 luglio 2021, e di

conseguenza il termine di perenzione è scaduto quattro o cinque giorni dopo, il

17.

o il 18 luglio 2021. Presentata solo il 21 luglio 2021, la

domanda di proseguimento è di conseguenza tardiva.

La decisione impugnata merita così conferma.

5.

È

infine inammissibile la richiesta subordinata del ricorrente tesa a far “dichiarare errata”

la decisione del Giudice di pace. A prescindere dal fatto ch’egli non spiega il

motivo per cui la proposta di giudizio sarebbe sbagliata né perché, se non ne

condivideva l’e­si­to, egli non l’ha

rifiutata entro venti giorni dalla comunicazione scrit­ta. Ad ogni modo,

la stessa è ora passata in giudicato e non può più essere rimessa in

discussione, men che meno con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17

LEF), ammissibile solo contro i provvedimenti e le omissioni di uffici di

esecuzione o dei fallimenti (e altri organi esecutivi speciali) e non contro decisioni

di autorità giudiziarie o amministrative.

6.

Stante

l’esito del giudizio odierno, non occorre notificare il ricorso all’escussa per

osservazioni.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.