15.2021.98
Pignoramento del salario di un lavoratore interinale. Indennità per vacanze non godute
22 ottobre 2021Italiano6 min
spetta pertanto all’organo esecutivo e non al datore di lavoro “accantonare” l’indennità
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.98
Lugano
22 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 1° settembre 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro la decisione di pignoramento di salario emessa il 23 giugno
2021 a favore delle esecuzioni dei gruppi n. 2 e 3 promosse nei confronti del
ricorrente da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (es. n__________26, __________10 e 2__________68)
(rappresentato dalla Sezione della
popolazione, Bellinzona
e dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
PI 2, __________ (es. n. __________07)
(rappresentata da RA 2, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che l’11 dicembre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona ha pignorato
a favore del gruppo n. 2 la quota del
reddito dell’escusso RI 1 eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 4'549.45
(indicativamente fr 1'450.55) dall’11 dicembre 2020 e ha ingiunto alla sua
datrice di lavoro, la ditta interinale PI 3 (in seguito PI 3), di versare tale
quota;
che
adita con un ricorso dell’escusso la Camera ha fatto ordine all’UE, con
sentenza del 12 aprile 2021 (inc. 15.2020.134), di trattenere le indennità di fr. 1'508.10
per vacanze non godute incassate a favore delle esecuzioni del gruppo n. 2 e di
riversarle all’escusso, quando egli gli avrebbe comunicato il periodo in cui ha
preso o avrebbe preso le vacanze, nella misura necessaria a coprire, con
eventuali altri redditi, il suo minimo esistenziale in quel periodo;
che
l’8 febbraio 2021 l’UE ha eseguito un ulteriore pignoramento a favore del gruppo n. 3 (formato dalla sola
esecuzione n. __________68 per fr. 351.50) della quota dell’indennità di
disoccupazione mensile di fr. 4'500.– percepita dall’escusso eccedente il
suo minimo esistenziale stabilito in quel momento in fr. 3'687.45 (tolte
le spese professionali precedentemente riconosciute) e, scaduto il
termine di partecipazione dell’art. 110 LEF, ha inviato il relativo verbale
alle parti il 6 aprile 2021;
che
tenuto conto del fatto che la PI 3 aveva trovato un nuovo lavoro per RI 1
presso la __________ di __________, il 23 giugno 2021 l’UE ha proceduto a una
revisione dei pignoramenti del reddito dell’escusso, aumentando il suo minimo
esistenziale a fr. 4'257.45, tenuto conto dei costi dei pasti consumati
fuori domicilio di fr. 211.– e delle trasferte fino al luogo del (nuovo)
lavoro con il veicolo privato, pari a fr. 352.–;
che
con ricorso del 1° settembre 2021, RI 1 allega di essersi reso conto nel giugno
e nel luglio 2021 che la PI 3, a richiesta dell’UE, non aveva accantonato le
sue indennità per vacanze non godute come egli le aveva invece chiesto di fare,
precisando che le avrebbe poi chieste in agosto e in dicembre per compensare i
giorni di vacanza;
che
Fatti
il ricorrente chiede d’intimare all’UE “di ripristinare la questione,
annullare la direttiva su come redigere la busta da parte della PI 3 e prendere
le dovute misure nei confronti di chi abusa della propria posizione”;
che
nelle sue osservazioni del 20 settembre 2021 l’UE ricorda di aver dovuto
intervenire presso la datrice di lavoro, con scritto del 23 luglio 2021, per
segnalare che eventuali modifiche delle trattenute sono di sua esclusiva
competenza, perché RI 1 aveva chiesto alla PI 3 di rettificare il suo conteggio
di salario in particolare in merito al “cumulo vacanze” e agli assegni
familiari;
che
nel chiedere di “annullare la direttiva su come redigere la bu-sta da parte
della PI 3”, il ricorrente contesta in realtà il pignoramento del “cumulo
vacanze”, ch’egli avrebbe voluto farsi versare direttamente dalla datrice di
lavoro nei mesi di agosto e dicembre;
che
risulta già dalla decisione del pignoramento del 23 giugno 2021 ch’essa si
estende a “ogni” importo eccedente il minimo vitale, ovvero anche alle
indennità per vacanze non godute;
che
il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel
Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);
che
per quanto riguarda il pignoramento il ricorso, del 1° settembre 2021, è quindi
manifestamente tardivo e dunque irricevibile;
che
del resto la Camera ha già precisato nella sua decisione precedente la
correttezza del pignoramento del “cumulo vacanze” – che fa parte della
retribuzione dell’escusso –, ordinando all’UE solo di trattenerlo fino al
momento in cui l’escusso potrebbe averne bisogno per coprire il proprio minimo
esistenziale;
che
spetta pertanto all’organo esecutivo e non al datore di lavoro “accantonare” l’indennità
in questione e decidere, con competenza esclusiva, quando e in quale misura
Considerandi
versarla all’escusso;
che
non risulta d’altronde alcuna “direttiva su come redigere la busta da parte
della PI 3”, bensì una decisione – come visto corretta – di versare all’UE “ogni
importo eccedente il minimo vitale”;
che
il ricorso non è solo irricevibile ma anche infondato;
che
risulta così senza fondamento la richiesta di “prendere le dovute misure nei
confronti di chi abusa della propria posizione”, per tacere del fatto che la
domanda d’intervento disciplinare non potrebbe, ad ogni modo, avere un seguito in
questa sede, dal momento che la decisione sull’apertura di una procedura
disciplinare è riservata all’autorità di vigilanza, il denunciante non avendo
qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF) né alcuna pretesa giuridica alla
pronuncia di sanzioni disciplinari (DTF 91 III 46 consid. 6; sentenze della CEF
15.2005.82
del 5 settembre 2005 consid. 3 e 15.2005.66 del 12 luglio 2005);
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
–
;
– , , ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.