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Decisione

15.2021.98

Pignoramento del salario di un lavoratore interinale. Indennità per vacanze non godute

22 ottobre 2021Italiano6 min

spetta pertanto all’organo esecutivo e non al datore di lavoro “accantonare” l’indennità

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.98

Lugano

22 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 1° settembre 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro la decisione di pignoramento di salario emessa il 23 giugno

2021 a favore delle esecuzioni dei gruppi n. 2 e 3 promosse nei confronti del

ricorrente da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona (es. n__________26, __________10 e 2__________68)

(rappresentato dalla Sezione della

popolazione, Bellinzona

e dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

PI 2, __________ (es. n. __________07)

(rappresentata da RA 2, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che l’11 dicembre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona ha pignorato

a favore del gruppo n. 2 la quota del

reddito del­l’e­scusso RI 1 eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 4'549.45

(indicativamente fr 1'450.55) dall’11 dicembre 2020 e ha ingiunto alla sua

datrice di lavoro, la ditta interinale PI 3 (in seguito PI 3), di versare tale

quota;

che

adita con un ricorso dell’escusso la Camera ha fatto ordine all’UE, con

sentenza del 12 aprile 2021 (inc. 15.2020.134), di trattenere le indennità di fr. 1'508.10

per vacanze non godute incassate a favore delle esecuzioni del gruppo n. 2 e di

riversarle all’e­scusso, quando egli gli avrebbe comunicato il periodo in cui ha

preso o avrebbe preso le vacanze, nella misura necessaria a coprire, con

eventuali altri redditi, il suo minimo esistenziale in quel periodo;

che

l’8 febbraio 2021 l’UE ha eseguito un ulteriore pignoramento a favore del gruppo n. 3 (formato dalla sola

esecuzione n. __________68 per fr. 351.50) della quota dell’indennità di

disoccupazione mensile di fr. 4'500.– percepita dall’escusso eccedente il

suo minimo esistenziale stabilito in quel momento in fr. 3'687.45 (tolte

le spese professionali precedentemente riconosciute) e, scaduto il

termine di partecipazione dell’art. 110 LEF, ha inviato il relativo verbale

alle parti il 6 aprile 2021;

che

tenuto conto del fatto che la PI 3 aveva trovato un nuovo lavoro per RI 1

presso la __________ di __________, il 23 giugno 2021 l’UE ha proceduto a una

revisione dei pignoramenti del reddito dell’escusso, aumentando il suo minimo

esistenziale a fr. 4'257.45, tenuto conto dei costi dei pasti consumati

fuori domicilio di fr. 211.– e delle trasferte fino al luogo del (nuovo)

lavoro con il veicolo privato, pari a fr. 352.–;

che

con ricorso del 1° settembre 2021, RI 1 allega di essersi reso conto nel giugno

e nel luglio 2021 che la PI 3, a richiesta dell’UE, non aveva accantonato le

sue indennità per vacanze non godute come egli le aveva invece chiesto di fare,

precisando che le avrebbe poi chieste in agosto e in dicembre per compensare i

giorni di vacanza;

che

Fatti

il ricorrente chiede d’intimare all’UE “di ripristinare la questio­ne,

annullare la direttiva su come redigere la busta da parte della PI 3 e prendere

le dovute misure nei confronti di chi abusa della propria posizione”;

che

nelle sue osservazioni del 20 settembre 2021 l’UE ricorda di aver dovuto

intervenire presso la datrice di lavoro, con scritto del 23 luglio 2021, per

segnalare che eventuali modifiche delle trattenute sono di sua esclusiva

competenza, perché RI 1 aveva chiesto alla PI 3 di rettificare il suo conteggio

di salario in particolare in merito al “cumulo vacanze” e agli assegni

familiari;

che

nel chiedere di “annullare la direttiva su come redigere la bu-sta da parte

della PI 3”, il ricorrente contesta in realtà il pignoramento del “cumulo

vacanze”, ch’egli avrebbe voluto farsi versare direttamente dalla datrice di

lavoro nei mesi di agosto e dicembre;

che

risulta già dalla decisione del pignoramento del 23 giugno 2021 ch’essa si

estende a “ogni” importo eccedente il minimo vitale, ovvero anche alle

indennità per vacanze non godute;

che

il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel

Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);

che

per quanto riguarda il pignoramento il ricorso, del 1° settembre 2021, è quindi

manifestamente tardivo e dunque irricevibile;

che

del resto la Camera ha già precisato nella sua decisione precedente la

correttezza del pignoramento del “cumulo vacanze” – che fa parte della

retribuzione dell’escusso –, ordinando all’UE so­lo di trattenerlo fino al

momento in cui l’escusso potrebbe averne bisogno per coprire il proprio minimo

esistenziale;

che

spetta pertanto all’organo esecutivo e non al datore di lavoro “accantonare” l’indennità

in questione e decidere, con competen­za esclusiva, quando e in quale misura

Considerandi

versarla all’escusso;

che

non risulta d’altronde alcuna “direttiva su come redigere la busta da parte

della PI 3”, bensì una decisione – come visto corretta – di versare all’UE “ogni

importo eccedente il minimo vitale”;

che

il ricorso non è solo irricevibile ma anche infondato;

che

risulta così senza fondamento la richiesta di “prendere le dovute misure nei

confronti di chi abusa della propria posizione”, per tacere del fatto che la

domanda d’intervento disciplinare non potrebbe, ad ogni modo, avere un seguito in

questa sede, dal momento che la decisione sull’apertura di una procedura

disciplinare è riservata all’autorità di vigilanza, il denunciante non avendo

qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF) né alcuna pretesa giuridica alla

pronuncia di sanzioni disciplinari (DTF 91 III 46 consid. 6; sentenze della CEF

15.2005.82

del 5 settembre 2005 consid. 3 e 15.2005.66 del 12 luglio 2005);

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

;

– , , ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.