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Decisione

15.2021.99

Ricorso contro l’esecuzione del sequestro di arretrati di prestazioni complementari AVS/AI versate in capitale. Preventivi per spese dentistiche allestiti dopo il pignoramento

19 gennaio 2022Italiano12 min

ha fatto il Giudice di pace del Circolo di Arbedo con decreto del 14 luglio 2021, a garanzia di diversi crediti fiscali di com­plessivi

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.99

Lugano

19 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 31 luglio 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro l’esecuzione dei sequestri n. __________ e __________,

decretati il 13 e il 14 luglio 2021 rispettivamente dal Pretore aggiunto del

Distretto di Bellinzona e dal Giudice di pace del Circolo di Arbedo, nei

confronti del ricorrente su istanza di

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Su

richiesta dello Stato del Canton Ticino, con decreto del 13 luglio 2021 il

Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha ordinato il sequestro del

credito vantato da RI 1 nei confronti della PI 3, con sede a __________,

riguardante in particolare la relazione postale n. __________, nonché il

credito di fr. 50'000.– contro PI 4, domiciliato a __________, relativo al

contratto di mutuo del 4 dicembre 2017, sino a concorrenza di fr. 22'631.35.

B. Altrettanto

ha fatto il Giudice di pace del Circolo di Arbedo con decreto del 14 luglio 2021, a garanzia di diversi crediti fiscali di com­plessivi

fr. 3'862.65 fatti valere dalla Confederazione Svizzera.

C. Dando

seguito ai decreti, il 14 luglio 2021 l’Ufficio di esecuzione (UE) di

Bellinzona ha notificato i sequestri alla PI 3 e a PI 4.

D. Con

scritto del 19 luglio 2021 la PI 3 ha in particolare comunicato all’UE che il

saldo del conto in questione ammontava a fr. 14'260.93. PI 4 è invece

rimasto silente.

E. Il

21 luglio 2021 l’Ufficio ha interrogato il debitore sequestrato e stabilito in fr. 2'350.–

mensili il suo minimo d’esistenza (fr. 1'200.– come importo di base, fr. 800.–

per spese di locazione, fr. 100.– per spese di riscaldamento e fr. 250.–

per spese mediche e dentali, corrispondenti a 1/12 della

franchigia annuale di fr. 1'500.– del­la sua cassa malati e delle spese di

partecipazione obbligatoria a suo carico), a fronte di redditi per complessivi fr. 2'208.–

(rendita AI di fr. 861.– e prestazioni complementari di fr. 1'347.–).

Constatato un ammanco (di fr. 142.–), mediante scritto dello stesso gior­no

l’organo esecutivo ha invitato la PI 3 a liberare immediatamente fr. 2'350.–

a favore di RI 1 e a mantenere bloccata la differenza di fr. 11'910.90 (recte:

11'910.93).

F. Il

26 luglio 2021 l’organo esecutivo ha emesso i verbali di sequestro, ove ha

indicato di aver sequestrato il saldo di fr. 11'910.93 presente sulla nota

relazione postale e il credito di fr. 50'000.– nei confronti di PI 4, stimato

in fr. 1.–. Li ha quindi trasmessi alle parti.

G. A

convalida dei sequestri, il 27 luglio 2021 lo Stato del Canton Ticino e la

Confederazione Svizzera hanno promosso contro il debitore sequestrato le

esecuzioni n. __________ e __________ per l’in­casso di rispettivamente fr. 22'631.35

e fr. 3'862.65.

H. Con

ricorso del 31 luglio 2021 RI 1 si aggrava contro i verbali di sequestro,

chiedendone implicitamente l’annullamento.

I. Tramite

osservazioni del 9 agosto 2021 lo Stato del Canton Ticino e la Confederazione

Svizzera postulano la reiezione del ricorso, come pure l’Ufficio nelle sue del

6 settembre 2021.

Considerato

in diritto: 1. Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla

procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti

davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione

o della decisione delle altre.

Nel

caso in esame, l’insorgente ha presentato mediante un unico atto due ricorsi

contro due distinti provvedimenti, il cui fondamento di fatto è però il

medesimo, vertendo invero sugli stessi beni sequestrati. Si giustifica pertanto

di statuire sui gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia,

nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

2. Interposti

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci

giorni dalla notifica degli atti impugnati emessi il 26 luglio 2021 dall’UE, i

ricorsi presentati il 31 luglio 2021 sono in linea di principio ricevibili

(art. 17 LEF).

3. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata

alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale

n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere

accertati d’ufficio alla data dell’esecu­­zione del pignoramento o del

sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale

federale 5A_16/ 2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle

successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

4. Il

ricorrente premette di aver ricevuto il 4 giugno 2020 fr. 14'579.– dall’Istituto

delle assicurazioni sociali a titolo di prestazione complementare, avendone

fatto richiesta il 1° gennaio 2020. Fa quindi notare che con l’esecuzione dei

sequestri l’UE gli ha bloccato pro-prio siffatta prestazione complementare, di

cui egli necessita per effettuare una delicata cura ai denti e per il suo

fabbisogno quotidiano. Rileva altresì di ricevere

attualmente una rendita complessiva annua di fr. 27'409.92, composta della

rendita AI di fr. 13'046.– e delle prestazioni complementari di fr. 14'363.92,

con cui deve far fronte ai costi di locazione di fr. 7'800.– e al

fabbisogno vitale minimo da lui indicato in fr. 19'610.–.

4.1 Secondo

l’art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF, sono in particolare impignorabili le

Considerandi

prestazioni giusta l’art. 12 della legge federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,

anche se, eccezionalmente, sono versate sotto forma di capitale (Vonder Mühll in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 ad art. 92 LEF). Redditi

impignorabili (in base agli art. 92 o 93 LEF) che sono stati risparmiati

(ovvero che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle spese necessarie,

per il pagamento delle quali tali redditi era­no stati lasciati a sua

disposizione), sono invece illimitatamente pignorabili (sentenza CEF

15.2016.102

del 24 maggio 2017, consid. 5.1 e riferimenti citati).

4.2

Nel

caso in rassegna, si evince dall’estratto 2020 del conto corrente postale di RI

1, assunto d’ufficio dall’UE su richiesta di questa Camera, che il 4 giugno

2020.

la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG gli ha effettivamente

accredito un capitale di fr. 14'579.–, che corrisponde agli arretrati

delle prestazioni complementari cui egli aveva diritto dal giugno 2019 al

maggio 2020. Visto il chiaro tenore dell’art. 92 cpv. 1 cifra 9a LEF,

tale importo è in principio impignorabile, a prescindere dal fatto che sia

stato versato sotto forma di capitale. Potrebbe essere illimitatamente

pignorabile e quindi sequestrabile (art. 275 LEF), co­me sostengono le

resistenti e l’UE, solo se potesse essere considerato un risparmio (sopra consid.

4.1). Poiché capitale e rendite devono essere trattati allo stesso modo così

da garantire lo scopo di protezione sociale perseguito dal legislatore (DTF 115 III 48, consid. 1/b; 113 III 10 segg.;

RtiD 2009 I 730 n. 64c consid. 8 [massima]), occorre procedere a un esame retrospettivo e

chiedersi quale fetta delle sue rendite il debitore sequestrato non

avrebbe dovuto utilizzare per coprire il proprio minimo vitale, realizzando

così un risparmio (sentenza della CEF 15.2016.102 citata, consid. 5.2 i.f.).

4.3

Orbene,

nell’anno che ha preceduto il versamento in capitale delle prestazioni complementari RI 1 percepiva unicamen­te

una rendita AI di fr. 868.– al mese (v. estratto del conto corrente

postale agli atti), che però da sola neppure era sufficiente a coprire l’importo

di base di fr. 1'200.– del suo minimo d’esistenza né, a maggior ragione,

le spese abitative e di riscaldamento. V’è dunque da chiedersi come abbia fatto

a provvedere al suo mantenimento. È presumibile ch’egli abbia fatto capo ai fr. 132'202.97

versati dalla Fondazione di libero passaggio dell’__________ il 20 novembre

2017.

secondo quanto allegato – senza essere contraddetto – dall’Ufficio

esazione condoni nelle sue osservazioni oppure che abbia ricevuto aiuto da

terze persone, ma non asserisce né dimostra

di aver contratto debiti nei loro confronti. Fatto sta che al momento del

sequestro, eseguito il 14 luglio 2021, ovvero oltre un anno dopo il versamento

in questione, sul suo conto corrente postale era ancora presente pressoché l’intero

capitale relativo alle prestazioni complementari (fr. 14'260.93 a fronte dei

fr. 14'579.– ricevuti). Ciò dimostra che il debitore sequestrato ha

avuto bisogno solo in minima parte delle prestazioni

complementari, ossia soltanto della differenza di fr. 318.07 (fr. 14'579.–

./. fr. 14'260.93), realizzando così un risparmio di fr. 14'260.93. La

somma di fr. 11'910.93 su cui verte in definitiva il sequestro (sopra, ad

E) costituisce pertanto un risparmio illimitatamente pignorabile e quindi sequestrabile

(art. 275 LEF).

4.4

Non

porta a diversa conclusione l’argomentazione secondo cui il ricorrente

necessita ora del denaro in questione per una cura delicata ai denti.

4.4.1

Secondo

il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’e­­scusso un

importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche,

farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o

sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento (o di sequestro),

nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al

momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che

solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale

di base (DTF 129 III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3; Ochsner,

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 144 ad art. 93 LEF).

4.4.2

Nella fattispecie le prestazioni

complementari versate in capitale erano destinate al mantenimento del debitore

sequestrato dal giugno 2019 al maggio 2020. Orbene, i preventivi di € 19'092.–

e € 13'770.– prodotti con il ricorso risalgono al 29 luglio 2021,

ovverosia a una data addirittura successiva all’esecuzione del sequestro. Sono

quindi spese che non possono essere pagate con redditi passati dell’escusso, ma

di cui neppure si può tenere conto per il sequestro in esame, giacché RI 1 non

risulta averne parlato al momento dell’esecuzione del sequestro, il 21 lu-glio

2021.

Come rilevato dall’UE nelle sue osservazioni al ricorso, tali spese

verranno valutate al momento del pignoramento – o già prima in via di revisione

giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF (v. osservazioni dei sequestranti) – in funzione

della loro reale necessità, di una verifica del costo preventivato (se del caso

con la richiesta di altre offerte) e di una loro eventuale presa a carico da un’assicurazione

(malattia o prestazioni complementari). Sotto questo profilo, nella misura in

cui non è prematuro il ricorso è infondato.

5.

L’insorgente

pretende inoltre che venga stralciato dai verbali di sequestro anche il credito

di fr. 50'000.– nei confronti di PI 4, giacché – a

suo dire – è stato estinto nel 2019. Ora, a parte il fatto ch’egli non ne comprova

l’estinzione, il terzo debitore non ha contestato la notificazione del

sequestro inviatagli dall’UE il 14 luglio 2021, fermo restando che la

contestazione sull’esistenza o l’importo di un credito non ne impedisce

comunque il pignoramento né pertanto il sequestro (art. 275 LEF), a meno che l’inesi­­stenza

o l’estinzione del credito sia fuori dubbio (DTF 90 III 96; sentenza

della CEF 15.2004.106 del 24 agosto 2004, massimata in RtiD 2005 I 919 n. 68c),

ciò che, in mancanza di qualsivoglia prova, non è il caso nella fattispecie.

Anche la censura in questione risulta dunque priva di fondamento, sicché il

destino dei ricorsi è segnato.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso concernente il verbale

di sequestro n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione (sede

di Bellinzo­na) è respinto.

2.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso concernente il verbale di sequestro n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione (sede di Bellinzo­na) è

respinto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.