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Decisione

15.2022.1

Domanda di realizzazione limitata ai beni mobili e ai crediti pignorati, ad esclusione dei fondi oggetto di una procedura di rivendicazione pendente

29 aprile 2022Italiano8 min

Lugano due esecuzioni in via di pignoramento nei confronti di PI 1, la prima per

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.1

Lugano

29 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 30 dicembre 2021 della

RI 1 (VD)

(patrocinata dagli avv. PA 1 ePA 3, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la decisione di sospensione

dell’esecuzione emessa il 16 dicembre 2021, nelle esecuzioni n. __________ e __________

promosse dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, UAE-

(patrocinato dall’avv. PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. L’11

giugno 2015 la RI 1 ha promosso dinnanzi all’Ufficio d’esecuzione (UE) di

Lugano due esecuzioni in via di pignoramento nei confronti di PI 1, la prima per

l’incas­­so di fr. 558'144.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio

2015, la seconda per fr. 70'200.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre

2012.

Con

due decisioni del 3 dicembre 2015, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

5, ha rigettato in via provvisoria le opposizioni di PI 1, il quale non ha poi

avviato alcuna procedura di disconoscimento di debito

B. L’11

maggio 2016 l’UE ha pignorato diverse azioni e crediti dell’e­-scusso. In esito

a una decisione di questa Camera del 26 giugno 2017 (inc. 15.2017.7), il 18

luglio 2017 l’UE ha inoltre pignorato otto fondi iscritti a nome della moglie

dell’escusso, PI 2.

C. Avendo

PI 2 rivendicato i fondi pignorati, il 26 settembre 2017 la RI 1 ha promosso nei

confronti di lei un’azione di contestazione della rivendicazione, che il

Pretore del­la Giurisdizione di Locarno-Campagna Promossa ha accolto con

decisione del 3 marzo 2020. L’appello presentato dalla moglie dell’escusso è

stato respinto da questa Camera mediante decisio­ne del 4 gennaio 2021 (inc.

14.2020.55), che PI 2 ha impugnato il 17 febbraio 2021 con un ricorso al

Tribunale federale (5A_136/2021); il procedimento è tutt’ora pendente.

D. Il

13 ottobre 2021 l’escutente ha presentato due domande di realizzazione, una per

ciascuna esecuzione, chiedendo la realizzazione soltanto dei mobili e dei

crediti pignorati. Con decisione del 16 dicembre 2021 l’UE ha informato l’escutente

ch’esso sarebbe restato “in

attesa di una decisione da parte del Tribunale federale, e non [avrebbe proceduto] ad alcuna

realizzazione”.

E. Con

ricorso del 30 dicembre 2021, la RI 1 si è aggravata contro il predetto

provvedimento, chiedendo di dichiararlo nullo o in subordine di annullarlo, e

di far ordine all’UE di procedere alla realizzazione dei mobili e dei crediti

pignorati, protestate spese, tasse e ripetibili.

F. Con

osservazioni del 17 gennaio 2022 PI 10 si è opposto al ricorso, protestando le

spese giudiziarie, mentre con osservazioni del 25 gennaio 2022 l’UE si è

rimesso al giudizio della Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza

cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto

impugnato (art. 17 LEF). L’onere della prova della notificazione di un atto incombe

all’autorità che vuol prevalersene; se tale prova difetta, fanno fede le

dichiarazioni del destinatario (DTF 142 IV 128 consid. 4.3). Nel caso concreto l’UE

ha notificato il provvedimento impugnato mediante Posta A (semplice), non

tracciabile, sicché non è possibile stabilirne la data di ricezione. Fa dunque

fede la dichiarazione della RI 1, che sostiene d’averlo ricevuto il 22 dicembre

2021.

Presentato il 30 dicembre 2021 (data del timbro postale), il ricorso è

pertanto tempestivo.

2.

La

RI 1 ritiene priva di fondamento la decisione dell’UE di non dar seguito alle

sue domande di realizzazione, a motivo che è pendente presso il Tribunale

federale la procedura di ricorso contro la decisione di questa Camera in

materia di rivendicazione dei fondi. Dice infatti che una procedura di

rivendicazione giusta gli art. 106 segg. LEF sospende la procedura esecutiva

solo riguardo ai beni oggetto della rivendicazione, e non – se ce ne sono – a

quelli non rivendicati. Di questi ultimi l’escu­tente può chiedere la

realizzazione, e in tal caso l’UE è obbligato a procedervi. Siccome in concreto

la ricorrente ha chiesto la realizzazione esclusivamente dei mobili e dei crediti

pignorati, che non sono oggetto di rivendicazione, chiede l’annullamento del provvedimento

impugnato e l’avvio della procedura di realizzazio­ne dei mobili e dei crediti

pignorati.

3.

PI

1.

afferma che sono litigiosi non solo gli immobili, ma anche i mobili e i

crediti pignorati. Allega che uno dei due crediti oggetto dell’esecuzione “è frutto di un grave delitto commesso dal­l’amministratore

della ditta ricorrente allo scopo di procacciarsi un titolo giuridico per

perseguire l’osservante”. Precisa di aver denunciato l’amministratore

per truffa, falsità in documenti e altri reati, e che il Ministero pubblico di __________,

che conduce l’inchiesta, si è recentemente informato se sulla base dei

documenti fraudolenti la RI 1 avesse messo in atto procedure esecutive. L’escusso

sostiene poi che il secondo credito è nullo, in quan­to deriva da un contratto

nullo per vizio di consenso e di forma. Afferma quindi che tutta la procedura è

litigiosa – ciò che, a suo dire, riconosce anche la ricorrente – sicché “non c’è nessuna ragione per affrettare la

messa all’incanto […] prima

che i tribunali abbiano definitivamente accertato la titolarità dei procedenti

e i diritti dell’escusso”. Chiede pertanto la

reiezione del ricorso.

4.

Giusta

l’art. 109 cpv. 5 LEF, una procedura di rivendicazione sospende l’esecuzione per

quanto riguarda gli “oggetti litigiosi”. Giurisprudenza e dottrina concordano che la

sospensione opera solo sui beni pignorati oggetto dell’azione di rivendicazione

o di contestazione della rivendicazione

(DTF 96 III 117 consid. 3; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021,

n. 20 ad art. 109 LEF; Tschumy in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 36 ad art.

109.

LEF; Rohner in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 15 ad art. 109 LEF). Di conseguenza, gli altri beni pigno-rati

non rivendicati possono invece essere senz’altro realizzati (esplicitamente: Staehelin e Rohner,

op. cit., loc. cit.).

4.1

Nel

caso concreto, i mobili e i crediti pignorati non sono oggetto di rivendicazione,

e men che meno dell’azione di contestazione della rivendicazione dei fondi promossa

dall’escutente contro PI 2, di modo che possono senz’altro essere realizzati. La

decisio­ne impugnata viola pertanto il diritto federale.

4.2

PI

1.

allega che anche i mobili e i crediti pignorati sono “oggetti

litigiosi”, ma critica poi solo i crediti posti in esecuzione. Ora, la

contestazione della pretesa posta in esecuzione va fatta nella procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg.) o di disconoscimento di debito (art.

83.

cpv. 2 LEF). Le censure di PI 1 sono pertanto tardive, giacché le sue

opposizioni sono state definitivamente rigettate già nel 2015 (sopra ad A). “La titolarità dei procedenti e i diritti dell’escusso” non sono quindi oggetto di procedure giudiziarie pendenti, neppure

nella causa di rivendicazione dei fondi, che oltre a non concernere i mobili e

i crediti di cui è chiesta la realizzazione, non ha comunque quale scopo di

accertare se e quale creditore è legittimato a chiedere la continuazione dell’esecuzione

o la realizzazione dei beni rivendicati (sentenza della CEF 14.2020.55 del 4

gennaio 2021 consid. 6.2, con rinvio a Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. II, 2000, n. 15 ad art. 106 LEF).

4.3

La

decisione impugnata va quindi annullata e all’UE va ordinato di dare seguito

senza indugio alla domanda di realizzazione limitatamente ai mobili e crediti pignorati.

La legge (art. 116 LEF) non vieta infatti la presentazione di una domanda di

realizzazione soltanto per una parte dei beni pignorati – le DTF 85 III 70 e 94

III 79 citate da Frey/Staible (in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 116 LEF) escludono

solo le domande condizionali – ed è perlomeno

ammessa una limitazione a una o più categorie di beni (mobili, crediti,

diritti, fondi, altri), come risulta dal modulo ufficiale di domanda di

realizzazione (n. 27), che richiede dal creditore l’indicazione della categoria

di diritti patrimoniali di cui chiede la realizzazione

(v. doc. M accluso al ricorso; Frey/

Stai­ble, op. cit. loc. cit.; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 116; Bett­schart in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 e 28 ad art. 106 LEF, che

in modo contraddittorio scrive però che la domanda deve vertere su tutti i beni

pignorati realizzabili).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

1.1

Di conseguenza, la

decisione impugnata è annullata.

1.2

È

fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di dare seguito senza indugio

alla domanda di realizzazione del 13 ottobre 2021.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– e ,

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF