15.2022.1
Domanda di realizzazione limitata ai beni mobili e ai crediti pignorati, ad esclusione dei fondi oggetto di una procedura di rivendicazione pendente
29 aprile 2022Italiano8 min
Lugano due esecuzioni in via di pignoramento nei confronti di PI 1, la prima per
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.1
Lugano
29 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 30 dicembre 2021 della
RI 1 (VD)
(patrocinata dagli avv. PA 1 ePA 3, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione di sospensione
dell’esecuzione emessa il 16 dicembre 2021, nelle esecuzioni n. __________ e __________
promosse dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, UAE-
(patrocinato dall’avv. PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. L’11
giugno 2015 la RI 1 ha promosso dinnanzi all’Ufficio d’esecuzione (UE) di
Lugano due esecuzioni in via di pignoramento nei confronti di PI 1, la prima per
l’incasso di fr. 558'144.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio
2015, la seconda per fr. 70'200.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre
2012.
Con
due decisioni del 3 dicembre 2015, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, ha rigettato in via provvisoria le opposizioni di PI 1, il quale non ha poi
avviato alcuna procedura di disconoscimento di debito
B. L’11
maggio 2016 l’UE ha pignorato diverse azioni e crediti dell’e-scusso. In esito
a una decisione di questa Camera del 26 giugno 2017 (inc. 15.2017.7), il 18
luglio 2017 l’UE ha inoltre pignorato otto fondi iscritti a nome della moglie
dell’escusso, PI 2.
C. Avendo
PI 2 rivendicato i fondi pignorati, il 26 settembre 2017 la RI 1 ha promosso nei
confronti di lei un’azione di contestazione della rivendicazione, che il
Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna Promossa ha accolto con
decisione del 3 marzo 2020. L’appello presentato dalla moglie dell’escusso è
stato respinto da questa Camera mediante decisione del 4 gennaio 2021 (inc.
14.2020.55), che PI 2 ha impugnato il 17 febbraio 2021 con un ricorso al
Tribunale federale (5A_136/2021); il procedimento è tutt’ora pendente.
D. Il
13 ottobre 2021 l’escutente ha presentato due domande di realizzazione, una per
ciascuna esecuzione, chiedendo la realizzazione soltanto dei mobili e dei
crediti pignorati. Con decisione del 16 dicembre 2021 l’UE ha informato l’escutente
ch’esso sarebbe restato “in
attesa di una decisione da parte del Tribunale federale, e non [avrebbe proceduto] ad alcuna
realizzazione”.
E. Con
ricorso del 30 dicembre 2021, la RI 1 si è aggravata contro il predetto
provvedimento, chiedendo di dichiararlo nullo o in subordine di annullarlo, e
di far ordine all’UE di procedere alla realizzazione dei mobili e dei crediti
pignorati, protestate spese, tasse e ripetibili.
F. Con
osservazioni del 17 gennaio 2022 PI 10 si è opposto al ricorso, protestando le
spese giudiziarie, mentre con osservazioni del 25 gennaio 2022 l’UE si è
rimesso al giudizio della Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza
cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto
impugnato (art. 17 LEF). L’onere della prova della notificazione di un atto incombe
all’autorità che vuol prevalersene; se tale prova difetta, fanno fede le
dichiarazioni del destinatario (DTF 142 IV 128 consid. 4.3). Nel caso concreto l’UE
ha notificato il provvedimento impugnato mediante Posta A (semplice), non
tracciabile, sicché non è possibile stabilirne la data di ricezione. Fa dunque
fede la dichiarazione della RI 1, che sostiene d’averlo ricevuto il 22 dicembre
2021.
Presentato il 30 dicembre 2021 (data del timbro postale), il ricorso è
pertanto tempestivo.
2.
La
RI 1 ritiene priva di fondamento la decisione dell’UE di non dar seguito alle
sue domande di realizzazione, a motivo che è pendente presso il Tribunale
federale la procedura di ricorso contro la decisione di questa Camera in
materia di rivendicazione dei fondi. Dice infatti che una procedura di
rivendicazione giusta gli art. 106 segg. LEF sospende la procedura esecutiva
solo riguardo ai beni oggetto della rivendicazione, e non – se ce ne sono – a
quelli non rivendicati. Di questi ultimi l’escutente può chiedere la
realizzazione, e in tal caso l’UE è obbligato a procedervi. Siccome in concreto
la ricorrente ha chiesto la realizzazione esclusivamente dei mobili e dei crediti
pignorati, che non sono oggetto di rivendicazione, chiede l’annullamento del provvedimento
impugnato e l’avvio della procedura di realizzazione dei mobili e dei crediti
pignorati.
3.
PI
1.
afferma che sono litigiosi non solo gli immobili, ma anche i mobili e i
crediti pignorati. Allega che uno dei due crediti oggetto dell’esecuzione “è frutto di un grave delitto commesso dall’amministratore
della ditta ricorrente allo scopo di procacciarsi un titolo giuridico per
perseguire l’osservante”. Precisa di aver denunciato l’amministratore
per truffa, falsità in documenti e altri reati, e che il Ministero pubblico di __________,
che conduce l’inchiesta, si è recentemente informato se sulla base dei
documenti fraudolenti la RI 1 avesse messo in atto procedure esecutive. L’escusso
sostiene poi che il secondo credito è nullo, in quanto deriva da un contratto
nullo per vizio di consenso e di forma. Afferma quindi che tutta la procedura è
litigiosa – ciò che, a suo dire, riconosce anche la ricorrente – sicché “non c’è nessuna ragione per affrettare la
messa all’incanto […] prima
che i tribunali abbiano definitivamente accertato la titolarità dei procedenti
e i diritti dell’escusso”. Chiede pertanto la
reiezione del ricorso.
4.
Giusta
l’art. 109 cpv. 5 LEF, una procedura di rivendicazione sospende l’esecuzione per
quanto riguarda gli “oggetti litigiosi”. Giurisprudenza e dottrina concordano che la
sospensione opera solo sui beni pignorati oggetto dell’azione di rivendicazione
o di contestazione della rivendicazione
(DTF 96 III 117 consid. 3; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021,
n. 20 ad art. 109 LEF; Tschumy in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 36 ad art.
109.
LEF; Rohner in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 15 ad art. 109 LEF). Di conseguenza, gli altri beni pigno-rati
non rivendicati possono invece essere senz’altro realizzati (esplicitamente: Staehelin e Rohner,
op. cit., loc. cit.).
4.1
Nel
caso concreto, i mobili e i crediti pignorati non sono oggetto di rivendicazione,
e men che meno dell’azione di contestazione della rivendicazione dei fondi promossa
dall’escutente contro PI 2, di modo che possono senz’altro essere realizzati. La
decisione impugnata viola pertanto il diritto federale.
4.2
PI
1.
allega che anche i mobili e i crediti pignorati sono “oggetti
litigiosi”, ma critica poi solo i crediti posti in esecuzione. Ora, la
contestazione della pretesa posta in esecuzione va fatta nella procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg.) o di disconoscimento di debito (art.
83.
cpv. 2 LEF). Le censure di PI 1 sono pertanto tardive, giacché le sue
opposizioni sono state definitivamente rigettate già nel 2015 (sopra ad A). “La titolarità dei procedenti e i diritti dell’escusso” non sono quindi oggetto di procedure giudiziarie pendenti, neppure
nella causa di rivendicazione dei fondi, che oltre a non concernere i mobili e
i crediti di cui è chiesta la realizzazione, non ha comunque quale scopo di
accertare se e quale creditore è legittimato a chiedere la continuazione dell’esecuzione
o la realizzazione dei beni rivendicati (sentenza della CEF 14.2020.55 del 4
gennaio 2021 consid. 6.2, con rinvio a Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. II, 2000, n. 15 ad art. 106 LEF).
4.3
La
decisione impugnata va quindi annullata e all’UE va ordinato di dare seguito
senza indugio alla domanda di realizzazione limitatamente ai mobili e crediti pignorati.
La legge (art. 116 LEF) non vieta infatti la presentazione di una domanda di
realizzazione soltanto per una parte dei beni pignorati – le DTF 85 III 70 e 94
III 79 citate da Frey/Staible (in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 116 LEF) escludono
solo le domande condizionali – ed è perlomeno
ammessa una limitazione a una o più categorie di beni (mobili, crediti,
diritti, fondi, altri), come risulta dal modulo ufficiale di domanda di
realizzazione (n. 27), che richiede dal creditore l’indicazione della categoria
di diritti patrimoniali di cui chiede la realizzazione
(v. doc. M accluso al ricorso; Frey/
Staible, op. cit. loc. cit.; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 116; Bettschart in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 e 28 ad art. 106 LEF, che
in modo contraddittorio scrive però che la domanda deve vertere su tutti i beni
pignorati realizzabili).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1
Di conseguenza, la
decisione impugnata è annullata.
1.2
È
fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di dare seguito senza indugio
alla domanda di realizzazione del 13 ottobre 2021.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– e ,
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF