Lexipedia

Decisione

15.2022.100

Ricorso dell’escusso (anche) contro un precetto esecutivo diretto contro il coniuge. Mancato emendamento del ricorso entro il termine impartito dall’autorità di vigilanza

7 ottobre 2022Italiano4 min

con ordinanza del 26 agosto 2022, il presidente della Camera ha assegnato a RI 2 un termine di dieci giorni per

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.100

Lugano

7 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 23 agosto 2022 da

RI 1

contro

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione di sede di

Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 3 agosto 2022 nelle

esecuzioni n. __________3 e __________6 promosse nei confronti rispettivamente

della ricorrente e di suo marito PI 2 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dalla Sezione delle finanze,

Bellinzona)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo

n. __________3 emesso il 3 ago­sto 2022 dalla sede di

Lugano dell’Ufficio d'esecuzione (UE), lo Stato del Cantone Ticino procede

contro RI 1 per l’incasso di fr. 350.– oltre agli interessi del 5% dal 16

luglio 2022 (con l’indicazione quale causa del credito della “Fattura no 2022 47114642 del 16 marzo 2022 +

interessi al 5.00% calcolati dal 15.04.2022, importo dovuto (acconti dedotti

-150)”) e di fr. 4.40 (per “Interessi calcolati fino al 15.07.2022”);

che con il ricorso in esame, del 23 agosto 2022, __________,

unitamente al marito PI 2, chiedono l'annullamento dei precetti

esecutivi n. __________3 (diretto contro di lei) e __________6

(diretto contro di lui), di "tacitare"

l'escutente con pagamenti di rate di fr. 50.– mensili, di addossare le spese al

Cantone, di comminare multe disciplinari di fr. 1'000.– e fr. 5'000.– ai

curatori di lui, avv. __________ e __________, di emettere la multa

disciplinare di fr. 1'000.– e fr. 5'000.– "al danno patrimoniale" e di assegnare loro risarcimenti di fr. 5'000.–,

un rimborso per spese redazionali di fr. 600.– e un’indennità d'inconvenienza

Fatti

di fr. 5'000.–;

che

con ordinanza del 26 agosto 2022, il presidente della Camera ha assegnato a RI 2 un termine di dieci giorni per

emendare il suo ricorso, togliendone tutte le censure riferite alla sola

posizione del marito e i relativi documenti, senza nulla aggiungere, e per

firmare in originale il ricorso emendato;

che

in stessa data il presidente, in conformità alle avvertenze contenute in

numerose sentenze della Camera, ribadite in ultimo luo­go nella decisione

15.2022.29 del 28 marzo 2022 (dispositivi n. 1 e 2), ha restituito a PI 2 senz’altra

formalità il ricorso in esame, così come un precedente ricorso del 10 agosto

2022, in quanto presentati abusivamente senza l’approvazione del suo curatore,

avv. __________, tuttora in carica secondo la risoluzione n. 137/2021

dell’Autorità regionale di protezione 9 (dispositivo n. 4);

che

RI 1 non ha ritirato la raccomandata contenente l’ordinanza del 26 agosto 2022;

che

la stessa va nondimeno reputata notificata il settimo giorno di giacenza

postale, ossia il 6 settembre 2022, in virtù della finzione dell’art. 138 cpv.

3 lett. a CPC (per il rinvio dell’art. 14 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzio­ne e

fallimento [LPR, RL 280.200]), siccome RI 1 doveva aspettarsi comunicazione

della Camera, avendola ella stessa adita (v. anche art. 14 cpv. 3 LPR);

che

Considerandi

non avendo la ricorrente emendato l’atto ricorsuale entro il termine

impartitole (scaduto il 16 settembre 2022), il ricorso va dichiarato

irricevibile in conformità all’avvertenza contenuta nel dispositivo n. 2

dell’ordinanza del 26 agosto 2022;

che

nel frattempo lo stesso è ad ogni modo diventato senza oggetto in seguito al

ritiro dell’esecuzione e al suo annullamento avvenuti il 5 ottobre 2022;

che

stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario intimare all’escutente né

il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.