15.2022.100
Ricorso dell’escusso (anche) contro un precetto esecutivo diretto contro il coniuge. Mancato emendamento del ricorso entro il termine impartito dall’autorità di vigilanza
7 ottobre 2022Italiano4 min
con ordinanza del 26 agosto 2022, il presidente della Camera ha assegnato a RI 2 un termine di dieci giorni per
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.100
Lugano
7 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 23 agosto 2022 da
RI 1
contro
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione di sede di
Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 3 agosto 2022 nelle
esecuzioni n. __________3 e __________6 promosse nei confronti rispettivamente
della ricorrente e di suo marito PI 2 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dalla Sezione delle finanze,
Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo
n. __________3 emesso il 3 agosto 2022 dalla sede di
Lugano dell’Ufficio d'esecuzione (UE), lo Stato del Cantone Ticino procede
contro RI 1 per l’incasso di fr. 350.– oltre agli interessi del 5% dal 16
luglio 2022 (con l’indicazione quale causa del credito della “Fattura no 2022 47114642 del 16 marzo 2022 +
interessi al 5.00% calcolati dal 15.04.2022, importo dovuto (acconti dedotti
-150)”) e di fr. 4.40 (per “Interessi calcolati fino al 15.07.2022”);
che con il ricorso in esame, del 23 agosto 2022, __________,
unitamente al marito PI 2, chiedono l'annullamento dei precetti
esecutivi n. __________3 (diretto contro di lei) e __________6
(diretto contro di lui), di "tacitare"
l'escutente con pagamenti di rate di fr. 50.– mensili, di addossare le spese al
Cantone, di comminare multe disciplinari di fr. 1'000.– e fr. 5'000.– ai
curatori di lui, avv. __________ e __________, di emettere la multa
disciplinare di fr. 1'000.– e fr. 5'000.– "al danno patrimoniale" e di assegnare loro risarcimenti di fr. 5'000.–,
un rimborso per spese redazionali di fr. 600.– e un’indennità d'inconvenienza
Fatti
di fr. 5'000.–;
che
con ordinanza del 26 agosto 2022, il presidente della Camera ha assegnato a RI 2 un termine di dieci giorni per
emendare il suo ricorso, togliendone tutte le censure riferite alla sola
posizione del marito e i relativi documenti, senza nulla aggiungere, e per
firmare in originale il ricorso emendato;
che
in stessa data il presidente, in conformità alle avvertenze contenute in
numerose sentenze della Camera, ribadite in ultimo luogo nella decisione
15.2022.29 del 28 marzo 2022 (dispositivi n. 1 e 2), ha restituito a PI 2 senz’altra
formalità il ricorso in esame, così come un precedente ricorso del 10 agosto
2022, in quanto presentati abusivamente senza l’approvazione del suo curatore,
avv. __________, tuttora in carica secondo la risoluzione n. 137/2021
dell’Autorità regionale di protezione 9 (dispositivo n. 4);
che
RI 1 non ha ritirato la raccomandata contenente l’ordinanza del 26 agosto 2022;
che
la stessa va nondimeno reputata notificata il settimo giorno di giacenza
postale, ossia il 6 settembre 2022, in virtù della finzione dell’art. 138 cpv.
3 lett. a CPC (per il rinvio dell’art. 14 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e
fallimento [LPR, RL 280.200]), siccome RI 1 doveva aspettarsi comunicazione
della Camera, avendola ella stessa adita (v. anche art. 14 cpv. 3 LPR);
che
Considerandi
non avendo la ricorrente emendato l’atto ricorsuale entro il termine
impartitole (scaduto il 16 settembre 2022), il ricorso va dichiarato
irricevibile in conformità all’avvertenza contenuta nel dispositivo n. 2
dell’ordinanza del 26 agosto 2022;
che
nel frattempo lo stesso è ad ogni modo diventato senza oggetto in seguito al
ritiro dell’esecuzione e al suo annullamento avvenuti il 5 ottobre 2022;
che
stante l’esito del giudizio odierno, non è necessario intimare all’escutente né
il ricorso né la sentenza (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.