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Decisione

15.2022.103

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione dell’ammontare dei pagamenti eseguiti

21 novembre 2022Italiano4 min

A. Sulla

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.103

Lugano

21 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 agosto 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 28 luglio 2022

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ottobre 2018 dalla sede

di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 procede contro l’ex-marito RI 1

per l’incasso di fr. 6'665.– oltre agli accessori.

B. Dando seguito alla domanda di continuazione

dell’esecuzione pre­sentata da PI 1, cui erano allegate la decisione 2

aprile 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, che rigetta

l’opposizione interposta da RI 1 in via definitiva, la decisione 22 luglio 2019

(14.2019.71) con cui questa Camera dichiara irricevibile il reclamo inoltrato

dall’escusso contro la decisione di rigetto e la sentenza 23 settembre 2019

(5D_162/2019) del Tribunale federale, che dichiara irricevibile il ricorso

presentato contro la decisione cantonale, il 28 luglio 2022 l’UE ha emesso

l’avviso di pignoramento per il 24 agosto 2022 fino a concorrenza di fr.

7'361.90, spese e interessi compresi.

C. Il

2 agosto 2022, PI 1 ha comunicato all’UE di aver ricevuto dall’ex-marito da

ottobre del 2019 27 rate di fr. 120.– per complessivi fr. 3'240.–, che sono

stati dedotti dal credito posto in esecuzione, che attualmente ammonta a fr.

4'056.10, compresi gli interessi e le spese.

D. Con

ricorso del 23 agosto 2022, RI 1 contesta il preannunciato pignoramento e ne

chiede “il rigetto”.

E. Nelle

sue osservazioni del 1° settembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare

la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti

istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 28 luglio 2022 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Il

ricorrente si duole che l’ex moglie non ha comunicato all'UE tutti i pagamenti

da lui eseguiti, allegando che il saldo effettivo del suo debito ammonta a circa

fr. 1'200.– e non a fr. 4'066.65.

3.

Orbene,

l’autorità di vigilanza non è competente per statuire sulla

fondatezza materiale del credito posto in esecuzione – questione per la quale è

data la via giudiziaria riservata dall’art. 17 cpv. 1 LEF – bensì solo sulla

regolarità formale della procedura esecutiva. Nel caso in cui, come nella

fattispecie, l’escutente fonda la propria pretesa su un titolo di rigetto

definitivo, ossia sua una decisione esecutiva (art. 80 LEF), le censure di

diritto materiale, se riguardano fatti verificatisi “dopo” la decisione invocata

quale titolo di rigetto, devono essere sollevate e discusse in sede di rigetto

dell’opposizione (art. 81 LEF; DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; sentenza della

CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2), fatta salva in seguito la via

dell’annullamento dell’esecuzione in procedura sommaria (art. 85 LEF) od

ordinaria (art. 85a LEF), in particolare quando l’escusso intenda

dimostrare eventuali pagamenti successivi alla decisione di merito fatti in

mano dell’escusso, che quest’ultimo non ha comunicato o ha rifiutato di

comunicare all’ufficio d’esecuzione (sentenza della CEF 14.2022.49 del 28

settembre 2022 consid. 2.2 e il rinvio). Nel caso in cui le parti divergono

sull’ammontare dei pagamenti, spetta pertanto al giudice determinarsi in merito

e non all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza. Il ricorso è di

conseguenza irricevibile.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.