15.2022.103
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione dell’ammontare dei pagamenti eseguiti
21 novembre 2022Italiano4 min
A. Sulla
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.103
Lugano
21 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 agosto 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 28 luglio 2022
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ottobre 2018 dalla sede
di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 procede contro l’ex-marito RI 1
per l’incasso di fr. 6'665.– oltre agli accessori.
B. Dando seguito alla domanda di continuazione
dell’esecuzione presentata da PI 1, cui erano allegate la decisione 2
aprile 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, che rigetta
l’opposizione interposta da RI 1 in via definitiva, la decisione 22 luglio 2019
(14.2019.71) con cui questa Camera dichiara irricevibile il reclamo inoltrato
dall’escusso contro la decisione di rigetto e la sentenza 23 settembre 2019
(5D_162/2019) del Tribunale federale, che dichiara irricevibile il ricorso
presentato contro la decisione cantonale, il 28 luglio 2022 l’UE ha emesso
l’avviso di pignoramento per il 24 agosto 2022 fino a concorrenza di fr.
7'361.90, spese e interessi compresi.
C. Il
2 agosto 2022, PI 1 ha comunicato all’UE di aver ricevuto dall’ex-marito da
ottobre del 2019 27 rate di fr. 120.– per complessivi fr. 3'240.–, che sono
stati dedotti dal credito posto in esecuzione, che attualmente ammonta a fr.
4'056.10, compresi gli interessi e le spese.
D. Con
ricorso del 23 agosto 2022, RI 1 contesta il preannunciato pignoramento e ne
chiede “il rigetto”.
E. Nelle
sue osservazioni del 1° settembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare
la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti
istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 28 luglio 2022 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Il
ricorrente si duole che l’ex moglie non ha comunicato all'UE tutti i pagamenti
da lui eseguiti, allegando che il saldo effettivo del suo debito ammonta a circa
fr. 1'200.– e non a fr. 4'066.65.
3.
Orbene,
l’autorità di vigilanza non è competente per statuire sulla
fondatezza materiale del credito posto in esecuzione – questione per la quale è
data la via giudiziaria riservata dall’art. 17 cpv. 1 LEF – bensì solo sulla
regolarità formale della procedura esecutiva. Nel caso in cui, come nella
fattispecie, l’escutente fonda la propria pretesa su un titolo di rigetto
definitivo, ossia sua una decisione esecutiva (art. 80 LEF), le censure di
diritto materiale, se riguardano fatti verificatisi “dopo” la decisione invocata
quale titolo di rigetto, devono essere sollevate e discusse in sede di rigetto
dell’opposizione (art. 81 LEF; DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; sentenza della
CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2), fatta salva in seguito la via
dell’annullamento dell’esecuzione in procedura sommaria (art. 85 LEF) od
ordinaria (art. 85a LEF), in particolare quando l’escusso intenda
dimostrare eventuali pagamenti successivi alla decisione di merito fatti in
mano dell’escusso, che quest’ultimo non ha comunicato o ha rifiutato di
comunicare all’ufficio d’esecuzione (sentenza della CEF 14.2022.49 del 28
settembre 2022 consid. 2.2 e il rinvio). Nel caso in cui le parti divergono
sull’ammontare dei pagamenti, spetta pertanto al giudice determinarsi in merito
e non all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza. Il ricorso è di
conseguenza irricevibile.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.