15.2022.104
Pignoramento di salario durante la causa di contestazione del ritorno a miglior fortuna
12 ottobre 2022Italiano6 min
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.104
Lugano
12 ottobre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 31 agosto 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il pignoramento emesso il 23 agosto 2022 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 ottobre 2020 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso
di fr. 4'701.70 oltre a spese e interessi.
B. Con decisione 25 novembre 2021 la Giudice di pace del Circolo di Agno ha parzialmente ammesso l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta da RI 1, stabilendo un’eccedenza pignorabile del
reddito mensile dell’escussa pari a fr. 270.–. A richiesta dell’escutente
del 6 dicembre 2021, l’UE ha proceduto, il 30 marzo 2022, a pignorare il
salario versato all’escussa dall’__________ per la quota mensile eccedente fr. 2'231.40.
L’11 aprile 2022, l’UE ha annullato il pignoramento e l’ha poi nuovamente
notificato al datore di lavoro il 28 aprile 2022 limitatamente a fr. 270.– mensili. Avendo questa Camera, il 4 maggio
2022, concesso effetto sospensivo al ricorso presentato dall’escussa contro la
decisione della Giudice di pace, il 13 maggio 2022 l’UE ha nuovamente annullato
il pignoramento.
C. Con
sentenza del 3 giugno 2022 (inc. 14.2021.204), la Camera ha dichiarato
irricevibile il ricorso appena citato. Entro il termine di venti giorni
menzionato nella sentenza, il 4 luglio 2022 RI 1 ha promosso davanti alla
Giudicatura di pace del circolo di Agno azione di contestazione di ritorno a
miglior fortuna (in procedura ordinaria).
D. Il
28 agosto 2022, l’UE ha nuovamente notificato al datore di lavoro di RI 1 il
pignoramento del suo salario limitatamente
a fr. 270.– mensili e il 31 agosto l’ha notificato alla cassa disoccupazione
__________ in seguito all’avvenuta fine del rapporto di lavoro con l’__________.
E. Con
ricorso del 31 agosto 2022, RI 1 chiede di sospendere il pignoramento con
effetto immediato e di rimborsarle da subito la quota di fr. 270.–
eventualmente pignorata del salario di agosto 2022.
F. Il
5 settembre 2022, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto
sospensivo parziale nel senso che ha ordinato la sospensione della
distribuzione delle quote di salario pignorate fino alla decisione sul ricorso.
G. Con
osservazioni del 22 settembre 2022 l’UE ha confermato il proprio operato, fatta
eccezione della mancata indicazione sul verbale di pignoramento del suo
carattere provvisorio (fatto presente nell’ordinanza del 5 settembre). Entro il
termine assegnatole, la PI 1 non ha presentato osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2.
La
ricorrente chiede di sospendere il pignoramento con effetto immediato in quanto
è tuttora pendente la causa di contestazione di ritorno a miglior fortuna da
lei avviata e sia lei che il marito si tro-vano in una situazione assai
precaria dal momento che sono entrambi disoccupati.
3.
Se
il credito posto in esecuzione non è (più) contestato, il creditore procedente
– decorso il termine per il pagamento – può chiedere la continuazione dell’esecuzione e domandare il pignoramento provvisorio
non appena il giudice ha accertato, nella procedura sommaria (art. 265a
cpv. 1 a 3 LEF), che l’escusso è ritornato a miglior fortuna (DTF 126 III 204
segg.), limitatamente, al massimo, all’importo della miglior fortuna
eventualmente stabilito dal giudice (cfr. art. 265a cpv. 3, primo
periodo LEF).
3.1
Nella fattispecie, l’UE ha quindi a ragione dato
seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dall’PI
1.
dopo che la Giudice di pace, il 25
novembre 2021, aveva parzialmente accolto l’opposizione per non ritorno a
miglior fortuna interposta dall’escussa. Ha prontamente limitato il
pignoramento alla quota di fr. 270.– stabilita dal Giudice dopo che l’escussa
gli aveva segnalato il suo errore iniziale (sopra ad B).
3.2
L’UE
avrebbe tuttavia dovuto eseguire il pignoramento in via unicamente provvisoria
(art. 83 cpv. 1 LEF per analogia), con la conseguenza che la distribuzione del
provento della realizzazione andava sospesa
(cfr. art. 118 LEF). Il ricorso va accolto in questa misura. Va invece
respinta la richiesta di restituzione di quanto pignorato (attualmente due
quote di fr. 270.– ognuna versate sul conto dell’UE il 1° e il 29
settembre 2022). Il pignoramento
diverrà definitivo o decadrà al momento in cui la decisione nella causa di
contestazione del ritorno a miglior fortuna diventerà
esecutiva.
3.3
Con
un “complemento del ricorso” del 4
ottobre 2022, RI 1 ha chiesto a questa Camera di poter pagare lei direttamente la
trattenuta di fr. 270.–, se richiesto per mezzo di un ordine permanente.
Si tratta però di una domanda da rivolgere in prima battuta all’UE. L’autorità
di vigilanza potrebbe essere chiamata a determinarsi al riguardo solo se l’UE
la dovesse respingere o ignorare.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto
e di conseguenza è fatto ordine al-l’Ufficio d’esecuzione di menzionare
sul verbale di pignoramento il suo carattere provvisorio e di sospendere la
distribuzione alla procedente di quanto pignorato fino a decisione esecutiva
nella causa di contestazione del ritorno a
miglior fortuna.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.