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Decisione

15.2022.104

Pignoramento di salario durante la causa di contestazione del ritorno a miglior fortuna

12 ottobre 2022Italiano6 min

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 per l’in­casso

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.104

Lugano

12 ottobre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 31 agosto 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il pignoramento emesso il 23 agosto 2022 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 ottobre 2020 dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso RI 1 per l’in­casso

di fr. 4'701.70 oltre a spese e interessi.

B. Con decisione 25 novembre 2021 la Giudice di pace del Circolo di Agno ha parzialmente ammesso l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta da RI 1, stabilendo un’eccedenza pignorabile del

reddito mensile dell’escussa pari a fr. 270.–. A richiesta dell’escutente

del 6 dicembre 2021, l’UE ha proceduto, il 30 marzo 2022, a pignorare il

salario versato all’escussa dall’__________ per la quota mensile eccedente fr. 2'231.40.

L’11 aprile 2022, l’UE ha annullato il pignoramento e l’ha poi nuovamente

notificato al datore di lavoro il 28 aprile 2022 limitatamente a fr. 270.– mensili. Avendo questa Camera, il 4 mag­gio

2022, concesso effetto sospensivo al ricorso presentato dal­l’escussa contro la

decisione della Giudice di pace, il 13 maggio 2022 l’UE ha nuovamente annullato

il pignoramento.

C. Con

sentenza del 3 giugno 2022 (inc. 14.2021.204), la Camera ha dichiarato

irricevibile il ricorso appena citato. Entro il termine di venti giorni

menzionato nella sentenza, il 4 luglio 2022 RI 1 ha promosso davanti alla

Giudicatura di pace del circolo di Agno azione di contestazione di ritorno a

miglior fortuna (in procedura ordinaria).

D. Il

28 agosto 2022, l’UE ha nuovamente notificato al datore di lavoro di RI 1 il

pignoramento del suo salario limitatamen­te

a fr. 270.– mensili e il 31 agosto l’ha notificato alla cassa disoccupazione

__________ in seguito all’avvenuta fine del rapporto di lavoro con l’__________.

E. Con

ricorso del 31 agosto 2022, RI 1 chiede di sospendere il pignoramento con

effetto immediato e di rimborsarle da subito la quota di fr. 270.–

eventualmente pignorata del salario di agosto 2022.

F. Il

5 settembre 2022, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto

sospensivo parziale nel senso che ha ordinato la sospensione della

distribuzione delle quote di salario pignorate fi­no alla decisione sul ricorso.

G. Con

osservazioni del 22 settembre 2022 l’UE ha confermato il proprio operato, fatta

eccezione della mancata indicazione sul verbale di pignoramento del suo

carattere provvisorio (fatto presente nell’ordinanza del 5 settembre). Entro il

termine assegnatole, la PI 1 non ha presentato osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2.

La

ricorrente chiede di sospendere il pignoramento con effetto immediato in quanto

è tuttora pendente la causa di contestazione di ritorno a miglior fortuna da

lei avviata e sia lei che il marito si tro-vano in una situazione assai

precaria dal momento che sono entrambi disoccupati.

3.

Se

il credito posto in esecuzione non è (più) contestato, il creditore procedente

– decorso il termine per il pagamento – può chiedere la continuazione dell’esecuzione e domandare il pignoramento prov­visorio

non appena il giudice ha accertato, nella procedura sommaria (art. 265a

cpv. 1 a 3 LEF), che l’escusso è ritornato a miglior fortuna (DTF 126 III 204

segg.), limitatamente, al massimo, all’im­porto della miglior fortuna

eventualmente stabilito dal giudice (cfr. art. 265a cpv. 3, primo

periodo LEF).

3.1

Nella fattispecie, l’UE ha quindi a ragione dato

seguito alla doman­da di continuazione dell’esecuzione presentata dall’PI

1.

dopo che la Giudice di pace, il 25

novembre 2021, aveva parzialmente accolto l’opposizione per non ritorno a

miglior fortuna interposta dall’escussa. Ha prontamente limitato il

pignoramento alla quota di fr. 270.– stabilita dal Giudice dopo che l’escus­sa

gli aveva segnalato il suo errore iniziale (sopra ad B).

3.2

L’UE

avrebbe tuttavia dovuto eseguire il pignoramento in via unicamente provvisoria

(art. 83 cpv. 1 LEF per analogia), con la conseguenza che la distribuzione del

provento della realizzazione andava sospesa

(cfr. art. 118 LEF). Il ricorso va accolto in questa mi­sura. Va invece

respinta la richiesta di restituzione di quanto pignorato (attualmente due

quote di fr. 270.– ognuna versate sul conto dell’UE il 1° e il 29

settembre 2022). Il pignoramento

diverrà definitivo o decadrà al momento in cui la decisione nella causa di

contestazione del ritorno a miglior fortuna diventerà

esecutiva.

3.3

Con

un “complemento del ricorso” del 4

ottobre 2022, RI 1 ha chiesto a questa Camera di poter pagare lei direttamente la

trattenuta di fr. 270.–, se richiesto per mezzo di un ordine permanente.

Si tratta però di una domanda da rivolgere in prima battuta all’UE. L’autorità

di vigilanza potrebbe essere chiamata a determinarsi al riguardo solo se l’UE

la dovesse respingere o ignorare.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto

e di conseguenza è fatto ordine al-l’Ufficio d’esecuzione di menzionare

sul verbale di pignoramento il suo carattere provvisorio e di sospendere la

distribuzione alla procedente di quanto pignorato fino a decisione esecutiva

nella causa di contestazione del ritorno a

miglior fortuna.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.