15.2022.105
Pignoramento. Contestazione dei crediti degli escutenti. Ripetizione di censure già respinte in tre precedenti procedure di ricorso
21 novembre 2022Italiano5 min
impugnativa risulta irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in
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Incarto n.
15.2022.105
Lugano
21 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 2 settembre 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 12 agosto
2022 nelle esecuzioni del gruppo n. 4 (n. __________72, __________22 e __________67)
promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da:
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
PI 3,
PI 1,
(rappresentata da RA 1, )
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che a favore dei creditori appena menzionati, il 13 luglio 2022 la
sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto al pignoramento
della quota di 1⁄6 dell’escusso RI 1 nella comunione ereditaria del padre fu __________, i cui attivi comprendono in
particolare il fondo n. __________ RFD di __________, stimandone il valore in fr. 102'906.–;
che
l’UE ha accertato che l’escusso non possiede altri beni da sottoporre a
pignoramento;
ch’egli
lavora solo saltuariamente, ma l’UE ha ritenuto i suoi introiti inaccertabili;
che con il ricorso in esame, del 2 settembre 2022,
RI 1 contesta l’esecuzione del pignoramento e il relativo verbale del 12 agosto
2022, così come tutte le operazioni dell’UE, comprese quelle fatte “all’Ufficio dei registri
Fatti
di Locarno, al creditore ipotecario, alla PI 3 e ai coeredi”;
che presentato all’autorità di vigilanza – nel
Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) –
entro il termine di legge di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dalla notifica
del verbale di pignoramento impugnato, notificato
all’escusso il 23 agosto 2022 (secondo il tracciamento della raccomandata
allegata al ricorso quale doc. 2),
il ricorso è tempestivo;
che
il ricorrente ribadisce sostanzialmente parte degli argomenti già fatti valere
contro i pignoramenti a favore dei gruppi n. 1, 2 e 3 (sentenze della CEF
15.2021.106 e 15.2021.125 del 14 gennaio 2022, e 15.2022.35 del 23 marzo 2022);
che
– va quindi ribadito per l’ultima volta – nella misura in cui il ricorrente
contesta “tutte le operazioni
fatte e contenute nel Verbale di pignoramento 25.02.2022, e anche le operazioni
fatte all’Ufficio dei registri di Locarno, al creditore ipotecario e alla PI 1
e ai coeredi” senz’altra precisazione, la sua
impugnativa risulta irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che
il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare le pretese
dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto dell’opposizione, ormai
chiuse con delle sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle in
discussione in occasione del pignoramento;
che la questione dell’accesso al suo conto aperto
presso la PI 3 non si pone in questa sede, perché contrariamente a quanto
allega il ricorrente non è oggetto dell’ultimo pignoramento;
che il
medesimo discorso vale per la contestazione del minimo esistenziale e per l’importo
del suo reddito (ricopiate dal citato ricorso 15.2021.106), giacché l’UE non l’ha neppure accertato né
pignorato (già citata sentenza 15.2021.125, pag. 2);
che le
decisioni relative ai ricorsi interposti da RI 1 in merito ai gruppi da 1 a 3
Considerandi
sono già state emesse e sono definitive (cfr. sentenze del Tribunale
federale 5A_88+89/2022 del 16 febbraio 2022, 5F+7_6/2022 del 1° aprile 2022 e
5A_281/2022 del 26 aprile 2022), sicché la sua richiesta di effetto sospensivo
è senza oggetto, come lo è pure per il ricorso ora in esame, stante l’esito del
giudizio odierno;
che
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;
che
stante l’esito del giudizio odierno, anche nel caso in esame si può prescindere
dal trasmettere il ricorso all’UE per eseguire l’istruttoria prevista dalla
legge di procedura (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per il medesimo motivo si giustifica di rinunciare alla notificazione della
sentenza ai creditori, cui il ricorso non è stato comunicato;
che
RI 1 è reso attento che eventuali futuri ricorsi fondati
su censure già respinte più volte in precedenza verranno considerati abusivi e
gli saranno restituiti senz’ulteriore formalità (art. 132 cpv. 3 CPC per
analogia);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.