Lexipedia

Decisione

15.2022.105

Pignoramento. Contestazione dei crediti degli escutenti. Ripetizione di censure già respinte in tre precedenti procedure di ricorso

21 novembre 2022Italiano5 min

impugnativa risulta irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.105

Lugano

21 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 2 settembre 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 12 agosto

2022 nelle esecuzioni del gruppo n. 4 (n. __________72, __________22 e __________67)

promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da:

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

PI 3,

PI 1,

(rappresentata da RA 1, )

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che a favore dei creditori appena menzionati, il 13 luglio 2022 la

sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto al pignoramento

della quota di 1⁄6 dell’escusso RI 1 nella comunione ereditaria del padre fu __________, i cui attivi comprendono in

particolare il fondo n. __________ RFD di __________, stimandone il valore in fr. 102'906.–;

che

l’UE ha accertato che l’escusso non possiede altri beni da sottoporre a

pignoramento;

ch’egli

lavora solo saltuariamente, ma l’UE ha ritenuto i suoi introiti inaccertabili;

che con il ricorso in esame, del 2 settembre 2022,

RI 1 contesta l’esecuzione del pignoramento e il relativo verbale del 12 agosto

2022, così come tutte le operazioni dell’UE, comprese quelle fatte “all’Ufficio dei registri

Fatti

di Locarno, al creditore ipotecario, alla PI 3 e ai coeredi”;

che presentato all’autorità di vigilanza – nel

Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) –

entro il termine di legge di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dalla notifica

del verbale di pignoramento impugnato, notificato

all’escusso il 23 agosto 2022 (secondo il tracciamento della raccomandata

allegata al ricorso quale doc. 2),

il ricorso è tempestivo;

che

il ricorrente ribadisce sostanzialmente parte degli argomenti già fatti valere

contro i pignoramenti a favore dei gruppi n. 1, 2 e 3 (sentenze della CEF

15.2021.106 e 15.2021.125 del 14 gennaio 2022, e 15.2022.35 del 23 marzo 2022);

che

– va quindi ribadito per l’ultima volta – nella misura in cui il ricorrente

contesta “tutte le operazioni

fatte e contenute nel Verbale di pignoramento 25.02.2022, e anche le operazioni

fatte all’Ufficio dei registri di Locarno, al creditore ipotecario e alla PI 1

e ai coeredi” senz’altra precisazione, la sua

impugnativa risulta irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che

il ricorrente ha avuto la possibilità di contestare le pretese

dei creditori pignoranti nelle procedure di rigetto dell’opposizione, ormai

chiuse con delle sentenze definitive, e non può quindi più rimetterle in

discussione in occasione del pignoramento;

che la questione dell’accesso al suo conto aperto

presso la PI 3 non si pone in questa sede, perché contrariamente a quanto

allega il ricorrente non è oggetto dell’ultimo pignoramento;

che il

medesimo discorso vale per la contestazione del minimo esistenziale e per l’importo

del suo reddito (ricopiate dal citato ricorso 15.2021.106), giacché l’UE non l’ha neppure accertato né

pignorato (già citata sentenza 15.2021.125, pag. 2);

che le

decisioni relative ai ricorsi interposti da RI 1 in merito ai gruppi da 1 a 3

Considerandi

sono già state emesse e sono definitive (cfr. sentenze del Tribunale

federale 5A_88+89/2022 del 16 febbraio 2022, 5F+7_6/2022 del 1° aprile 2022 e

5A_281/2022 del 26 aprile 2022), sicché la sua richiesta di effetto sospensivo

è senza oggetto, come lo è pure per il ricorso ora in esame, stante l’esito del

giudizio odierno;

che

nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

che

stante l’esito del giudizio odierno, anche nel caso in esame si può prescindere

dal trasmettere il ricorso all’UE per eseguire l’i­­struttoria prevista dalla

legge di procedura (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per il medesimo motivo si giustifica di rinunciare alla notificazione della

sentenza ai creditori, cui il ricorso non è stato comunicato;

che

RI 1 è reso attento che eventuali futuri ricorsi fondati

su censure già respinte più volte in precedenza verranno considerati abusivi e

gli saranno restituiti senz’ulteriore formalità (art. 132 cpv. 3 CPC per

analogia);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.