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Decisione

15.2022.106

Comminatoria di fallimento. Ricorso per motivi di merito

21 novembre 2022Italiano4 min

n. __________ promossa il 18 marzo 2022 PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 4'650.–

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.106

Lugano

21 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 8 settembre 2022 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 29 aprile

2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, IT-__________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa il 18 marzo 2022 PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 4'650.–

complessivi oltre agli accessori, il 29

aprile 2022 la sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’escussa

non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di

fallimento.

B. Con ricorso 8 settembre 2022, la RI 1 contesta la

comminatoria di fallimento e ne chiede implicitamente l’annullamento.

C. Nelle

sue osservazioni del 13 settembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare

la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti

istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente

per ragioni formali (Markus in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecu­­zione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’as­­senza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inol­­tro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece

preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del

credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità

giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della

procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, la RI 1 si duole che l’escutente "è andata in infortunio senza avvisare che tipo

di problema aveva", non ha mai consegnato i

Considerandi

certificati medici in originale, non si è mai presentata dal loro medico e "faceva pagare ai clienti con quello che

batteva in cassa", creandole un danno cospicuo.

Quanto

censurato dalla ricorrente riguarda ovviamente una questione di merito, ossia l’esistenza

del credito posto in esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non

spetta né all’UE né all’au­­torità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di

censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1

LEF), o meglio le azioni di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF) o di

disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), che presuppongono però che l’escusso

abbia interposto opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF), ciò che la

reclamante ha omesso di fare, precludendosi la possibilità di opporsi alla

prosecuzione dell’ese­cuzione contestando la validità del credito posto in

esecuzione. L’UE ha quindi correttamente notificato la comminatoria di

fallimento impugnata (art. 88 cpv. 1 e 159 LEF). Non appaiono infatti dati

motivi formali d’annullamento della comminatoria di fallimento del tipo

indicato nel soprastante considerando 1.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– IT-.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.