15.2022.106
Comminatoria di fallimento. Ricorso per motivi di merito
21 novembre 2022Italiano4 min
n. __________ promossa il 18 marzo 2022 PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 4'650.–
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.106
Lugano
21 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 8 settembre 2022 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 29 aprile
2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, IT-__________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 18 marzo 2022 PI 1 contro la RI 1 per l’incasso di fr. 4'650.–
complessivi oltre agli accessori, il 29
aprile 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), appurato che l’escussa
non aveva interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di
fallimento.
B. Con ricorso 8 settembre 2022, la RI 1 contesta la
comminatoria di fallimento e ne chiede implicitamente l’annullamento.
C. Nelle
sue osservazioni del 13 settembre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare
la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti
istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente
per ragioni formali (Markus in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, la RI 1 si duole che l’escutente "è andata in infortunio senza avvisare che tipo
di problema aveva", non ha mai consegnato i
Considerandi
certificati medici in originale, non si è mai presentata dal loro medico e "faceva pagare ai clienti con quello che
batteva in cassa", creandole un danno cospicuo.
Quanto
censurato dalla ricorrente riguarda ovviamente una questione di merito, ossia l’esistenza
del credito posto in esecuzione. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non
spetta né all’UE né all’autorità di vigilanza pronunciarsi su questo tipo di
censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria (art. 17 cpv. 1
LEF), o meglio le azioni di rigetto dell’opposizione (art. 79 segg. LEF) o di
disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF), che presuppongono però che l’escusso
abbia interposto opposizione al precetto esecutivo (art. 74 LEF), ciò che la
reclamante ha omesso di fare, precludendosi la possibilità di opporsi alla
prosecuzione dell’esecuzione contestando la validità del credito posto in
esecuzione. L’UE ha quindi correttamente notificato la comminatoria di
fallimento impugnata (art. 88 cpv. 1 e 159 LEF). Non appaiono infatti dati
motivi formali d’annullamento della comminatoria di fallimento del tipo
indicato nel soprastante considerando 1.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– IT-.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.