15.2022.107
Esecuzione in via di realizzazione del pegno mobiliare. Sostituzione del pegno con una somma di denaro sufficiente. Distinzione tra pegno manuale e diritto di ritenzione. Onere della prova
13 gennaio 2023Italiano14 min
l’RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 702'445.– in base all’“Accordo di proroga del mandato di vendita in
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.107
Lugano
13 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 19 settembre 2022 della
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno
mobiliare promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1
(patrocinato dall’ PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno,
emesso l’8 luglio 2020 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE),
l’RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 702'445.– in base all’“Accordo di proroga del mandato di vendita in
esclusiva con poteri di rappresentanza di data 1. febbraio 2018”. Quale oggetto del pegno il precetto indica quanto segue:
«Dipinto "Trittico su tavole raffigurante il Giudizio
Universale" depositato nella cassa cod. __________ presso la cabina no. __________
situata al II. piano del fabbricato "__________" in Via __________ a __________.
Proprietario del pegno: PI 1”»
B. In
mancanza di opposizione al precetto esecutivo, il 2 giugno 2021 l’RI 1 ha
chiesto all’UE di realizzare il pegno. Mediante avviso d’incanto del 25
febbraio 2022 l’Ufficio ha quindi fissato l’asta per il 27 aprile 2022.
C. A
seguito dell’azione di accertamento dell’inesistenza del debito con richiesta
di provvedimenti supercautelari e cautelari, presentata da PI 1 il 26 aprile
2022 dinanzi alla Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud (inc. __________), con
ordinanza dello stesso giorno (inc. __________) il Pretore ha sospeso la nota
esecuzione sino a decisione sul merito, ragione per cui l’incanto è stato
annullato.
D. Mediante
scritto del 1° settembre 2022 PI 1 ha chiesto
all’Ufficio la restituzione del pegno, producendo una lettera dell’PI 2,
con sede a __________, ove quest’ultima conferma la sua volontà di acquistare
il trittico e si dichiara disposta a versare l’importo oggetto dell’esecuzione dietro
consegna dell’opera, senza con ciò riconoscere le ragioni oggetto del
contenzioso pendente tra l’RI 1 e PI 1, destinato quindi a proseguire tra di
loro.
E. Preso
atto di tale richiesta, tramite lettera del 5 settembre 2022 l’escutente si è
opposta alla sostituzione del pegno, sostenendo che nella fattispecie si
applicano le norme sul pegno manuale (art. 884 e segg. CC) e che per la
sostituzione occorre il suo consenso, ch’essa ha subordinato al pagamento
definitivo di tutte le sue pretese, ovvero quelle oggetto della procedura
esecutiva e “quelle notificate
o sorte successivamente”.
F. Con
e-mail del 7 settembre 2022 PI 1 ha precisato all’Ufficio che la sostituzione
del pegno si fonda in realtà sull’art. 898 cpv. 1 CC.
G. Facendo
proprie le argomentazioni dell’escusso, il 12 settembre 2022 l’UE ha acconsentito a sostituire il pegno con il
deposito di fr. 921'545.10, pari all’importo del credito posto in
esecuzione, delle spese esecutive e di realizzazione, nonché delle spese e
delle ripetibili massime riguardanti la
causa di accertamento dell’inesistenza del debito sino all’ultima
istanza giudiziaria.
H. Mediante
ricorso del 19 settembre 2022 RI 1 si aggrava contro siffatto provvedimento,
chiedendone l’annullamento.
I. Con
osservazioni del 30 settembre 2022 PI 1 si oppone al gravame, postulandone la
reiezione, come pure l’UE nelle sue del 5 ottobre 2022.
L. Con
replica spontanea del 18 ottobre 2022 e duplica del 31 ottobre 2022 le parti si
sono riconfermate sostanzialmente nelle loro posizioni. Il 4 novembre 2022 l’RI
1 ha pure prodotto copia della decisione 3 novembre 2022 con cui il Pretore ha
respinto l’istanza cautelare 14 ottobre 2022 di PI 1 volta a ottenere l’autorizzazione
a effettuare un deposito giudiziario di fr. 921'545'10 all’UE a copertura
del credito posto in esecuzione dietro restituzione dell’oggetto del pegno.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 12 settembre 2022 dall’UE, il
ricorso presentato il 19 settembre 2022 è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF).
2.
La
ricorrente si duole di una carente motivazione della decisione impugnata,
sostenendo che l’Ufficio si è limitato genericamente a rinviare all’art. 898
cpv. 1 CC. Ove l’organo esecutivo intendesse invece riferirsi all’art. 889 cpv.
1.
CC, l’insorgente reputa che nella fattispecie non sia dato alcun motivo di
estinzione del diritto di pegno, siccome secondo tale norma la restituzione
dell’oggetto del pegno è subordinata al completo soddisfacimento del creditore.
Essa è dunque del parere che per sostituire il pegno con il deposito di una
somma in denaro è necessario il consenso del creditore, circostanza che nel
caso concreto non si è avverata.
Da
parte sua, il resistente rileva che la disposizione su cui si fonda il
provvedimento dell’UE è corretta, sicché una volta fornita la garanzia, il
creditore che ha esercitato il diritto di ritenzione sul bene confidatogli è
tenuto alla sua restituzione. Egli ritiene inoltre abusiva l’invocazione dell’art.
889.
cpv. 2 CC, rilevando che la ricorrente non si oppone alla riconsegna del
pegno perché non soddisfatta, come la norma presupporrebbe, bensì perché
intenzionata a ottenere una partecipazione in denaro al prezzo di vendita dell’opera,
come ha dichiarato nell’e-mail 6 settembre 2022, prodotta con le osservazioni.
Nella
replica spontanea, l’RI 1 rileva che le argomentazioni giuridiche della
controparte fanno riferimento alla situazione riguardante il diritto di
ritenzione, mentre – a suo dire – le parti hanno stipulato la costituzione di un
diritto di pegno (manuale), come appare nei contratti 10 settembre 2020 e 4
marzo 2021 allegati alla replica.
Con
la duplica PI 1 ribatte infine che il contratto originale di mandato (non
viziato) prevedeva esclusivamente il diritto di ritenzione. Rimarca pure che la
ricorrente “invoca
abusivamente norme di diritto per giustificare diniego insensato e
ostruzionista (doc. 8), dimenticando che la questione sollevata è prettamente
di natura civile, di competenza dunque di altra Corte”.
2.1
Giusta
l’art. 898 cpv. 1 CC, non adempiendo il debitore alle sue obbligazioni, il
creditore può, se non è sufficientemente garantito, realizzare la cosa
ritenuta, come se fosse un pegno manuale, previa diffida al debitore. Il
debitore può dunque impedire l’esercizio del diritto di ritenzione se presta
delle garanzie sufficienti nel senso della predetta norma, ciò che può fare in
ogni tempo, fino alla realizzazione della cosa ritenuta (DTF 46 III 388). Il
Tribunale federale ha avuto occasione di stabilire ad esempio che il debitore
può impedire la realizzazione dei beni inventariati per la tutela del diritto
di ritenzione del locatore di locali commerciali (art. 268 e 299c CO),
fornendo delle garanzie sufficienti giusta l’art. 898 cpv. 1 CC, ovvero
depositando una somma di denaro presso l’ufficio d’esecuzione o il giudice in
sostituzione dei beni inventariati. In tale evenienza, il creditore ha, sulla
somma depositata, un diritto di pegno sottoposto alle medesime condizioni che
il diritto di ritenzione (DTF 90 III 57 consid. 1). Sulla scorta di tale decisione,
anche questa Camera ha avuto modo in passato di statuire che i beni mobili
inventariati possono essere sostituiti in particolare con una garanzia bancaria
nella procedura di ritenzione dell’art. 283 LEF, a patto che l’ammontare della
garanzia copra il capitale e gli accessori (sentenza della CEF del 13 luglio
1979.
in re W., Rep. 1980, 286 consid. 8). Alla
luce della giurisprudenza appena esposta, è dunque possibile in principio
sostituire un oggetto vincolato al diritto di ritenzione con una somma di
denaro da depositare presso l’ufficio d’esecuzione giusta l’art. 898
cpv. 1 CC.
2.2
Nel
caso in rassegna, l’UE ha acconsentito alla sostituzione del pegno con il
deposito di una somma di denaro, fondandosi principalmente sull’“Accordo di proroga del mandato di vendita in
esclusiva con poteri di rappresentanza” sottoscritto
dalle parti il 1° febbraio 2018, da cui emerge in particolare che “il mandante riconosce già sin d’ora alla
mandataria un diritto di ritenzione sull’opera, quale pegno, fino all’integrale
soddisfo di tutte le sue pretese” (v. accordo in
questione agli atti, pag. 3), dando così per acquisita, in presenza di un
diritto di ritenzione, l’applicabilità dell’art. 898 cpv. 1 CC. L’escutente
aveva però sostenuto nel suo scritto del 5 settembre 2022 che alla fattispecie
sono applicabili le norme sul pegno manuale, ovvero gli art. 884 segg. CC, che
non contengono una disposizione analoga a quella dell’art. 898 cpv. 1 CC. Anche
in sede di replica spontanea essa ha
ribadito tale argomentazione, allegando gli accordi di proroga del 10
settembre 2020 e 4 marzo 2021 del medesimo mandato, da cui – secondo essa –
risulta chiara la volontà delle parti di costituire un pegno (manuale) (doc. E
e F, pagg. 1 e 4: “ad eccezione del
diritto di pegno a favore della qui mandataria, non grava alcun diritto di terzi su di essa”; “nel caso in cui alla scadenza del presente accordo (28/2/2021) l’opera
non fosse stata venduta, la stessa rimarrà in custodia della mandataria
a titolo di pegno”). L’escussa ha infine riconfermato
nella duplica la tesi secondo cui le parti hanno stipulato nel contratto
originale di mandato (non viziato) un diritto di ritenzione.
2.3
Dal
profilo del diritto civile, è possibile sostituire il pegno con una somma di
denaro sulla scorta dell’art. 898 cpv.1 CC solo in presenza di un diritto di
ritenzione, mentre la legge non prevede tale possibilità per i pegni manuali
(art. 889 cpv. 2 CC; Bauer/Bauer in: Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6ª ed. 2019, n. 5 ad art. 889 CC; Foëx in:
Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 17 ad art. 889 CC).
2.3.1
Dal
profilo del diritto esecutivo, le norme sulla realizzazione del pegno (art. 151
segg. LEF) sono di principio applicabili sia ai diritti di pegno mobiliare sia
ai diritti di ritenzione (raggruppati sotto la designazione di “pegno manuale”
dall’art. 37 cpv. 2 LEF). La legge non disciplina le condizioni per la
restituzione al debitore dell’oggetto del pegno mobiliare o del diritto di
ritenzione. Per il secondo tipo di pegno è ammessa l’applicabilità per analogia
delle norme di diritto civile, o meglio dell’art. 898 cpv.1 CC (sopra consid.
2.1), ma la sostituzione degli oggetti ritenuti con una somma di denaro è considerata un provvedimento di puro diritto
esecutivo, subordinato (anche) alle condizioni
specifiche del diritto esecutivo, segnatamente per quanto attiene al
rispetto dei termini di convalida (DTF 73
III 130; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, 2003, n. 37 ad art. 283 LEF) e all’esigenza che la garanzia
copra tutti i beni ritenuti (DTF 90 III 57 consid. 1; Wiede in: Basler
Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 68 ad art. 283 LEF). Sulla
somma di denaro depositata in loro sostituzione l’escutente
acquisisce un diritto di pegno manuale sottoposto alle stesse condizioni e
cause di estinzione che il suo diritto di ritenzione. Di
natura esecutiva, la decisione al riguardo spetta
all’ufficio d’esecuzione, non al giudice civile come invece
sostenuto dall’escusso nella duplica spontanea.
2.3.2
In
mancanza di una norma equivalente per i diritti di pegno mobiliare, essi non possono essere sostituiti con
una garanzia. L’escusso non può nemmeno pagare all’ufficio la somma
posta in esecuzione con la condizione che il procedente consenta a riconsegnar-gli
l’oggetto del pegno (mobiliare): deve scegliere tra il pagamento incondizionato
o la prosecuzione dell’esecuzione (DTF 74 III 25; Bernheim/Känzig/Geiger in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 16 ad art. 151 LEF).
2.4
Nella
fattispecie è controverso se il diritto vantato dall’escutente sul trittico è,
come egli pretende, un diritto di pegno mobiliare oppure, come sostiene invece
l’escusso (seguito dall’UE), un diritto di ritenzione.
2.4.1
Ora,
finché l’oggetto del pegno è in possesso del creditore
o dell’UE, l’escusso non può validamente disporne. Spetta dunque a lui,
se vuole recuperarne la disponibilità, dimostrare che il diritto di pegno
dell’escutente, in sé rimasto incontestato dal momento che al precetto
esecutivo non è stata interposta opposizione, è un diritto di ritenzione e che
la garanzia da lui offerta è sufficiente nel senso dell’art. 898 cpv.1 CC. Al
riguardo, PI 1 si è limitato ad allegare di
avere, con il mandato di vendita del 7 luglio 2016, conferito all’RI 1 il
possesso del trittico “con diritto di ritenzione” (osservazioni al ricorso, pag. 3 in alto) e, con la duplica spontanea, ha precisato che il contratto originale di
mandato prevedeva esclusivamente un diritto di ritenzione, senza peraltro
produrre il contratto, limitandosi a indicarne il riferimento (doc. E) nella
petizione di accertamento dell’inesistenza del debito. Ciò non basta per ritenere dimostrata l’esistenza di un diritto di
ritenzione.
2.4.2
Non
è d’altronde necessario richiamare il contratto originale
di mandato. In effetti, il diritto di ritenzione degli
art. 895 a 898 CC – applicabili nella fattispecie come diritto pubblico
sostitutivo (sopra consid. 2.3.1), che però corrisponde anche al diritto
applicabile pattuito dalle parti (doc. B ad V) – è un diritto di pegno manuale legale, che nasce ex lege quando le
condizioni stabilite dalla legge sono riunite. Non può quindi essere creato
volontariamente, sicché il contratto che tenderebbe alla costituzione di un
diritto di ritenzione è nullo; potrebbe tutt’al più essere convertito in un contratto di pegno manuale (Foëx, op. cit., n. 4 e 5
ad art. 895 e i rinvii). Ne segue che la tesi dell’escusso,
seguita dall’UE, secondo cui egli avrebbe conferito alla mandataria un diritto
di ritenzione sul trittico, è insostenibile. Come risulta dal testo
dell’accordo di proroga del mandato del 1° febbraio 2018 (menzionato sul
precetto esecutivo e agli atti), il diritto della mandataria sull’opera a
garanzia del proprio compenso dev’essere qualificato “quale
pegno” manuale (doc. B ad IV, ultimo paragrafo), ciò che confermano le proroghe del 10
settembre 2020 e 4 marzo 2021 (sopra consid. 2.2). L’accordo delle parti esclude, implicitamente, l’esistenza
contemporanea di un diritto di ritenzione legale sul trittico (art. 896
cpv. 2 CC e Foëx, op. cit., n. 6
ad art. 895). Comunque sia, l’escutente fonda la sua pretesa sul diritto di
pegno manuale e l’escusso, cui incombeva l’onere della prova (sopra ad 2.4),
non ha dimostrato l’esistenza esclusiva di un diritto di ritenzione
sull’opera.
2.4.3
Il
creditore la cui pretesa è garantita, come nella fattispecie, (anche) da un
pegno manuale, non è tenuto a tollerare la restituzione della cosa gravata
finché non è stato completamente e incondizionatamente disinteressato (sopra
consid. 2.3.2), conclusione cui è giunto anche il Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud nel decreto cautelare del 3 novembre 2022
(decisione CA.2022.55 del 3 novembre 2022, pag. 4). Il mero versamento di una somma di denaro in sostituzione del pegno
non basta. Checché ne dica l’escusso, l’opposizione dell’escutente non è
abusiva. Onde raggiungere il suo scopo, egli deve fare in modo che il
versamento dell’PI 2 sia eseguito in pagamento del credito posto in esecuzione
(art. 12 LEF e, per analogia, 889 cpv. 2 CC). In definitiva, la decisione impugnata è errata e va quindi annullata.
3.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il provvedimento impugnato è annullato.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.