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Decisione

15.2022.107

Esecuzione in via di realizzazione del pegno mobiliare. Sostituzione del pegno con una somma di denaro sufficiente. Distinzione tra pegno manuale e diritto di ritenzione. Onere della prova

13 gennaio 2023Italiano14 min

l’RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 702'445.– in base all’“Accor­do di proroga del mandato di vendita in

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.107

Lugano

13 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 19 settembre 2022 della

RI 1

(patrocinata dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, nell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno

mobiliare promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1

(patrocinato dall’ PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno,

emesso l’8 luglio 2020 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE),

l’RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 702'445.– in base all’“Accor­do di proroga del mandato di vendita in

esclusiva con poteri di rappresentanza di data 1. febbraio 2018”. Quale oggetto del pegno il precetto indica quanto segue:

«Dipinto "Trittico su tavole raffigurante il Giudizio

Universale" depositato nella cassa cod. __________ presso la cabina no. __________

situata al II. piano del fabbricato "__________" in Via __________ a __________.

Proprietario del pegno: PI 1”»

B. In

mancanza di opposizione al precetto esecutivo, il 2 giugno 2021 l’RI 1 ha

chiesto all’UE di realizzare il pegno. Mediante avviso d’incanto del 25

febbraio 2022 l’Ufficio ha quindi fissato l’a­­sta per il 27 aprile 2022.

C. A

seguito dell’azione di accertamento dell’inesistenza del debito con richiesta

di provvedimenti supercautelari e cautelari, presentata da PI 1 il 26 aprile

2022 dinanzi alla Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud (inc. __________), con

ordinanza dello stesso giorno (inc. __________) il Pretore ha sospeso la nota

esecuzione sino a decisione sul merito, ragione per cui l’incanto è stato

annullato.

D. Mediante

scritto del 1° settembre 2022 PI 1 ha chiesto

all’Ufficio la restituzione del pegno, producendo una lettera del­l’PI 2,

con sede a __________, ove quest’ultima conferma la sua volontà di acquistare

il trittico e si dichiara disposta a versare l’importo oggetto dell’esecuzione dietro

consegna dell’opera, sen­za con ciò riconoscere le ragioni oggetto del

contenzioso penden­te tra l’RI 1 e PI 1, destinato quindi a proseguire tra di

loro.

E. Preso

atto di tale richiesta, tramite lettera del 5 settembre 2022 l’escutente si è

opposta alla sostituzione del pegno, sostenendo che nella fattispecie si

applicano le norme sul pegno manuale (art. 884 e segg. CC) e che per la

sostituzione occorre il suo consenso, ch’essa ha subordinato al pagamento

definitivo di tutte le sue pretese, ovvero quelle oggetto della procedura

esecutiva e “quelle notificate

o sorte successivamente”.

F. Con

e-mail del 7 settembre 2022 PI 1 ha precisato all’Ufficio che la sostituzione

del pegno si fonda in realtà sull’art. 898 cpv. 1 CC.

G. Facendo

proprie le argomentazioni dell’escusso, il 12 settembre 2022 l’UE ha acconsentito a sostituire il pegno con il

deposito di fr. 921'545.10, pari all’importo del credito posto in

esecuzione, delle spese esecutive e di realizzazione, nonché delle spese e

delle ripetibili massime riguardanti la

causa di accertamento dell’inesisten­za del debito sino all’ultima

istanza giudiziaria.

H. Mediante

ricorso del 19 settembre 2022 RI 1 si aggrava contro siffatto provvedimento,

chiedendone l’annullamento.

I. Con

osservazioni del 30 settembre 2022 PI 1 si oppone al gravame, postulandone la

reiezione, come pure l’UE nelle sue del 5 ottobre 2022.

L. Con

replica spontanea del 18 ottobre 2022 e duplica del 31 ottobre 2022 le parti si

sono riconfermate sostanzialmente nelle loro posizioni. Il 4 novembre 2022 l’RI

1 ha pure prodotto copia della decisione 3 novembre 2022 con cui il Pretore ha

respinto l’istanza cautelare 14 ottobre 2022 di PI 1 vol­ta a ottenere l’autorizzazione

a effettuare un deposito giudiziario di fr. 921'545'10 all’UE a copertura

del credito posto in esecuzione dietro restituzione dell’oggetto del pegno.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 12 settembre 2022 dall’UE, il

ricorso presentato il 19 settembre 2022 è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF).

2.

La

ricorrente si duole di una carente motivazione della decisione impugnata,

sostenendo che l’Ufficio si è limitato genericamente a rinviare all’art. 898

cpv. 1 CC. Ove l’organo esecutivo intendesse invece riferirsi all’art. 889 cpv.

1.

CC, l’insorgente reputa che nella fattispecie non sia dato alcun motivo di

estinzione del diritto di pegno, siccome secondo tale norma la restituzione

dell’oggetto del pegno è subordinata al completo soddisfacimento del creditore.

Essa è dunque del parere che per sostituire il pegno con il deposito di una

somma in denaro è necessario il consenso del creditore, circostanza che nel

caso concreto non si è avverata.

Da

parte sua, il resistente rileva che la disposizione su cui si fonda il

provvedimento dell’UE è corretta, sicché una volta fornita la garanzia, il

creditore che ha esercitato il diritto di ritenzione sul bene confidatogli è

tenuto alla sua restituzione. Egli ritiene inoltre abusiva l’invocazione dell’art.

889.

cpv. 2 CC, rilevando che la ricorrente non si oppone alla riconsegna del

pegno perché non soddisfatta, come la norma presupporrebbe, bensì perché

intenzionata a ottenere una partecipazione in denaro al prezzo di vendita del­l’opera,

come ha dichiarato nell’e-mail 6 settembre 2022, prodotta con le osservazioni.

Nella

replica spontanea, l’RI 1 rileva che le argomentazioni giuridiche della

controparte fanno riferimento alla situazio­ne riguardante il diritto di

ritenzione, mentre – a suo dire – le parti hanno stipulato la costituzione di un

diritto di pegno (manuale), come appare nei contratti 10 settembre 2020 e 4

marzo 2021 allegati alla replica.

Con

la duplica PI 1 ribatte infine che il contratto originale di mandato (non

viziato) prevedeva esclusivamente il diritto di ritenzione. Rimarca pure che la

ricorrente “invoca

abusivamente norme di diritto per giustificare diniego insensato e

ostruzionista (doc. 8), dimenticando che la questione sollevata è prettamente

di natura civile, di competenza dunque di altra Corte”.

2.1

Giusta

l’art. 898 cpv. 1 CC, non adempiendo il debitore alle sue obbligazioni, il

creditore può, se non è sufficientemente garantito, realizzare la cosa

ritenuta, come se fosse un pegno manuale, previa diffida al debitore. Il

debitore può dunque impedire l’esercizio del diritto di ritenzione se presta

delle garanzie sufficienti nel sen­so della predetta norma, ciò che può fare in

ogni tempo, fino alla realizzazione della cosa ritenuta (DTF 46 III 388). Il

Tribunale federale ha avuto occasione di stabilire ad esempio che il debitore

può impedire la realizzazione dei beni inventariati per la tutela del diritto

di ritenzione del locatore di locali commerciali (art. 268 e 299c CO),

fornendo delle garanzie sufficienti giusta l’art. 898 cpv. 1 CC, ovvero

depositando una somma di denaro presso l’ufficio d’esecuzione o il giudice in

sostituzione dei beni inventariati. In tale evenienza, il creditore ha, sulla

somma depositata, un diritto di pegno sottoposto alle medesime condizioni che

il diritto di ritenzione (DTF 90 III 57 consid. 1). Sulla scorta di tale decisione,

anche questa Camera ha avuto modo in passato di statuire che i beni mobili

inventariati possono essere sostituiti in particolare con una garanzia bancaria

nella procedura di ritenzione dell’art. 283 LEF, a patto che l’ammontare della

garanzia copra il capitale e gli accessori (sentenza della CEF del 13 luglio

1979.

in re W., Rep. 1980, 286 consid. 8). Alla

luce della giurisprudenza appena esposta, è dunque possibile in principio

sostituire un oggetto vincolato al diritto di ritenzione con una somma di

denaro da depositare pres­so l’ufficio d’esecuzione giusta l’art. 898

cpv. 1 CC.

2.2

Nel

caso in rassegna, l’UE ha acconsentito alla sostituzione del pegno con il

deposito di una somma di denaro, fondandosi principalmente sull’“Accordo di proroga del mandato di vendita in

esclusiva con poteri di rappresentanza” sottoscritto

dalle parti il 1° febbraio 2018, da cui emerge in particolare che “il mandante riconosce già sin d’ora alla

mandataria un diritto di ritenzione sull’opera, quale pegno, fino all’integrale

soddisfo di tutte le sue pretese” (v. accordo in

questione agli atti, pag. 3), dando così per acquisita, in presen­za di un

diritto di ritenzione, l’applicabilità dell’art. 898 cpv. 1 CC. L’escutente

aveva però sostenuto nel suo scritto del 5 settembre 2022 che alla fattispecie

sono applicabili le norme sul pegno manuale, ovvero gli art. 884 segg. CC, che

non contengono una disposizione analoga a quella dell’art. 898 cpv. 1 CC. Anche

in sede di replica spontanea essa ha

ribadito tale argomentazione, allegan­do gli accordi di proroga del 10

settembre 2020 e 4 marzo 2021 del medesimo mandato, da cui – secondo essa –

risulta chiara la volontà delle parti di costituire un pegno (manuale) (doc. E

e F, pagg. 1 e 4: “ad eccezione del

diritto di pegno a favore della qui man­dataria, non grava alcun diritto di terzi su di essa”; “nel caso in cui alla scadenza del presente accordo (28/2/2021) l’opera

non fosse sta­ta venduta, la stessa rimarrà in custodia della mandataria

a titolo di pegno”). L’escussa ha infine riconfermato

nella duplica la tesi secondo cui le parti hanno stipulato nel contratto

originale di mandato (non viziato) un diritto di ritenzione.

2.3

Dal

profilo del diritto civile, è possibile sostituire il pegno con una somma di

denaro sulla scorta dell’art. 898 cpv.1 CC solo in presenza di un diritto di

ritenzione, mentre la legge non prevede tale possibilità per i pegni manuali

(art. 889 cpv. 2 CC; Bauer/Bauer in: Basler

Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6ª ed. 2019, n. 5 ad art. 889 CC; Foëx in:

Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 17 ad art. 889 CC).

2.3.1

Dal

profilo del diritto esecutivo, le norme sulla realizzazione del pegno (art. 151

segg. LEF) sono di principio applicabili sia ai diritti di pegno mobiliare sia

ai diritti di ritenzione (raggruppati sotto la designazione di “pegno manuale”

dall’art. 37 cpv. 2 LEF). La legge non disciplina le condizioni per la

restituzione al debitore dell’oggetto del pegno mobiliare o del diritto di

ritenzione. Per il secondo tipo di pegno è ammessa l’applicabilità per analogia

delle norme di diritto civile, o meglio dell’art. 898 cpv.1 CC (sopra consid.

2.1), ma la sostituzione degli oggetti ritenuti con una somma di denaro è considerata un provvedimento di puro diritto

esecutivo, subordinato (anche) alle condizioni

specifiche del diritto esecutivo, segnatamente per quanto attiene al

rispetto dei termini di convalida (DTF 73

III 130; Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. IV, 2003, n. 37 ad art. 283 LEF) e all’esigenza che la garanzia

copra tutti i beni ritenuti (DTF 90 III 57 consid. 1; Wiede in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 68 ad art. 283 LEF). Sulla

somma di denaro depositata in loro sostituzione l’escutente

acquisisce un diritto di pegno manuale sottoposto alle stesse condizioni e

cause di estinzione che il suo diritto di ritenzione. Di

natura esecutiva, la decisione al riguardo spetta

all’ufficio d’esecuzione, non al giudice civile come invece

sostenuto dall’escusso nella duplica spontanea.

2.3.2

In

mancanza di una norma equivalente per i diritti di pegno mobiliare, essi non possono essere sostituiti con

una garanzia. L’escus­so non può nemmeno pagare all’ufficio la somma

posta in esecuzione con la condizione che il procedente consenta a riconsegnar-gli

l’oggetto del pegno (mobiliare): deve scegliere tra il pagamento incondizionato

o la prosecuzione dell’esecuzione (DTF 74 III 25; Bernheim/Känzig/Geiger in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 16 ad art. 151 LEF).

2.4

Nella

fattispecie è controverso se il diritto vantato dall’escutente sul trittico è,

come egli pretende, un diritto di pegno mobiliare oppure, come sostiene invece

l’escusso (seguito dall’UE), un diritto di ritenzione.

2.4.1

Ora,

finché l’oggetto del pegno è in possesso del creditore

o del­l’UE, l’escusso non può validamente disporne. Spetta dunque a lui,

se vuole recuperarne la disponibilità, dimostrare che il diritto di pegno

dell’escutente, in sé rimasto incontestato dal momento che al precetto

esecutivo non è stata interposta opposizione, è un diritto di ritenzione e che

la garanzia da lui offerta è sufficiente nel senso dell’art. 898 cpv.1 CC. Al

riguardo, PI 1 si è limitato ad allegare di

avere, con il mandato di vendita del 7 luglio 2016, conferito all’RI 1 il

possesso del trittico “con diritto di ritenzione” (osservazioni al ricorso, pag. 3 in alto) e, con la dupli­ca spontanea, ha precisato che il contratto originale di

mandato prevedeva esclusivamente un diritto di ritenzione, senza peraltro

produrre il contratto, limitandosi a indicarne il riferimento (doc. E) nella

petizione di accertamento dell’inesistenza del debito. Ciò non basta per ritenere dimostrata l’esistenza di un diritto di

ritenzione.

2.4.2

Non

è d’altronde necessario richiamare il contratto originale

di mandato. In effetti, il diritto di ritenzione degli

art. 895 a 898 CC – applicabili nella fattispecie come diritto pubblico

sostitutivo (sopra consid. 2.3.1), che però corrisponde anche al diritto

applicabile pattuito dalle parti (doc. B ad V) – è un diritto di pegno manuale legale, che nasce ex lege quando le

condizioni stabilite dalla legge sono riunite. Non può quindi essere creato

volontariamente, sicché il contratto che tenderebbe alla costituzione di un

diritto di ritenzione è nullo; potrebbe tutt’al più essere convertito in un contratto di pegno manuale (Foëx, op. cit., n. 4 e 5

ad art. 895 e i rinvii). Ne segue che la tesi dell’escusso,

seguita dall’UE, secondo cui egli avrebbe conferito alla mandataria un diritto

di ritenzione sul trittico, è insostenibile. Come risulta dal testo

dell’accordo di proroga del mandato del 1° febbraio 2018 (menzionato sul

precetto esecutivo e agli atti), il diritto della mandataria sull’opera a

garanzia del proprio compenso dev’essere qualificato “quale

pegno” manuale (doc. B ad IV, ultimo paragrafo), ciò che confermano le proroghe del 10

settembre 2020 e 4 marzo 2021 (sopra consid. 2.2). L’accordo delle parti esclude, implicitamente, l’esistenza

contemporanea di un diritto di ritenzione legale sul trittico (art. 896

cpv. 2 CC e Foëx, op. cit., n. 6

ad art. 895). Comunque sia, l’escutente fonda la sua pretesa sul diritto di

pegno manuale e l’escusso, cui incombeva l’onere della prova (sopra ad 2.4),

non ha dimostrato l’esistenza esclusiva di un diritto di ritenzione

sull’opera.

2.4.3

Il

creditore la cui pretesa è garantita, come nella fattispecie, (anche) da un

pegno manuale, non è tenuto a tollerare la restituzione della cosa gravata

finché non è stato completamente e incondizionatamente disinteressato (sopra

consid. 2.3.2), conclusione cui è giunto anche il Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud nel decreto cautelare del 3 novembre 2022

(decisione CA.2022.55 del 3 novembre 2022, pag. 4). Il mero versamento di una somma di denaro in sostituzione del pegno

non basta. Checché ne dica l’e­scusso, l’opposizione dell’escutente non è

abusiva. Onde raggiungere il suo scopo, egli deve fare in modo che il

versamento dell’PI 2 sia eseguito in pagamento del credito posto in esecuzione

(art. 12 LEF e, per analogia, 889 cpv. 2 CC). In definitiva, la decisione impugnata è errata e va quindi annullata.

3.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il provvedimento impugnato è annullato.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.