15.2022.108
Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Notifica del precetto esecutivo in via edittale dopo un tentativo della polizia a un indirizzo errato
11 gennaio 2023Italiano12 min
incaricato la Polizia comunale di __________ di provvedere alla notifica. Dopo aver tentato invano di intimare l’atto
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.108
Lugano
11 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 15 settembre 2022 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 16 agosto
2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente
dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
domanda del 23 maggio 2022 la PI 1 ha chiesto alla sede di Locarno dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) di emettere un precetto esecutivo nei confronti dell’RI 1 per
l’incasso di complessivi fr. 2'721.70 oltre ad accessori.
B Dando
seguito alla domanda, il 31 maggio 2022 l’UE, per il tramite del Centro di
competenza cantonale dei precetti esecutivi di Faido, ha emesso il precetto n.
__________ e l’ha inviato mediante raccomandata al
domicilio di PI 2 (Via __________), socio gerente della società escussa.
C. Non
riuscendo a recapitare il precetto per posta, il 9 giugno 2022 l’Ufficio ha
incaricato la Polizia comunale di __________ di provvedere alla notifica. Dopo aver tentato invano di intimare l’atto
a PI 2 all’indirizzo di Via __________, la Polizia lo ha ritornato all’UE insieme al “rapporto di segnalazione” 17 giugno 2022,
ove è menzionato in particolare quanto segue:
“Non siamo riusciti a consegnare l’atto in
parola, partito per indirizzo di cui sopra, pertanto ritorniamo il tutto per le
procedure di vostra competenza”.
D.
Preso atto
del rapporto di Polizia, l’organo esecutivo ha pubblicato il precetto sul Foglio
ufficiale cantonale (FUC) n. __________ del __________ 2022.
E. Sulla
scorta della domanda di proseguimento inoltrata il 16 agosto 2022 dall’escutente,
appurato che la società escussa non aveva interposto opposizione, l’Ufficio ha
tentato senza successo di notificarle la comminatoria di fallimento con
raccomandata dello stesso giorno indirizzata al domicilio di PI 2. È infine
riuscito a intimargliela il 14 settembre 2022 mediante l’intervento della Polizia.
F. Con
ricorso 15 settembre 2022, trasmesso direttamente a questa Camera, l’RI 1 si
aggrava contro la comminatoria di fallimento, contestandone “l’ammissibilità”.
G. Tramite
ordinanza del 20 settembre 2022 il presidente della Camera ha trasmesso il
ricorso all’UE, impartendo nel contempo alla ricorrente un termine di dieci
giorni per produrre l’esemplare a lei destinato della comminatoria di
fallimento impugnata, con l’avvertenza che in caso d’inosservanza il ricorso sarebbe
stato dichiarato irricevibile.
H. Il
3 ottobre 2022 l’RI 1 ha presentato all’Ufficio una copia della prima pagina
della comminatoria di fallimento. Mediante osservazioni dello stesso giorno la PI
1 si è opposta al gravame.
I. Con
scritto dell’8 novembre 2022 l’organo esecutivo ha comunicato alla ricorrente
di non aver ricevuto l’esemplare a essa destinato della comminatoria di
fallimento, ma soltanto una copia, sicché le ha impartito un termine di dieci
giorni per completare il ricorso, producendo l’esemplare originale dell’atto in
questione. Le ha inoltre allegato le osservazioni della controparte.
L. Mediante replica del 24 novembre 2022 l’RI 1
ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, allegando
nuovamente due copie della prima pagina della comminatoria di fallimento.
M. Il
30 novembre 2022 il presidente della Camera ha conferito effetto sospensivo al
ricorso.
N.
La PI 1 ha
ancora inoltrato spontaneamente alcune precisazioni il 6 dicembre 2022.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente
per ragioni formali (Markus in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
Considerandi
2.
Nel
caso specifico, l’RI 1 fa valere di non aver ricevuto il precetto esecutivo,
nonostante – a suo dire – all’UE siano noti i recapiti e il numero telefonico
del socio gerente. Rileva in proposito che il precetto non è stato notificato
personalmente a quest’ultimo il 14 luglio 2022 e contesta inoltre ch’egli fosse
irreperibile. Siccome non ha avuto la possibilità di esprimersi sull’esecuzione,
che contesta totalmente, la ricorrente reputa dunque inammissibile la
comminatoria di fallimento.
Da
parte sua, la resistente si limita a osservare che “nessuna opposizione è stata fatta al precetto
notificato l’8 agosto 2022 [recte: 14 luglio 2022]”, ragione
per cui è del parere che l’esecuzione sia valida.
3.
I
precetti esecutivi devono in linea di principio essere consegnati nelle mani
del destinatario o di un suo rappresentante (art. 64 o 65 e 72 cpv. 2 LEF). La
notificazione edittale è la soluzione estrema (DTF 136 III 573 consid. 5; 112
III 6 consid. 4; sentenze della CEF 15.2016.112 del 12 gennaio
2017.
consid. 2 e 15.2015.6 del 13 aprile 2015, consid. 2.1). È in particolare
possibile procedervi quando il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione
(art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). Ciò presuppone non solo ripetuti tentativi
infruttuosi di consegnare l’atto al debitore o a una persona autorizzata, ma
pure indizi che il debitore si è sottratto intenzionalmente alla notifica. L’ufficio
deve quindi assicurarsi che i tentativi infruttuosi non siano dovuti
semplicemente a caso fortuito o a negligenza, bensì a un atteggiamento consapevole e
ostruzionistico dell’escusso
(sentenza della CEF 15.2021.90 del
18.
gennaio 2022, consid. 3 e riferimenti citati). Salvo
che il comportamento passato del debitore non giustifichi il ricorso immediato
all’ausilio della polizia, un valido doppio tentativo infruttuoso di notifica
secondo le modalità previste dalla legge – dapprima mediante i funzionari dell’ufficio
o la posta (art. 72 cpv. 1 LEF) e in seguito attraverso l’intervento della
polizia o dei funzionari comunali (art. 64 cpv. 2 LEF) – è la condizione minima
per far capo in seguito alla notificazione in via edittale (citata 15.2021.90, consid. 3 i.f. e rimandi).
3.1
Nel
caso in rassegna, si evince dagli atti che dopo un primo tentativo infruttuoso
di notifica del precetto esecutivo mediante invio postale raccomandato al
domicilio del socio gerente dell’escussa, l’UE ha subito fatto ricorso all’ausilio
della Polizia comunale di __________ (consid. B e C). Dall’attestazione
rilasciata da quest’ultima (doc. 1 accluso alla replica) non è però dato di
sapere che cosa esattamente abbia fatto l’agente notificatore né quando è
avvenuto il tentativo di notifica. Tale
documento menziona unicamente il fatto che la Polizia non è riuscita a
consegnare l’atto a PI 2 all’indirizzo di Via __________, che tuttavia non
corrisponde né al suo domicilio (Via __________) né al recapito della società escussa indicato nel precetto esecutivo e
nel Registro di commercio (Via __________). A fronte di tale circostanza, il
tentativo in questione non può ritenersi sufficiente, i
funzionari di polizia o comunali incaricati dall’ufficio d’esecuzione di
procedere alla notificazione di un atto esecutivo dovendo invero ricercare il
destinatario attivamente nei luoghi menzionati dalla legge (uffici della
debitrice, domicilio o luogo di lavoro dei suoi rappresentanti) o in qualsiasi
luogo in cui sanno o suppongono di poterli incontrare e dovendo inoltre
documentare i loro tentativi di notifica, pena l’inefficacia della successiva
notifica edittale (citata 15.2021.90, consid. 3.2.2 e rinvio).
3.2
Ciò
posto, spetta all’autorità esecutiva di comprovare che i
presupposti per la notificazione in via edittale sono riuniti (DTF 120
III 118 consid. 2, 117 III 13 consid. 5/c;
sentenza della CEF 15.2020.7 del 15 luglio
2020, consid. 1.1), ovvero in
particolare di aver fatto tutto il possibile per notificare
l’atto esecutivo nelle vie ordinarie previste dalla legge (citata 15.2021.90,
consid. 3.5 e rinvio). Nella fattispecie il tentativo di notifica per il
tramite della polizia è però risultato insufficiente (consid. 3.1 i.f.),
motivo per cui, in mancanza di uno dei tentativi validi di notificazione
prescritto dalla legge (art. 64 cpv. 2 LEF, che si applica anche alle persone
giuridiche: DTF 44 III 21; Jeanneret/Lembo
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 22 ad art. 65 LEF), la pubblicazione edittale si avvera
inefficace, oltretutto in assenza d’indizi di sottrazione intenzionale
dell’escussa alla notificazione (consid. 3; v. pure la sentenza della CEF
15.2020.31
del 17 giugno 2020, RtiD 2021 I 744 n. 35c, consid. 3.1 per un caso
d’inefficacia della pubblicazione edittale in caso di dubbi sulla validità del tentativo
di notifica postale).
4.
La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio
sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel
termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è
mai pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità
può e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio
inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto
del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101
consid. 2 e 110 III 9 consid. 2).
4.1
Di
conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o
interporre opposizione comincia a decorrere da tale
conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1), purché il debitore possa determinare
esattamente l’ammontare, il titolo e la causa del credito, informazioni che
figurano sulla comminatoria di fallimento (art. 160 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 128
III 101 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 7B.161/2005 del 31 ottobre
2005, consid. 2.2; in senso però apparentemente divergente: sentenza del Tribunale
federale 5A.777/2011 del 7 febbraio 2012, consid. 3.3, in cui, in obiter dictum, la
conoscenza del precetto esecutivo è fatta dipendere da una sua “detenzione di
fatto”). In tal caso, in assenza di pregiudizio per l’escusso non si giustifica
di annullare la notifica irregolare né di
ordinare una nuova notificazione, che non gli fornirebbe alcun ragguaglio
supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti (DTF 112 III 81
consid. 2; già citata
15.2020.34, consid. 4.1 e rimandi).
4.2
Nel
caso in esame, l’insorgente ha potuto prendere conoscenza del contenuto
essenziale del precetto solo nel momento in cui ha ricevuto la comminatoria di
fallimento. Significa tuttavia che la stessa era prematura, siccome non era
ancora decorso il termine per interporre opposizione al precetto esecutivo, di
modo ch’essa risulta nulla (cfr. DTF 142 III 601 consid. 2.1; sentenza
della CEF 15.2021.70 del 12 novembre 2021 consid. 1.2). Il fatto
che la ricorrente non abbia prodotto il proprio esemplare completo della comminatoria
di fallimento è pertanto senza rilievo. Ad ogni modo, la Camera ha accertato
d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) che l’atto è stato notificato all’RI
1.
il 14 settembre 2022, sicché il ricorso, interposto già tre giorni dopo, si
appalesa tempestivo (art. 17 cpv. 2 LEF).
4.3
Nel
ricorso l’escussa non ha dichiarato espressamente d’interporre opposizione al precetto esecutivo, ma si è
comunque opposta all’esecuzione in questi termini: “Esecuzione che non mi è stata
notificata personalmente in data 14 luglio 2022, per una presunta non
reperibilità, che contesto totalmente”. Del resto, nel ricorrere tempestivamente contro l’incorretta notifica
del precetto esecutivo dopo aver preso conoscenza della comminatoria di
fallimento dolendosi di non aver avuto la “possibilità di esprimer[s]i
sulla menzionata esecuzione nella normale procedura” la ricorrente ha manifestato con sufficiente
chiarezza la volontà di opporsi all’esecuzione, da un lato perché solo
l’opposizione permette poi all’escusso di contestare l’esecuzione nella
procedura di rigetto dell’opposizione e dall’altro poiché l’opposizione secondo
l’art. 74 LEF non soggiace ad alcuna esigenza d’ordine formale (sentenza della
CEF 15.2022.36 del 22 luglio 2022, consid. 3). Nella replica la ricorrente ha d’altronde
confermato la sua intenzione di formulare opposizione, scrivendo “mi oppongo totalmente ai
contenuti dell’esecuzione n. __________ da parte della creditrice PI 1”.
Ne segue che la comminatoria di fallimento va dichiarata nulla e che all’UE va ordinato di
registrare con la data del 17 settembre 2022 l’opposizione formulata
tempestivamente dall’RI 1 con il ricorso (v. tracciamento della Posta
inerente all’invio raccomandato n. __________).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la comminatoria di fallimento
emessa nell’esecuzione n. __________ è dichiarata nulla ed è fatto ordine alla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione d’iscrivere
nei suoi registri l’opposizione interposta
dall’RI 1 al precetto esecutivo il 17 settembre 2022.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.