15.2022.11
Notifica del decreto e verbale di sequestro e del precetto esecutivo a convalida al debitore domiciliato all’estero. Sospensione della notifica in attesa dell’anticipo delle spese di traduzione (in arabo)
16 marzo 2022Italiano11 min
del Circolo di Paradiso ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, e ciò a concorrenza di fr. 3'007.20
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.11
Lugano
16 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso per ritardata e denegata
giustizia presentato il 28 gennaio 2022 da
RI 1 HR-__________ (per notifica: )
contro l’omissione
dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano di pubblicare sul
Foglio ufficiale il verbale di sequestro n. __________40 e il precetto
esecutivo n. __________90 emesso a domanda della ricorrente il 31 agosto 2021 a
convalida del sequestro nei confronti di
PI 1 UAE-
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A domanda di RI 1, rappresentata dalla figlia RA
1, l’8 agosto 2021 il Giudice di pace
del Circolo di Paradiso ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, e ciò a concorrenza di fr. 3'007.20
oltre agli interessi del 5% dal
7 novembre 2008, spese di fr. 240.– e ripetibili di fr. 200.–. Quale causa del sequestro è stata indicata la cifra 6 (decisione esecutiva) dell’art. 271 cpv. 1 LEF. La sede di Lugano
dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto al sequestro del fondo il 10 agosto
2021, facendolo annotare nel registro fondiario (verbale n. __________40). Il
18 agosto 2021, l’UE ha comunicato all’escutente di aver ricevuto il decreto
di sequestro contro PI 1, che risultava partita per gli Emirati arabi uniti il
21 agosto 2019, e le ha assegnato un termine di venti giorni per versare un
anticipo di fr. 1'000.– a copertura delle spese di sequestro, avvertendola
che in mancanza di tale anticipazione esso avrebbe potuto sospendere l’atto
esecutivo in virtù dell’art. 68 LEF.
B. Il 27 agosto 2021, RA 1 ha inoltrato per
conto della madre la domanda d’esecuzione a
convalida del sequestro, indicando quali crediti, oltre a quello di fr. 3'447.20, spese di fr. 103.30 per
il precetto esecutivo, di fr. 140.– per la tassa di giustizia della
Giudicatura di pace di Paradiso e di fr. 1'000.– per le spese dell’UE di
Lugano. Il 31 agosto 2021, l’UE ha emesso il precetto esecutivo (n. __________90)
per fr. 3'447.20 oltre agli interessi del 5% dal 7 novembre 2008.
C. A
domanda di RA 1, il 31 agosto 2021 l’UE ha precisato che l’anticipo spese di fr. 1'000.–
era destinato a coprire le spese di traduzione in lingua araba del decreto di
sequestro, del verbale di sequestro e il precetto esecutivo in vista della loro
notificazione all’escussa tramite l’Ambasciata svizzera ad A__________. Con
e-mail del 31 agosto 2021, RA 1 ha comunicato all’UE di ritenere inutile la
notifica degli atti a D__________, l’escussa essendo partita senza lasciare un
indirizzo, e ha quindi chiesto, nell’interesse della stessa escussa, di provare
a consegnare gli atti all’avv. RA 2, il quale la patrocina in un’esecuzione
diretta contro RI 1. Per mezzo di un’e-mail del 2 settembre 2021, l’avv. __________
ha tuttavia confermato all’UE che lo studio legale dell’avv. RA 2 non
rappresenta PI 1 per la notifica degli atti esecutivi emessi nei confronti di
lei. Come preannunciato dall’UE in un’e-mail del 1° settembre, il verbale di
sequestro è stato spedito lo stesso giorno all’escutente.
D. Il
9 settembre 2021 RA 1 ha inoltrato una domanda d’esecuzione rettificata,
riducendo le spese di precetto esecutivo richieste a fr. 73.30 e quelle per
le spese dell’UE a fr. 169.60, pari alle spese di esecuzione del sequestro.
Ha poi sollecitato la notificazione del
precetto esecutivo il 20 settembre 2021. Il giorno seguente l’UE ha
ribadito di essere in attesa di ricevere l’anticipo spese di fr. 1'000.–,
puntualizzando che lo studio legale dell’avv. RA 2 aveva dichiarato di non
rappresentare l’escussa. RA 1 ha nondimeno rinnovato la sua domanda mediante fax del 5 ottobre 2021 e con
e-mail del medesimo giorno ha postulato la notifica del precetto
esecutivo al foro del sequestro, facendo valere che una notifica a Dubai era
impossibile, siccome l’escussa era partita senza lasciare un indirizzo. In alternativa ha suggerito d’inviare l’atto all’ultimo
indirizzo dell’escussa in Svizzera, coincidente con quello del fondo
sequestrato a __________, in subordine al suo patrocinatore avv. RA 2 o presso
lo stesso ufficio d’esecuzione, op-pure per mezzo di pubblicazione sul Foglio
ufficiale. Con e-mail del giorno successivo, l’UE ha risposto ancora una volta
di essere in attesa dell’anticipo richiesto il 18 agosto 2021 prima di
procedere alla notifica degli atti tradotti all’indirizzo “__________, App. __________,
P.O. Box __________, Dubai”. Per e-mail del mede-simo giorno, RA 1 ha contestato
in termini sconvenienti la richiesta d’anticipo, a suo avviso superata dalla
trasmissione a lei del verbale di sequestro unitamente alla fattura di fr. 169.60,
regolarmente pagata, e sollecitato l’emissione di una decisione formale scritta.
In risposta a un’ulteriore e-mail pervenuta direttamente da RI 1, l’UE ha
risposto il 13 ottobre 2021 che l’indirizzo preciso dell’escussa era stato
comunicato dal controllo abitanti del Comune
__________ e che in mancanza di versamento dell’anticipo esso avrebbe
tenuto in sospeso l’atto esecutivo sulla scorta dell’art. 68 LEF.
E. Con
raccomandata del 14 gennaio 2022, RI 1 ha ingiunto all’UE di procedere
immediatamente alla pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale
in applicazione dell’art. 66 cpv. 4 LEF, sollecitando in caso contrario l’emanazione
di una decisione formale cartacea in via raccomandata “a stretto giro di posta”.
F. Con
ricorso del 27 gennaio 2022, RI 1 ha presentato
un ricorso, con “istanza d’urgenza”, contro “l’inattività, ovvero illecita volontaria deliberata omissione
della notificazione PE a convalida del sequestro n. __________40 dell’11 agosto
2021 alla debitrice PI 1 con ordine all’UE di voler pubblicare il PE a
convalida del sequestro n. __________40 sul Foglio Ufficiale”, unitamente alla domanda di ricusa del giudice Jaques e di
organizzazione di una pubblica udienza.
G. Nelle
sue osservazioni del 31 gennaio 2021 l’UE ha concluso di ritenere il ricorso
privo d’oggetto, nessun errore potendo essergli rilevato da parte sua, motivo
per cui ha rinunciato a sottoporre il ricorso alla controparte per
osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ha
avuto conoscenza dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). È tuttavia ammesso
Considerandi
in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 17 cpv. 3
LEF).
1.1
La
ricorrente si duole che dopo reiterati solleciti e diffide, di cui l’ultima
datata 14 gennaio 2022, l’UE non ha emesso alcuna decisione cartacea scritta,
sicché ritiene di poter ricorrere per ritardata e denegata in ogni tempo.
Rimprovera all’UE di aver illegittimamente bloccato la procedura di sequestro
ritardando fino al 10 settembre 2021 la comunicazione del verbale di sequestro,
per poi sospendere anche la notificazione del precetto esecutivo fino a oggi,
rifiutando di procedervi al foro del sequestro, rispettivamente presso il patrocinatore dell’escussa a __________
oppure al foro dell’azienda in Svizzera del debitore domiciliato all’estero (art.
50.
cpv. 1 LEF), che a suo dire si troverebbe a __________ o a __________,
dove PI 1 gestisce immobili dati in locazione. In conclusione, la ricorrente
chiede in via d’urgenza di ordinare all’UE di procedere alla pubblicazione del
precetto esecutivo sul Foglio ufficiale in applicazione dell’art. 66 cpv. 4
LEF, protestate tasse, spese e indennità.
1.2
La
ricorrente misconosce che l’UE in realtà ha emesso una decisione sulla notifica
all’escussa non solo del precetto esecutivo, ma anche del decreto e del verbale
di pignoramento già il 18 agosto 2021, assegnandole un termine di venti giorni
per versare un anticipo di fr. 1'000.– a copertura delle spese di
sequestro, con l’avvertenza che in mancanza di tale anticipazione esso avrebbe
potuto sospendere l’atto esecutivo in virtù dell’art. 68 LEF (sopra ad A).
Contrariamente a quanto ella allega, tale decisione non è stata “superata” dalla
decisione dell’UE d’inviarle il verbale di sequestro e di fatturarle fr. 169.60
(doc. 2 e 3 accluso al ricorso), poiché l’atto e la tassa riguardano solo l’esecuzione
del sequestro, la redazione e l’invio del verbale, non la traduzione dei tre
atti da inviare all’escussa a Dubai, ciò che le è stato spiegato dall’UE già
con l’e-mail del 31 agosto 2021 (doc. 2) e ribadito il 20 settembre e il 13 ottobre 2021 (sopra ad D). Ora, una
decisione, seppur negativa, non è assimilabile a un caso di ritardata o
denegata giustizia, fosse essa anche illegale o irregolare (DTF 105 III 116
consid. 5/a); va impugnata entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), altrimenti
passa in giudicato.
1.3
Nel
caso in esame, RI 1 non ha ricorso tempestivamente contro la richiesta di
anticipo. Già per la loro forma, le sue e-mail del 26 e 31 agosto (doc. 2) non
possono essere considerate un ricorso, il quale deve rivestire la forma scritta
ed essere firmato (art. 7 cpv. 1 e 2 della legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]).
Quanto al sollecito del 20
settembre 2021 (doc. 6), come lo scritto del 14 gennaio 2022 e il ricorso in
esame, sono ovviamente tardivi e pertanto inammissibili.
2.
Per
abbondanza, si può del resto osservare come la ricorrente confonda foro
esecutivo, disciplinato dagli art. 46 segg. LEF, e notificazione, regolata dall’art.
34.
LEF e per il precetto esecutivo (e la comminatoria di fallimento) dagli art.
64.
segg. LEF (sulla distinzione: sentenza della CEF 15.2009.13
del 17 marzo 2009 consid. 2). Che il foro esecutivo sia localizzato al
luogo di situazione dei beni sequestrati (art. 52 LEF) o – per ipotesi – alla
sede dell’azienda svizzera dell’escusso domiciliato all’estero (art. 50 cpv. 1
LEF), ad ogni modo gli atti esecutivi vanno notificati nella sua abitazione o
nel luogo in cui suole esercitare la sua professione (art. 64 LEF), se del caso
all’estero (art. 66 cpv. 3 LEF; v. sentenza della CEF 15.2013.110 del 7
febbraio 2014, RtiD 2014 II 883 n. 47c, consid. 3.3), a meno ch’egli abbia indicato
una persona o un locale nel foro esecutivo in cui consegnare gli atti esecutivi
(art. 66 cpv. 1 LEF) o non venga incontrato fortuitamente in un altro luogo in
Svizzera.
Nella
fattispecie, PI 1 non dimora più, dal 2019, nel luogo di sequestro né negli immobili
da lei dati in locazione e non risulta aver designato l’avv. RA 2 come persona
abilitata a ricevere gli atti esecutivi diretti contro di lei, come confermato
dall’avv. __________ il 2 settembre 2021 (sopra ad C). L’UE era quindi tenuto
a notificare gli atti esecutivi al domicilio noto dell’escussa a Dubai (art. 66
cpv. 3 LEF), a prescindere dal momento in cui esso è venuto a conoscenza dell’indirizzo
completo, dal momento che l’ufficio d’esecuzione deve aver tentato il possibile
per identificare un indirizzo di notifica in Svizzera o all’estero prima di
procedere alla notifica in via edittale giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF (sentenza
della CEF 15.2020.31 del 17 giugno 2020, consid. 3).
3.
Per
i motivi già più volte comunicati alla ricorrente in precedenti decisioni (in
ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2021.45 del 16 luglio 2021 consid. 8, con i
riferimenti), è irricevibile la solita domanda di ricusazione del presidente della Camera, sulla
quale l’autorità cantonale di vigilanza (unica o superiore) può statuire essa stessa in virtù
dell’art. 10 LEF, fatto salvo il ricorso in materia
civile al Tribunale federale.
4.
Stante
il suo esito, è superfluo comunicare il giudizio odierno, insieme al ricorso, a
PI 1 (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusazione del giudice Jaques è irricevibile.
2.
Il
ricorso è inammissibile.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.