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Decisione

15.2022.11

Notifica del decreto e verbale di sequestro e del precetto esecutivo a convalida al debitore domiciliato all’estero. Sospensione della notifica in attesa dell’anticipo delle spese di traduzione (in arabo)

16 marzo 2022Italiano11 min

del Circolo di Paradiso ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, e ciò a concorrenza di fr. 3'007.20

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.11

Lugano

16 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso per ritardata e denegata

giustizia presentato il 28 gennaio 2022 da

RI 1 HR-__________ (per notifica: )

contro l’omissione

dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano di pubblicare sul

Foglio ufficiale il verbale di sequestro n. __________40 e il precetto

esecutivo n. __________90 emesso a domanda della ricorrente il 31 agosto 2021 a

convalida del sequestro nei confronti di

PI 1 UAE-

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A domanda di RI 1, rappresentata dalla figlia RA

1, l’8 agosto 2021 il Giudice di pace

del Circolo di Paradiso ha decretato nei confronti di PI 1 il sequestro dell’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, e ciò a concorrenza di fr. 3'007.20

oltre agli interessi del 5% dal

7 novembre 2008, spese di fr. 240.– e ripetibili di fr. 200.–. Quale causa del sequestro è stata indicata la cifra 6 (decisione esecutiva) dell’art. 271 cpv. 1 LEF. La sede di Lu­gano

dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto al sequestro del fondo il 10 agosto

2021, facendolo annotare nel registro fondiario (verbale n. __________40). Il

18 agosto 2021, l’UE ha comunicato all’e­­scutente di aver ricevuto il decreto

di sequestro contro PI 1, che risultava partita per gli Emirati arabi uniti il

21 agosto 2019, e le ha assegnato un termine di venti giorni per versare un

anticipo di fr. 1'000.– a copertura delle spese di sequestro, avvertendola

che in mancanza di tale anticipazione esso avrebbe potuto sospendere l’atto

esecutivo in virtù dell’art. 68 LEF.

B. Il 27 agosto 2021, RA 1 ha inoltrato per

conto della madre la domanda d’esecuzione a

convalida del sequestro, indicando qua­li crediti, oltre a quello di fr. 3'447.20, spese di fr. 103.30 per

il precetto esecutivo, di fr. 140.– per la tassa di giustizia della

Giudicatura di pace di Paradiso e di fr. 1'000.– per le spese dell’UE di

Lugano. Il 31 agosto 2021, l’UE ha emesso il precetto esecutivo (n. __________90)

per fr. 3'447.20 oltre agli interessi del 5% dal 7 novembre 2008.

C. A

domanda di RA 1, il 31 agosto 2021 l’UE ha precisato che l’anticipo spese di fr. 1'000.–

era destinato a coprire le spese di traduzione in lingua araba del decreto di

sequestro, del verbale di sequestro e il precetto esecutivo in vista della loro

notificazione all’escussa tramite l’Ambasciata svizzera ad A__________. Con

e-mail del 31 agosto 2021, RA 1 ha comunicato all’UE di ritenere inutile la

notifica degli atti a D__________, l’escussa essendo partita senza lasciare un

indirizzo, e ha quindi chiesto, nell’interesse della stessa escussa, di provare

a consegnare gli atti all’avv. RA 2, il quale la patrocina in un’esecuzione

diretta contro RI 1. Per mezzo di un’e-mail del 2 settembre 2021, l’avv. __________

ha tuttavia confermato all’UE che lo studio legale dell’avv. RA 2 non

rappresenta PI 1 per la notifica degli atti esecutivi emessi nei confronti di

lei. Come preannunciato dal­l’UE in un’e-mail del 1° settembre, il verbale di

sequestro è stato spedito lo stesso giorno all’escutente.

D. Il

9 settembre 2021 RA 1 ha inoltrato una domanda d’ese­cuzione rettificata,

riducendo le spese di precetto esecutivo richieste a fr. 73.30 e quelle per

le spese dell’UE a fr. 169.60, pari alle spese di esecuzione del sequestro.

Ha poi sollecitato la notificazione del

precetto esecutivo il 20 settembre 2021. Il giorno seguen­te l’UE ha

ribadito di essere in attesa di ricevere l’anticipo spese di fr. 1'000.–,

puntualizzando che lo studio legale dell’avv. RA 2 aveva dichiarato di non

rappresentare l’escussa. RA 1 ha nondimeno rinnovato la sua domanda mediante fax del 5 ottobre 2021 e con

e-mail del medesimo giorno ha postulato la notifica del precetto

esecutivo al foro del sequestro, facendo valere che una notifica a Dubai era

impossibile, siccome l’escussa era partita senza lasciare un indirizzo. In alternativa ha suggerito d’inviare l’at­­to all’ultimo

indirizzo dell’escussa in Svizzera, coincidente con quel­lo del fondo

sequestrato a __________, in subordine al suo patrocinatore avv. RA 2 o presso

lo stesso ufficio d’esecuzione, op-pure per mezzo di pubblicazione sul Foglio

ufficiale. Con e-mail del giorno successivo, l’UE ha risposto ancora una volta

di essere in attesa dell’anticipo richiesto il 18 agosto 2021 prima di

procedere alla notifica degli atti tradotti all’indirizzo “__________, App. __________,

P.O. Box __________, Dubai”. Per e-mail del mede-simo giorno, RA 1 ha contestato

in termini sconvenienti la richiesta d’anticipo, a suo avviso superata dalla

trasmissione a lei del verbale di sequestro unitamente alla fattura di fr. 169.60,

regolarmente pagata, e sollecitato l’emissione di una decisione formale scritta.

In risposta a un’ulteriore e-mail pervenuta direttamente da RI 1, l’UE ha

risposto il 13 ottobre 2021 che l’indirizzo preciso dell’escussa era stato

comunicato dal controllo abitanti del Comune

__________ e che in mancanza di ver­samento dell’anticipo esso avrebbe

tenuto in sospeso l’atto ese­cutivo sulla scorta dell’art. 68 LEF.

E. Con

raccomandata del 14 gennaio 2022, RI 1 ha ingiunto all’UE di procedere

immediatamente alla pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale

in applicazione dell’art. 66 cpv. 4 LEF, sollecitando in caso contrario l’emanazione

di una decisione formale cartacea in via raccomandata “a stretto giro di posta”.

F. Con

ricorso del 27 gennaio 2022, RI 1 ha presentato

un ricorso, con “istanza d’urgenza”, contro “l’inattività, ovve­ro illecita volontaria deliberata omissione

della notificazione PE a convalida del sequestro n. __________40 dell’11 agosto

2021 alla debitrice PI 1 con ordine all’UE di voler pubblicare il PE a

convalida del sequestro n. __________40 sul Foglio Ufficiale”, unitamente alla domanda di ricusa del giudice Jaques e di

organizzazione di una pubblica udienza.

G. Nelle

sue osservazioni del 31 gennaio 2021 l’UE ha concluso di ritenere il ricorso

privo d’oggetto, nessun errore potendo essergli rilevato da parte sua, motivo

per cui ha rinunciato a sottoporre il ricorso alla controparte per

osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione de­v’essere

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dal momento in cui il ricorrente ha

avuto conoscenza dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF). È tuttavia ammesso

Considerandi

in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 17 cpv. 3

LEF).

1.1

La

ricorrente si duole che dopo reiterati solleciti e diffide, di cui l’ultima

datata 14 gennaio 2022, l’UE non ha emesso alcuna decisione cartacea scritta,

sicché ritiene di poter ricorrere per ritardata e denegata in ogni tempo.

Rimprovera all’UE di aver illegittimamente bloccato la procedura di sequestro

ritardando fino al 10 settembre 2021 la comunicazione del verbale di sequestro,

per poi sospendere anche la notificazione del precetto esecutivo fino a oggi,

rifiutando di procedervi al foro del sequestro, rispettivamente presso il patrocinatore dell’escussa a __________

oppure al foro dell’azienda in Svizzera del debitore domiciliato all’estero (art.

50.

cpv. 1 LEF), che a suo dire si troverebbe a __________ o a __________,

dove PI 1 gestisce immobili dati in locazione. In conclusione, la ricorrente

chiede in via d’urgenza di ordinare all’UE di procedere alla pubblicazione del

precetto esecutivo sul Foglio ufficiale in applicazione dell’art. 66 cpv. 4

LEF, protestate tasse, spese e indennità.

1.2

La

ricorrente misconosce che l’UE in realtà ha emesso una decisione sulla notifica

all’escussa non solo del precetto esecutivo, ma anche del decreto e del verbale

di pignoramento già il 18 agosto 2021, assegnandole un termine di venti giorni

per versare un anticipo di fr. 1'000.– a copertura delle spese di

sequestro, con l’av­vertenza che in mancanza di tale anticipazione esso avrebbe

potuto sospendere l’atto esecutivo in virtù dell’art. 68 LEF (sopra ad A).

Contrariamente a quanto ella allega, tale decisione non è stata “superata” dalla

decisione dell’UE d’inviarle il verbale di sequestro e di fatturarle fr. 169.60

(doc. 2 e 3 accluso al ricorso), poiché l’atto e la tassa riguardano solo l’esecuzione

del sequestro, la redazio­ne e l’invio del verbale, non la traduzione dei tre

atti da inviare all’escussa a Dubai, ciò che le è stato spiegato dall’UE già

con l’e-mail del 31 agosto 2021 (doc. 2) e ribadito il 20 settembre e il 13 ottobre 2021 (sopra ad D). Ora, una

decisione, seppur negativa, non è assimilabile a un caso di ritardata o

denegata giustizia, fosse essa anche illegale o irregolare (DTF 105 III 116

consid. 5/a); va impugnata entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), altrimenti

passa in giudicato.

1.3

Nel

caso in esame, RI 1 non ha ricorso tempestivamente contro la richiesta di

anticipo. Già per la loro forma, le sue e-mail del 26 e 31 agosto (doc. 2) non

possono essere considerate un ricorso, il quale deve rivestire la forma scritta

ed essere firmato (art. 7 cpv. 1 e 2 della legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]).

Quanto al sollecito del 20

settembre 2021 (doc. 6), come lo scritto del 14 gennaio 2022 e il ricorso in

esame, sono ovviamente tardivi e pertanto inammissibili.

2.

Per

abbondanza, si può del resto osservare come la ricorrente confonda foro

esecutivo, disciplinato dagli art. 46 segg. LEF, e notificazione, regolata dall’art.

34.

LEF e per il precetto esecutivo (e la comminatoria di fallimento) dagli art.

64.

segg. LEF (sulla distinzione: sentenza della CEF 15.2009.13

del 17 marzo 2009 consid. 2). Che il foro esecutivo sia localizzato al

luogo di situazione dei beni sequestrati (art. 52 LEF) o – per ipotesi – alla

sede dell’a­zienda svizzera dell’escusso domiciliato all’estero (art. 50 cpv. 1

LEF), ad ogni modo gli atti esecutivi vanno notificati nella sua abitazione o

nel luogo in cui suole esercitare la sua professione (art. 64 LEF), se del caso

all’estero (art. 66 cpv. 3 LEF; v. sentenza della CEF 15.2013.110 del 7

febbraio 2014, RtiD 2014 II 883 n. 47c, consid. 3.3), a meno ch’egli abbia indicato

una persona o un locale nel foro esecutivo in cui consegnare gli atti esecutivi

(art. 66 cpv. 1 LEF) o non venga incontrato fortuitamente in un altro luogo in

Svizzera.

Nella

fattispecie, PI 1 non dimora più, dal 2019, nel luogo di sequestro né negli immobili

da lei dati in locazione e non risulta aver designato l’avv. RA 2 come persona

abilitata a ricevere gli atti esecutivi diretti contro di lei, come confermato

dal­l’avv. __________ il 2 settembre 2021 (sopra ad C). L’UE era quindi tenuto

a notificare gli atti esecutivi al domicilio noto dell’escussa a Dubai (art. 66

cpv. 3 LEF), a prescindere dal momento in cui esso è venuto a conoscenza dell’indirizzo

completo, dal momento che l’ufficio d’esecuzione deve aver tentato il possibile

per identificare un indirizzo di notifica in Svizzera o all’estero prima di

procedere alla notifica in via edittale giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF (sentenza

della CEF 15.2020.31 del 17 giugno 2020, consid. 3).

3.

Per

i motivi già più volte comunicati alla ricorrente in precedenti decisioni (in

ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2021.45 del 16 luglio 2021 consid. 8, con i

riferimenti), è irricevibile la solita domanda di ricusazione del presidente della Camera, sulla

quale l’autorità can­tonale di vigilanza (unica o superiore) può statuire essa stessa in virtù

dell’art. 10 LEF, fatto salvo il ricorso in materia

civile al Tribunale federale.

4.

Stante

il suo esito, è superfluo comunicare il giudizio odierno, insieme al ricorso, a

PI 1 (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di ricusazione del giudice Jaques è irricevibile.

2.

Il

ricorso è inammissibile.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.