15.2022.111
Comminatoria di fallimento. Società escutente cancellata dal registro italiano delle imprese dopo l’avvio dell’esecuzione. Diritto di consultazione dei terzi
29 novembre 2022Italiano6 min
con osservazioni del 10 ottobre 2022, __________, __________, __________ e __________,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.111
Lugano
29 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 19 settembre 2022 della
RI 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 2
settembre 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della
ricorrente dalla
PI 1 IT-__________
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n.__________2 emesso il 16 febbraio 2016
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso la
società RI 1 per l’incasso di fr. 1'211'668.20 oltre agli accessori;
che
sulla scorta della sentenza 21 luglio 2016 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, con cui l’opposizione interposta dall’escussa è stata
parzialmente rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1'117'387.90
oltre agli accessori, il 2 settembre 2022 la sede di Mendrisio dell’UE ha
emesso la comminatoria di fallimento (designata con il nuovo n. __________1);
che
con ricorso del 19 settembre 2022, l’RI 1 ha chiesto, previa concessione dell’effetto
sospensivo, di accertare la nullità della comminatoria di fallimento e delle
procedure esecutive n.__________2 e __________1, così come di cancellare quegli
atti dai registri esecutivi;
che
Fatti
il 22 settembre 2022, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto
sospensivo;
che
con osservazioni del 10 ottobre 2022, __________, __________, __________ e __________,
qualificatisi come successori della PI 1, hanno aderito al ricorso per quanto
attiene alla nullità della comminatoria di fallimento, mentre si sono opposti
alla dichiarazione di nullità dell’esecuzione e alla sua cancellazione dai
registri esecutivi;
che
nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2022, l’UE ha pure esso aderito al
ricorso limitatamente all’annullamento della comminatoria di fallimento e per
il resto si è rimesso al giudizio della Camera;
che
stante l’acquiescenza degli ex soci e titolari di quote sociali della PI 1
(doc. E, pag. 5 ad 5) il ricorso andrebbe stralciato per quanto riguarda la
nullità della comminatoria di fallimento (art. 24c LPR);
che
invero i firmatari delle osservazioni al ricorso non hanno dimostrato di essere
ancora abilitati a rappresentare la società escutente né di essere subentrati
nei suoi diritti relativamente anche alla procedura esecutiva in esame;
che
la questione può essere lasciata indecisa, siccome non è controverso – ed è
anche pacifico – che la PI 1 è stata cancellata dal registro delle imprese il
30 gennaio 2020, come si evince dalla visura ordinaria prodotta dalla
ricorrente (doc. E, pagg. 1 e 5);
che
– orbene – le autorità di esecuzione forzata devono esaminare d’ufficio
la capacità dell’escutente di procedere in via esecutiva (corollario dell’esercizio
dei diritti civili) quando dagli atti emergono seri dubbi al riguardo, mentre l’autorità
di vigilanza è tenuta, giusta l’art. 22 LEF, ad accertare d’ufficio la nullità
degli atti emessi a richiesta di una persona inesistente o priva dell’esercizio
dei diritti civili (DTF 140 III 177 consid. 4; sentenza della CEF 15.2010.99
del 10 settembre 2010, pag. 2; Kofmel
Ehrenzeller in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 18 e 19a ad art. 67
LEF);
che
Considerandi
il ricorso va pertanto accolto nella misura in cui tende all’accertamento
della nullità della comminatoria di fallimento, emessa (il 2 settembre 2022) a
un momento in cui la società escutente era già stata cancellata dal registro
delle imprese;
che
il precetto esecutivo è invece stato notificato, il 18 febbraio 2016 (doc. D), allorquando la PI 1 non era ancora
stata cancellata;
che
in linea di principio la cessazione della personalità giuridica dell’escutente
dopo l’avvio dell’esecuzione non ha effetti sugli atti esecutivi eseguiti in
precedenza, nella misura in cui l’esecuzione potrebbe riprendere il suo corso
dallo stadio in cui era giunta al momento del decesso (art. 59 cpv. 2 LEF) o
della cancellazione dal registro di commercio, a meno che prescrizioni legali
imperative vi ci ostano, ove la società dovesse essere nuovamente iscritta nel
registro di commercio o un terzo intervenire come cessionario del credito posto
in esecuzione (DTF 73 III 62 consid. 1);
che
in particolare l’esecuzione validamente iniziata non può considerarsi “caduca”
(citata DTF 73 III 62 consid. 2; sentenza della CEF 15.2004.186 del 12 gennaio
2005, RtiD 2005 II 767 n. 63c, consid. 3.2);
che
nella misura in cui tende all’annullamento dell’intera esecuzione (che è una
sola, a dispetto del cambiamento di numero a contare dalla domanda di
continuazione, che ha motivi solo informativo-tecnici), il ricorso va per
contro respinto;
che
ciò vale pure per la richiesta di cancellazione dell’esecuzione dal registro
delle esecuzioni, in mancanza di una decisione che ne accerti la nullità o l’annullamento
giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF;
che,
tuttavia, nella misura in cui, al momento attuale, l’esecuzione non può più
essere continuata dalla PI 1 e che i suoi ex soci e titolari di quote sociali
non ne hanno formalmente chiesto la prosecuzione a nome proprio (fatta salva
comunque sia la procedura dell’art. 77 LEF), l’UE ne iscriverà la perenzione
nei suoi registri alla data della cancellazione della società dal registro
delle imprese (il 30 gennaio 2020), ciò che avrà per effetto che il diritto di
consultazione dei terzi si estinguerà il 30 gennaio 2025 in virtù dell’art. 8a
cpv. 4 LEF (citata 15.2004.186 consid. 3.3);
che
in definitiva il ricorso va parzialmente accolto nel senso che va accertata la
nullità della comminatoria di fallimento e ordinata all’UE l’iscrizione nel
registro delle esecuzioni della perenzione dell’esecuzione (n. __________2 e __________1)
con la data del 30 gennaio 2020;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza la comminatoria
di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________1 è dichiarata nulla ed è
ordinato all’Ufficio d’esecuzione d’iscrivere nei suoi registri la perenzione
dell’esecuzione n. __________2 della sede di Lugano e n. __________1 della sede
di Mendrisio.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.