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Decisione

15.2022.111

Comminatoria di fallimento. Società escutente cancellata dal registro italiano delle imprese dopo l’avvio dell’esecuzione. Diritto di consultazione dei terzi

29 novembre 2022Italiano6 min

con osservazioni del 10 ottobre 2022, __________, __________, __________ e __________,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.111

Lugano

29 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 19 settembre 2022 della

RI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 2

settembre 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della

ricorrente dalla

PI 1 IT-__________

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n.__________2 emesso il 16 febbraio 2016

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la PI 1 ha escusso la

società RI 1 per l’incasso di fr. 1'211'668.20 oltre agli accessori;

che

sulla scorta della sentenza 21 luglio 2016 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, con cui l’opposizione interposta dall’escussa è stata

parzialmente rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 1'117'387.90

oltre agli accessori, il 2 settembre 2022 la sede di Mendrisio dell’UE ha

emesso la comminatoria di fallimento (designata con il nuovo n. __________1);

che

con ricorso del 19 settembre 2022, l’RI 1 ha chiesto, previa concessione dell’effetto

sospensivo, di accertare la nullità della comminatoria di fallimento e delle

procedure esecutive n.__________2 e __________1, così come di cancellare quegli

atti dai registri esecutivi;

che

Fatti

il 22 settembre 2022, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto

sospensivo;

che

con osservazioni del 10 ottobre 2022, __________, __________, __________ e __________,

qualificatisi come successori della PI 1, hanno aderito al ricorso per quanto

attiene alla nullità della comminatoria di fallimento, mentre si sono opposti

alla dichiarazione di nullità dell’e­­secuzione e alla sua cancellazione dai

registri esecutivi;

che

nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2022, l’UE ha pure esso aderito al

ricorso limitatamente all’annullamento della comminatoria di fallimento e per

il resto si è rimesso al giudizio della Camera;

che

stante l’acquiescenza degli ex soci e titolari di quote sociali della PI 1

(doc. E, pag. 5 ad 5) il ricorso andrebbe stralciato per quanto riguarda la

nullità della comminatoria di fallimento (art. 24c LPR);

che

invero i firmatari delle osservazioni al ricorso non hanno dimostrato di essere

ancora abilitati a rappresentare la società escutente né di essere subentrati

nei suoi diritti relativamente anche alla procedura esecutiva in esame;

che

la questione può essere lasciata indecisa, siccome non è controverso – ed è

anche pacifico – che la PI 1 è stata cancellata dal registro delle imprese il

30 gennaio 2020, come si evince dalla visura ordinaria prodotta dalla

ricorrente (doc. E, pagg. 1 e 5);

che

– orbene – le autorità di esecuzione forzata devono esamina­re d’ufficio

la capacità dell’escutente di procedere in via esecutiva (corollario dell’esercizio

dei diritti civili) quando dagli atti emergono seri dubbi al riguardo, mentre l’autorità

di vigilanza è tenuta, giusta l’art. 22 LEF, ad accertare d’ufficio la nullità

degli atti emessi a richiesta di una persona inesistente o priva dell’esercizio

dei diritti civili (DTF 140 III 177 consid. 4; sentenza della CEF 15.2010.99

del 10 settembre 2010, pag. 2; Kofmel

Ehrenzeller in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 18 e 19a ad art. 67

LEF);

che

Considerandi

il ricorso va pertanto accolto nella misura in cui tende all’ac­­certamento

della nullità della comminatoria di fallimento, emessa (il 2 settembre 2022) a

un momento in cui la società escutente era già stata cancellata dal registro

delle imprese;

che

il precetto esecutivo è invece stato notificato, il 18 febbraio 2016 (doc. D), allorquando la PI 1 non era ancora

sta­ta cancellata;

che

in linea di principio la cessazione della personalità giuridica dell’escutente

dopo l’avvio dell’esecuzione non ha effetti sugli atti esecutivi eseguiti in

precedenza, nella misura in cui l’esecuzione potrebbe riprendere il suo corso

dallo stadio in cui era giunta al momento del decesso (art. 59 cpv. 2 LEF) o

della cancellazione dal registro di commercio, a meno che prescrizioni legali

imperative vi ci ostano, ove la società dovesse essere nuovamente iscritta nel

registro di commercio o un terzo intervenire come cessionario del credito posto

in esecuzione (DTF 73 III 62 consid. 1);

che

in particolare l’esecuzione validamente iniziata non può considerarsi “caduca”

(citata DTF 73 III 62 consid. 2; sentenza della CEF 15.2004.186 del 12 gennaio

2005, RtiD 2005 II 767 n. 63c, consid. 3.2);

che

nella misura in cui tende all’annullamento dell’intera esecuzione (che è una

sola, a dispetto del cambiamento di numero a contare dalla domanda di

continuazione, che ha motivi solo informativo-tecnici), il ricorso va per

contro respinto;

che

ciò vale pure per la richiesta di cancellazione dell’esecuzione dal registro

delle esecuzioni, in mancanza di una decisione che ne accerti la nullità o l’annullamento

giusta l’art. 8a cpv. 3 lett. a LEF;

che,

tuttavia, nella misura in cui, al momento attuale, l’esecuzione non può più

essere continuata dalla PI 1 e che i suoi ex soci e titolari di quote sociali

non ne hanno formalmente chiesto la prosecuzione a nome proprio (fatta salva

comunque sia la procedura dell’art. 77 LEF), l’UE ne iscriverà la perenzione

nei suoi registri alla data della cancellazione della società dal registro

delle imprese (il 30 gennaio 2020), ciò che avrà per effetto che il diritto di

consultazione dei terzi si estinguerà il 30 gennaio 2025 in virtù dell’art. 8a

cpv. 4 LEF (citata 15.2004.186 consid. 3.3);

che

in definitiva il ricorso va parzialmente accolto nel senso che va accertata la

nullità della comminatoria di fallimento e ordinata all’UE l’iscrizione nel

registro delle esecuzioni della perenzione dell’esecuzione (n. __________2 e __________1)

con la data del 30 gennaio 2020;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza la comminatoria

di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________1 è dichiarata nulla ed è

ordinato all’Ufficio d’esecuzione d’iscrivere nei suoi registri la perenzione

dell’esecuzione n. __________2 della sede di Lugano e n. __________1 della sede

di Mendrisio.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.