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Decisione

15.2022.112

Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria. Determinazione della quota dell’escusso

30 novembre 2022Italiano13 min

Confederazione Svizzera e dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti d’PI 1 per fr. 19'916.80 (al 28 novembre

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.112

Lugano

30 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza 20 settembre 2022 dell’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano,

con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza

spettante a

PI 1, __________

nella comunione ereditaria del padre fu PI 7

(† 5 luglio 1969), composta, oltreché dell’escusso,

anche di

PI 4, __________

PI 2, __________ (VS)

nelle 15 esecuzioni del gruppo n. 1 promosse

contro PI 1 da

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

12 febbraio 1910 PI 7 si è unito in prime noz­ze con PI 8, nata __________; la

coppia ha avuto tre figli, PI 9, PI 10 e PI 11. Quest’ultimo è deceduto il 26

dicembre 1914.

Dopo

la morte di PI 8, il 20 maggio 1939 PI 7 si è unito in seconde nozze con PI 12,

nata __________; la coppia ha avuto un figlio, PI 1.

PI

7 è deceduto il 5 luglio 1969; gli sono succeduti i tre figli di primo letto e

la moglie PI 12, che è deceduta il 4 ottobre 1999, lasciando come erede il

figlio PI 1.

B. Frattanto,

il 24 settembre 1942, PI 13 si è unito in matrimonio con PI 9, nata __________;

il 15 settembre 1942 la coppia ha avuto una figlia, PI 14.

PI

13 è deceduto l’11 febbraio 1966 e PI 9 il 29 aprile 1981; è succeduta loro la

figlia PI 14.

C. Il

29 gennaio 1944, PI 10 ha sposato PI 15, nata __________; la coppia ha avuto

tre figli, PI 16, PI 2 e PI 4.

PI

10 è deceduto il 6 settembre 1996 e la moglie PI 15 il 31 maggio 2010; sono

succeduti loro i tre figli.

D. Nel

frattempo, il 7 dicembre 1971 PI 16 ha sposato PI 17, nata __________; la

coppia non ha avuto figli.

PI

16 è deceduto il 17 novembre 2014; gli è succeduta la moglie PI 17.

E. Con

atto dell’11 aprile 2016, PI 14 ha ceduto al cugino PI 4 le sue ragioni

ereditarie nelle successioni di suo padre PI 13 e di sua madre PI 9.

Con

atto del 5 gennaio 2021, PI 17 ha ceduto alla cognata PI 2, nata __________, le

sue ragioni ereditarie nella successione di suo marito, PI 16.

F. Nelle

15 esecuzioni (formanti il gruppo n. 1) promosse il 16 dicembre 2016 dalla

Confederazione Svizzera e dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti d’PI 1 per fr. 19'916.80 (al 28 novembre

2022), l’8 maggio 2017 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecu­zione (UE)

ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria del

padre fu PI 7 (designata solo con la menzione dei suoi componenti indicati nel

registro fondiario, ossia, oltre all’escusso, PI 4 e PI 2, così come i defunti PI

16 e PI 15). Nel verbale di pignoramento l’UE ha elencato quali beni ap-partenenti

alla comunione “in particolare” i fondi n. __________, __________ e __________

RFD __________ e n. __________ e __________ RFD __________, sui quali non grava

alcuna ipoteca. Ha stimato in fr. 1.– il valore della quota ereditaria

imprecisata spettante all’escusso.

G. Avendo

la Confederazione Svizzera e il Cantone Ticino chiesto il

19 luglio 2017 la realizzazione

delle quote pignorate, l’UE ha convocato

i creditori procedenti e i membri superstiti della comunione ereditaria a un’udienza

tenutasi il 10 gennaio 2022 a norma del­l’art. 9 dell’Ordinanza concernente il

pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna

conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo presente solo PI 4.

H. Il

17 gennaio 2022 l’Ufficio ha quindi assegnato agl’interessati un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria d’PI 1. Nel termine

impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.

I. Il 20 settembre 2022 l’UE ha chiesto a questa

Camera di determinare il modo di realizzazione della quota ereditaria spettante

all’e­­scusso, precisando che il valore di stima ufficiale dell’intera

successione è di fr. 163'700.50 e ch’esso aveva assegnato alla predetta

quota un valore di fr. 54'500.–.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio

d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.

9.

cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità

di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo

scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio

comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclu­de quest’ultima se il valore della

quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito del­la seconda soluzione la scelta tra i due modi di

realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel

potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart

in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita

a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gillié­ron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare

quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti

posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i

creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo

dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga

aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione

dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale ec­cedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.12 del 5 agosto 2022, consid. 1.1).

2.

Nel

caso di specie, l’UE ha chiesto di

determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a PI 1 nella

comunione ereditaria “fu PI 15, deceduta il 31.5.2010”. La designazione è errata. PI 15 († 2010) era infatti una

componente della comunione ereditaria del suocero PI 7, unico ascendente comune

dell’escusso PI 1 e dei fratellastri PI 9 († 1981), PI 10 († 1996)

e PI 11 († 1914) (sopra ad A e C). La quota dell’escusso,

che l’UE ha apparentemente stabilita essere di ⅓ (come quelle degli

altri due eredi PI 4 e PI 2),

siccome l’ha valutata in fr. 54'500.– a fronte di un valore di

stima di fr. 163'700.50 per l’intera successio­ne, in realtà è di ½, come ci si appresta a spiegare.

2.1

Giusta

l’art. 457 CC, in assenza di disposizioni mortis causa, unici eredi del de cuius sono i suoi

figli (cpv. 1); essi succedono in parti uguali (cpv. 2). Tuttavia, giusta l’art.

462.

cpv. 1 aCC (modificato con effetto dal 1° gennaio 1988), se al de cuius sopravviveva anche il coniuge, questi poteva

reclamare, a sua scelta, o l’usufrutto della metà o la proprietà di un quarto

della successione; oggi, nella stes­sa situazione, il coniuge superstite riceve

di diritto la metà della successione (art. 462 cpv. 1 nCC). Se al de cuius sopravvive solo il coniuge superstite, egli

riceve di diritto l’intera successione (art. 462 n. 3 CC).

2.2

Alla

morte di PI 7, il 5 luglio 1969, gli sono subentrati sua moglie PI 12 e i figli

superstiti di primo letto PI 9 e PI 10 (mentre PI 11 era premorto), così come

quello di secondo letto PI 1 (sopra ad A). Secondo il certificato ereditario

emesso il 2 gennaio 1978 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto

di Lugano, il padre non ha lasciato disposizio­ni di ultima volontà, sicché i

suoi eredi erano la moglie e i tre figli. Poiché dagli atti non risulta che la

moglie abbia reclamato l’usu-­frutto della successione e gli attuali membri

della comunione ereditaria non l’hanno neppure allegato, PI 12 risulta aver

optato per la proprietà di ¼ della successione maritale (art. 462 cpv. 1 aCC),

di modo che i figli superstiti del defunto han­no ereditato ⅓

ciascuno dei ¾ restanti, ossia ¼ della successione (art. 457 cpv. 1-2 CC).

2.3

Alla

morte di PI 12, il 4 ottobre 1999, le è subentrato suo figlio PI 1 (sopra ad A).

Secondo il certificato ereditario emesso il 9 maggio 2000 dal Pretore del

Distretto di Lugano, egli è l’unico erede della madre e ha quindi ereditato l’intero

quarto materno (art. 457 cpv. 1 CC) della successione del padre, oltre a quello

che già gli spettava. La sua quota, di cui si chiede di determinare il modo di

realizzazione, è pertanto di ½ e il suo valore può essere stimato in fr. 81'850.25

(½ di fr. 163'700.50).

2.4

Per

completezza, va rilevato che nella quota di ¼ del fratellastro PI 10 sono

subentrati al momento del suo decesso, il 6 settembre 1996, la moglie PI 15 per

metà (art. 462 n. 1 CC) e i figli PI 16, PI 2 e PI 4 per un 1⁄6 ciascuno (art. 457

cpv. 1-2 CC) (sopra ad C). Non sono infatti note disposizioni di ultima

volontà. Alla morte della madre, il 31

maggio 2010, i tre figli hanno ereditato ognuno 1⁄3 della quota di lei di 1⁄8 (pari a ½ x ¼),

ovvero 1⁄24, andato ad

aggiungersi al 1⁄24 (= 1⁄3 x 1⁄8) già di loro spettanza, sicché la loro quota

totale era di 1⁄12 ciascuno.

Secondo il certificato

ereditario emesso il 5 luglio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, essi

erano in effetti gli unici eredi della madre. La quota di PI 16 è passata a suo

decesso, il 17 novembre 2014, alla moglie PI 17, non risultando dagli atti ch’egli

abbia lasciato disposizione mortis causa. Infine,

con atto del 5 gennaio 2021, PI 17 ha ceduto alla cognata PI 2 le sue

ragioni ereditarie, pari a 1⁄12 della successione del nonno, che sommato al 1⁄12 che già le spettava, le conferisce una quota totale di 1⁄6.

Mentre

l’ultima quota di ¼ della sorellastra PI 9

(sopra ad 2.2), diventata nel frattempo vedova, è passata al suo decesso, il 29

aprile 1981, integralmente (in assenza di disposizioni mortis causa note) alla figlia PI 14 (sopra ad B), la quale l’ha

ceduta al cugino PI 4 con atto dell’11 aprile 2016. Aggiunta

al 1⁄12 che già gli spettava nella successione della madre (v. sopra), la sua quota

globale ammonta a 1⁄3 (= 1⁄4 + 1⁄12).

3.

Ciò

posto, poiché il valore dell’interessenza pignorata è sufficientemente

determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quali modi di realizzazione

entrano in considerazione sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia

la vendita all’asta della relativa quota ereditaria dell’escusso (sopra consid.

1).

3.1

Nella

fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota

ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è

stato ottenuto il pignoramento dell’inte­ressenza, di poco più di fr. 20'000.– (sopra ad F), è nettamente inferiore al valore della quota

ereditaria spettante all’escusso nella comunione ereditaria del padre, di oltre

fr. 80'000.– (sopra consid. 2.3), sicché, con la licitazione della quota,

si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).

3.2

Va

dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della comunione

ereditaria. La soluzione alternativa dell’as­­segnazione

della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13

cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2

ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con

quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) –

appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a

richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio

comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg.

n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di

evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escusso è

stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a

trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e

dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart,

op. cit., n. 15 ad art. 132).

4.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire

nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state

pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).

4.1

Incomberà

quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità

qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta

anche di rappresentare l’escusso nella procedura (decisione della CEF 15.2021.105

del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese connesse alla procedura di

divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la

rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1

LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron

(op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono

inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevol-mente aggirare la

tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.

4.2

L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria

al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escusso

nella divisione, al fine di poter disporre della necessaria liquidità per

estinguere i crediti a beneficio dei quali la quota è stata pignorata.

5.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio

d’ese­cuzione di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 7, di cui

egli è membro (per 1⁄2)

insieme ad PI 2 (per 1⁄6)

e PI 4 (per 1⁄3),

di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le

indicazioni dei con­siderandi 3.2, 4.1 e 4.2, fatte salve le soluzioni

alternative menzionate in fondo al considerando 3.2.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– PI 1, __________,

__________;

– PI 2,

__________, __________;

– PI 4, __________,

__________;

– Ufficio

esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.