15.2022.112
Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria. Determinazione della quota dell’escusso
30 novembre 2022Italiano13 min
Confederazione Svizzera e dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti d’PI 1 per fr. 19'916.80 (al 28 novembre
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.112
Lugano
30 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza 20 settembre 2022 dell’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano,
con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza
spettante a
PI 1, __________
nella comunione ereditaria del padre fu PI 7
(† 5 luglio 1969), composta, oltreché dell’escusso,
anche di
PI 4, __________
PI 2, __________ (VS)
nelle 15 esecuzioni del gruppo n. 1 promosse
contro PI 1 da
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
12 febbraio 1910 PI 7 si è unito in prime nozze con PI 8, nata __________; la
coppia ha avuto tre figli, PI 9, PI 10 e PI 11. Quest’ultimo è deceduto il 26
dicembre 1914.
Dopo
la morte di PI 8, il 20 maggio 1939 PI 7 si è unito in seconde nozze con PI 12,
nata __________; la coppia ha avuto un figlio, PI 1.
PI
7 è deceduto il 5 luglio 1969; gli sono succeduti i tre figli di primo letto e
la moglie PI 12, che è deceduta il 4 ottobre 1999, lasciando come erede il
figlio PI 1.
B. Frattanto,
il 24 settembre 1942, PI 13 si è unito in matrimonio con PI 9, nata __________;
il 15 settembre 1942 la coppia ha avuto una figlia, PI 14.
PI
13 è deceduto l’11 febbraio 1966 e PI 9 il 29 aprile 1981; è succeduta loro la
figlia PI 14.
C. Il
29 gennaio 1944, PI 10 ha sposato PI 15, nata __________; la coppia ha avuto
tre figli, PI 16, PI 2 e PI 4.
PI
10 è deceduto il 6 settembre 1996 e la moglie PI 15 il 31 maggio 2010; sono
succeduti loro i tre figli.
D. Nel
frattempo, il 7 dicembre 1971 PI 16 ha sposato PI 17, nata __________; la
coppia non ha avuto figli.
PI
16 è deceduto il 17 novembre 2014; gli è succeduta la moglie PI 17.
E. Con
atto dell’11 aprile 2016, PI 14 ha ceduto al cugino PI 4 le sue ragioni
ereditarie nelle successioni di suo padre PI 13 e di sua madre PI 9.
Con
atto del 5 gennaio 2021, PI 17 ha ceduto alla cognata PI 2, nata __________, le
sue ragioni ereditarie nella successione di suo marito, PI 16.
F. Nelle
15 esecuzioni (formanti il gruppo n. 1) promosse il 16 dicembre 2016 dalla
Confederazione Svizzera e dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti d’PI 1 per fr. 19'916.80 (al 28 novembre
2022), l’8 maggio 2017 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE)
ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria del
padre fu PI 7 (designata solo con la menzione dei suoi componenti indicati nel
registro fondiario, ossia, oltre all’escusso, PI 4 e PI 2, così come i defunti PI
16 e PI 15). Nel verbale di pignoramento l’UE ha elencato quali beni ap-partenenti
alla comunione “in particolare” i fondi n. __________, __________ e __________
RFD __________ e n. __________ e __________ RFD __________, sui quali non grava
alcuna ipoteca. Ha stimato in fr. 1.– il valore della quota ereditaria
imprecisata spettante all’escusso.
G. Avendo
la Confederazione Svizzera e il Cantone Ticino chiesto il
19 luglio 2017 la realizzazione
delle quote pignorate, l’UE ha convocato
i creditori procedenti e i membri superstiti della comunione ereditaria a un’udienza
tenutasi il 10 gennaio 2022 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il
pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna
conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo presente solo PI 4.
H. Il
17 gennaio 2022 l’Ufficio ha quindi assegnato agl’interessati un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria d’PI 1. Nel termine
impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.
I. Il 20 settembre 2022 l’UE ha chiesto a questa
Camera di determinare il modo di realizzazione della quota ereditaria spettante
all’escusso, precisando che il valore di stima ufficiale dell’intera
successione è di fr. 163'700.50 e ch’esso aveva assegnato alla predetta
quota un valore di fr. 54'500.–.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio
d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.
9.
cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità
di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo
scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio
comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette
sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta
della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della
quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita
unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di
realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel
potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart
in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita
a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare
quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti
posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i
creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo
dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga
aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione
dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.12 del 5 agosto 2022, consid. 1.1).
2.
Nel
caso di specie, l’UE ha chiesto di
determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a PI 1 nella
comunione ereditaria “fu PI 15, deceduta il 31.5.2010”. La designazione è errata. PI 15 († 2010) era infatti una
componente della comunione ereditaria del suocero PI 7, unico ascendente comune
dell’escusso PI 1 e dei fratellastri PI 9 († 1981), PI 10 († 1996)
e PI 11 († 1914) (sopra ad A e C). La quota dell’escusso,
che l’UE ha apparentemente stabilita essere di ⅓ (come quelle degli
altri due eredi PI 4 e PI 2),
siccome l’ha valutata in fr. 54'500.– a fronte di un valore di
stima di fr. 163'700.50 per l’intera successione, in realtà è di ½, come ci si appresta a spiegare.
2.1
Giusta
l’art. 457 CC, in assenza di disposizioni mortis causa, unici eredi del de cuius sono i suoi
figli (cpv. 1); essi succedono in parti uguali (cpv. 2). Tuttavia, giusta l’art.
462.
cpv. 1 aCC (modificato con effetto dal 1° gennaio 1988), se al de cuius sopravviveva anche il coniuge, questi poteva
reclamare, a sua scelta, o l’usufrutto della metà o la proprietà di un quarto
della successione; oggi, nella stessa situazione, il coniuge superstite riceve
di diritto la metà della successione (art. 462 cpv. 1 nCC). Se al de cuius sopravvive solo il coniuge superstite, egli
riceve di diritto l’intera successione (art. 462 n. 3 CC).
2.2
Alla
morte di PI 7, il 5 luglio 1969, gli sono subentrati sua moglie PI 12 e i figli
superstiti di primo letto PI 9 e PI 10 (mentre PI 11 era premorto), così come
quello di secondo letto PI 1 (sopra ad A). Secondo il certificato ereditario
emesso il 2 gennaio 1978 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, il padre non ha lasciato disposizioni di ultima volontà, sicché i
suoi eredi erano la moglie e i tre figli. Poiché dagli atti non risulta che la
moglie abbia reclamato l’usu-frutto della successione e gli attuali membri
della comunione ereditaria non l’hanno neppure allegato, PI 12 risulta aver
optato per la proprietà di ¼ della successione maritale (art. 462 cpv. 1 aCC),
di modo che i figli superstiti del defunto hanno ereditato ⅓
ciascuno dei ¾ restanti, ossia ¼ della successione (art. 457 cpv. 1-2 CC).
2.3
Alla
morte di PI 12, il 4 ottobre 1999, le è subentrato suo figlio PI 1 (sopra ad A).
Secondo il certificato ereditario emesso il 9 maggio 2000 dal Pretore del
Distretto di Lugano, egli è l’unico erede della madre e ha quindi ereditato l’intero
quarto materno (art. 457 cpv. 1 CC) della successione del padre, oltre a quello
che già gli spettava. La sua quota, di cui si chiede di determinare il modo di
realizzazione, è pertanto di ½ e il suo valore può essere stimato in fr. 81'850.25
(½ di fr. 163'700.50).
2.4
Per
completezza, va rilevato che nella quota di ¼ del fratellastro PI 10 sono
subentrati al momento del suo decesso, il 6 settembre 1996, la moglie PI 15 per
metà (art. 462 n. 1 CC) e i figli PI 16, PI 2 e PI 4 per un 1⁄6 ciascuno (art. 457
cpv. 1-2 CC) (sopra ad C). Non sono infatti note disposizioni di ultima
volontà. Alla morte della madre, il 31
maggio 2010, i tre figli hanno ereditato ognuno 1⁄3 della quota di lei di 1⁄8 (pari a ½ x ¼),
ovvero 1⁄24, andato ad
aggiungersi al 1⁄24 (= 1⁄3 x 1⁄8) già di loro spettanza, sicché la loro quota
totale era di 1⁄12 ciascuno.
Secondo il certificato
ereditario emesso il 5 luglio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, essi
erano in effetti gli unici eredi della madre. La quota di PI 16 è passata a suo
decesso, il 17 novembre 2014, alla moglie PI 17, non risultando dagli atti ch’egli
abbia lasciato disposizione mortis causa. Infine,
con atto del 5 gennaio 2021, PI 17 ha ceduto alla cognata PI 2 le sue
ragioni ereditarie, pari a 1⁄12 della successione del nonno, che sommato al 1⁄12 che già le spettava, le conferisce una quota totale di 1⁄6.
Mentre
l’ultima quota di ¼ della sorellastra PI 9
(sopra ad 2.2), diventata nel frattempo vedova, è passata al suo decesso, il 29
aprile 1981, integralmente (in assenza di disposizioni mortis causa note) alla figlia PI 14 (sopra ad B), la quale l’ha
ceduta al cugino PI 4 con atto dell’11 aprile 2016. Aggiunta
al 1⁄12 che già gli spettava nella successione della madre (v. sopra), la sua quota
globale ammonta a 1⁄3 (= 1⁄4 + 1⁄12).
3.
Ciò
posto, poiché il valore dell’interessenza pignorata è sufficientemente
determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC, quali modi di realizzazione
entrano in considerazione sia lo scioglimento della comunione ereditaria, sia
la vendita all’asta della relativa quota ereditaria dell’escusso (sopra consid.
1).
3.1
Nella
fattispecie, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota
ereditaria – va però escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è
stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza, di poco più di fr. 20'000.– (sopra ad F), è nettamente inferiore al valore della quota
ereditaria spettante all’escusso nella comunione ereditaria del padre, di oltre
fr. 80'000.– (sopra consid. 2.3), sicché, con la licitazione della quota,
si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra consid. 1).
3.2
Va
dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della comunione
ereditaria. La soluzione alternativa dell’assegnazione
della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13
cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2
ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con
quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) –
appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a
richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio
comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg.
n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di
evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escusso è
stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a
trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e
dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart,
op. cit., n. 15 ad art. 132).
4.
Nel
Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire
nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state
pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).
4.1
Incomberà
quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità
qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta
anche di rappresentare l’escusso nella procedura (decisione della CEF 15.2021.105
del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese connesse alla procedura di
divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la
rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1
LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron
(op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono
inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevol-mente aggirare la
tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
4.2
L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria
al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escusso
nella divisione, al fine di poter disporre della necessaria liquidità per
estinguere i crediti a beneficio dei quali la quota è stata pignorata.
5.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio
d’esecuzione di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 7, di cui
egli è membro (per 1⁄2)
insieme ad PI 2 (per 1⁄6)
e PI 4 (per 1⁄3),
di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le
indicazioni dei considerandi 3.2, 4.1 e 4.2, fatte salve le soluzioni
alternative menzionate in fondo al considerando 3.2.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– PI 1, __________,
__________;
– PI 2,
__________, __________;
– PI 4, __________,
__________;
– Ufficio
esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.