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Decisione

15.2022.113

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti ereditari della vedova e del figlio escussi nella successione del marito/padre. Creditori da invitare all’udienza di conciliazione

16 dicembre 2022Italiano16 min

diversi creditori di PI 1 dei gruppi n. 3 e 4 e di PI 5 dei gruppi n. 1 a 3 chiesto

Source ti.ch

Incarti n.

15.2022.113

15.2022.114

Lugano

16 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nelle procedure avviate con istanze 20

settembre 2022 dall’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, con

cui chiede di determinare il modo di realizzazione delle interessenze spettanti

a

IS 1

PI 11,

nella comunione ereditaria rispettivamente

del marito e del padre fu PI 12, composta, oltreché degli escussi, anche di

PI 3,

PI 4,

nelle 14 esecuzioni formanti i

gruppi n. da 3 a 6 promosse contro PI 1 da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

PI 7,

(rappresentata dallaRA 2, )

Comune di PI 8,

(rappresentato da RA 3, )

PI 13,

PI 10,

(rappresentato

dallaRA 4, )

e nelle 19 esecuzioni formanti i gruppi n. da 1 a 5 promosse

contro PI 5 da

PI 7,

(rappresentata dalla RA 2, )

Stato Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

Cassa cantonale di

compensazione AVS,

Bellinzona

Comune di PI 8,

Comune di PI 18,

(rappresentati

da RA 3, )

PI 14,

(rappresentata dallaRA 5, )

PI 15,

PI 16,

(rappresentata da RA 6, )

PI 17

,

(rappresentata dall’RA 7, )

PI 19,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. PI

12 è deceduto il 30 gennaio 2010. Gli sono succeduti, in comunione

ereditaria, la vedova PI 1 e i figli PI 4 e PI 5, così come PI 3, figlio nato

da un precedente matrimonio.

B. Nelle

15 esecuzioni promosse dal 2020 al 2021 contro PI 1 per fr. 27'927.55 (al

30 novembre 2022), il 28 gennaio e il 14 settembre 2021, così come il 1° marzo

e 24 giugno 2022, la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha

pignorato i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria del marito

a favo­re dei gruppi n. 3 a 6.

Inoltre,

nelle 22 esecuzioni promosse dal 2019 al 2021 contro PI 5 per fr. 23'947.15

(sempre al 30 novembre 2022), il 13

dicembre 2019, il 12 ottobre 2020, il 12 febbraio 2021 così come il 21 gennaio

e il 2 giugno 2022, l’UE ha pignorato i diritti spettanti all’escusso

nella comunione ereditaria del padre a

favore dei gruppi n. 1 a 5.

In

tutti i verbali di pignoramento l’UE ha elencato quali beni appartenenti alla

comunione “in particolare” il

fondo n. __________ RFD __________. Dall’estratto del registro fondiario

risulta che su di esso gravano tre cartelle ipotecarie a favore del portatore,

di I, II e III grado, a garanzia di crediti di rispettivamente fr. 70'000.–,

fr. 100'000.– e fr. 44'000.–, in tutti e tre i casi oltre agl’interessi

del 10%.

C. Avendo

diversi creditori di PI 1 dei gruppi n. 3 e 4 e di PI 5 dei gruppi n. 1 a 3 chiesto

la realizzazione delle quote pignorate, a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza

concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), il 24 gennaio 2022 l’UE li ha

convocati a un’u­­dienza, tenutasi il 21 febbraio 2022. In tale occasione nessuna conciliazione ha potuto essere

raggiunta, siccome erano presenti solo i membri della comunione ereditaria.

Nel

verbale l’Ufficio ha attribuito al fondo un valore di stima di fr. 625'000.– (a fronte di un valore di

stima ufficiale di fr. 313'259.–), dal quale ha dedotto l’importo totale

dei crediti garantiti dalle cartelle, giungendo così a un valore di realizzazione

del fondo stimato in fr. 411'000.– e di ognuna delle quote ereditarie

pignorate in fr. 102'750.–, pari a un quarto del valore del fondo.

D. L’8

aprile 2022 l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci

giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione di ogni singola quota ereditaria. Nel termine

impartito è pervenuta una sola proposta da parte di PI 5, che però due

escutenti non hanno accettato.

E. Nel

frattempo, alcuni creditori di PI 1 dei gruppi n. 5 e 6 e di PI 5 dei gruppi n.

4 e 5 hanno chiesto a loro volta la realizzazione dell’interessenza, mentre il 15

novembre 2021 il Comune di PI 8 ha ritirato la sua domanda di realizzazione nell’esecuzione n. __________ contro

la vedova (gruppo n. 2), e così hanno fatto anche l’PI 9 per le

esecuzioni n. __________ (gruppo n. 4 della vedova) e __________ (gruppo

n. 3 del figlio), come RA 3 il 5 maggio 2022 per l’ese­cuzione n. __________

(gruppo n. 3 del figlio), tutti dietro il rilascio di un attestato di carenza

beni giusta l’art. 149 LEF.

F. Il 20 settembre 2022 l’UE ha chiesto a questa

Camera di determinare il modo di realizzazione delle quote ereditarie di PI 1

per i gruppi n. da 3 a 6 e di PI 5 per i gruppi n. da 1 a 5, ribadendo di aver

attribuito al fondo in questione un valore di stima (netto) di fr. 411'000.–

e di aver quindi fissato in fr. 102'750.– il valore della quota

ereditaria, pignorata, di ciascun escusso.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio

d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.

9.

cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità

di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo

scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio

comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della

quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di

realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel

potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart

in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita

a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gillié­ron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare

quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti

posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i

creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo

dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga

aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione

dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti,

possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF

15.2022.12

del 5 agosto 2022, consid. 1.1). Oltre alla vendita all’asta e allo

scioglimento della comunione, l’autorità di vigilanza può ordinare anche altri

provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF).

2.

Va

innanzitutto rilevato che l’UE non ha convocato all’udienza e neppure

interpellato in seguito i creditori di PI 1 dei gruppi n. 5 e 6 né quelli di PI

5.

dei gruppi n. 4 e 5.

2.1

È

invero controversa la questione di sapere se alle trattative di conciliazione

dell’art. 9 ODiC devono essere invitati solo i creditori che partecipano al

primo gruppo di pignoramento o al gruppo cui partecipa il creditore che ha

depositato per primo la domanda di realizzazione, oppure tutti i creditori “pignoranti”

(secondo il testo del-l’art. 9 cpv. 1 ODiC), vale a dire tutti i creditori in

favore dei quali la quota ereditaria

risultava pignorata al momento della fissazione del­l’udienza di conciliazione (Roth in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 29 ad art. 132 LEF e i riferimenti citati). La soluzione

differenziata proposta da Roth

(op. cit., n. 30 ad art. 132) appare più convincente delle altre due. Vanno

coinvolti solo i creditori pignoranti (al momento della fissazione dell’udienza di conciliazione) che hanno un

interesse personale e concreto a partecipare alle trattative perché potrebbero

effettivamente pretendere all’otteni­mento di una quota del ricavo della

realizzazione dei diritti ereditari pignorati (cfr. DTF 28 I 94 consid. 2

in merito alla cerchia dei creditori legittimati a determinarsi sull’assegnazione

a tutti o ad alcuni di loro di un credito del debitore in virtù dell’art. 131

cpv. 2 LEF), ciò che presuppone però che facciano parte di un gruppo in cui

almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione dei diritti

successori (la quale ha efficacia per tutti i partecipanti al grup­po: DTF 96

III 3 consid. 2).

2.2

Nel

caso in esame, i pignoramenti a favore dei gruppi n. 5 e 6 della vedova sono

stati eseguiti il 1° marzo e il 24 giugno 2022, e quelli a favore dei gruppi n. 4 e 5 del figlio escusso il 21 gennaio

e il 2 giugno 2022, vale a dire tutti dopo la citazione del 24 gennaio

2022.

all’udienza di conciliazione. I creditori partecipanti a questi gruppi non dovevano (e non potevano) partecipare all’esperimento

di con­ciliazione.

2.3

D’altronde,

il Tribunale federale ha precisato che la procedura di conciliazione già

avviata in merito a precedenti (gruppi di) esecuzioni non dev’essere ripetuta

nelle esecuzioni successive in cui è stata nel frattempo richiesta la

realizzazione della stessa quota ereditaria (DTF 97 III 70 consid. 2/b; Roth,

op cit., n. 32 ad art. 132). Decidere

diversamente comporterebbe un rallentamento del­la procedura di

realizzazione in corso incompatibile con il principio dell’indipendenza dei singoli

gruppi, che hanno ognuno la propria procedura di realizzazione e di ripartizione

(DTF 133 III 582 consid. 2.2), oltretutto perché il rallentamento sarebbe

imposto a creditori che godono di un diritto preferenziale sui diritti

pignorati (art. 110 cpv. 3 LEF a contrario). Inoltre, è possibile stabilire un

solo modo di realizzazione, che per il principio stabilito dalla nor­ma appena

citata deve tenere conto in priorità degli interessi dei creditori del gruppo a

cui partecipa quello che ha presentato per primo la domanda di realizzazione.

2.4

Va

riservato, ad ogni modo, il diritto generale di ricorso dei creditori dei

gruppi posteriori contro atti esecutivi relativi alla realizzazione a favore di

gruppi precedenti che ledono in modo illegittimo i loro interessi (v. al

riguardo Jent-Sørensen in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 56 ad art. 110

LEF e i rinvii). Si potrebbe ipotizzare il caso di un creditore di un gruppo

successivo che propone di acquistare a trattative private i diritti ereditari

pignorati a un prezzo superiore al valore di stima e sufficiente a coprire le

pretese dei creditori dei gruppi precedenti. Per questo motivo, appare

opportuno che l’ufficio d’esecuzione impartisca il termine per propor­re misure

di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto di

realizzazione è sorto dopo la fissazione dell’udienza di conciliazione.

2.5

Ci

si potrebbe pure chiedere se i creditori il cui diritto di realizzazione dei

diritti pignorati è sorto prima della decisione dell’autorità di vigilanza sul

modo di realizzazione non debbano essere sentiti come “interessati” nel senso

dell’art. 132 cpv. 3 LEF. La questione può invero rimanere in concreto aperta,

come quella delle conseguenze del fatto che, come invece sarebbe stato

opportuno (sopra consid. 2.4), l’UE non ha impartito il

termine per proporre misure di realizzazione anche ai creditori

del gruppo n. 4 del figlio, in cui la prima domanda di realizzazione è stata

presentata il 31 marzo 2022, ancor prima dell’invito dell’8 aprile (mentre la

prima doman­da di realizzazione nel gruppo n. 5 della vedova risale al 20 aprile 2022).

In

effetti, l’UE dovrà comunque comunicare il modo di realizzazione stabilito da

questa Camera anche ai creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto

di partecipare alla realizzazione dei diritti ereditari pignorati, notificando

loro una copia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 2). Nell’ipotesi

alquanto improbabile in cui uno di essi dovesse proporre di acquistare le quote

ereditarie degli escussi a un prezzo suscettibile di riscontrare l’adesione

degli altri creditori interessati e degli eredi, l’UE potrebbe sempre,

trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di

accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di modificare il modo

di realizzazione delle quote. Anche la comunione ereditaria potrebbe

evitare il suo scioglimento facendo un’offerta di acquisizione delle quote o

pagando le pretese dei creditori interessati (sotto consid. 4.3).

3.

Nel

merito, nessuno contesta il valore di stima attribuito dall’UE al fondo né

pretende che l’asse successorio verta anche su altri be­ni. L’UE ha però

erroneamente stabilito in un quarto la

quota ereditaria di ciascun escusso. Infatti, non si evince dagli atti che PI

12.

abbia lasciato disposizioni di

ultima volontà e nessun mem­bro

della comunione ereditaria accenna a un’ipotesi del genere. Di conseguenza, la

vedova PI 1 non ha ereditato un quar-to, bensì la metà della successione

maritale (art. 462 n. 1 CC), mentre l’altra metà spetta ai tre figli in parti

uguali (art. 457 cpv. 2, 462 n. 1 a contrario e 457 cpv. 1 CC), ossia un

sesto (⅓ x ½) ognuno. Il valore di stima delle quote

ereditarie spettanti a PI 1 e PI 5 ammonta pertanto a rispettivamente fr. 205'500.– (pari alla metà di fr. 411'000.–) e fr. 68'500.– (un sesto di fr. 411'000.–).

4.

Poiché il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3

ODiC, quale modo di realizzazione entra in considerazione anche la vendita

delle quote ereditarie (sopra consid. 1.1), che nella fattispecie risulta più

opportuno dello scioglimento della comunione (art. 10 cpv. 2 ODiC).

4.1

Nella

fattispecie, dagl’importi totali dei crediti posti in esecuzione devono

anzitutto essere dedotti gl’importi dei crediti i cui titolari hanno rinunciato

alla realizzazione, perdendo così ogni diritto sui diritti pignorati. Gli

ammontari totali dei crediti a beneficio dei pignoramenti dei diritti

successori di PI 1 e PI 11 si riducono quindi a fr. 27'578.75 (fr. 27'927.55

./. 348.80), rispettivamente a fr. 20'566.30 (fr. 23'947.15 ./. 353.80

./. fr. 1'117.95 ./. fr. 1'909.10) (sopra ad B ed E).

4.2

Ciò

posto, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota

ereditaria – va escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è stato

ottenuto (e mantenuto) il pignoramento del­l’interessenza, di fr. 27'578.85 per PI 1 e fr. 20'566.30 per PI 5, è nettamente

inferiore al valore delle rispettive quote

ereditarie di fr. 205'500.– e fr. 68'500.– (sopra con­sid. 2),

sicché, con la licitazione delle quote, si rischierebbe una vendita a vil

prezzo (sopra consid. 1.1).

4.3

Va

dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della

comunione ereditaria. La soluzione alternativa

dell’as­­segnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2

LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota

ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore

dell’interessenza, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con

quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) –

appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a

richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio

comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg.

n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di

evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali le quote degli escussi

sono state pignorate op-pure formulando un’offerta

di acquisto delle quote a trattative private che possa essere accettata da

tutti i creditori pignoranti e dal­l’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art.

132).

5.

Nel Canton Ticino l’autorità competente

ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dell’erede

le cui ragioni successorie sono state pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni

(art. 96 cpv. 2 LAC). A lui vanno comunicati i nominativi dei creditori interessati, compresi quelli nuovi che nel

frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla realizzazione dei

diritti ereditari pignorati (citata DTF 97 III 70 consid. 2/b; Roth,

op cit., n. 32 ad art. 132).

5.1

Incomberà

quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità

qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta

anche di rappresentare l’escusso nella procedura (decisione della CEF 15.2021.105

del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese connesse alla procedura di

divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la

rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1

LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gil­liéron

(op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono

inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela

prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.

5.2

Nei

limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine

dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito

dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei

creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la

domanda di realizzazione pri­ma del riparto (v. sopra consid. 2.1), esclusi quelli che hanno nel frattempo rinunciato alla realizzazione

(sopra consid. 4.1).

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio

d’ese­­cuzione di sostituirsi a PI 1 e ad PI 5 nella comunione ereditaria fu PI

12, di cui essi sono membri (rispettivamente, per 1⁄2

e per 1⁄6)

insieme a PI 3 (per 1⁄6)

e PI 4 (per 1⁄6),

di chiederne lo scioglimento, di procedere alla realizzazione di quanto attribuito agli escussi nella divisione e di soddisfare

i credi-tori, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1 e 5.2, fatte

salve le soluzioni alternative menzionate in fondo ai considerandi 2.5 e 4.3.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, e, per il

suo tramite, agli escussi, agli altri membri della comunione ereditaria e a tutti

i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di

realizzazione, esclusi quelli che hanno nel frattempo

rinunciato alla realizzazione.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.