15.2022.113
Determinazione del modo di realizzazione dei diritti ereditari della vedova e del figlio escussi nella successione del marito/padre. Creditori da invitare all’udienza di conciliazione
16 dicembre 2022Italiano16 min
diversi creditori di PI 1 dei gruppi n. 3 e 4 e di PI 5 dei gruppi n. 1 a 3 chiesto
Source ti.ch
Incarti n.
15.2022.113
15.2022.114
Lugano
16 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nelle procedure avviate con istanze 20
settembre 2022 dall’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, con
cui chiede di determinare il modo di realizzazione delle interessenze spettanti
a
IS 1
PI 11,
nella comunione ereditaria rispettivamente
del marito e del padre fu PI 12, composta, oltreché degli escussi, anche di
PI 3,
PI 4,
nelle 14 esecuzioni formanti i
gruppi n. da 3 a 6 promosse contro PI 1 da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
PI 7,
(rappresentata dallaRA 2, )
Comune di PI 8,
(rappresentato da RA 3, )
PI 13,
PI 10,
(rappresentato
dallaRA 4, )
e nelle 19 esecuzioni formanti i gruppi n. da 1 a 5 promosse
contro PI 5 da
PI 7,
(rappresentata dalla RA 2, )
Stato Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
Cassa cantonale di
compensazione AVS,
Bellinzona
Comune di PI 8,
Comune di PI 18,
(rappresentati
da RA 3, )
PI 14,
(rappresentata dallaRA 5, )
PI 15,
PI 16,
(rappresentata da RA 6, )
PI 17
,
(rappresentata dall’RA 7, )
PI 19,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. PI
12 è deceduto il 30 gennaio 2010. Gli sono succeduti, in comunione
ereditaria, la vedova PI 1 e i figli PI 4 e PI 5, così come PI 3, figlio nato
da un precedente matrimonio.
B. Nelle
15 esecuzioni promosse dal 2020 al 2021 contro PI 1 per fr. 27'927.55 (al
30 novembre 2022), il 28 gennaio e il 14 settembre 2021, così come il 1° marzo
e 24 giugno 2022, la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha
pignorato i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria del marito
a favore dei gruppi n. 3 a 6.
Inoltre,
nelle 22 esecuzioni promosse dal 2019 al 2021 contro PI 5 per fr. 23'947.15
(sempre al 30 novembre 2022), il 13
dicembre 2019, il 12 ottobre 2020, il 12 febbraio 2021 così come il 21 gennaio
e il 2 giugno 2022, l’UE ha pignorato i diritti spettanti all’escusso
nella comunione ereditaria del padre a
favore dei gruppi n. 1 a 5.
In
tutti i verbali di pignoramento l’UE ha elencato quali beni appartenenti alla
comunione “in particolare” il
fondo n. __________ RFD __________. Dall’estratto del registro fondiario
risulta che su di esso gravano tre cartelle ipotecarie a favore del portatore,
di I, II e III grado, a garanzia di crediti di rispettivamente fr. 70'000.–,
fr. 100'000.– e fr. 44'000.–, in tutti e tre i casi oltre agl’interessi
del 10%.
C. Avendo
diversi creditori di PI 1 dei gruppi n. 3 e 4 e di PI 5 dei gruppi n. 1 a 3 chiesto
la realizzazione delle quote pignorate, a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), il 24 gennaio 2022 l’UE li ha
convocati a un’udienza, tenutasi il 21 febbraio 2022. In tale occasione nessuna conciliazione ha potuto essere
raggiunta, siccome erano presenti solo i membri della comunione ereditaria.
Nel
verbale l’Ufficio ha attribuito al fondo un valore di stima di fr. 625'000.– (a fronte di un valore di
stima ufficiale di fr. 313'259.–), dal quale ha dedotto l’importo totale
dei crediti garantiti dalle cartelle, giungendo così a un valore di realizzazione
del fondo stimato in fr. 411'000.– e di ognuna delle quote ereditarie
pignorate in fr. 102'750.–, pari a un quarto del valore del fondo.
D. L’8
aprile 2022 l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci
giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione di ogni singola quota ereditaria. Nel termine
impartito è pervenuta una sola proposta da parte di PI 5, che però due
escutenti non hanno accettato.
E. Nel
frattempo, alcuni creditori di PI 1 dei gruppi n. 5 e 6 e di PI 5 dei gruppi n.
4 e 5 hanno chiesto a loro volta la realizzazione dell’interessenza, mentre il 15
novembre 2021 il Comune di PI 8 ha ritirato la sua domanda di realizzazione nell’esecuzione n. __________ contro
la vedova (gruppo n. 2), e così hanno fatto anche l’PI 9 per le
esecuzioni n. __________ (gruppo n. 4 della vedova) e __________ (gruppo
n. 3 del figlio), come RA 3 il 5 maggio 2022 per l’esecuzione n. __________
(gruppo n. 3 del figlio), tutti dietro il rilascio di un attestato di carenza
beni giusta l’art. 149 LEF.
F. Il 20 settembre 2022 l’UE ha chiesto a questa
Camera di determinare il modo di realizzazione delle quote ereditarie di PI 1
per i gruppi n. da 3 a 6 e di PI 5 per i gruppi n. da 1 a 5, ribadendo di aver
attribuito al fondo in questione un valore di stima (netto) di fr. 411'000.–
e di aver quindi fissato in fr. 102'750.– il valore della quota
ereditaria, pignorata, di ciascun escusso.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio
d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.
9.
cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità
di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo
scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio
comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette
sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta
della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della
quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita
unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di
realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel
potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart
in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita
a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare
quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti
posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i
creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo
dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga
aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione
dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti,
possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF
15.2022.12
del 5 agosto 2022, consid. 1.1). Oltre alla vendita all’asta e allo
scioglimento della comunione, l’autorità di vigilanza può ordinare anche altri
provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF).
2.
Va
innanzitutto rilevato che l’UE non ha convocato all’udienza e neppure
interpellato in seguito i creditori di PI 1 dei gruppi n. 5 e 6 né quelli di PI
5.
dei gruppi n. 4 e 5.
2.1
È
invero controversa la questione di sapere se alle trattative di conciliazione
dell’art. 9 ODiC devono essere invitati solo i creditori che partecipano al
primo gruppo di pignoramento o al gruppo cui partecipa il creditore che ha
depositato per primo la domanda di realizzazione, oppure tutti i creditori “pignoranti”
(secondo il testo del-l’art. 9 cpv. 1 ODiC), vale a dire tutti i creditori in
favore dei quali la quota ereditaria
risultava pignorata al momento della fissazione dell’udienza di conciliazione (Roth in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 29 ad art. 132 LEF e i riferimenti citati). La soluzione
differenziata proposta da Roth
(op. cit., n. 30 ad art. 132) appare più convincente delle altre due. Vanno
coinvolti solo i creditori pignoranti (al momento della fissazione dell’udienza di conciliazione) che hanno un
interesse personale e concreto a partecipare alle trattative perché potrebbero
effettivamente pretendere all’ottenimento di una quota del ricavo della
realizzazione dei diritti ereditari pignorati (cfr. DTF 28 I 94 consid. 2
in merito alla cerchia dei creditori legittimati a determinarsi sull’assegnazione
a tutti o ad alcuni di loro di un credito del debitore in virtù dell’art. 131
cpv. 2 LEF), ciò che presuppone però che facciano parte di un gruppo in cui
almeno uno di loro ha presentato la domanda di realizzazione dei diritti
successori (la quale ha efficacia per tutti i partecipanti al gruppo: DTF 96
III 3 consid. 2).
2.2
Nel
caso in esame, i pignoramenti a favore dei gruppi n. 5 e 6 della vedova sono
stati eseguiti il 1° marzo e il 24 giugno 2022, e quelli a favore dei gruppi n. 4 e 5 del figlio escusso il 21 gennaio
e il 2 giugno 2022, vale a dire tutti dopo la citazione del 24 gennaio
2022.
all’udienza di conciliazione. I creditori partecipanti a questi gruppi non dovevano (e non potevano) partecipare all’esperimento
di conciliazione.
2.3
D’altronde,
il Tribunale federale ha precisato che la procedura di conciliazione già
avviata in merito a precedenti (gruppi di) esecuzioni non dev’essere ripetuta
nelle esecuzioni successive in cui è stata nel frattempo richiesta la
realizzazione della stessa quota ereditaria (DTF 97 III 70 consid. 2/b; Roth,
op cit., n. 32 ad art. 132). Decidere
diversamente comporterebbe un rallentamento della procedura di
realizzazione in corso incompatibile con il principio dell’indipendenza dei singoli
gruppi, che hanno ognuno la propria procedura di realizzazione e di ripartizione
(DTF 133 III 582 consid. 2.2), oltretutto perché il rallentamento sarebbe
imposto a creditori che godono di un diritto preferenziale sui diritti
pignorati (art. 110 cpv. 3 LEF a contrario). Inoltre, è possibile stabilire un
solo modo di realizzazione, che per il principio stabilito dalla norma appena
citata deve tenere conto in priorità degli interessi dei creditori del gruppo a
cui partecipa quello che ha presentato per primo la domanda di realizzazione.
2.4
Va
riservato, ad ogni modo, il diritto generale di ricorso dei creditori dei
gruppi posteriori contro atti esecutivi relativi alla realizzazione a favore di
gruppi precedenti che ledono in modo illegittimo i loro interessi (v. al
riguardo Jent-Sørensen in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 56 ad art. 110
LEF e i rinvii). Si potrebbe ipotizzare il caso di un creditore di un gruppo
successivo che propone di acquistare a trattative private i diritti ereditari
pignorati a un prezzo superiore al valore di stima e sufficiente a coprire le
pretese dei creditori dei gruppi precedenti. Per questo motivo, appare
opportuno che l’ufficio d’esecuzione impartisca il termine per proporre misure
di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC) anche ai creditori il cui diritto di
realizzazione è sorto dopo la fissazione dell’udienza di conciliazione.
2.5
Ci
si potrebbe pure chiedere se i creditori il cui diritto di realizzazione dei
diritti pignorati è sorto prima della decisione dell’autorità di vigilanza sul
modo di realizzazione non debbano essere sentiti come “interessati” nel senso
dell’art. 132 cpv. 3 LEF. La questione può invero rimanere in concreto aperta,
come quella delle conseguenze del fatto che, come invece sarebbe stato
opportuno (sopra consid. 2.4), l’UE non ha impartito il
termine per proporre misure di realizzazione anche ai creditori
del gruppo n. 4 del figlio, in cui la prima domanda di realizzazione è stata
presentata il 31 marzo 2022, ancor prima dell’invito dell’8 aprile (mentre la
prima domanda di realizzazione nel gruppo n. 5 della vedova risale al 20 aprile 2022).
In
effetti, l’UE dovrà comunque comunicare il modo di realizzazione stabilito da
questa Camera anche ai creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto
di partecipare alla realizzazione dei diritti ereditari pignorati, notificando
loro una copia della decisione odierna (sotto dispositivo n. 2). Nell’ipotesi
alquanto improbabile in cui uno di essi dovesse proporre di acquistare le quote
ereditarie degli escussi a un prezzo suscettibile di riscontrare l’adesione
degli altri creditori interessati e degli eredi, l’UE potrebbe sempre,
trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di
accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di modificare il modo
di realizzazione delle quote. Anche la comunione ereditaria potrebbe
evitare il suo scioglimento facendo un’offerta di acquisizione delle quote o
pagando le pretese dei creditori interessati (sotto consid. 4.3).
3.
Nel
merito, nessuno contesta il valore di stima attribuito dall’UE al fondo né
pretende che l’asse successorio verta anche su altri beni. L’UE ha però
erroneamente stabilito in un quarto la
quota ereditaria di ciascun escusso. Infatti, non si evince dagli atti che PI
12.
abbia lasciato disposizioni di
ultima volontà e nessun membro
della comunione ereditaria accenna a un’ipotesi del genere. Di conseguenza, la
vedova PI 1 non ha ereditato un quar-to, bensì la metà della successione
maritale (art. 462 n. 1 CC), mentre l’altra metà spetta ai tre figli in parti
uguali (art. 457 cpv. 2, 462 n. 1 a contrario e 457 cpv. 1 CC), ossia un
sesto (⅓ x ½) ognuno. Il valore di stima delle quote
ereditarie spettanti a PI 1 e PI 5 ammonta pertanto a rispettivamente fr. 205'500.– (pari alla metà di fr. 411'000.–) e fr. 68'500.– (un sesto di fr. 411'000.–).
4.
Poiché il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3
ODiC, quale modo di realizzazione entra in considerazione anche la vendita
delle quote ereditarie (sopra consid. 1.1), che nella fattispecie risulta più
opportuno dello scioglimento della comunione (art. 10 cpv. 2 ODiC).
4.1
Nella
fattispecie, dagl’importi totali dei crediti posti in esecuzione devono
anzitutto essere dedotti gl’importi dei crediti i cui titolari hanno rinunciato
alla realizzazione, perdendo così ogni diritto sui diritti pignorati. Gli
ammontari totali dei crediti a beneficio dei pignoramenti dei diritti
successori di PI 1 e PI 11 si riducono quindi a fr. 27'578.75 (fr. 27'927.55
./. 348.80), rispettivamente a fr. 20'566.30 (fr. 23'947.15 ./. 353.80
./. fr. 1'117.95 ./. fr. 1'909.10) (sopra ad B ed E).
4.2
Ciò
posto, il secondo modo di realizzazione – la vendita all’asta della quota
ereditaria – va escluso, perché l’importo totale dei crediti per cui è stato
ottenuto (e mantenuto) il pignoramento dell’interessenza, di fr. 27'578.85 per PI 1 e fr. 20'566.30 per PI 5, è nettamente
inferiore al valore delle rispettive quote
ereditarie di fr. 205'500.– e fr. 68'500.– (sopra consid. 2),
sicché, con la licitazione delle quote, si rischierebbe una vendita a vil
prezzo (sopra consid. 1.1).
4.3
Va
dunque preferito il primo modo di realizzazione – lo scioglimento della
comunione ereditaria. La soluzione alternativa
dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2
LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota
ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore
dell’interessenza, le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con
quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) –
appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a
richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio
comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; decisione della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio 2009, RtiD 2009 II 762 seg.
n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di
evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali le quote degli escussi
sono state pignorate op-pure formulando un’offerta
di acquisto delle quote a trattative private che possa essere accettata da
tutti i creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart, op. cit., n. 15 ad art.
132).
5.
Nel Canton Ticino l’autorità competente
ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dell’erede
le cui ragioni successorie sono state pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni
(art. 96 cpv. 2 LAC). A lui vanno comunicati i nominativi dei creditori interessati, compresi quelli nuovi che nel
frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla realizzazione dei
diritti ereditari pignorati (citata DTF 97 III 70 consid. 2/b; Roth,
op cit., n. 32 ad art. 132).
5.1
Incomberà
quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità
qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta
anche di rappresentare l’escusso nella procedura (decisione della CEF 15.2021.105
del 26 gennaio 2022, consid. 3.1). Le spese connesse alla procedura di
divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la
rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1
LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron
(op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono
inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela
prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
5.2
Nei
limiti del ricavo della divisione ereditaria, l’Ufficio procederà poi, nell’ordine
dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine stabilito
dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al soddisfacimento dei
creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di loro ha depositato la
domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra consid. 2.1), esclusi quelli che hanno nel frattempo rinunciato alla realizzazione
(sopra consid. 4.1).
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio
d’esecuzione di sostituirsi a PI 1 e ad PI 5 nella comunione ereditaria fu PI
12, di cui essi sono membri (rispettivamente, per 1⁄2
e per 1⁄6)
insieme a PI 3 (per 1⁄6)
e PI 4 (per 1⁄6),
di chiederne lo scioglimento, di procedere alla realizzazione di quanto attribuito agli escussi nella divisione e di soddisfare
i credi-tori, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1 e 5.2, fatte
salve le soluzioni alternative menzionate in fondo ai considerandi 2.5 e 4.3.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano, e, per il
suo tramite, agli escussi, agli altri membri della comunione ereditaria e a tutti
i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda di
realizzazione, esclusi quelli che hanno nel frattempo
rinunciato alla realizzazione.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.