15.2022.115
Determinazione del modo di realizzazione dei diritti ereditari di un figlio nella successione del padre. Convenzione matrimoniale che attribuisce un fondo del padre interamente alla madre in caso di decesso di lui
13 gennaio 2023Italiano13 min
rogito n. __________ del 18 luglio 1994 dell’avv. __________, PI 8 ed PI 3 hanno
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Incarto n.
15.2022.115
Lugano
13 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza 22 settembre 2022 dell’Ufficio di esecuzione, sede di
Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza
spettante a
PI 1,
nella comunione ereditaria del padre fu PI 8
(† 29 marzo 2014), composta, oltreché dell’escusso,
anche di
PI 3,
PI 4,
gli eredi fu PI 12 (†
2 febbraio 2016), ossia
PI 5,
PI 9,
PI 10,
PI 11,
nelle 13 esecuzioni dei gruppi n. da 1 a 4
promosse contro PI 1 da
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
PI 6,
(rappresentata dall’RA 1, )
Comune di PI 14,
(rappresentato dal suo Municipio)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. PI
8 ed PI 3 si sono sposati il 9 maggio 1959; dal matrimonio sono nati PI 12, PI
1 e PI 4. Il primogenito, PI 12, ha sposato
PI 5 il 3 ottobre 1986 e dalla loro unione sono nati PI 9, PI 10 e PI
11.
B. Mediante
rogito n. __________ del 18 luglio 1994 dell’avv. __________, PI 8 ed PI 3 hanno
concluso una convenzione matrimoniale e un
contratto successorio, con cui hanno convenuto che “la loro casa di abitazione e terreno annesso
al particellare __________ (trentasette) di __________ [oggi: __________], intestato al marito, è
il frutto del loro lavoro e dei loro sacrifici ed è quindi da considerare quale
loro aumento patrimoniale” e che
“in applicazione dell’art. 216 CCS
[…], in caso di scioglimento del loro matrimonio,
in particolare in caso di morte di PI 8, l’intera particella anzidetta
diventerà di proprietà esclusiva di PI 3”.
C. PI
8 è deceduto il 29 marzo 2014; gli sono succeduti la moglie e i figli. Il
primogenito, PI 10, è deceduto il 2 febbraio 2016; anche a lui sono succeduti
la moglie e i tre figli.
D. Nelle
13 esecuzioni (formanti i gruppi n. da 1 a 4) promosse tra il 2020 e il 2021 contro PI 1 per fr. 15'024.90 (al 5 dicembre
2022), il 12 maggio e il 4 ottobre 2021, così come il 26 gennaio e 13 luglio 2022,
accertata l’impignorabilità del reddito dell’escusso, la sede di Locarno dell’Ufficio
d’esecuzione (UE) ne ha pignorato l’interessenza nella comunione
ereditaria del padre, che ha determinato in 1⁄6 della stessa. Quali beni appartenenti alla comunione, in tutti e
quattro i verbali di pignoramento l’Ufficio ha elencato “in particolare” il noto
fondo, indicando ch’esso è gravato da
ipoteche per complessivi fr. 410'000.–. Ha quindi stimato il valore
dei diritti ereditari dell’escusso sul fondo in fr. 102'906.– (a fronte
della stima ufficiale di fr. 51'453.–, pari a 1⁄6 di 308'717.–). Nei primi tre verbali
di pignoramento, l’Ufficio ha inoltre indicato come beni della successione un
conto del defunto padre presso la Banca __________, estendendovi il
pignoramento a concorrenza di fr. 5'500.– nel primo verbale, di fr. 2'800.–
nel secondo e di fr. 2'500.– nel terzo.
E. Avendo
diversi creditori dei gruppi da n. 1 a 3 chiesto la realizzazione
delle quote pignorate, l’UE li ha
convocati, insieme ai membri superstiti della comunione ereditaria, a un’udienza
tenutasi il 1° luglio 2022 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pi-gnoramento
e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha
potuto essere raggiunta, essendo presente solo la vedova. Quest’ultima
ha peraltro prodotto una copia del predetto rogito.
F. Il
10 agosto 2022 l’Ufficio ha quindi assegnato agl’interessati convocati all’udienza di conciliazione un termine
di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria di PI
1. Nel termine impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.
G. Nel frattempo, un creditore del gruppo n. 4
(esecuzione n. __________7) ha chiesto a sua volta la realizzazione dell’interessenza
il 19 agosto 2022 e un altro creditore
(esecuzione n. __________5) ha chiesto e ottenuto il pignoramento della
quota ereditaria il 25 ottobre 2022.
H. Il 20 settembre 2022 l’UE ha chiesto a questa
Camera di stabilire, a favore dei gruppi da n. 1 a 4, il modo di realizzazione dell’interessenza
di 1⁄6 spettante all’escusso nella comunione ereditaria
del padre. Quali beni appartenenti alla comunione, l’Ufficio ha elencato non
solo il fondo n. __________ RFD __________ e il conto presso la banca __________,
ma anche un secondo conto presso la stessa banca. L’Ufficio ha precisato che il
debito ipotecario complessivo gravante sul fondo ammonta a fr. 355'000.– e
che sul primo conto (privato) sono depositati fr. 10'031.42, mentre sul
secondo (risparmio), su cui vengono addebitati trimestralmente gl’interessi ipotecari,
sono depositati fr. 66'456.56.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio
d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.
9.
cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità
di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo
scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio
comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette
sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta
della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della
quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita
unicamente a scapito del-la seconda soluzione la scelta tra i due modi di
realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel
potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart
in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita
a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare
quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti
posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i
creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo
dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga
aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione
dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.12 del 5 agosto 2022, consid. 1.1).
2.
Vanno
invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori
a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti
ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che
facciano parte di un gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda
di realizzazione di quei diritti prima dell’invito all’udienza di
conciliazione. Appare però opportuno che l’ufficio d’esecuzione
impartisca il termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1
ODiC) anche ai creditori il cui diritto di realizzazione è sorto dopo la
fissazione dell’udienza di conciliazione (decisione della CEF 15.2022.113/114 del 16 dicembre 2022, consid. 2.1-2.5).
Nel
caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 4 è stato eseguito il 13
luglio 2022, mentre quello a favore dell’esecuzione n. __________5 il 25
ottobre 2022, vale a dire dopo l’udienza
di conciliazione tenutasi il 1° luglio 2022. I creditori partecipanti a questi
gruppi non dovevano (e non potevano)
partecipare all’esperimento di conciliazione. Sarebbe invece stato opportuno
concedere anche loro, il 10 agosto 2022 (sopra ad F), la facoltà di proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1
ODiC). In alternativa, si sarebbe forse potuto sentirli nella presente
procedura in virtù dell’art. 132 cpv. 3 LEF (questione lasciata aperta nella
citata 15.2022.113/114, consid. 2.5). Tuttavia, visto che l’UE dovrà comunque
comunicare il modo di realizzazione stabilito da questa Camera anche ai
creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla
realizzazione dei diritti ereditari pignorati, notificando loro una co-pia
della decisione odierna (sotto dispositivo n. 2), essi avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota
ereditaria dell’escusso a un prezzo
suscettibile di riscontrare l’adesione degli altri creditori interessati e
degli altri eredi, ipotesi – invero improbabile – in cui l’UE potrà sempre,
trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di
accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di modificare il modo
di realizzazione delle quote.
3.
Siccome
non risulta che PI 8 abbia lasciato un testamento oltre alla menzionata convenzione matrimoniale e successoria (sopra ad
B), al momento della sua morte è sorta una comunione ereditaria formata
dai suoi eredi, la vedova e i tre figli (art. 602 cpv. 1 CC). Non pare
contestato che il primogenito PI 12 è poi stato sostituito nella comunione del
padre dai propri eredi, la vedova e i tre figli.
3.1
Per
quanto attiene ai conti bancari, l’UE ha quindi correttamente stabilito la
quota ab intestat dell’escusso in 1⁄6 (1⁄3 della 1⁄2 della
successione non assegnata al coniuge superstite, art. 457 cpv. 2 e 462 n. 1
CC).
3.2
Per
il fondo si deve invece tenere conto della convenzione matrimoniale e successoria, che l’attribuisce
interamente alla vedova in virtù dell’art. 216 cpv. 1 CC, senza che l’escusso,
in quanto figlio comune dei coniugi, possa far valere la sua legittima su tale attribuzione
(art. 216 cpv. 2 CC).
3.2.1
Se, con una parte della
giurisprudenza e della dottrina, si considera la convenzione matrimoniale come
una disposizione per causa di morte, la legittima dell’escusso, di 1⁄8 (art. 471 n. 1 e 3 CC), andrebbe calcolata sul
valore dei beni che sarebbero spettati al defunto padre in caso di ripartizione
legale degli aumenti (ossia paritaria giusta l’art. 215 CC) nella liquidazione
del regime matrimoniale, cioè sulla metà del valore del fondo, di fr. 131’218.–
netti (metà della differenza tra la stima dell’UE di fr. 617'436.–
e il debito ipotecario complessivo e
incontestato di fr. 355'000.–), oltre alla metà dei saldi dei conti
bancari di fr. 10'031.42
e fr. 66'456.56, ossia fr. 38'244.–, giacché in assenza di dati
divergenti essi sono da ritenere acquisti di cui i coniugi erano contitolari
(art. 200 cpv. 2 e 3 CC). In tale ipotesi la quota legittima dell’escusso ammonterebbe
a fr. 21’182.75 (1⁄8 di [131’218 + 38'244]) e siccome la sua quota
legale dei conti sarebbe di soli fr. 6'374.– (1⁄6 di fr. 38'244.–), egli
potrebbe ottenere la riduzione totale della quota ab intestat (di 1⁄2) spettante alla madre, aumentando la sua a fr. 12'748.– (6'374 + 1⁄3 della 1⁄2 di 38'244).
3.2.2
Se
invece la convenzione venisse reputata una disposizione tra vivi, il valore
dell’asse successorio sarebbe equivalente alla metà del saldo dei due conti (fr. 38'244.–),
sicché la legittima dell’escusso, di soli fr. 4'780.50 (1⁄8), non sarebbe lesa, dal momento che la sua quota
ab intestat ascende, come visto, a fr. 6'374.–
(v. DTF 137 III 115 consid. 4.2.2; Steinauer
in:
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9-12 ad
art. 216 CC e i rinvii; Jakob in: Kurzkommentar Schweizerisches
ZGB, 2a ed. 2018, n. 2 e 11 ad art. 217/217 CC; Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ª ed.
2022, n. 37 seg. ad art. 216 CC).
3.2.3
La
modifica dell’art. 216 cpv. 2 CC entrata in vigore il 1° gennaio 2023, secondo
cui la partecipazione all’aumento eccedente la metà non è presa in considerazione
all’atto di determinare le porzioni legittime del coniuge o partner registrato
superstite, nonché dei figli comuni e dei loro discendenti (RU 2021 312), non si applica solo alle successioni aperte,
come nel caso in esame, dopo il 31 dicembre 2022 (art. 15 tit. fin. CC).
4.
Ciò posto, il valore dell’interessenza pignorata potrebbe a prima vista variare tra fr. 6'374.– e fr. 12'748.– (il doppio), a dipendenza dell’interpretazione
dell’art. 216 cpv. 2 CC, controversa e apparentemente non ancora chiarita
in modo definitivo dal Tribunale federale (la cui giurisprudenza non è univoca,
v. da una parte DTF 116 II 244 consid. 3, 115 II 322 consid. 3; 113 II 273, 106
II 277 consid. 2; 102 II 320 consid. 3 segg. e 326 consid. 4/d; dall’altra DTF
82.
II 488 consid. 2; 127 III 398 consid. 1/b/cc e 400 consid. 2/b; nella citata
DTF 137 III 117 consid. 3, l’Alta Corte ha risolto la questione della forma
delle convenzioni di modifica della partecipazione all’aumento esimendosi dal
determinarsi sulla controversia riguardante
la loro qualifica giuridica). Ancorché non univoco, il valore della quota può
nondimeno ritenersi sufficientemente
determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché entri in
considerazione come modo di realizzazione anche la vendita della quota
ereditaria (sopra consid. 1). Infatti,
il valore assoluto della differenza tra i due valori ipotizzati è tutto sommato
contenuto, sicché gl’interessati hanno un’idea abbastanza precisa per
formulare offerte di acquisto della quota. E anche
nell’ipotesi più favorevole per l’escusso, il valore della quota (fr. 12'748.–) è inferiore all’importo
totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’interessenza,
pari a fr. 15'024.90 (sopra
ad D), sicché il rischio di una vendita a vil prezzo (sopra
consid. 1) è ridotto, per tacere dei costi necessariamente connessi con
la procedura di scioglimento, complicata dalla necessità di sciogliere anche il
regime matrimoniale, in rapporto al valore piuttosto esiguo degli
attivi da realizzare (così: sentenza della CEF 15.2018.42 dell’8 giugno 2018
consid. 2).
L’istanza
è quindi da accogliere nel senso di ordinare la realizzazione dei diritti
ereditari dell’escusso a mezzo di asta pubblica.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta nel senso che è ordinata la realizzazione
a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1⁄6 spettante a PI 1 nella comunione ereditaria
del padre fu PI 2.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, e, per il
suo tramite, all’escusso, agli altri membri della comunione ereditaria e a
tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda
di realizzazione.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.