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Decisione

15.2022.115

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti ereditari di un figlio nella successione del padre. Convenzione matrimoniale che attribuisce un fondo del padre interamente alla madre in caso di decesso di lui

13 gennaio 2023Italiano13 min

rogito n. __________ del 18 luglio 1994 dell’avv. __________, PI 8 ed PI 3 hanno

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.115

Lugano

13 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza 22 settembre 2022 dell’Ufficio di esecuzione, sede di

Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza

spettante a

PI 1,

nella comunione ereditaria del padre fu PI 8

(† 29 marzo 2014), composta, oltreché dell’escusso,

anche di

PI 3,

PI 4,

gli eredi fu PI 12 (†

2 febbraio 2016), ossia

PI 5,

PI 9,

PI 10,

PI 11,

nelle 13 esecuzioni dei gruppi n. da 1 a 4

promosse contro PI 1 da

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

PI 6,

(rappresentata dall’RA 1, )

Comune di PI 14,

(rappresentato dal suo Municipio)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. PI

8 ed PI 3 si sono sposati il 9 maggio 1959; dal matrimonio sono nati PI 12, PI

1 e PI 4. Il primogenito, PI 12, ha sposato

PI 5 il 3 ot­tobre 1986 e dalla loro unione sono nati PI 9, PI 10 e PI

11.

B. Mediante

rogito n. __________ del 18 luglio 1994 dell’avv. __________, PI 8 ed PI 3 hanno

concluso una convenzione matrimoniale e un

contratto successorio, con cui han­no convenuto che “la loro casa di abitazione e terreno annesso

al particellare __________ (trentasette) di __________ [oggi: __________], intestato al marito, è

il frutto del loro lavoro e dei loro sacrifici ed è quindi da considerare quale

loro aumento patrimoniale” e che

“in applicazione dell’art. 216 CCS

[…], in caso di scioglimento del loro matrimonio,

in particolare in caso di morte di PI 8, l’intera particella anzidetta

diventerà di proprietà esclusiva di PI 3”.

C. PI

8 è deceduto il 29 marzo 2014; gli sono succeduti la moglie e i figli. Il

primogenito, PI 10, è deceduto il 2 febbraio 2016; anche a lui sono succeduti

la moglie e i tre figli.

D. Nelle

13 esecuzioni (formanti i gruppi n. da 1 a 4) promosse tra il 2020 e il 2021 contro PI 1 per fr. 15'024.90 (al 5 dicembre

2022), il 12 maggio e il 4 ottobre 2021, così come il 26 gennaio e 13 luglio 2022,

accertata l’impignorabilità del reddito dell’escusso, la sede di Locarno dell’Ufficio

d’esecuzione (UE) ne ha pignorato l’interessenza nella comunione

ereditaria del padre, che ha determinato in 1⁄6 della stessa. Quali beni appartenenti alla comunione, in tutti e

quattro i verbali di pignoramento l’Ufficio ha elencato “in particolare” il noto

fondo, indicando ch’esso è gravato da

ipoteche per complessivi fr. 410'000.–. Ha quindi stimato il valo­re

dei diritti ereditari dell’escusso sul fondo in fr. 102'906.– (a fron­te

della stima ufficiale di fr. 51'453.–, pari a 1⁄6 di 308'717.–). Nei primi tre verbali

di pignoramento, l’Ufficio ha inoltre indicato come beni della successione un

conto del defunto padre presso la Banca __________, estendendovi il

pignoramento a concorrenza di fr. 5'500.– nel primo verbale, di fr. 2'800.–

nel secondo e di fr. 2'500.– nel terzo.

E. Avendo

diversi creditori dei gruppi da n. 1 a 3 chiesto la realizzazione

delle quote pignorate, l’UE li ha

convocati, insieme ai membri superstiti della comunione ereditaria, a un’udienza

tenutasi il 1° luglio 2022 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il pi-gnoramento

e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazione ha

potuto essere raggiunta, essendo presente solo la vedova. Quest’ultima

ha peraltro prodotto una copia del predetto rogito.

F. Il

10 agosto 2022 l’Ufficio ha quindi assegnato agl’interessati convocati all’udienza di conciliazione un termine

di dieci giorni per pre­sentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quo­ta ereditaria di PI

1. Nel termine impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.

G. Nel frattempo, un creditore del gruppo n. 4

(esecuzione n. __________7) ha chiesto a sua volta la realizzazione dell’interessenza

il 19 agosto 2022 e un altro creditore

(esecuzione n. __________5) ha chiesto e ottenuto il pignoramento della

quota ereditaria il 25 ottobre 2022.

H. Il 20 settembre 2022 l’UE ha chiesto a questa

Camera di stabilire, a favore dei gruppi da n. 1 a 4, il modo di realizzazione dell’inte­­ressenza

di 1⁄6 spettante all’escusso nella comunione ereditaria

del padre. Quali beni appartenenti alla comunione, l’Ufficio ha elencato non

solo il fondo n. __________ RFD __________ e il conto presso la banca __________,

ma anche un secondo conto presso la stessa banca. L’Ufficio ha precisato che il

debito ipotecario complessivo gravante sul fondo ammonta a fr. 355'000.– e

che sul pri­mo conto (privato) sono depositati fr. 10'031.42, mentre sul

secon­do (risparmio), su cui vengono addebitati trimestralmente gl’interessi ipotecari,

sono depositati fr. 66'456.56.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio

d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.

9.

cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità

di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo

scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio

comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclu­de quest’ultima se il valore della

quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito del-la seconda soluzione la scelta tra i due modi di

realizzazione, la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel

potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart

in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita

a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gillié­ron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare

quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti

posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i

creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo

dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga

aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione

dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale ec­cedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.12 del 5 agosto 2022, consid. 1.1).

2.

Vanno

invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori

a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti

ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che

facciano parte di un gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda

di realizzazione di quei diritti prima dell’in­vito all’udienza di

conciliazione. Appare però opportuno che l’uffi­cio d’esecuzione

impartisca il termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1

ODiC) anche ai creditori il cui diritto di realizzazione è sorto dopo la

fissazione dell’udienza di conciliazione (decisione della CEF 15.2022.113/114 del 16 dicembre 2022, consid. 2.1-2.5).

Nel

caso in esame, il pignoramento a favore del gruppo n. 4 è stato eseguito il 13

luglio 2022, mentre quello a favore dell’esecuzione n. __________5 il 25

ottobre 2022, vale a dire dopo l’udienza

di conciliazione tenutasi il 1° luglio 2022. I creditori partecipanti a questi

gruppi non dovevano (e non potevano)

partecipare all’esperimento di conciliazione. Sarebbe invece stato opportuno

concedere anche loro, il 10 agosto 2022 (sopra ad F), la facoltà di proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1

ODiC). In alternativa, si sarebbe forse potuto sentirli nella presente

procedura in virtù dell’art. 132 cpv. 3 LEF (questione lasciata aperta nella

citata 15.2022.113/114, consid. 2.5). Tuttavia, visto che l’UE dovrà comunque

comunicare il modo di realizzazione stabilito da questa Camera anche ai

creditori che nel frattempo hanno acquisito il diritto di partecipare alla

realizzazione dei diritti ereditari pignorati, notificando loro una co-pia

della decisione odierna (sotto dispositivo n. 2), essi avranno la possibilità di proporre di acquistare la quota

ereditaria dell’escusso a un prezzo

suscettibile di riscontrare l’adesione degli altri creditori interessati e

degli altri eredi, ipotesi – invero improbabile – in cui l’UE potrà sempre,

trattandosi di una circostanza nuova, indire una consultazione e in caso di

accettazione unanime della proposta chiedere alla Camera di modificare il modo

di realizzazione delle quote.

3.

Siccome

non risulta che PI 8 abbia lasciato un testamento oltre alla menzionata convenzione matrimoniale e successoria (sopra ad

B), al momento della sua morte è sorta una comunione ereditaria formata

dai suoi eredi, la vedova e i tre figli (art. 602 cpv. 1 CC). Non pare

contestato che il primogenito PI 12 è poi stato sostituito nella comunione del

padre dai propri eredi, la vedova e i tre figli.

3.1

Per

quanto attiene ai conti bancari, l’UE ha quindi correttamente stabilito la

quota ab intestat dell’escusso in 1⁄6 (1⁄3 della 1⁄2 della

successione non assegnata al coniuge superstite, art. 457 cpv. 2 e 462 n. 1

CC).

3.2

Per

il fondo si deve invece tenere conto della convenzione matrimoniale e successoria, che l’attribuisce

interamente alla vedova in virtù dell’art. 216 cpv. 1 CC, senza che l’escusso,

in quanto figlio comune dei coniugi, possa far valere la sua legittima su tale attribuzione

(art. 216 cpv. 2 CC).

3.2.1

Se, con una parte della

giurisprudenza e della dottrina, si conside­ra la convenzione matrimoniale come

una disposizione per causa di morte, la legittima dell’escusso, di 1⁄8 (art. 471 n. 1 e 3 CC), andrebbe calcolata sul

valore dei beni che sarebbero spettati al defunto padre in caso di ripartizione

legale degli aumenti (ossia paritaria giusta l’art. 215 CC) nella liquidazione

del regime matrimoniale, cioè sulla metà del valore del fondo, di fr. 131’218.–

netti (metà della differenza tra la stima dell’UE di fr. 617'436.–

e il debito ipotecario complessivo e

incontestato di fr. 355'000.–), oltre alla metà dei saldi dei conti

bancari di fr. 10'031.42

e fr. 66'456.56, ossia fr. 38'244.–, giacché in assenza di dati

divergenti essi sono da ritenere acquisti di cui i coniugi erano contitolari

(art. 200 cpv. 2 e 3 CC). In tale ipotesi la quota legittima dell’escusso ammonterebbe

a fr. 21’182.75 (1⁄8 di [131’218 + 38'244]) e siccome la sua quota

legale dei conti sarebbe di soli fr. 6'374.– (1⁄6 di fr. 38'244.–), egli

potrebbe ottenere la riduzione totale della quota ab intestat (di 1⁄2) spettante alla madre, aumentando la sua a fr. 12'748.– (6'374 + 1⁄3 della 1⁄2 di 38'244).

3.2.2

Se

invece la convenzione venisse reputata una disposizione tra vivi, il valore

dell’asse successorio sarebbe equivalente alla metà del saldo dei due conti (fr. 38'244.–),

sicché la legittima dell’escus­­so, di soli fr. 4'780.50 (1⁄8), non sarebbe lesa, dal momento che la sua quota

ab intestat ascende, come visto, a fr. 6'374.–

(v. DTF 137 III 115 consid. 4.2.2; Steinauer

in:

Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9-12 ad

art. 216 CC e i rinvii; Jakob in: Kurzkommentar Schweizerisches

ZGB, 2a ed. 2018, n. 2 e 11 ad art. 217/217 CC; Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ª ed.

2022, n. 37 seg. ad art. 216 CC).

3.2.3

La

modifica dell’art. 216 cpv. 2 CC entrata in vigore il 1° gennaio 2023, secondo

cui la partecipazione all’aumento eccedente la me­tà non è presa in considerazione

all’atto di determinare le porzioni legittime del coniuge o partner registrato

superstite, nonché dei figli comuni e dei loro discendenti (RU 2021 312), non si applica solo alle successioni aperte,

come nel caso in esame, dopo il 31 dicembre 2022 (art. 15 tit. fin. CC).

4.

Ciò posto, il valore dell’interessenza pignorata potrebbe a prima vista variare tra fr. 6'374.– e fr. 12'748.– (il doppio), a dipendenza dell’interpretazione

dell’art. 216 cpv. 2 CC, controversa e apparentemente non ancora chiarita

in modo definitivo dal Tribunale federale (la cui giurisprudenza non è univoca,

v. da una parte DTF 116 II 244 consid. 3, 115 II 322 consid. 3; 113 II 273, 106

II 277 consid. 2; 102 II 320 consid. 3 segg. e 326 consid. 4/d; dall’altra DTF

82.

II 488 consid. 2; 127 III 398 consid. 1/b/cc e 400 consid. 2/b; nella citata

DTF 137 III 117 consid. 3, l’Alta Corte ha risolto la questione della forma

delle convenzioni di modifica della partecipazione al­l’aumento esimendosi dal

determinarsi sulla controversia riguardante

la loro qualifica giuridica). Ancorché non univoco, il valore della quota può

nondimeno ritenersi sufficientemente

determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché entri in

considerazione come modo di realizzazione anche la vendita della quota

ereditaria (sopra consid. 1). Infatti,

il valore assoluto della differenza tra i due valori ipotizzati è tutto sommato

contenuto, sicché gl’interes­sati hanno un’idea abbastanza precisa per

formulare offerte di acquisto della quota. E anche

nell’ipotesi più favorevole per l’escus­­so, il valore della quota (fr. 12'748.–) è inferiore all’importo

totale dei crediti per cui è stato ottenuto il pignoramento dell’interes­senza,

pari a fr. 15'024.90 (sopra

ad D), sicché il rischio di una vendita a vil prezzo (sopra

consid. 1) è ridotto, per tacere dei costi necessariamente connessi con

la procedura di scioglimento, complicata dalla necessità di sciogliere anche il

regime matrimoniale, in rapporto al valore piuttosto esiguo degli

attivi da realizzare (co­sì: sentenza della CEF 15.2018.42 dell’8 giugno 2018

consid. 2).

L’istanza

è quindi da accogliere nel senso di ordinare la realizzazione dei diritti

ereditari dell’escusso a mezzo di asta pubblica.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta nel senso che è ordinata la realizzazione

a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1⁄6 spettante a PI 1 nella comunione ereditaria

del padre fu PI 2.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, e, per il

suo tramite, all’escusso, agli altri membri della comunione ereditaria e a

tutti i creditori facenti parte di gruppi in cui è stata presentata la domanda

di realizzazione.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.