15.2022.117
Verbale di sequestro. Salario non versato al debitore dalla società da lui amministrata. Minimo di esistenza. Spese di locazione di un appartamento condiviso dal debitore con la sorella e sede della società
2 dicembre 2022Italiano17 min
condannato PI 1 a pagare a favore dell’istante una provvisionale di € 1'000'000.– oltre ad accessori, ordinando, al
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.117
Lugano
2 dicembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 agosto 2022 della
RI 1 IT-
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ decretato
il 17 giugno 2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, su istanza
della ricorrente nei confronti di
PI 1,
(patrocinato dall’__________ PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A domanda della società RI 1, il 17 giugno 2022
il Pretore del Distretto di Lugano ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in
Svizzera la sentenza 20 aprile 2022 con cui il Tribunale di __________ ha
condannato PI 1 a pagare a favore dell’istante una provvisionale di € 1'000'000.– oltre ad accessori, ordinando, al
medesimo tempo, il sequestro di tutti i crediti, diritti e pretese di cui il
convenuto è titolare o contitolare “nei confronti di terzi, compresi anche quelli nei confronti” dell’PI 2 di __________ e della PINT1 1 di __________, di cui egli è l’effettivo
avente di-ritto economico, “segnatamente
il salario percepito da tale società”, così come tutti
gli averi patrimoniali “di
proprietà del debitore, ad esso intestati o cointestati, di sua spettanza a
qualsiasi titolo”, segnatamente le 100 azioni
nominative componenti il capitale azionario della PINT1 1, oltre a tutti i
crediti e pretese della PINT1 1, in particolare verso l’PI 2, come pure tutti i
suoi averi patrimoniali depositati presso essa stessa, tutti i beni situati nei
suoi locali in via __________ a __________, così come tutti gli averi del
debitore, della PINT1 1 e della PI 2 presso la Banca __________, il tutto fino
a concorrenza di fr. 1'048'209.– (equivalenti a € 1'008'000.–).
B. Dando
seguito al decreto, il 21 giugno 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha sequestrato il “credito vantato quale stipendio non
versato da PINT1 1” da
gennaio 2022 (fino a giugno), di fr. 12'396.–, pari allo stipendio netto
di fr. 2'066.13 mensili (fr. 2'500.– lordi) per
sei mesi, che risulta l’unico credito di PI 1 contro la società, oltre a
eventuali averi presso la Banca __________.
Nel verbale (n. __________) del 25 luglio 2022, l’UE ha invece dichiarato infruttuoso il sequestro delle azioni della PINT1 1,
nel cui libro delle azioni non figura il nominativo del debitore, così come dei
crediti verso l’PI 2 (sulla scorta di una dichiarazione della sua amministratrice unica, PINT2 1) e dei beni rinvenuti presso
l’abitazione di PI 1 (nonché sede della PINT1 1), che risultano di proprietà
della locatrice __________ e sono comunque privi di valore commerciale.
L’UE
ha d’altronde accertato l’impignorabilità del reddito da attività indipendente
dichiarato da PI 1 in base al seguente calcolo del minimo esistenziale:
Redditi
Debitore
fr.
2'500.00
Attività di consulenza indipendente
Totale
fr.
2'500.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
900.00
Tutto compreso
Premio assicurazione malattia
fr.
308.05
Premio LAMal
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Totale
fr.
2'619.05
C. Con
ricorso del 12 agosto 2022, la RI 1 si aggrava
contro il verbale appena menzionato, in particolare “per quanto attiene all’esecuzione del pignoramento del
salario futuro di PI 1” chiedendo che l’incarto sia
rinviato all’UE affinché ricalcoli il minimo esistenziale del debitore dopo
nuovi accertamenti in merito alla
situazione di quest’ultimo – tenendo conto di tutte le sue entrate, soprattutto
i redditi ch’egli percepisce dalla società di cui è amministratore unico, i
beni immobili e i conti da lui detenuti in Italia, nonché la pigione
effettivamente versata – e proceda “ad un nuovo pignoramento”.
D. A
domanda presentata il 13 luglio 2022 dalla RI 1, il 5 agosto l’UE ha emesso il
precetto esecutivo n. __________ a
convalida del sequestro per complessivi
fr. 1'048'209.– oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2022.
E. Nel
termine impartitogli, PI 1 non ha presentato osservazioni al ricorso, mentre
nelle sue del 28 settembre 2022 l’UE si riconferma nei propri provvedimenti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono
essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF).
Nella fattispecie il verbale di sequestro impugnato – quantunque, per svista,
la ricorrente parli di “esecuzione
del pignoramento” e chieda che l’UE proceda a un nuovo
“pignoramento” – è stato notificato alla RI 1 il 2 agosto 2022 (doc. C e D acclusi al
gravame), sicché il ricorso, presentato il 12 agosto, è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3.
La
ricorrente rileva anzitutto che l’UE, nel calcolo del minimo vitale, ha pignorato
(recte: sequestrato) solo gli arretrati del salario del debitore, di fr. 12'396.–,
ma non anche lo stipendio futuro ch’egli percepisce dalla PINT1 1. Allega
inoltre che PI 1 ha dichiarato di avere un’entrata mensile in Italia di € 2'500.–,
sicché a mente della ricorrente va tenuto conto, nel minimo vitale, di un
reddito complessivo di almeno fr. 5'000.–. Proprio per il ruolo che PI 1
riveste all’interno della società – che gli permette di decidere quando, come e
in che forma incassare la propria retribuzione – la ricorrente chiede poi che
venga appurato il motivo per cui il salario non gli viene versato, verificando
la situazione contabile della società da lui amministrata.
Nelle
sue osservazioni l’UE precisa di aver sequestrato il credito che PI 1 vanta nei
confronti della PINT1 1 per il mancato pagamento del salario e di aver tenuto
conto, nel calcolo del minimo d’esistenza, dell’unico reddito (di fr. 2'500.–
mensili) da lui percepito dalla sua attività di consulente indipendente al
momento del sequestro, giacché si possono pignorare (recte: sequestrare)
solo i redditi effettivi e non quelli ipotetici.
3.1
In
linea di massima, come già rilevato dall’UE, possono essere oggetto di
pignoramento (o di sequestro) solo i redditi effettivi, ad esclusione dei
redditi ipotetici e più in generale di quelli che in concreto il debitore non percepisce (sentenze della CEF 15.2022.43/
44.
del 2 agosto 2022, consid. 3.1.1 e 15.2021.5 del 16 febbraio 2021, consid. 9,
con riferimenti).
3.2
Nel
caso in esame, l’UE ha correttamente sequestrato la pretesa (di complessivi fr. 12'396.–)
che il debitore vanta nei confronti della PINT1 1 per il salario non
corrispostogli dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio (recte: 30 giugno) 2022, come risulta dalla dichiarazione rilasciata
il 28 giugno 2022 dalle socie PINT2 1 e __________. Si tratta infatti di un
credito (salariale) di PI 1 contro la PINT1 1 a prescindere dal fatto ch’egli
non l’abbia ancora percepito, poiché il sequestro verte su “tutti
i crediti, diritti e pretese” dell’uno verso l’altra
(sopra ad A).
3.3
Nel
calcolo del minimo d’esistenza l’organo esecutivo ha tenuto conto, sotto la
voce “redditi”, solo del provento
di € 2'500.– mensili (computato per fr. 2'500.–) che PI 1 ha dichiarato di
con-seguire attraverso la sua attività di consulenza in Italia. Non ha invece
indicato il salario mensile di fr. 2'500.– lordi, versato 13 volte all’anno,
cui egli ha diritto come amministratore della PINT1 1, così come risulta dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso
il 1° luglio 2015 e rinnovato il 1° gennaio 2021, che è stato versato agli
atti.
3.3.1
Che
tale salario non gli sia stato pagato dall’inizio del corrente anno è senza
rilievo per la sua pignorabilità (e quindi sequestrabilità).
Non si tratta di un credito ipotetico, bensì di un diritto effettivo
fondato su un contratto di lavoro che risulta a
priori valido, di modo che va sequestrato. Rientra infatti tra i
crediti (“tutti”) menzionati nel
decreto di sequestro. Neppure l’eventuale contestazione dell’esistenza o dell’importo
del credito ne impedisce il pignoramento né pertanto il sequestro (art. 275
LEF), a meno che la sua inesistenza o estinzione sia fuori dubbio (sentenza
della CEF 15.2021. 99 del 19 gennaio 2022 consid. 5), ciò che non è il caso nella
fattispecie. La pretesa salariale andrebbe comunque sequestrata come
credito contestato, la cui esistenza e consistenza andrebbero
semmai appurate in fase di realizzazione, dopo cessione (nel senso dell’art.
131.
LEF) del credito alla sequestrante o a un altro procedente oppure
aggiudicazione all’asta a favore di un creditore o di un terzo, così ch’essi
possano poi intraprendere i passi necessari contro la datrice di lavoro per
incassare la pretesa contestata (sentenza della CEF
14.2014.75
del 30 settembre 2014 consid. 2.2 e i rinvii, in particolare alla sentenza del Tribunale federale 5C.16/2003
del 16 maggio 2003, consid. 1).
3.3.2
Ne
segue che in parziale accoglimento del ricorso, il salario netto di fr. 2'066.13 mensili dovuto dalla PINT1
1.
va aggiunto a quello di fr. 2'500.– già computato dall’UE.
3.4
Va
invece respinta la richiesta del ricorrente volta all’accertamento del motivo
per cui il salario non viene versato ad PI 1, verificando la situazione
contabile della società da lui amministrata. Non incombe infatti all’UE, bensì
al cessionario o all’aggiudicatario della pretesa di salario sequestrata farsi
parte diligente in fase di realizzazione (quindi solo dopo il pignoramento) nei
confronti della datrice di lavoro (sopra consid. 3.3.1).
4.
La
ricorrente si duole poi del fatto che l’UE non abbia tenuto conto dei beni
immobili e dei conti bancari che lo stesso debitore ha dichiarato di disporre
in Italia. Poiché a suo dire questi cespiti generano probabilmente dei redditi,
prima di dichiarare l’impignorabilità del salario del debitore dev’essere
chiarita l’entità dei medesimi.
Al
proposito l’UE osserva che l’appartamento in Italia (B__________) di proprietà
del debitore, per medesima dichiarazione di quest’ultimo, non è locato a
terzi, sicché non genera alcun reddito. Secondo l’UE non è d’altronde possibile
procedere al sequestro delle relazioni bancarie di PI 1 in Italia, in quanto situate
all’estero.
4.1
Nell’allestire
il verbale di pignoramento o di sequestro (art. 275 LEF), l’ufficio di
esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore in
merito ai propri redditi e beni e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche
sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021,
n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, l’ufficio d’esecuzione deve attivamente
verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni
assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi
sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenze del Tribunale
federale 5A_146/2018 consid. 3.5.2 e, in
ultimo luogo, della CEF 15.2016.71 del 9 dicembre 2016, consid. 3).
Nella
fattispecie, non vi sono motivi per dubitare dell’affermazione dell’escusso,
contenuta nell’e-mail del 9 settembre 2022 all’UE, secondo cui l’immobile
di sua proprietà in Italia non genera alcun reddito di locazione, anche perché la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione atta a far
nascere dubbi al riguardo, essendosi essa limitata ad allegare in maniera del
tutto generica che PI 1 “ha
dichiarato di disporre di beni immobili in Italia”. Anche
sotto questo aspetto, il ricorso si rivela infondato.
4.2
L’ufficio
d’esecuzione è vincolato in principio dalla decisione del giudice del
sequestro. In sede d’esecuzione del sequestro, le sue competenze sono limitate
al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle
misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette giusta gli art. da 91 a
109.
LEF cui rinvia l’art. 275 LEF (DTF 143 III 577 consid. 4.1.2; 142 III 294 consid. 2.1; sentenza della
CEF 15.2021.147 del 6 maggio 2022, consid. 3.1).
Nella
fattispecie il Pretore del Distretto di Lugano non ha disposto il
sequestro di relazioni bancarie in Italia, ma unicamente quelle di cui PI 1, la
PINT1 1 o l’PI 2 risultano titolari o contitolari presso la Banca __________
(decreto, pag. 5 ad 1.2/d-g). Nella misura in cui verte anche su crediti di PI
1.
“nei confronti di terzi” non identificati (decreto ad 1.2/a), il
sequestro è nullo, perché in contrasto con l’art. 274 cpv. 2 n. 4 LEF non
indica con sufficiente precisione il credito da sequestrare, che va specificato
perlomeno con la menzione del creditore (DTF 142 III 577 consid. 4.1.2 130 III 581
consid. 2.2.1) e del terzo debitore, ciò che per il sequestro di conti bancari
richiede l’indicazione del nome della banca (sentenza della CEF 15.2018.57 del
23.
luglio 2018, consid. 3.1/a; Stoffel
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29 e 36 ad
art. 272 e n. 11 ad art. 274 LEF). In assenza di tali indicazioni nel decreto
di sequestro, l’ufficio d’esecuzione non deve darvi seguito (DTF 129 III 207
consid. 2.3; citata 15.2018.57,
consid. 3). Nel caso in
rassegna, siccome il nome delle banche italiane non figura nel decreto,
a giusta ragione l’UE non ha sequestrato i conti del debitore all’estero,
ancorché per un motivo errato (il sequestro di conti bancari all’estero è
possibile se il debitore è domiciliato in Svizzera, v. DTF 140
III 514 consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2021.13 del 15 aprile
2021.
consid. 2).
5.
Da
ultimo la ricorrente rimprovera all’UE di aver computato nel minimo
esistenziale di PI 1 la pigione di fr. 900.– indicata nel contratto di
locazione prodotto da quest’ultimo, senza però tenere in considerazione che
nell’appartamento di via __________ a __________ ha la propria sede la PINT1 1
e che oltre al debitore – come hanno potuto appurare i funzionari dell’UE
recatisi in loco e come risulta da una verifica presso l’ufficio controllo
abitanti – vi abita pure PINT2 1. Per la RI 1 è dunque evidente che, a
prescindere da chi versa la pigione – semmai sia effettivamente pagata – questo
aspetto dev’essere approfondito. Ad ogni modo, a mente della ricorrente tale
spesa non può essere interamente considerata a carico del debitore.
Nelle
sue osservazioni l’UE si limita al riguardo a rilevare che il contratto è stato
sottoscritto dal debitore e che il canone locativo “risulta conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa
pretendere che [egli] si accontenti nelle circostanze concrete”.
5.1
È
principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel
calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento
effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
5.2
Nella
fattispecie, l’UE ha computato nel calcolo del minimo d’esistenza dell’escusso
l’intero “affitto” di fr. 900.–
mensili risultante dal contratto di locazione da lui sottoscritto il 29 aprile
2019, senza tenere conto della “dichiarazione
di convivenza” – agli atti – rilasciata il 14 maggio 2019 dal
debitore, con la quale informava i proprietari dell’appartamento che dal 1°
giugno 2019 egli avrebbe convissuto con la sorella
PINT2 1, peraltro socia della PINT1 1, anch’essa domiciliata presso il
medesimo indirizzo, come risulta dall’estratto del Registro di commercio.
5.2.1
Ora,
in caso di comunione domestica (anche con figli maggiorenni che vivono nell’economia
domestica del debitore e che dispongono di un proprio reddito da lavoro), le
spese d’abitazione (canone locatizio e riscaldamento) devono essere in linea di
principio ripartite per quote uguali (Tabella, ad II/1.2) qualora il debitore e
i terzi non formino una comunione domestica duratura e l’alloggio venga
utilizzato da tutti nella stessa misura (DTF 132 III 486 consid. 5, relativa a
un caso di convivenza della madre con una figlia maggiorenne che esercitava un’attività
lucrativa). Il terzo o i terzi devono però essere in grado di pagare effettivamente
la propria quota della pigione, altrimenti si può tenere conto solo di quanto
si può concretamente esigere da loro, fermo restando che nel minimo esistenziale
dell’escusso potrà essere computato al massimo un canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si può pretendere ch’egli si
accontenti nelle circostanze concrete del caso in esame (sentenze della CEF
15.2016.120
del 21 marzo 2017 consid. 11.1 e 15.2009.49 del 12 giugno 2009,
RtiD 2010 I 802 n. 56c, consid. 2.3-2.4).
D’altronde,
se l’escusso usa il proprio alloggio per l’esercizio di un’attività lucrativa
indipendente, la quota relativa all’uso professionale non va computata nel suo
minimo esistenziale, bensì nelle sue spese professionali (vonder Mühll op. cit., n. 26 ad 93).
Ciò deve anche valere se egli utilizza un locale per gestire l’attività di una
società da lui amministrata e la cui sede si trova all’indirizzo privato.
5.2.2
Nel caso in rassegna, l’UE non risulta aver
accertato se la sorella dell’escusso è in grado di partecipare al pagamento
della pigione, segnatamente con l’introito della sua attività come
amministratrice dell’PI 2 e di socia di maggioranza della PINT1 1 (come si
evince dalle sue dichiarazioni 27 e 28 giugno 2022 agli atti). Mancano
anche accertamenti sull’uso dell’appartamento quale luogo di esercizio dell’attività
di consulenza indipendente e di amministratore unico della PINT1 1 svolta dall’escusso,
e in particolare se una quota del canone di locazione è già compresa nelle
spese professionali dedotte dal reddito netto di fr. 2'500.– da lui
dichiarato per la prima attività e/o nei costi aziendali della PINT1 1.
Occorre
pertanto rinviare l’incarto all’UE perché proceda alle verifiche appena
indicate per mezzo, in prima battuta, di un nuovo interrogatorio dell’escusso,
che verrà anche invitato a portare con sé i giustificativi di pagamento della
pigione e il conto economico della PINT1 1, ed eventualmente, se la capacità
della sorella di far fronte alla propria quota di locazione fosse contestata,
per mezzo di un interrogatorio di lei.
6.
In
definitiva, il ricorso va parzialmente accolto nel senso che il verbale di
sequestro impugnato dev’essere annullato limitatamente alla decisione d’infruttuosità
del sequestro dei redditi dell’attività di consulenza indipendente e di
amministratore unico della PINT1 1 svolta da PI 1 e l’incarto retrocesso all’UE
perché proceda a effettuare un nuovo calcolo del suo minimo
esistenziale, computando quali redditi anche il salario netto di fr. 2'066.13 mensili dovuto dalla PINT1
1.
(sopra consid. 3.3.2) ed eseguendo i debiti accertamenti per quanto concerne
la posta “affitto” (sopra consid. 5.2.2). Rettificherà poi il verbale di
sequestro in base all’esito del nuovo calcolo.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il verbale di
sequestro è annullato limitatamente ai redditi delle attività lucrative di PI 1
e l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione affinché proceda a quanto
indicato nel considerando 6.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.