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Decisione

15.2022.117

Verbale di sequestro. Salario non versato al debitore dalla società da lui amministrata. Minimo di esistenza. Spese di locazione di un appartamento condiviso dal debitore con la sorella e sede della società

2 dicembre 2022Italiano17 min

condannato PI 1 a pagare a favore dell’i­­stante una provvisionale di € 1'000'000.– oltre ad accessori, ordinando, al

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.117

Lugano

2 dicembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 agosto 2022 della

RI 1 IT-

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ decretato

il 17 giugno 2022 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, su istanza

della ricorrente nei confronti di

PI 1,

(patrocinato dall’__________ PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A domanda della società RI 1, il 17 giugno 2022

il Pretore del Distretto di Lugano ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in

Svizzera la sentenza 20 aprile 2022 con cui il Tribunale di __________ ha

condannato PI 1 a pagare a favore dell’i­­stante una provvisionale di € 1'000'000.– oltre ad accessori, ordinando, al

medesimo tempo, il sequestro di tutti i crediti, diritti e pretese di cui il

convenuto è titolare o contitolare “nei confronti di terzi, compresi anche quelli nei confronti” dell’PI 2 di __________ e della PINT1 1 di __________, di cui egli è l’effettivo

avente di-ritto economico, “segnatamente

il salario percepito da tale società”, così come tutti

gli averi patrimoniali “di

proprietà del debitore, ad esso intestati o cointestati, di sua spettanza a

qualsiasi titolo”, segnatamente le 100 azioni

nominative componenti il capitale azionario della PINT1 1, oltre a tutti i

crediti e pretese della PINT1 1, in particolare verso l’PI 2, come pure tutti i

suoi averi patrimoniali depositati presso essa stessa, tutti i beni situati nei

suoi locali in via __________ a __________, così come tutti gli averi del

debitore, della PINT1 1 e della PI 2 presso la Banca __________, il tutto fino

a concorrenza di fr. 1'048'209.– (equivalenti a € 1'008'000.–).

B. Dando

seguito al decreto, il 21 giugno 2022 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha sequestrato il “credito vantato qua­le stipendio non

versato da PINT1 1” da

gennaio 2022 (fino a giu­gno), di fr. 12'396.–, pari allo stipendio netto

di fr. 2'066.13 mensili (fr. 2'500.– lordi) per

sei mesi, che risulta l’unico credito di PI 1 contro la società, oltre a

eventuali averi presso la Banca __________.

Nel verbale (n. __________) del 25 luglio 2022, l’UE ha invece dichiarato infruttuoso il sequestro delle azioni della PINT1 1,

nel cui libro delle azioni non figura il nominativo del debitore, così come dei

crediti verso l’PI 2 (sulla scorta di una dichiarazione della sua amministratrice unica, PINT2 1) e dei beni rin­venuti presso

l’abitazione di PI 1 (nonché sede della PINT1 1), che risultano di proprietà

della locatrice __________ e sono comunque privi di valore commerciale.

L’UE

ha d’altronde accertato l’impignorabilità del reddito da attività indipendente

dichiarato da PI 1 in base al seguente calcolo del minimo esistenziale:

Redditi

Debitore

fr.

2'500.00

Attività di consulenza indipendente

Totale

fr.

2'500.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

900.00

Tutto compreso

Premio assicurazione malattia

fr.

308.05

Premio LAMal

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Totale

fr.

2'619.05

C. Con

ricorso del 12 agosto 2022, la RI 1 si aggrava

contro il verbale appena menzionato, in particolare “per quan­to attiene all’esecuzione del pignoramento del

salario futuro di PI 1” chiedendo che l’incarto sia

rinviato all’UE affinché ricalcoli il minimo esistenziale del debitore dopo

nuovi accertamenti in merito alla

situazione di quest’ultimo – tenendo conto di tutte le sue entrate, soprattutto

i redditi ch’egli percepisce dalla società di cui è amministratore unico, i

beni immobili e i conti da lui detenuti in Italia, nonché la pigione

effettivamente versata – e proceda “ad un nuovo pignoramento”.

D. A

domanda presentata il 13 luglio 2022 dalla RI 1, il 5 agosto l’UE ha emesso il

precetto esecutivo n. __________ a

convalida del sequestro per complessivi

fr. 1'048'209.– oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2022.

E. Nel

termine impartitogli, PI 1 non ha presentato osservazioni al ricorso, mentre

nelle sue del 28 settembre 2022 l’UE si riconferma nei propri provvedimenti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I ricorsi contro i provvedimenti dell’ufficio d’esecuzione devono

essere inoltrati all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF).

Nella fattispecie il verbale di sequestro impugnato – quantunque, per svista,

la ricorrente parli di “esecuzione

del pignoramento” e chieda che l’UE proceda a un nuovo

“pignoramento” – è stato notificato alla RI 1 il 2 agosto 2022 (doc. C e D acclusi al

gravame), sicché il ricorso, presentato il 12 agosto, è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3.

La

ricorrente rileva anzitutto che l’UE, nel calcolo del minimo vitale, ha pignorato

(recte: sequestrato) solo gli arretrati del salario del debitore, di fr. 12'396.–,

ma non anche lo stipendio futuro ch’e­­gli percepisce dalla PINT1 1. Allega

inoltre che PI 1 ha dichiarato di avere un’entrata mensile in Italia di € 2'500.–,

sicché a mente della ricorrente va tenuto conto, nel minimo vitale, di un

reddito complessivo di almeno fr. 5'000.–. Proprio per il ruolo che PI 1

riveste all’interno della società – che gli permette di decidere quando, come e

in che forma incassare la propria retribuzione – la ricorrente chiede poi che

venga appurato il motivo per cui il salario non gli viene versato, verificando

la situazione contabile della società da lui amministrata.

Nelle

sue osservazioni l’UE precisa di aver sequestrato il credito che PI 1 vanta nei

confronti della PINT1 1 per il mancato pagamento del salario e di aver tenuto

conto, nel calcolo del minimo d’esistenza, dell’unico reddito (di fr. 2'500.–

mensili) da lui percepito dalla sua attività di consulente indipendente al

momento del sequestro, giacché si possono pignorare (recte: sequestrare)

solo i redditi effettivi e non quelli ipotetici.

3.1

In

linea di massima, come già rilevato dall’UE, possono essere oggetto di

pignoramento (o di sequestro) solo i redditi effettivi, ad esclusione dei

redditi ipotetici e più in generale di quelli che in concreto il debitore non percepisce (sentenze della CEF 15.2022.43/

44.

del 2 agosto 2022, consid. 3.1.1 e 15.2021.5 del 16 febbraio 2021, consid. 9,

con riferimenti).

3.2

Nel

caso in esame, l’UE ha correttamente sequestrato la pretesa (di complessivi fr. 12'396.–)

che il debitore vanta nei confronti del­la PINT1 1 per il salario non

corrispostogli dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio (recte: 30 giugno) 2022, come risulta dalla dichiarazione rilasciata

il 28 giugno 2022 dalle socie PINT2 1 e __________. Si tratta infatti di un

credito (salariale) di PI 1 contro la PINT1 1 a prescindere dal fatto ch’egli

non l’abbia ancora percepito, poiché il sequestro verte su “tutti

i crediti, diritti e pretese” dell’uno verso l’altra

(sopra ad A).

3.3

Nel

calcolo del minimo d’esistenza l’organo esecutivo ha tenuto conto, sotto la

voce “redditi”, solo del provento

di € 2'500.– mensili (computato per fr. 2'500.–) che PI 1 ha dichiarato di

con-seguire attraverso la sua attività di consulenza in Italia. Non ha invece

indicato il salario mensile di fr. 2'500.– lordi, versato 13 vol­te all’anno,

cui egli ha diritto come amministratore della PINT1 1, così come risulta dal

contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso

il 1° luglio 2015 e rinnovato il 1° gennaio 2021, che è stato versato agli

atti.

3.3.1

Che

tale salario non gli sia stato pagato dall’inizio del corrente anno è senza

rilievo per la sua pignorabilità (e quindi sequestrabilità).

Non si tratta di un credito ipotetico, bensì di un diritto effettivo

fondato su un contratto di lavoro che risulta a

priori valido, di modo che va sequestrato. Rientra infatti tra i

crediti (“tutti”) menzionati nel

decreto di sequestro. Neppure l’eventuale contestazione del­l’esistenza o dell’importo

del credito ne impedisce il pignoramento né pertanto il sequestro (art. 275

LEF), a meno che la sua inesistenza o estinzione sia fuori dubbio (sentenza

della CEF 15.2021. 99 del 19 gennaio 2022 consid. 5), ciò che non è il caso nella

fattispecie. La pretesa salariale andrebbe comunque sequestrata come

credito contestato, la cui esistenza e consistenza andrebbero

semmai appurate in fase di realizzazione, dopo cessione (nel senso dell’art.

131.

LEF) del credito alla sequestrante o a un altro procedente oppure

aggiudicazione all’asta a favore di un creditore o di un terzo, così ch’essi

possano poi intraprendere i passi necessari contro la datrice di lavoro per

incassare la pretesa contestata (sentenza della CEF

14.2014.75

del 30 settembre 2014 consid. 2.2 e i rinvii, in particolare alla sentenza del Tribunale federale 5C.16/2003

del 16 maggio 2003, consid. 1).

3.3.2

Ne

segue che in parziale accoglimento del ricorso, il salario netto di fr. 2'066.13 mensili dovuto dalla PINT1

1.

va aggiunto a quello di fr. 2'500.– già computato dall’UE.

3.4

Va

invece respinta la richiesta del ricorrente volta all’accertamento del motivo

per cui il salario non viene versato ad PI 1, verificando la situazione

contabile della società da lui amministra­ta. Non incombe infatti all’UE, bensì

al cessionario o all’aggiudica­tario della pretesa di salario sequestrata farsi

parte diligente in fase di realizzazione (quindi solo dopo il pignoramento) nei

confronti della datrice di lavoro (sopra consid. 3.3.1).

4.

La

ricorrente si duole poi del fatto che l’UE non abbia tenuto conto dei beni

immobili e dei conti bancari che lo stesso debitore ha dichiarato di disporre

in Italia. Poiché a suo dire questi cespiti generano probabilmente dei redditi,

prima di dichiarare l’impignorabilità del salario del debitore dev’essere

chiarita l’entità dei medesimi.

Al

proposito l’UE osserva che l’appartamento in Italia (B__________) di proprietà

del debitore, per medesima dichiarazione di quest’ul­­timo, non è locato a

terzi, sicché non genera alcun reddito. Secondo l’UE non è d’altronde possibile

procedere al sequestro delle relazioni bancarie di PI 1 in Italia, in quanto situate

all’e­­stero.

4.1

Nell’allestire

il verbale di pignoramento o di sequestro (art. 275 LEF), l’ufficio di

esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore in

merito ai propri redditi e beni e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche

sulla base di semplici asserzioni del creditore (Sievi in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021,

n. 12 e 13 ad art. 91 LEF). Tuttavia, l’ufficio d’esecuzione deve attivamente

verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni

assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi

sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; sentenze del Tribunale

federale 5A_146/2018 consid. 3.5.2 e, in

ultimo luogo, della CEF 15.2016.71 del 9 dicembre 2016, consid. 3).

Nella

fattispecie, non vi sono motivi per dubitare dell’affermazione dell’escusso,

contenuta nell’e-mail del 9 settembre 2022 all’UE, secondo cui l’immobile

di sua proprietà in Italia non genera alcun reddito di locazione, anche perché la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione atta a far

nascere dubbi al riguardo, essendosi essa limitata ad allegare in maniera del

tutto generica che PI 1 “ha

dichiarato di disporre di beni immobili in Italia”. Anche

sotto questo aspetto, il ricorso si rivela infondato.

4.2

L’ufficio

d’esecuzione è vincolato in principio dalla decisione del giudice del

sequestro. In sede d’esecuzione del sequestro, le sue competenze sono limitate

al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle

misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette giusta gli art. da 91 a

109.

LEF cui rinvia l’art. 275 LEF (DTF 143 III 577 consid. 4.1.2; 142 III 294 consid. 2.1; sentenza della

CEF 15.2021.147 del 6 maggio 2022, consid. 3.1).

Nella

fattispecie il Pretore del Distretto di Lugano non ha disposto il

sequestro di relazioni bancarie in Italia, ma unicamente quelle di cui PI 1, la

PINT1 1 o l’PI 2 risultano titolari o contitolari presso la Banca __________

(decreto, pag. 5 ad 1.2/d-g). Nella misura in cui verte anche su crediti di PI

1.

“nei confronti di terzi” non identificati (decreto ad 1.2/a), il

sequestro è nullo, perché in contrasto con l’art. 274 cpv. 2 n. 4 LEF non

indica con sufficiente precisione il credito da sequestrare, che va specificato

perlomeno con la menzione del creditore (DTF 142 III 577 consid. 4.1.2 130 III 581

consid. 2.2.1) e del terzo debitore, ciò che per il sequestro di conti bancari

richiede l’indicazione del nome della banca (sentenza della CEF 15.2018.57 del

23.

luglio 2018, consid. 3.1/a; Stoffel

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 29 e 36 ad

art. 272 e n. 11 ad art. 274 LEF). In assenza di tali indicazioni nel decreto

di sequestro, l’ufficio d’esecu­zione non deve darvi seguito (DTF 129 III 207

consid. 2.3; citata 15.2018.57,

consid. 3). Nel caso in

rassegna, siccome il nome del­le banche italiane non figura nel decreto,

a giusta ragione l’UE non ha sequestrato i conti del debitore all’estero,

ancorché per un motivo errato (il sequestro di conti bancari all’estero è

possibile se il debitore è domiciliato in Svizzera, v. DTF 140

III 514 consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2021.13 del 15 aprile

2021.

consid. 2).

5.

Da

ultimo la ricorrente rimprovera all’UE di aver computato nel minimo

esistenziale di PI 1 la pigione di fr. 900.– indicata nel contratto di

locazione prodotto da quest’ultimo, senza però tenere in considerazione che

nell’appartamento di via __________ a __________ ha la propria sede la PINT1 1

e che oltre al debitore – come hanno potuto appurare i funzionari dell’UE

recatisi in loco e come risulta da una verifica presso l’ufficio controllo

abitanti – vi abita pure PINT2 1. Per la RI 1 è dunque evidente che, a

prescindere da chi versa la pigione – semmai sia effettivamente pagata – questo

aspetto dev’essere approfondito. Ad ogni modo, a mente della ricorrente tale

spesa non può essere interamente considerata a carico del debitore.

Nelle

sue osservazioni l’UE si limita al riguardo a rilevare che il contratto è stato

sottoscritto dal debitore e che il canone locativo “risulta conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa

pretendere che [egli] si accontenti nelle circostanze concrete”.

5.1

È

principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel

calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento

effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

5.2

Nella

fattispecie, l’UE ha computato nel calcolo del minimo d’esi­­stenza dell’escusso

l’intero “affitto” di fr. 900.–

mensili risultante dal contratto di locazione da lui sottoscritto il 29 aprile

2019, senza tenere conto della “dichiarazione

di convivenza” – agli atti – rilasciata il 14 maggio 2019 dal

debitore, con la quale informava i proprietari dell’appartamento che dal 1°

giugno 2019 egli avrebbe convissuto con la sorella

PINT2 1, peraltro socia della PINT1 1, anch’essa domiciliata presso il

medesimo indirizzo, come risulta dall’estratto del Registro di commercio.

5.2.1

Ora,

in caso di comunione domestica (anche con figli maggiorenni che vivono nell’economia

domestica del debitore e che dispongono di un proprio reddito da lavoro), le

spese d’abitazione (canone locatizio e riscaldamento) devono essere in linea di

principio ripartite per quote uguali (Tabella, ad II/1.2) qualora il debitore e

i terzi non formino una comunione domestica duratura e l’alloggio venga

utilizzato da tutti nella stessa misura (DTF 132 III 486 consid. 5, relativa a

un caso di convivenza della madre con una figlia maggiorenne che esercitava un’attività

lucrativa). Il terzo o i terzi devono però essere in grado di pagare effettivamente

la propria quota della pigione, altrimenti si può tenere conto solo di quanto

si può concretamente esigere da loro, fermo restando che nel minimo esistenziale

dell’escusso potrà essere computato al massi­mo un canone locatizio conforme

all’uso locale per un alloggio del quale si può pretendere ch’egli si

accontenti nelle circostanze concrete del caso in esame (sentenze della CEF

15.2016.120

del 21 marzo 2017 consid. 11.1 e 15.2009.49 del 12 giugno 2009,

RtiD 2010 I 802 n. 56c, consid. 2.3-2.4).

D’altronde,

se l’escusso usa il proprio alloggio per l’esercizio di un’attività lucrativa

indipendente, la quota relativa all’uso professionale non va computata nel suo

minimo esistenziale, bensì nelle sue spese professionali (vonder Mühll op. cit., n. 26 ad 93).

Ciò deve anche valere se egli utilizza un locale per gestire l’attività di una

società da lui amministrata e la cui sede si trova all’indirizzo privato.

5.2.2

Nel caso in rassegna, l’UE non risulta aver

accertato se la sorella dell’escusso è in grado di partecipare al pagamento

della pigione, segnatamente con l’introito della sua attività come

amministratrice dell’PI 2 e di socia di maggioranza della PINT1 1 (come si

evince dalle sue dichiarazioni 27 e 28 giugno 2022 agli atti). Mancano

anche accertamenti sull’uso dell’appartamento quale luogo di esercizio dell’attività

di consulenza indipendente e di amministratore unico della PINT1 1 svolta dall’escusso,

e in particolare se una quota del canone di locazione è già compresa nelle

spese professionali dedotte dal reddito netto di fr. 2'500.– da lui

dichiarato per la prima attività e/o nei costi aziendali della PINT1 1.

Occorre

pertanto rinviare l’incarto all’UE perché proceda alle verifiche appena

indicate per mezzo, in prima battuta, di un nuovo interrogatorio dell’escusso,

che verrà anche invitato a portare con sé i giustificativi di pagamento della

pigione e il conto economico della PINT1 1, ed eventualmente, se la capacità

della sorella di far fronte alla propria quota di locazione fosse contestata,

per mezzo di un interrogatorio di lei.

6.

In

definitiva, il ricorso va parzialmente accolto nel senso che il verbale di

sequestro impugnato dev’essere annullato limitatamente alla decisione d’infruttuosità

del sequestro dei redditi dell’attività di consulenza indipendente e di

amministratore unico della PINT1 1 svolta da PI 1 e l’incarto retrocesso all’UE

perché proceda a effettuare un nuovo calcolo del suo minimo

esistenziale, computando quali redditi anche il salario netto di fr. 2'066.13 mensili dovuto dalla PINT1

1.

(sopra consid. 3.3.2) ed eseguendo i debiti accertamenti per quanto concerne

la posta “affitto” (sopra consid. 5.2.2). Rettificherà poi il verbale di

sequestro in base all’e­­sito del nuovo calcolo.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il verbale di

sequestro è annullato limitatamente ai redditi delle attività lucrative di PI 1

e l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione affinché proceda a quanto

indicato nel considerando 6.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.