15.2022.118
Pignoramento di un fondo, il cui valore di stima eccede notevolmente l’importo totale dei crediti per cui è stato eseguito. Ricorso con richiesta di pagamento a rate
23 novembre 2022Italiano4 min
mesi dall’esecuzione del pignoramento (art. 116 cpv. 1 LEF), ovvero prima del 28
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Incarto n.
15.2022.118
Lugano
23 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 26 settembre 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 20
settembre 2022 a favore del gruppo composto delle esecuzioni n. __________11,
__________22, __________27 e __________60 promosse nei confronti della
ricorrente rispettivamente da
PI 1, __________
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
PI 4, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che a favore delle esecuzioni appena menzionate, il 30 agosto 2022
la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato la particella n. __________
RFD di __________, di proprietà dell’escussa RI 1, assegnandoci un valore di
stima di fr. 1'588'790.– a fronte di cinque cartelle ipotecarie al
portatore e di una registrale di un valore nominale totale di fr. 761'000.–;
che il 20 settembre 2022 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento, da
cui risulta che la somma totale delle esecuzioni del gruppo ammontava a quel
momento a fr. 12'581.35;
che
con ricorso del 26 settembre 2022, RI 1 contesta il verbale di pignoramento e
la messa in vendita della sua casa a un prezzo irrisorio rispetto alla cifra da
lei dovuta e chiede di poter pagare nella prima settimana di ottobre fr. 1'211.45
per l’esecuzione della Confederazione Svizzera e il saldo di fr. 12'589.–
in dodici rate con un ordine di pagamento di fr. 500.– "come già fatto il 9/9/2022";
che
nelle sue osservazioni del 30 settembre 2022 l’UE rileva di non aver ancora
messo in vendita il fondo, la cui realizzazione non potrà essere chiesta prima
del 28 febbraio 2023, motivo per cui non può ancora esserle concessa una
dilazione di pagamento ai sensi dell’art. 123 LEF;
che
l’UE precisa inoltre che la ricorrente non ha pagato alcunché dopo aver
ricevuto i conteggi richiesti il 23 maggio, il 1° giugno e il 30 agosto 2022 e
che secondo i suoi accertamenti l’escussa non ha altri beni a parte il fondo
pignorato e una rendita AVS;
che la ricorrente non pretende per avventura di avere altri beni da
sottoporre al pignoramento se non il suo fondo;
che
l’UE era pertanto obbligato a pignorare il fondo a prescindere dall’apparente
sproporzione tra il suo valore di stima e la somma complessiva dei crediti
posti in esecuzione;
che
semmai la ricorrente deve valutare la possibilità di ottenere un mutuo
garantito dal fondo destinato a soddisfare le pretese dei creditori pignoranti;
che
come rettamente osservato dall’UE, non è possibile differire la realizzazione
offrendo all’escussa di pagare i suoi debiti a rate giusta l’art. 123 LEF (per
Fatti
il rinvio dell’art. 143a LEF) prima che un procedente abbia presentato
la domanda di realizzazione del fondo, ciò che non è possibile prima di sei
mesi dall’esecuzione del pignoramento (art. 116 cpv. 1 LEF), ovvero prima del 28
febbraio 2023;
che
ciò non impedisce alla ricorrente di versare in ogni tempo all’UE, prima dell’asta
(che verrà fissata solo dopo il deposito di una domanda di realizzazione), le
somme che ritiene di poter dedicare al rimborso dei suoi debiti (art. 12 LEF);
che
il ricorso va pertanto respinto senza ulteriori atti istruttori, come proposto
dall’UE, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR;
che
non è neppure necessario notificare alle controparti il giudizio odierno;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
Considerandi
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a , ;
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.