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Decisione

15.2022.118

Pignoramento di un fondo, il cui valore di stima eccede notevolmente l’importo totale dei crediti per cui è stato eseguito. Ricorso con richiesta di pagamento a rate

23 novembre 2022Italiano4 min

mesi dall’esecuzione del pignoramento (art. 116 cpv. 1 LEF), ovvero prima del 28

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.118

Lugano

23 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 26 settembre 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 20

settembre 2022 a favore del gruppo composto delle esecuzioni n. __________11,

__________22, __________27 e __________60 promosse nei confronti della

ricorrente rispettivamente da

PI 1, __________

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

PI 4, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che a favore delle esecuzioni appena menzionate, il 30 agosto 2022

la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato la particella n. __________

RFD di __________, di proprietà dell’escussa RI 1, assegnandoci un valore di

stima di fr. 1'588'790.– a fronte di cinque cartelle ipotecarie al

portatore e di una registrale di un valore nominale totale di fr. 761'000.–;

che il 20 settembre 2022 l’UE ha emesso il verbale di pignoramen­to, da

cui risulta che la somma totale delle esecuzioni del gruppo ammontava a quel

momento a fr. 12'581.35;

che

con ricorso del 26 settembre 2022, RI 1 contesta il verbale di pignoramento e

la messa in vendita della sua casa a un prezzo irrisorio rispetto alla cifra da

lei dovuta e chiede di poter pagare nella prima settimana di ottobre fr. 1'211.45

per l’esecu­zione della Confederazione Svizzera e il saldo di fr. 12'589.–

in dodici rate con un ordine di pagamento di fr. 500.– "come già fatto il 9/9/2022";

che

nelle sue osservazioni del 30 settembre 2022 l’UE rileva di non aver ancora

messo in vendita il fondo, la cui realizzazione non potrà essere chiesta prima

del 28 febbraio 2023, motivo per cui non può ancora esserle concessa una

dilazione di pagamento ai sensi dell’art. 123 LEF;

che

l’UE precisa inoltre che la ricorrente non ha pagato alcunché dopo aver

ricevuto i conteggi richiesti il 23 maggio, il 1° giugno e il 30 agosto 2022 e

che secondo i suoi accertamenti l’escussa non ha altri beni a parte il fondo

pignorato e una rendita AVS;

che la ricorrente non pretende per avventura di avere altri beni da

sottoporre al pignoramento se non il suo fondo;

che

l’UE era pertanto obbligato a pignorare il fondo a prescindere dall’apparente

sproporzione tra il suo valore di stima e la somma complessiva dei crediti

posti in esecuzione;

che

semmai la ricorrente deve valutare la possibilità di ottenere un mutuo

garantito dal fondo destinato a soddisfare le pretese dei creditori pignoranti;

che

come rettamente osservato dall’UE, non è possibile differire la realizzazione

offrendo all’escussa di pagare i suoi debiti a rate giusta l’art. 123 LEF (per

Fatti

il rinvio dell’art. 143a LEF) prima che un procedente abbia presentato

la domanda di realizzazione del fondo, ciò che non è possibile prima di sei

mesi dall’esecuzione del pignoramento (art. 116 cpv. 1 LEF), ovvero prima del 28

febbraio 2023;

che

ciò non impedisce alla ricorrente di versare in ogni tempo al­l’UE, prima dell’asta

(che verrà fissata solo dopo il deposito di una domanda di realizzazione), le

somme che ritiene di poter dedicare al rimborso dei suoi debiti (art. 12 LEF);

che

il ricorso va pertanto respinto senza ulteriori atti istruttori, co­me proposto

dall’UE, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR;

che

non è neppure necessario notificare alle controparti il giudizio odierno;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

Considerandi

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a , ;

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.