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Decisione

15.2022.119

Notifica al Ministero pubblico ticinese del pignoramento di averi sequestrati penalmente, depositati sul suo conto

29 novembre 2022Italiano6 min

il 9 marzo 2022, l’UE, informato dalla banca che il saldo del conto era stato girato

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.119

Lugano

29 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso presentato il 3 ottobre 2022 dal

RI 1

contro

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro il pignoramento di averi sequestrati penalmente,

notificatogli il 29 settembre 2022, eseguito nelle esecuzioni n. __________03 e

__________04, poi riprese con i n. __________60 e __________57, promosse da:

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nelle esecuzioni n. __________03 e __________04 avviate dallo

Stato del Cantone Ticino e dalla Confederazione Svizzera contro PI 1, il 26

novembre 2015 la sede di Lugano del­l'Ufficio

d'esecuzione (UE) ha pignorato un conto dell’escusso pres­so la PI 2,

che risultava sequestrato penalmente dal Ministero pubblico del Cantone Ticino

(MP);

che

Fatti

il 9 marzo 2022, l’UE, informato dalla banca che il saldo del conto era stato girato

sul conto del MP, ha chiesto al Procuratore pubblico (PP) Daniele Galliano di

girargli l’importo delle due esecuzioni, di fr. 20'962.65 al 31 marzo 2022,

oppure, se era invece ancora in corso, d’informarlo sullo stato attuale della

procedura penale;

che

l’11 marzo 2022 il PP Galliano ha informato l’UE che gli averi depositati sul

conto pignorato appaiono direttamente provento dei reati addebitati

all’escusso, sicché, a suo parere, un loro pignoramento non è possibile;

che

il 30 marzo 2022 l’UE ha rilasciato un attestato di carenza di beni dopo

pignoramento in ciascuna delle esecuzioni;

che

sulla scorta delle domande di proseguimento delle esecuzioni (registrate con i

n. __________60 e __________57)

presentate dalle autorità escutenti il 10 giugno 2022, l’UE ha proceduto a

pignorare, in particolare, la somma girata dalla PI 2 al MP;

che

il 29 settembre 2022, l’UE ha notificato al MP il nuovo pignoramento

limitatamente a fr. 21'086.15 oltre alle spese esecutive;

che

con il ricorso in esame, del 3 ottobre 2022, il PP Galliano chiede di

dichiarare nulla, in subordine di annullare la decisione di notifica del

pignoramento;

che

il ricorrente ritiene di essere legittimato a ricorrere in virtù del­l’art. 67

cpv. 6 LOG;

che

ci si potrebbe invero interrogare se il Ministero pubblico ha una personalità

giuridica distinta da quella dello Stato del Cantone Ticino e se, comunque sia,

non debba essere rappresentato dal Procuratore generale (art. 68 lett. f LOG),

ma visto l’esito del giudizio odierno la questione può essere lasciata aperta;

che

il ricorrente espone che tra il 2 e il 4 luglio 2014 PI 1 ha trasferito sul suo

conto presso la PI 2 il saldo di € 228'882.62 del suo conto presso la

PostFinance, che era stato alimentato dai versamenti di clienti, cui erano

stati proposti investimenti finanziari fittizi;

che

il ricorrente ritiene il pignoramento lesivo dell’art. 44 LEF e degl’interessi

del MP e degli accusatori privati nel procedimento penale, che rischiano di

subire un pregiudizio irreparabile per crediti fatti valere da terzi su beni

destinati a essere confiscati;

che

invero nelle sentenze citate dal ricorrente (15.2014.138 del 23 marzo 2015,

RtiD 2015 II 881 n. 48c consid. 5.1, e 15.2018.96 del 23 aprile 2019 consid. 3),

la Camera ha solo escluso la realizzazione secondo le prescrizioni della LEF dei beni sequestrati penalmente in

vista di confisca o restituzione all’avente diritto, non il loro pignoramento;

che

Considerandi

il pignoramento è infatti solo una misura di tipo cautelare, che non arreca alcun

danno particolare né al Ministero pubblico né agli accusatori privati, perché

la realizzazione dei beni pignorati secondo le prescrizioni della LEF è sospesa

finché non è stata definitivamente decisa la loro confisca o assegnazione nel

procedimento penale (citata 15.2014.138 consid. 5.1);

che

il pignoramento serve solo a evitare che se, contrariamente a quanto reputa il

ricorrente, la somma in questione dovesse essere dissequestrata, in quanto non

venissero accertati i presupposti per la sua confisca o assegnazione agli

accusatori privati, essa non sarebbe riconsegnata ad PI 1 bensì girata al­l’UE,

fermo restando che in caso invece di confisca o assegnazio­ne essa verrà

“realizzata” giusta l’art. 44 LEF, ossia

sottratta al patrimonio dell’imputato (specie di espropriazione) e

specularmente posta al di fuori della portata dei creditori escutenti (citata

15.2014.138

consid. 5);

che

il pignoramento può vertere solo su diritti patrimoniali dell’e­scusso, quindi

non su un conto bancario, bensì sul suo diritto nei confronti della banca alla

consegna degli averi depositati;

che

nel caso concreto il diritto di PI 1 nei confronti della PI 2 si è estinto con

il trasferimento del saldo sul conto del MP, sicché, contrariamente a quanto

ritiene il ricorrente, l’UE ha correttamente notificato il pignoramento del

diritto di PI 1 nei confronti del MP (o meglio dello Stato del Cantone Ticino)

alla restituzione della somma depositata (sempreché non venga confiscata o

assegnata agli accusatori privati), limitatamen­te all’importo dei crediti

delle autorità escutenti;

che

il paventato rischio di un riciclaggio di denaro ove parte della somma venisse

ripartita tra i creditori pignoranti è escluso, giacché la realizzazione e la

ripartizione nella procedura esecutiva avverranno solo se, e quando, l’autorità

penale ne deciderà il dissequestro;

che

il ricorso va pertanto respinto;

che

non è necessario notificare all’escusso né il ricorso né il giudizio odierno

(cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione al procuratore pubblico .

Comunicazione

all'Ufficio d'esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.