15.2022.119
Notifica al Ministero pubblico ticinese del pignoramento di averi sequestrati penalmente, depositati sul suo conto
29 novembre 2022Italiano6 min
il 9 marzo 2022, l’UE, informato dalla banca che il saldo del conto era stato girato
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.119
Lugano
29 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso presentato il 3 ottobre 2022 dal
RI 1
contro
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro il pignoramento di averi sequestrati penalmente,
notificatogli il 29 settembre 2022, eseguito nelle esecuzioni n. __________03 e
__________04, poi riprese con i n. __________60 e __________57, promosse da:
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni n. __________03 e __________04 avviate dallo
Stato del Cantone Ticino e dalla Confederazione Svizzera contro PI 1, il 26
novembre 2015 la sede di Lugano dell'Ufficio
d'esecuzione (UE) ha pignorato un conto dell’escusso presso la PI 2,
che risultava sequestrato penalmente dal Ministero pubblico del Cantone Ticino
(MP);
che
Fatti
il 9 marzo 2022, l’UE, informato dalla banca che il saldo del conto era stato girato
sul conto del MP, ha chiesto al Procuratore pubblico (PP) Daniele Galliano di
girargli l’importo delle due esecuzioni, di fr. 20'962.65 al 31 marzo 2022,
oppure, se era invece ancora in corso, d’informarlo sullo stato attuale della
procedura penale;
che
l’11 marzo 2022 il PP Galliano ha informato l’UE che gli averi depositati sul
conto pignorato appaiono direttamente provento dei reati addebitati
all’escusso, sicché, a suo parere, un loro pignoramento non è possibile;
che
il 30 marzo 2022 l’UE ha rilasciato un attestato di carenza di beni dopo
pignoramento in ciascuna delle esecuzioni;
che
sulla scorta delle domande di proseguimento delle esecuzioni (registrate con i
n. __________60 e __________57)
presentate dalle autorità escutenti il 10 giugno 2022, l’UE ha proceduto a
pignorare, in particolare, la somma girata dalla PI 2 al MP;
che
il 29 settembre 2022, l’UE ha notificato al MP il nuovo pignoramento
limitatamente a fr. 21'086.15 oltre alle spese esecutive;
che
con il ricorso in esame, del 3 ottobre 2022, il PP Galliano chiede di
dichiarare nulla, in subordine di annullare la decisione di notifica del
pignoramento;
che
il ricorrente ritiene di essere legittimato a ricorrere in virtù dell’art. 67
cpv. 6 LOG;
che
ci si potrebbe invero interrogare se il Ministero pubblico ha una personalità
giuridica distinta da quella dello Stato del Cantone Ticino e se, comunque sia,
non debba essere rappresentato dal Procuratore generale (art. 68 lett. f LOG),
ma visto l’esito del giudizio odierno la questione può essere lasciata aperta;
che
il ricorrente espone che tra il 2 e il 4 luglio 2014 PI 1 ha trasferito sul suo
conto presso la PI 2 il saldo di € 228'882.62 del suo conto presso la
PostFinance, che era stato alimentato dai versamenti di clienti, cui erano
stati proposti investimenti finanziari fittizi;
che
il ricorrente ritiene il pignoramento lesivo dell’art. 44 LEF e degl’interessi
del MP e degli accusatori privati nel procedimento penale, che rischiano di
subire un pregiudizio irreparabile per crediti fatti valere da terzi su beni
destinati a essere confiscati;
che
invero nelle sentenze citate dal ricorrente (15.2014.138 del 23 marzo 2015,
RtiD 2015 II 881 n. 48c consid. 5.1, e 15.2018.96 del 23 aprile 2019 consid. 3),
la Camera ha solo escluso la realizzazione secondo le prescrizioni della LEF dei beni sequestrati penalmente in
vista di confisca o restituzione all’avente diritto, non il loro pignoramento;
che
Considerandi
il pignoramento è infatti solo una misura di tipo cautelare, che non arreca alcun
danno particolare né al Ministero pubblico né agli accusatori privati, perché
la realizzazione dei beni pignorati secondo le prescrizioni della LEF è sospesa
finché non è stata definitivamente decisa la loro confisca o assegnazione nel
procedimento penale (citata 15.2014.138 consid. 5.1);
che
il pignoramento serve solo a evitare che se, contrariamente a quanto reputa il
ricorrente, la somma in questione dovesse essere dissequestrata, in quanto non
venissero accertati i presupposti per la sua confisca o assegnazione agli
accusatori privati, essa non sarebbe riconsegnata ad PI 1 bensì girata all’UE,
fermo restando che in caso invece di confisca o assegnazione essa verrà
“realizzata” giusta l’art. 44 LEF, ossia
sottratta al patrimonio dell’imputato (specie di espropriazione) e
specularmente posta al di fuori della portata dei creditori escutenti (citata
15.2014.138
consid. 5);
che
il pignoramento può vertere solo su diritti patrimoniali dell’escusso, quindi
non su un conto bancario, bensì sul suo diritto nei confronti della banca alla
consegna degli averi depositati;
che
nel caso concreto il diritto di PI 1 nei confronti della PI 2 si è estinto con
il trasferimento del saldo sul conto del MP, sicché, contrariamente a quanto
ritiene il ricorrente, l’UE ha correttamente notificato il pignoramento del
diritto di PI 1 nei confronti del MP (o meglio dello Stato del Cantone Ticino)
alla restituzione della somma depositata (sempreché non venga confiscata o
assegnata agli accusatori privati), limitatamente all’importo dei crediti
delle autorità escutenti;
che
il paventato rischio di un riciclaggio di denaro ove parte della somma venisse
ripartita tra i creditori pignoranti è escluso, giacché la realizzazione e la
ripartizione nella procedura esecutiva avverranno solo se, e quando, l’autorità
penale ne deciderà il dissequestro;
che
il ricorso va pertanto respinto;
che
non è necessario notificare all’escusso né il ricorso né il giudizio odierno
(cfr. art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione al procuratore pubblico .
Comunicazione
all'Ufficio d'esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.