15.2022.12
Determinazione del modo di realizzazione dei diritti di due fratelli escussi nella comunione ereditaria della madre, i cui attivi sono fondi appartenenti in comproprietà al marito e alla comunione
5 agosto 2022Italiano9 min
comunione “in particolare” la quota “B” dei fondi n. __________, __________, __________, __________,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.12
Lugano
5 agosto 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nelle procedure avviate con istanze 31 gennaio 2022 dall’Ufficio
d’esecuzione, sede di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di
realizzazione delle interessenze spettanti a
IS 1, __________
PI 2, __________
nella comunione ereditaria della madre fu PI 5,
composta, oltreché degli escussi, anche di
PI 3, __________
PI 4, __________
nelle 20 esecuzioni dei
gruppi n. 1-4 promosse contro PI 1 da
Stato
del Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione
Svizzera, Berna
(rappresentati
dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
PI
6, __________
PI
7
(rappresentato
dal proprio Municipio, __________)
__________
(rappresentato
dal proprio Municipio, __________)
e
nelle 10 esecuzioni dei gruppi n. 1-5 promosse nei confronti di PI 2 da
PI
6, __________
Stato
del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato
dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
PI
8, __________
(rappr.
dallaPI 9, __________)
PI
10, __________
in fatto:
Fatti
A. PI
5 è deceduta il 27 febbraio 2015. Le sono succeduti, in comunione ereditaria,
il vedovo PI 3 e i figli PI 4, PI 1, PI 2 e PI 11. Quest’ultima è poi stata
estromessa dalla comunione il 17 febbraio 2020.
B. Nelle 20 esecuzioni promosse in via di
pignoramento dal 2019 al 2021 nei confronti di PI 1 per oltre fr. 26'000.–
(formanti i gruppi da n. 1 a 4), la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione
(UE), tra il 29 dicembre 2020 e il 3 novembre 2021, ha pignorato i diritti
spettanti all’escusso nella comunione ereditaria della madre.
Analogamente,
nelle 10 esecuzioni promosse in via di pignoramento dal 2020 al 2022 contro PI
2 per oltre fr. 17'000.– (formanti i
gruppi da n. 1 a 5), l’UE, tra il 3 agosto 2020 e il 3 novembre 2021,
ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella predetta comunione
ereditaria.
In
tutti i verbali di pignoramento l’UE ha elencato quali beni appartenenti alla
comunione “in particolare” la quota “B” dei fondi n. __________, __________, __________, __________,
__________ RFD di __________, sui quali non grava alcuna ipoteca. Ha quantificato la quota ereditaria
spettante a ciascun escusso in 1⁄8 (verosimilmente senza tenere
conto dell’estromissione della figlia PI 11, se non nelle osservazioni ai
pignoramenti contro PI 1, in cui la sua quota è indicata in 1⁄6) e ha attribuito alla stessa un “valore di stima d’ufficio” di fr. 36'300.– a fronte di un
“valore
di stima ufficiale” di fr. 18'120.–.
C. Avendo
i creditori di PI 1 e PI 2 chiesto la realizzazione delle quote pignorate, l’UE
li ha convocati a un’udienza tenutasi il 31 agosto 2021 a norma dell’art.
9 dell’Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione
della quale nessuna conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo
presenti soloPI 3, PI 4, PI 2 e PI 11.
D. Il
5 e l’8 novembre 2021 l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine
di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione di ogni singola quota
ereditaria. Nel termine impartito non è pervenuta all’UE alcuna
proposta.
E. Il 31 gennaio 2022 l’UE ha chiesto a questa
Camera di determinare il modo di realizzazione delle quote ereditarie di PI 1
per i gruppi da n. 1 a 4 e di PI 2 per i gruppi da n. 1 a 5, precisando che la
comunione ereditaria di PI 5 è composta (solo) dei noti fondi, il cui valore di
stima ufficiale complessivo è di fr. 144'969.– e quello peritale di fr. 258'000.–.
Ha confermato che la quota di ciascun escusso è di 1⁄8 e il suo valore di stima ufficiale di fr. 18'120.–,
mentre ha rettificato il suo valore venale in fr. 32'250.– (anziché fr. 36'300.–).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio
d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.
9.
cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità
di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo
scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio
comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
1.1
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette sia la soluzione dello
scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in
linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è
sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a
scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la
quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento
dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart in: Commentaire romand de la
LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF).
L’art.
10.
cpv. 3 ODiC tende a evitare una
vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile
rischio esiste in particolare quando il valore di stima della quota supera
ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in
effetti, in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare
quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. Sussiste quindi il
rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente
inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce
invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale
eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2013.41 del 4 giugno 2013, consid.
2). Oltre alla vendita all’asta e allo scioglimento della comunione, l’autorità
di vigilanza può ordinare anche altri provvedimenti (art. 132 cpv. 3 LEF).
2.
Nel
caso di specie, l’UE ha stabilito
che la quota ereditaria spettante a ciascun escusso è di 1⁄8, misconoscendo verosimilmente l’estromissione
della figlia PI 11 avvenuta già il 17 febbraio 2020. Dato
che il coniuge superstite (PI 3) ha diritto alla metà della successione ab intestat in
concorso con i (tre) figli non estromessi (art. 462 n. 1 CC), la quota di quest’ultimi
è di 1⁄6
(1⁄3
di 1⁄2), come indicato dallo stesso UE nelle osservazioni. Nello stimare il
valore della quota, occorre tuttavia considerare, ciò che l’UE non ha fatto,
che solo la metà dei fondi appartiene alla comunione ereditaria, o meglio la
quota “B” di ogni fondo. Ne segue che il valore della quota ereditaria di ciascuno
erede ammonta a fr. 21'500.– in base al valore degli interi fondi stabilito
dall’Ufficio stima a richiesta dell’Istituto delle assicurazioni sociali (1⁄6 di fr. 258'000.–
÷ 2) e a fr. 12'080.– in base
alle stime ufficiali (1⁄6 di fr. 144'969.– ÷ 2).
3.
Ciò
posto, poiché il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente
determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC (sopra consid. 2), quale modo di
realizzazione entra in considerazione anche la vendita delle quote ereditarie
(sopra consid. 1.1), che nella fattispecie risulta più opportuno dello
scioglimento della comunione (art. 10 cpv. 2 ODiC).
3.1
Da
un canto, infatti, l’importo totale dei crediti per cui è stato ottenuto il
pignoramento delle interessenze, ossia circa fr. 26'500.–
nel caso di PI 1 e circa fr. 17'500.– in quello di PI 2 (sopra ad B), è
per il primo superiore al valore di stima peritale della quota
ereditaria (fr. 21'500.–: sopra consid. 2) e per il secondo è solo di poco inferiore. In tale situazione il rischio d’una vendita a
vil prezzo delle interessenze appare contenuto e comunque limitato al solo PI 2.
Dato poi che la realizzazione delle sue ragioni ereditarie è stata chiesta dopo
la presentazione dell’istanza a favore di un ulteriore gruppo di pignoramento
(n. 6) per quasi fr. 4'000.–, l’interesse di tutti i creditori pare sufficiente
a prevenire il rischio in questione.
3.2
D’altro
canto, l’autorità di vigilanza, che pure deve conciliare
al meglio i diversi interessi in gioco, è tenuta a rispettare l’imperativo di
celerità posto dal diritto esecutivo (sentenze della CEF 15.2021.
72.
dell’8 marzo 2022, consid. 4 e
15.2018.42
dell’8 giugno 2018, RtiD
2019.
I 648 n. 68c, consid. 3.1). Ora, in concreto le prime domande di
realizzazione sono pendenti già dalla fine del 2020. In tali circostanze la
liquidazione del patrimonio comune, visti i tempi di una simile procedura, non
farebbe che dilatare ulteriormente una già lunga esecuzione, per tacere dei
costi necessariamente connessi con la procedura di scioglimento, complicata dalla
necessità di sciogliere anche la comproprietà dei noti fondi, in rapporto al valore relativamente esiguo degli attivi da realizzare (così: sentenza
della CEF 15.2018.42 dell’8 giugno 2018 consid. 2).
3.3
L’istanza
è quindi da accogliere nel senso di ordinarne la realizzazione dei diritti
ereditari a mezzo di asta pubblica.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta nel senso che è ordinata la realizzazione
a mezzo di pubblici incanti delle due interessenze di 1⁄6 ciascuna spettanti a PI 1 e PI 2 nella
comunione ereditaria della madre fu PI 5.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’Ufficio d’esecuzione,
sede di Locarno, e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.