15.2022.120
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione della notifica del precetto esecutivo
28 novembre 2022Italiano5 min
subordinata dalla sua sottoscrizione dall’escusso, ma dall’attestazione dell’agente
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.120
Lugano
28 novembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 ottobre 2022 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 3 ottobre 2022
nell’esecuzione n. __________57 promossa nei confronti della ricorrente dall’
PI 1,
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________57 emesso il 20
maggio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’avv. PI 1 ha
escusso RI 1 (e solidalmente il marito __________) per l’incasso di una nota
professionale per consulenza di fr. 1'437.05 oltre agli accessori;
che
l’escussa non ha interposto opposizione al precetto esecutivo;
che
a domanda dell’escutente, il 3 ottobre 2022 l’UE ha emesso l’avviso di
pignoramento per il 19 ottobre;
che
con ricorso del 4 ottobre 2022, RI 1 è insorta contro tale atto eccependo di
non aver ricevuto il precetto;
che
nelle sue osservazioni dell’11 ottobre 2022, l’UE rileva che la ricorrente ha
ritirato il precetto esecutivo il 24 maggio 2022, come risulta dal tracciamento
della raccomandata con cui è stato recapitato tale atto (n. 98.__________);
che
nella replica inoltrata spontaneamente il 14 ottobre 2022, la ricorrente si
duole che l’UE non ha prodotto la copia del precetto esecutivo con la sua
firma, come avrebbe chiesto nel ricorso;
che
in realtà la ricorrente non ha formulato tale domanda nel ricorso, limitandosi a una richiesta generica di
presentazione dei “documenti leciti sulla base quali è stato emesso l’Avviso
Fatti
di pignoramento”;
che
ad ogni modo la validità della notifica del precetto esecutivo non è
subordinata dalla sua sottoscrizione dall’escusso, ma dall’attestazione dell’agente
notificatore (art. 72 cpv. 2 LEF), ch’egli deve apporre nell’apposita rubrica a
tergo del precetto e firmare;
che
nel caso in esame l’impiegato della posta di __________ ha attestato, con la
sua firma, di aver consegnato il precetto alla destinataria il 24 maggio 2022;
che
tanto basta per ritenere provata la valida notifica del precetto esecutivo all’escussa,
la quale non ha comprovato l’inesattezza dell’attestazione figurante sul
precetto (cfr. art. 9 cpv. 1 CC; DTF
120 III 118) né allegato e reso verosimili fondati motivi
per dubitare della veridicità del contenuto del documento (sentenza della CEF 15.2021.86 del 24 novembre
2021 consid. 4.2);
che
le circostanze allegate dalla ricorrente in merito a precedenti esecuzioni (n. __________41,
__________76 e __________39) inoltrate dall’avv. PI 1 sono senza rilievo per
quanto attiene alla notifica del precetto esecutivo n. __________57 in esame;
che
del resto nella sentenza citata dalla ricorrente (14.2017.213), relativa a una
procedura di sequestro relativa allo stesso credito dedotto nell’esecuzione qui
ora in esame, la Camera non si è determinata sulla pretesa vantata dall’avv. PI
1, neppure a livello di verosimiglianza (v. consid. 6.4 e 8), giacché ha
revocato il sequestro per mancanza di una causa di sequestro, mentre l’oggetto
della segnalazione disciplinare non è indicato nello scritto 5 maggio 2017
accluso al ricorso e la presentazione di una nuova esecuzione volta all’incasso
dello stesso credito oggetto di una precedente esecuzione sospesa da
opposizione non è in sé vietata (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2);
che
contrariamente a quanto crede la ricorrente, l’emissione dell’avviso di
pignoramento non è vincolata alla presentazione di una decisione passata in
giudicato né di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel caso in
cui, come nella fattispecie, l’escusso non ha interposto tempestiva opposizione
Considerandi
al precetto esecutivo;
che
non si verifica pertanto alcuna violazione degli art. 336 e 338 CPC, né degli
art. 67 cpv. 1 n. 4, 74-76 o 80 LEF;
che
l’art. 138 CPC si applica a citazioni, ordinanze e decisioni giudiziarie, non
agli atti esecutivi come il precetto esecutivo o l’avviso di pignoramento, la
cui notifica è disciplinata per il primo dagli art. 64 segg. LEF e per il
secondo dall’art. 34 LEF;
che
l’art. 34 LEF è una prescrizione d’ordine, sicché l’avviso di pignoramento è
valido anche se non è comunicato con invio raccomandato purché pervenga
effettivamente all’escusso (DTF 101 III 67
ad 5), ciò che è il caso nella fattispecie siccome RI 1 l’ha prodotto
con il ricorso (doc. F);
che
il ricorso va pertanto respinto;
che
stante l’esito del giudizio odierno non è necessario notificare alla
controparte né il ricorso né la sentenza;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.