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Decisione

15.2022.120

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione della notifica del precetto esecutivo

28 novembre 2022Italiano5 min

subordinata dalla sua sottoscrizione dall’escusso, ma dal­l’attestazione dell’agente

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.120

Lugano

28 novembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 ottobre 2022 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 3 ottobre 2022

nell’esecuzione n. __________57 promossa nei confronti della ricorrente dall’

PI 1,

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________57 emesso il 20

maggio 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’avv. PI 1 ha

escusso RI 1 (e solidalmente il marito __________) per l’incasso di una nota

professionale per consulenza di fr. 1'437.05 oltre agli accessori;

che

l’escussa non ha interposto opposizione al precetto esecutivo;

che

a domanda dell’escutente, il 3 ottobre 2022 l’UE ha emesso l’avviso di

pignoramento per il 19 ottobre;

che

con ricorso del 4 ottobre 2022, RI 1 è insorta contro tale atto eccependo di

non aver ricevuto il precetto;

che

nelle sue osservazioni dell’11 ottobre 2022, l’UE rileva che la ricorrente ha

ritirato il precetto esecutivo il 24 maggio 2022, come risulta dal tracciamento

della raccomandata con cui è stato recapitato tale atto (n. 98.__________);

che

nella replica inoltrata spontaneamente il 14 ottobre 2022, la ricorrente si

duole che l’UE non ha prodotto la copia del precetto esecutivo con la sua

firma, come avrebbe chiesto nel ricorso;

che

in realtà la ricorrente non ha formulato tale domanda nel ricor­so, limitandosi a una richiesta generica di

presentazione dei “documenti leciti sulla base quali è stato emesso l’Avviso

Fatti

di pignoramento”;

che

ad ogni modo la validità della notifica del precetto esecutivo non è

subordinata dalla sua sottoscrizione dall’escusso, ma dal­l’attestazione dell’agente

notificatore (art. 72 cpv. 2 LEF), ch’egli deve apporre nell’apposita rubrica a

tergo del precetto e firmare;

che

nel caso in esame l’impiegato della posta di __________ ha attestato, con la

sua firma, di aver consegnato il precetto alla destinataria il 24 maggio 2022;

che

tanto basta per ritenere provata la valida notifica del precetto esecutivo all’escussa,

la quale non ha comprovato l’inesattezza dell’attestazione figurante sul

precetto (cfr. art. 9 cpv. 1 CC; DTF

120 III 118) né allegato e reso verosimili fondati motivi

per dubitare della veridicità del contenuto del documento (sentenza della CEF 15.2021.86 del 24 novembre

2021 consid. 4.2);

che

le circostanze allegate dalla ricorrente in merito a precedenti esecuzioni (n. __________41,

__________76 e __________39) inoltrate dall’avv. PI 1 sono senza rilievo per

quanto attiene alla notifica del precetto esecutivo n. __________57 in esame;

che

del resto nella sentenza citata dalla ricorrente (14.2017.213), relativa a una

procedura di sequestro relativa allo stesso credito dedotto nell’esecuzione qui

ora in esame, la Camera non si è determinata sulla pretesa vantata dall’avv. PI

1, neppure a livello di verosimiglianza (v. consid. 6.4 e 8), giacché ha

revocato il sequestro per mancanza di una causa di sequestro, mentre l’oggetto

della segnalazione disciplinare non è indicato nello scritto 5 maggio 2017

accluso al ricorso e la presentazione di una nuova esecuzione volta all’incasso

dello stesso credito oggetto di una precedente esecuzione sospesa da

opposizione non è in sé vietata (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2);

che

contrariamente a quanto crede la ricorrente, l’emissione del­l’avviso di

pignoramento non è vincolata alla presentazione di una decisione passata in

giudicato né di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel caso in

cui, come nella fattispecie, l’escusso non ha interposto tempestiva opposizione

Considerandi

al precetto esecutivo;

che

non si verifica pertanto alcuna violazione degli art. 336 e 338 CPC, né degli

art. 67 cpv. 1 n. 4, 74-76 o 80 LEF;

che

l’art. 138 CPC si applica a citazioni, ordinanze e decisioni giudiziarie, non

agli atti esecutivi come il precetto esecutivo o l’avviso di pignoramento, la

cui notifica è disciplinata per il primo dagli art. 64 segg. LEF e per il

secondo dall’art. 34 LEF;

che

l’art. 34 LEF è una prescrizione d’ordine, sicché l’avviso di pignoramento è

valido anche se non è comunicato con invio raccomandato purché pervenga

effettivamente all’escusso (DTF 101 III 67

ad 5), ciò che è il caso nella fattispecie siccome RI 1 l’ha prodotto

con il ricorso (doc. F);

che

il ricorso va pertanto respinto;

che

stante l’esito del giudizio odierno non è necessario notificare alla

controparte né il ricorso né la sentenza;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.