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Decisione

15.2022.121

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione della vedova e di due figli escussi. Comunione universale dei beni secondo il vecchio diritto

3 febbraio 2023Italiano22 min

il matrimonio è poi stato sciolto per divorzio. Dall’unione sono nati i figli PI

Source ti.ch

Incarti n.

15.2022.121

15.2022.122

15.2022.123

Lugano

3 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo sulle istanze 4 ottobre 2022 dell’Ufficio di

esecuzione, sede di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione

delle interessenze spettanti a

PI 1,

PI 3,

PI 10, IT –

nella comunione ereditaria del marito e

padre fu PI 8 († 28 aprile 2000), composta, oltreché dagli

escussi, anche di

PI 5,

nelle due esecuzioni del gruppo n. 3

promosse contro PI 1 da

Comune delle PI 7

(rappresentato dal proprio Municipio, )

PI 6,

nelle diciotto esecuzioni dei gruppi n. 28-32

promosse contro PI 3 da

Comune delle PI 7

(rappresentato dal proprio Municipio, )

PI 11,

PI 6,

PI 12,

Comune di PI 13

(rappresentato dal proprio Municipio, )

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

e nelle due esecuzioni dei gruppi n. 1 e 2

promosse contro PI 10 dalla

PI 6,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. PI 8 si è unito in prime nozze con __________;

il matrimonio è poi stato sciolto per divorzio. Dall’unione sono nati i figli PI

3, PI 10, PI 5 e PI 9. Il 7 maggio 1983, PI 8 si è unito in seconde nozze con PI

1. Non hanno avuto figli.

B. Mediante

un primo rogito del notaio __________, n. __________ del 15 novembre 1986, PI 8

e PI 1 hanno convenuto, da una parte, di assoggettarsi al regime matrimoniale

della “comunio­ne universale

dei beni”, apportando alla cosiddetta sostanza

indivisa, genericamente, tutti i loro beni esistenti al momento della conclusione

della convenzione e il marito, in particolare, le particelle n. __________ e __________

RFD __________ (oggi __________-__________). D’al­­tra parte, i coniugi hanno

convenuto che, alla morte di uno di essi, la sostanza indivisa sarebbe dovuta

essere attribuita per ¾ al coniuge superstite e per ¼ ai discendenti del

coniuge deceduto.

Mediante

un secondo rogito del notaio __________, n. __________ del 19 novembre 1986, PI

5 ha rinunciato alle sue ragioni ereditarie nella successione di PI 8 e il

padre ha versato al figlio fr. 20'000.– come corrispettivo della rinuncia.

C. Il 28 aprile 2000, PI 8 è deceduto; gli sono

succeduti la moglie e i quattro figli di primo letto. Tra il 30 e il 31 agosto

2005, PI 9 è pure deceduta; le sono succeduti i tre fratelli.

D. Nelle

due esecuzioni (formanti il gruppo n. 3) promosse il 12 mar­zo e 29 luglio

2020, rispettivamente, dal Comune delle PI 7 e dalla PI 6 nei confronti di PI 1

per fr. 11'624.10 (all’11 gennaio 2023), il 12 ottobre 2020 la sede di

Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escussa

nella comunione ereditaria (in se-guito: CE) del marito fu PI 8. Nel verbale di

pignoramento l’UE ha elencato quali beni appartenenti alla comunione “in particolare” i

fondi n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________

RFD Comune __________-__________, precisando che su di essi gravano pegni

immobiliari per complessivi fr. 1'122'500.–; ha determinato nel 75% la

quota spettante all’escussa, attribuendole un valore di stima di fr. 882'970.–.

Nelle

18 esecuzioni (formanti i gruppi da n. 28 a 32) che tra il 2020 e il 2022 i

creditori di PI 3 indicati nel rubrum hanno in parte promosso e in parte

continuato senza preventiva esecuzio­ne (sulla scorta di attestati di carenza

beni) per fr. 71'346.70 (all’11 gennaio 2023), il 26 maggio, 19 agosto e

16 novembre 2021, così come il 25 marzo e 7 giugno 2022, l’Ufficio ha pignorato

l’interes­­senza dell’escusso nella comunione del padre. Nei verbali di

pignoramento, quali beni appartenenti alla comunione, l’UE ha elencato “in particolare” gli

stessi fondi, precisando però che su di essi (al 1° settembre 2020) grava(va)no

pegni immobiliari per complessivi fr. 657'000.– (quindi non fr. 1'122'500.–);

ha fissato nell’11,1% la quota spettante all’escusso, assegnandole un valore “venale” di fr. 202'378.53,

salvo in un verbale (relativo al pignoramento del 16 novembre 2021), in cui le

ha assegnato un valore di stima di soli fr. 129'451.–, verosimilmente per

errore.

Infine,

nelle due esecuzioni (formanti i gruppi n. 1 e 2) promosse il 30 luglio 2020 e

31 marzo 2021 dalla PI 6 nei confronti di PI 4 per fr. 26'139.50 (all’11

gennaio 2023), il 6 novembre 2020 e l’8 giugno 2021 l’Uffi­­cio ha pignorato i

diritti spettanti all’escussa nella comunione del padre. Nel verbale di

pignoramento, quali beni appartenenti alla comunione, l’UE ha elencato “in particolare” i

noti fondi, precisan­do, come ha fatto per il fratello dell’escussa, che su di

essi (al 1° settembre 2020) grava(va)no pegni immobiliari per complessivi fr. 657'000.–;

ha pure quantificato nell’11,1% la quota spettante all’escussa, attribuendole tuttavia,

per errore, un valore “venale” di fr. 1'367'422.50.

E. Tra

il 23 novembre 2020 e il 10 agosto 2022 vari creditori di ciascun gruppo

hanno chiesto la realizzazione

delle quote pignorate. I creditori

procedenti, salvo quelli di PI 3 appartenenti al gruppo n. 32, e i membri

superstiti della CE sono pertanto stati convocati dall’Ufficio a un’udienza

tenutasi il 2 giugno 2022 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il

pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna

conciliazione ha potuto essere raggiun­ta, essendo presente solo PI 1.

F. Il

30 giugno 2022 l’Ufficio ha quindi assegnato agl’interessati un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle interessenze degli escussi. Nel termine

impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.

G. Nelle

3 esecuzioni (formanti il gruppo n. 33) promosse nel 2022 dalla PI 12 e dall’PI

11 nei confronti di PI 3, il 21 settembre 2022 l’Ufficio ha nuovamente

pignorato l’interessenza spettante all’escusso nella nota CE. Il 23 novembre

2022 il secondo creditore ha poi chiesto la realizzazione della quota

pignorata.

H. Il 4 ottobre 2022 l’Ufficio ha chiesto a questa

Camera di determinare il modo di realizzazione

delle interessenze spettanti agli escus­si, ribadendo nelle tre istanze che alla CE appartengono i sei fondi n. __________,

__________, __________, __________, __________ e __________ RFD Comune delle __________-__________, il cui valore di stima ufficiale è di

fr. 1'177'293.– e quello peritale

di fr. 1'823'230.–, a fronte di pegni immobiliari pari (al 1° settembre

2020) a complessivi fr. 657'000.–. Ha ribadito inoltre che le interessenze

di PI 1PI 3 e PI 4 ammontano per la prima al 75% e per gli altri due all’11,1% del

totale; ha quindi determinato il valore di realizzazione della pri­ma

interessenza in fr. 1'367'422.50 e della seconda e terza in fr. 202'378.53

ognuna.

L’UE

ha poi informato che, frattanto, l’PI 14 ha promosso nei confronti di PI 1 un’esecuzione

in via di realizzazione dei suoi pegni gravanti sui fondi n. __________, __________

e __________, ma che l’escus­­sa ha interposto opposizione ai relativi precetti

esecutivi.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio

d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.

9.

cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità

di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo

scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio

comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).

Nei

casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette

sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta

della quota, mentre in linea di massima esclu­de quest’ultima se il valore della

quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito del­la seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione,

la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento

dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart

in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita

a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gillié­ron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare

quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti

posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i

creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo

dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga

aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione

dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale ec­cedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.12 del 5 agosto 2022, consid. 1.1).

2.

Vanno

invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori

a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti

ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che

facciano parte di un gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda

di realizzazione di quei diritti prima dell’in­­vito all’udienza di

conciliazione. Appare però opportuno che l’uffi­­cio d’esecuzione

impartisca il termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1

ODiC) anche ai creditori il cui diritto di realizzazione è sorto dopo la

fissazione dell’udienza di conciliazio­ne (decisione della CEF 15.2022.113/114 del 16 dicembre 2022, consid. 2.1-2.5).

Nel

caso in esame, il pignoramento dell’interessenza di PI 3 a favore del gruppo n.

32.

è stato eseguito il 7 giugno 2022, mentre quello a favore del gruppo n. 33

il 21 settembre 2022, vale a dire

dopo l’udienza di conciliazione tenutasi il 2 giugno 2022. I creditori

partecipanti a questi gruppi non dovevano (e

non poteva­no) partecipare all’esperimento di conciliazione. Sarebbe invece

stato opportuno concedere anche ai creditori del gruppo 32, il 30 giugno 2022

(sopra ad F), la facoltà di proporre

misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). In alternativa, in virtù dell’art.

132.

cpv. 3 LEF, si sarebbe forse potuto sentire nella presente procedura i

creditori di entrambi i gruppi (questione lasciata aperta nella citata 15.2022.113/114, consid. 2.5). Tuttavia, visto che l’UE dovrà comunque comunicare il modo di

realizzazione stabilito da questa Camera anche ai creditori che nel frattempo

hanno acquisito il diritto di partecipare alla realizzazione dei diritti

ereditari pignorati, notificando loro una copia della decisione odierna (sotto

dispositivo n. 3), essi avranno la

possibilità di proporre di acquistare la quota ereditaria dell’escusso a un prezzo suscettibile di riscontrare l’ade­­sione

degli altri creditori interessati e degli altri eredi, ipotesi – invero

improbabile – in cui l’UE potrà sempre, trattandosi di una circostanza nuova,

indire una consultazione e in caso di accettazione unanime della proposta

chiedere alla Camera di modificare il modo di realizzazione delle quote.

3.

Ciò

premesso, stando a un certificato ereditario

del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna del 15 novembre 2000, gli unici

eredi di PI 8 sono la vedova PI 1 e i figli PI 3, PI 10 e PI 9, come accertato

dall’UE. In effetti, mediante il noto contratto successorio, PI 5 ha rinunciato

alle sue ragioni nella successione paterna. Poiché c’è più di un erede, essi

formano di diritto una comunione ereditaria (art. 602 cpv. 1 CC) e, poiché non

risultano agli atti disposizioni mortis causa del defunto, salvo il

contratto successorio, le quote degli eredi sarebbero di 1⁄2 per la vedova (art. 462 n. 1 CC) e di 1⁄6 (1⁄3 x 1⁄2) per ciascuno dei tre figli (art. 457 cpv. 2

CC), la quota della figlia PI 9, deceduta il 30 agosto 2005, essendo passata ai

suoi fratelli, unici suoi eredi secondo il certificato ereditario rilasciato il

del­l’8 aprile 2016 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna in

ragione di un terzo ciascuno (art. 458 cpv. 3 cum 457 cpv. 2 CC), non

essendo note disposizioni mortis causa della defunta.

3.1

Sennonché

PI 2 e PI 1 erano assoggettati al regime della comunione universale dei beni,

cui avevano sottoposto tutti i loro beni, e avevano fatto uso della facoltà

dell’art. 226 vCC, pattuendo che, alla morte di lui, a lei spettasse non ½,

bensì ¾ della sostanza indivisa.

3.2

Ora,

fino al 31 dicembre 1987, giusta l’art. 215 cpv. 1 vCC il regime

matrimoniale della comunione universale dei beni (art. 215-228 vCC)

riuniva tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi in un’unica sostanza

indivisa, appartenente a entrambi i coniugi. Se erano assoggettati a tale

regime prima del 1° gennaio 1988, i coniugi lo sono rimasti anche in seguito

(art. 1 cpv. 1 Tit. fin. CC), segnatamente se, come nella fattispecie, l’avevano

stabilito mediante convenzione matrimoniale (art. 1 cpv. 2 e 10 cpv. 1 Tit

fin. CC). Giusta l’art. 225 cpv. 1-2 vCC, alla morte di uno dei coniugi, il

coniuge superstite diventa titolare di ½ della sostanza indivisa, pur

conservando il suo diritto alla quota riservata del patrimonio del defunto, in

concorso con gli altri eredi (art. 471 CC). Tuttavia, mediante convenzione

matrimoniale, i coniugi possono prevedere che il coniuge superstite diventi

titolare fino a ¾ della sostanza indivisa, ¼ della stessa dovendo in ogni caso

restare riservato ai discendenti del defunto (art. 226 vCC).

3.3

Ne

segue che PI 1 ha verosimilmente contro la CE del defunto marito un credito

pari a ¾ del valore di liquidazione dei fondi intestati agli eredi di lui (che

a prima vista risultano far parte della sostanza matrimoniale indivisa). L’ultimo

¼ è invece stato assegnato ai discendenti del coniuge deceduto con il contratto

di matrimonio del 1986 (pto 7) e andava comunque considerato riservato loro in

virtù dell’art. 226 vCC, sicché la vedova non pare poter vantare nulla nella

divisione della successione del marito, avendo rinunciato con la firma della

convenzione matrimoniale alla sua legittima secondo l’art. 225 cpv. 2 vCC, che oltretutto

pare dover cedere a quella che l’art. 226 vCC riconosce ai figli. La quota di PI 3 e PI 4 è quindi di 4⁄9 ognuno (1⁄3 + 1⁄3 della quota della sorella defunta) e quella di PI

5.

del rimanente 1⁄9 (siccome egli non risulta aver rinunciato anche

ai suoi diritti ereditari nella successione di PI 9).

3.4

Circa

l’asse matrimoniale e successorio, nessuno contesta la sua consistenza e

neppure il valore di realizzazione di fr. 1'823'230.–

attribuito dall’Ufficio (fondandosi peraltro su una perizia esterna). Non vi è

dunque motivo di discostarsi da quanto accertato dall’UE.

3.4.1

L’UE

ha quantificato l’onere ipotecario effettivo gravante sui fondi della

successione in fr. 657'000.–, che

corrisponde grosso modo al capitale dei crediti posti nelle esecuzioni n. __________

e __________ in realizzazione dei pegni gravanti il fondo n. __________,

rispettivamente __________ e __________, avviate dall’PI 14 il 25 gennaio 2022

nei confronti di PI 1 (per l’esattezza fr. 665'078.25). Anche se l’escussa

ha interposto opposizione a ambedue le esecuzioni, le pretese del­l’PI 14

appaiono un’indicazione sufficientemente affidabile per valutare l’entità dell’aggravio

ipotecario, non solo perché i pegni fatti valere dalla banca sono iscritti nel

registro fondiario per importi invero ben superiori a quelli posti in

esecuzione (di fr. 1'100'000.– complessivi), ma anche poiché

nessuno degl’interessati ha contestato il valore stabilito dall’UE.

Cionondimeno, a tale valore van­no aggiunti gl’interessi, del 5%, per almeno

tre anni e mezzo (dal 1° luglio 2021), tenuto conto dei tempi della

realizzazione dei pegni, oltre alle ipoteche legali (di fr. 5'500.– e fr. 16'950.–),

sicché l’ag­­gravio totale non appare inferiore a fr. 800'000.– ([665'078.25 + 5'500 + 16'950] x [1 + [3.5 x 5

/100]]). Il valore netto di realizzazione dei fondi risulta di conseguenza di

almeno fr. 1'000'000.– (fr. 1'823'230.– ./. fr. 800'000.–).

3.4.2

Nella

divisione della successione del defunto marito PI 1 potrebbe quindi vantare contro

la CE una pretesa per fr. 750'000.–

(3⁄4

di fr. 1'000'000.–), mentre la

rimanenza spetterebbe ai figli PI 3 e PI 4,

per circa fr. 111'000.– ognuno (4⁄9 di fr. 250'000.–),

e ad PI 5 per circa fr. 28'000.–.

3.5

Come

visto, la vedova non vanta diritti nella comunione ereditaria del marito, bensì pretese contro tale

comunione. Ella le trae però da un’altra comunione di beni, quella matrimoniale

che formava con il marito, cui si applica anche, perlomeno in parte, la procedu­ra

dell’art. 132 cpv. 1 e 3 LEF (e dell’ODiC, anche se l’art. 1 non vi fa esplicito

riferimento) per quanto attiene alla quota dei beni comuni (art. 68b

cpv. 3 LEF; Ruedin in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 5 ad

art. 68b

LEF; Bettschart,

op. cit., n. 2 ad art. 132), la quale però non può essere realizzata all’incanto

(art. 68b cpv. 4 LEF); non è neppure possibile cedere il diritto del

coniuge escusso di chiedere lo scioglimento della comunione e la realizzazione

del patrimonio comune (nel senso dell’art. 13 ODiC: Rue­din op. cit.,

n. 10 ad art. 68b). Gli art. 68a e 68b LEF si applicano pure per analogia alla

comunione universale dei beni del diritto previgente (Kofmel-Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG

I, 3a ed. 2021, n. 5 ad art. 68a LEF; Ruedin, op. cit., n. 2 ad

art 68a).

3.5.1

L’art.

68b LEF rimane applicabile alla realizzazione dei beni comuni anche dopo

lo scioglimento della comunione matrimoniale avvenuto con il decesso di PI 2 (cfr. Kofmel-Ehren­zeller, op. cit., n. 8 ad

art. 68a LEF). Secondo l’autrice appena citata (ad n. 7), gli art. 68a

e 68b LEF non si applicherebbero alle esecuzioni fondate su crediti

sorti dopo lo scioglimento del regime matrimoniale, perché per essi non valgono

gli art. 233 e 234 CC, che definiscono l’estensione della responsabilità del

coniuge, in relazione ai beni propri e comuni, a dipendenza del tipo di debito

(proprio o comune). In realtà, proprio per questo motivo i titolari di crediti

sorti dopo lo scioglimento non possono esigere il pignoramento diretto dei beni

matrimoniali che comunque rimangono comuni fino alla divisione, ma solo il

pignoramento del­la quota del coniuge superstite escusso e di eventuali suoi

beni propri (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

Les effets du mariage, 3a ed. 2017 n. 1590a e i rif.), sicché

perlomeno l’art. 68b LEF continua ad applicarsi per analogia. Non è d’altronde

necessario esaminare se tra i creditori che partecipano alla presente procedura

ve ne sono alcuni che vantano crediti comuni contro i coniugi sorti prima del

decesso di PI 2, poiché nessuno di loro ha chiesto il pignoramento diretto dei

fondi indicati nei verbali di pignoramento, né se alcuni di essi erano beni

propri del defunto o della moglie, giacché nessun erede ha formulato una

rivendicazione al riguardo.

3.5.2

Ciò

posto, la realizzazione della quota (matrimoniale) di PI 1 degl’immobili

elencati dall’UE (verosimilmente di ¾) risulta disciplinata dall’art. 132 LEF,

sicché spetta a questa Camera determinarne il modo (cfr. art. 68b cpv. 3 LEF). È infatti indubbio che, al di là della

designazione imprecisa adottata dall’UE, il pignoramento verte sui diritti in

comunione della vedova (e dei figli escus­si)

– altrimenti detti “interessenza” – non solo nella comunione “ere­ditaria” fu PI 2, bensì anche nella comunione matrimoniale, in cui i figli sono

del resto entrati per legge per la quota spettante al padre al momento del suo

decesso (art. 560 CC), diventando a loro volta proprietari comuni dei beni

comuni (cfr. Desche­naux/Steinauer/Baddeley,

op. cit., n. 1590). Siccome lo scioglimento e la liquidazione della successione

deve imperativamente essere preceduta dalla liquidazione del patrimonio

matrimoniale, che definirà le relative quote della vedova e, in

“rappresentanza” del padre, degli eredi di lui, il pignoramento e la

realizzazione dei diritti ereditari nella successione del marito e padre

include necessariamente e intrinsecamente i diritti sul patrimonio matrimoniale

comune.

4.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, ci si potrebbe chiedere se il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente

determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la

realizzazione all’asta a fronte dei delicati problemi giuridici che pone la

realizzazione del patrimonio coniugale indiviso e della successione, in

particolare per quanto attiene alle legittime della vedova e dei figli (sopra

consid. 3.3). La questione può tuttavia rimanere indecisa, e ciò per due

motivi.

4.1

Da

un canto l’art. 68b cpv. 4 LEF vieta la vendita della

quota della vedova all’asta e dall’altro l’importo totale dei crediti

per cui è stato ottenuto il pignoramento della sua interessenza, di fr. 11'624.10, è nettamente inferiore al valore della sua quota di (almeno) fr. 750'000.–, sicché, con la

licitazione della quota, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra

consid. 1). Anche la soluzione

alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131

cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa (sopra consid. 3.5).

Secondo l’art. 68b cpv. 5 LEF, l’autorità di vigilanza può chiedere al

giudice di pronunciare la separazione dei beni. Questa soluzione non è ottimale

nel caso presente. Sarà infatti necessario anche procedere alla divisione della

successione per realizzare le quote dei figli escussi. Tanto vale pertanto ordinare

all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento delle comunioni matrimoniale

ed ereditaria e la liquidazione dei patrimoni comuni (cfr. art. 10 cpv. 2

ODiC; decisione della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio

2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c).

4.2

Se

sono state pignorate le quote di più escussi nella stessa comunione o in

comunioni di beni in parte comuni alle stesse (come le comunioni matrimoniale

ed ereditaria della medesima persona), lo scioglimento della o delle comunioni,

deciso con riguardo alla quota di un escusso, preclude una decisione diversa per

le quote degli altri escussi. L’aggiudicazione dell’interessenza dà infatti all’acquirente

soltanto il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione e di

soddisfarsi sul prodotto della sua liquidazione (art. 11 cpv. 2 ODiC). Di

conseguenza, se in vista della realizzazione di diritti in comunione viene

ordinato lo scioglimento della successione, è poi escluso ordinare per un’altra

quota la vendita all’asta del diritto di chiedere lo scioglimento della stessa

comunione e di soddisfarsi sul prodotto della sua liquidazione. In concreto,

poiché la vendita all’asta dell’interessenza di PI 1 è esclusa, la scelta

(obbligata) della liquidazione del patrimonio comune deve imperativamente

estendersi alle interessenze dei figli PI 3 e PI 10.

5.

Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per

intervenire nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono

state pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC). A lui

vanno comunicati i nominativi dei

creditori interessati, compresi quelli nuovi che nel frattempo hanno acquisito

il diritto di partecipare alla realizzazione dei diritti in comunione pignorati

(citata DTF 97 III 70 consid. 2/b; Roth in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 32 ad art. 132).

5.1

Incomberà quindi a lui chiedere alla competente autorità la divisione

della successione, o meglio la liquidazione del regime matrimoniale e della

successione di PI 2, qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2

ODiC), e gli spetta anche di rappresentare gli escussi nella procedura (decisione

della CEF 15.2022.113/114 del 16 dicembre 2022, consid. 5.1). Le spese connesse

alla procedura di divisione/liquidazione devo­no essere anticipate dai

creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la

decadenza dei pignoramenti (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto

sostenuto da Gilliéron (op. cit.,

n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili,

altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art.

10.

cpv. 3 ODiC a favore del debitore. L’ufficiale salderà poi tali

spese, pro quota, con quanto

otterranno gli escussi nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC).

5.2

Nei

limiti del ricavo della procedura di liquidazione, l’Ufficio procederà poi,

nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine

stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al

soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di

loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra

consid. 2.1).

6.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio

d’ese­­cuzione di sostituirsi a PI 1, PI 3 e a PI 4 nella comunione matrimoniale ed ereditaria fu PI 8, di chiederne

lo scioglimento, di procedere alla realizzazione di quanto attribuito agli escussi nella liquidazione e di

soddisfare i creditori, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1 e

5.2

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, e, per il

suo tramite, agli escussi, ad PI 5 e a tutti i creditori facenti parte di

gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.