15.2022.121
Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione della vedova e di due figli escussi. Comunione universale dei beni secondo il vecchio diritto
3 febbraio 2023Italiano22 min
il matrimonio è poi stato sciolto per divorzio. Dall’unione sono nati i figli PI
Source ti.ch
Incarti n.
15.2022.121
15.2022.122
15.2022.123
Lugano
3 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Ferrari
statuendo sulle istanze 4 ottobre 2022 dell’Ufficio di
esecuzione, sede di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione
delle interessenze spettanti a
PI 1,
PI 3,
PI 10, IT –
nella comunione ereditaria del marito e
padre fu PI 8 († 28 aprile 2000), composta, oltreché dagli
escussi, anche di
PI 5,
nelle due esecuzioni del gruppo n. 3
promosse contro PI 1 da
Comune delle PI 7
(rappresentato dal proprio Municipio, )
PI 6,
nelle diciotto esecuzioni dei gruppi n. 28-32
promosse contro PI 3 da
Comune delle PI 7
(rappresentato dal proprio Municipio, )
PI 11,
PI 6,
PI 12,
Comune di PI 13
(rappresentato dal proprio Municipio, )
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
e nelle due esecuzioni dei gruppi n. 1 e 2
promosse contro PI 10 dalla
PI 6,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. PI 8 si è unito in prime nozze con __________;
il matrimonio è poi stato sciolto per divorzio. Dall’unione sono nati i figli PI
3, PI 10, PI 5 e PI 9. Il 7 maggio 1983, PI 8 si è unito in seconde nozze con PI
1. Non hanno avuto figli.
B. Mediante
un primo rogito del notaio __________, n. __________ del 15 novembre 1986, PI 8
e PI 1 hanno convenuto, da una parte, di assoggettarsi al regime matrimoniale
della “comunione universale
dei beni”, apportando alla cosiddetta sostanza
indivisa, genericamente, tutti i loro beni esistenti al momento della conclusione
della convenzione e il marito, in particolare, le particelle n. __________ e __________
RFD __________ (oggi __________-__________). D’altra parte, i coniugi hanno
convenuto che, alla morte di uno di essi, la sostanza indivisa sarebbe dovuta
essere attribuita per ¾ al coniuge superstite e per ¼ ai discendenti del
coniuge deceduto.
Mediante
un secondo rogito del notaio __________, n. __________ del 19 novembre 1986, PI
5 ha rinunciato alle sue ragioni ereditarie nella successione di PI 8 e il
padre ha versato al figlio fr. 20'000.– come corrispettivo della rinuncia.
C. Il 28 aprile 2000, PI 8 è deceduto; gli sono
succeduti la moglie e i quattro figli di primo letto. Tra il 30 e il 31 agosto
2005, PI 9 è pure deceduta; le sono succeduti i tre fratelli.
D. Nelle
due esecuzioni (formanti il gruppo n. 3) promosse il 12 marzo e 29 luglio
2020, rispettivamente, dal Comune delle PI 7 e dalla PI 6 nei confronti di PI 1
per fr. 11'624.10 (all’11 gennaio 2023), il 12 ottobre 2020 la sede di
Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha pignorato i diritti spettanti all’escussa
nella comunione ereditaria (in se-guito: CE) del marito fu PI 8. Nel verbale di
pignoramento l’UE ha elencato quali beni appartenenti alla comunione “in particolare” i
fondi n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________
RFD Comune __________-__________, precisando che su di essi gravano pegni
immobiliari per complessivi fr. 1'122'500.–; ha determinato nel 75% la
quota spettante all’escussa, attribuendole un valore di stima di fr. 882'970.–.
Nelle
18 esecuzioni (formanti i gruppi da n. 28 a 32) che tra il 2020 e il 2022 i
creditori di PI 3 indicati nel rubrum hanno in parte promosso e in parte
continuato senza preventiva esecuzione (sulla scorta di attestati di carenza
beni) per fr. 71'346.70 (all’11 gennaio 2023), il 26 maggio, 19 agosto e
16 novembre 2021, così come il 25 marzo e 7 giugno 2022, l’Ufficio ha pignorato
l’interessenza dell’escusso nella comunione del padre. Nei verbali di
pignoramento, quali beni appartenenti alla comunione, l’UE ha elencato “in particolare” gli
stessi fondi, precisando però che su di essi (al 1° settembre 2020) grava(va)no
pegni immobiliari per complessivi fr. 657'000.– (quindi non fr. 1'122'500.–);
ha fissato nell’11,1% la quota spettante all’escusso, assegnandole un valore “venale” di fr. 202'378.53,
salvo in un verbale (relativo al pignoramento del 16 novembre 2021), in cui le
ha assegnato un valore di stima di soli fr. 129'451.–, verosimilmente per
errore.
Infine,
nelle due esecuzioni (formanti i gruppi n. 1 e 2) promosse il 30 luglio 2020 e
31 marzo 2021 dalla PI 6 nei confronti di PI 4 per fr. 26'139.50 (all’11
gennaio 2023), il 6 novembre 2020 e l’8 giugno 2021 l’Ufficio ha pignorato i
diritti spettanti all’escussa nella comunione del padre. Nel verbale di
pignoramento, quali beni appartenenti alla comunione, l’UE ha elencato “in particolare” i
noti fondi, precisando, come ha fatto per il fratello dell’escussa, che su di
essi (al 1° settembre 2020) grava(va)no pegni immobiliari per complessivi fr. 657'000.–;
ha pure quantificato nell’11,1% la quota spettante all’escussa, attribuendole tuttavia,
per errore, un valore “venale” di fr. 1'367'422.50.
E. Tra
il 23 novembre 2020 e il 10 agosto 2022 vari creditori di ciascun gruppo
hanno chiesto la realizzazione
delle quote pignorate. I creditori
procedenti, salvo quelli di PI 3 appartenenti al gruppo n. 32, e i membri
superstiti della CE sono pertanto stati convocati dall’Ufficio a un’udienza
tenutasi il 2 giugno 2022 a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza concernente il
pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna
conciliazione ha potuto essere raggiunta, essendo presente solo PI 1.
F. Il
30 giugno 2022 l’Ufficio ha quindi assegnato agl’interessati un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle interessenze degli escussi. Nel termine
impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.
G. Nelle
3 esecuzioni (formanti il gruppo n. 33) promosse nel 2022 dalla PI 12 e dall’PI
11 nei confronti di PI 3, il 21 settembre 2022 l’Ufficio ha nuovamente
pignorato l’interessenza spettante all’escusso nella nota CE. Il 23 novembre
2022 il secondo creditore ha poi chiesto la realizzazione della quota
pignorata.
H. Il 4 ottobre 2022 l’Ufficio ha chiesto a questa
Camera di determinare il modo di realizzazione
delle interessenze spettanti agli escussi, ribadendo nelle tre istanze che alla CE appartengono i sei fondi n. __________,
__________, __________, __________, __________ e __________ RFD Comune delle __________-__________, il cui valore di stima ufficiale è di
fr. 1'177'293.– e quello peritale
di fr. 1'823'230.–, a fronte di pegni immobiliari pari (al 1° settembre
2020) a complessivi fr. 657'000.–. Ha ribadito inoltre che le interessenze
di PI 1PI 3 e PI 4 ammontano per la prima al 75% e per gli altri due all’11,1% del
totale; ha quindi determinato il valore di realizzazione della prima
interessenza in fr. 1'367'422.50 e della seconda e terza in fr. 202'378.53
ognuna.
L’UE
ha poi informato che, frattanto, l’PI 14 ha promosso nei confronti di PI 1 un’esecuzione
in via di realizzazione dei suoi pegni gravanti sui fondi n. __________, __________
e __________, ma che l’escussa ha interposto opposizione ai relativi precetti
esecutivi.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio
d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.
9.
cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità
di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo
scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio
comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC).
Nei
casi in cui il valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 ODiC ammette
sia la soluzione dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta
della quota, mentre in linea di massima esclude quest’ultima se il valore della
quota non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita
unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione,
la quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento
dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, consid. 2; Bettschart
in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 132 LEF). L’art. 10 cpv. 3 ODiC tende a evitare una vendita
a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, consid. 3; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad art. 132 LEF). Orbene, un simile rischio esiste in particolare
quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti
posti in esecuzione. In siffatta ipotesi, in effetti, in sede di asta i
creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo
dei loro crediti. Sussiste quindi il rischio concreto che la quota venga
aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione
dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eventuale eccedenza all’escusso (sentenza della CEF 15.2022.12 del 5 agosto 2022, consid. 1.1).
2.
Vanno
invitati all’udienza di conciliazione (giusta l’art. 9 cpv. 1 ODiC) i creditori
a favore dei quali, al momento della fissazione dell’udienza, i diritti
ereditari da realizzare risultavano pignorati, a patto che
facciano parte di un gruppo in cui almeno uno di loro ha presentato la domanda
di realizzazione di quei diritti prima dell’invito all’udienza di
conciliazione. Appare però opportuno che l’ufficio d’esecuzione
impartisca il termine per proporre misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1
ODiC) anche ai creditori il cui diritto di realizzazione è sorto dopo la
fissazione dell’udienza di conciliazione (decisione della CEF 15.2022.113/114 del 16 dicembre 2022, consid. 2.1-2.5).
Nel
caso in esame, il pignoramento dell’interessenza di PI 3 a favore del gruppo n.
32.
è stato eseguito il 7 giugno 2022, mentre quello a favore del gruppo n. 33
il 21 settembre 2022, vale a dire
dopo l’udienza di conciliazione tenutasi il 2 giugno 2022. I creditori
partecipanti a questi gruppi non dovevano (e
non potevano) partecipare all’esperimento di conciliazione. Sarebbe invece
stato opportuno concedere anche ai creditori del gruppo 32, il 30 giugno 2022
(sopra ad F), la facoltà di proporre
misure di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). In alternativa, in virtù dell’art.
132.
cpv. 3 LEF, si sarebbe forse potuto sentire nella presente procedura i
creditori di entrambi i gruppi (questione lasciata aperta nella citata 15.2022.113/114, consid. 2.5). Tuttavia, visto che l’UE dovrà comunque comunicare il modo di
realizzazione stabilito da questa Camera anche ai creditori che nel frattempo
hanno acquisito il diritto di partecipare alla realizzazione dei diritti
ereditari pignorati, notificando loro una copia della decisione odierna (sotto
dispositivo n. 3), essi avranno la
possibilità di proporre di acquistare la quota ereditaria dell’escusso a un prezzo suscettibile di riscontrare l’adesione
degli altri creditori interessati e degli altri eredi, ipotesi – invero
improbabile – in cui l’UE potrà sempre, trattandosi di una circostanza nuova,
indire una consultazione e in caso di accettazione unanime della proposta
chiedere alla Camera di modificare il modo di realizzazione delle quote.
3.
Ciò
premesso, stando a un certificato ereditario
del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna del 15 novembre 2000, gli unici
eredi di PI 8 sono la vedova PI 1 e i figli PI 3, PI 10 e PI 9, come accertato
dall’UE. In effetti, mediante il noto contratto successorio, PI 5 ha rinunciato
alle sue ragioni nella successione paterna. Poiché c’è più di un erede, essi
formano di diritto una comunione ereditaria (art. 602 cpv. 1 CC) e, poiché non
risultano agli atti disposizioni mortis causa del defunto, salvo il
contratto successorio, le quote degli eredi sarebbero di 1⁄2 per la vedova (art. 462 n. 1 CC) e di 1⁄6 (1⁄3 x 1⁄2) per ciascuno dei tre figli (art. 457 cpv. 2
CC), la quota della figlia PI 9, deceduta il 30 agosto 2005, essendo passata ai
suoi fratelli, unici suoi eredi secondo il certificato ereditario rilasciato il
dell’8 aprile 2016 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna in
ragione di un terzo ciascuno (art. 458 cpv. 3 cum 457 cpv. 2 CC), non
essendo note disposizioni mortis causa della defunta.
3.1
Sennonché
PI 2 e PI 1 erano assoggettati al regime della comunione universale dei beni,
cui avevano sottoposto tutti i loro beni, e avevano fatto uso della facoltà
dell’art. 226 vCC, pattuendo che, alla morte di lui, a lei spettasse non ½,
bensì ¾ della sostanza indivisa.
3.2
Ora,
fino al 31 dicembre 1987, giusta l’art. 215 cpv. 1 vCC il regime
matrimoniale della comunione universale dei beni (art. 215-228 vCC)
riuniva tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi in un’unica sostanza
indivisa, appartenente a entrambi i coniugi. Se erano assoggettati a tale
regime prima del 1° gennaio 1988, i coniugi lo sono rimasti anche in seguito
(art. 1 cpv. 1 Tit. fin. CC), segnatamente se, come nella fattispecie, l’avevano
stabilito mediante convenzione matrimoniale (art. 1 cpv. 2 e 10 cpv. 1 Tit
fin. CC). Giusta l’art. 225 cpv. 1-2 vCC, alla morte di uno dei coniugi, il
coniuge superstite diventa titolare di ½ della sostanza indivisa, pur
conservando il suo diritto alla quota riservata del patrimonio del defunto, in
concorso con gli altri eredi (art. 471 CC). Tuttavia, mediante convenzione
matrimoniale, i coniugi possono prevedere che il coniuge superstite diventi
titolare fino a ¾ della sostanza indivisa, ¼ della stessa dovendo in ogni caso
restare riservato ai discendenti del defunto (art. 226 vCC).
3.3
Ne
segue che PI 1 ha verosimilmente contro la CE del defunto marito un credito
pari a ¾ del valore di liquidazione dei fondi intestati agli eredi di lui (che
a prima vista risultano far parte della sostanza matrimoniale indivisa). L’ultimo
¼ è invece stato assegnato ai discendenti del coniuge deceduto con il contratto
di matrimonio del 1986 (pto 7) e andava comunque considerato riservato loro in
virtù dell’art. 226 vCC, sicché la vedova non pare poter vantare nulla nella
divisione della successione del marito, avendo rinunciato con la firma della
convenzione matrimoniale alla sua legittima secondo l’art. 225 cpv. 2 vCC, che oltretutto
pare dover cedere a quella che l’art. 226 vCC riconosce ai figli. La quota di PI 3 e PI 4 è quindi di 4⁄9 ognuno (1⁄3 + 1⁄3 della quota della sorella defunta) e quella di PI
5.
del rimanente 1⁄9 (siccome egli non risulta aver rinunciato anche
ai suoi diritti ereditari nella successione di PI 9).
3.4
Circa
l’asse matrimoniale e successorio, nessuno contesta la sua consistenza e
neppure il valore di realizzazione di fr. 1'823'230.–
attribuito dall’Ufficio (fondandosi peraltro su una perizia esterna). Non vi è
dunque motivo di discostarsi da quanto accertato dall’UE.
3.4.1
L’UE
ha quantificato l’onere ipotecario effettivo gravante sui fondi della
successione in fr. 657'000.–, che
corrisponde grosso modo al capitale dei crediti posti nelle esecuzioni n. __________
e __________ in realizzazione dei pegni gravanti il fondo n. __________,
rispettivamente __________ e __________, avviate dall’PI 14 il 25 gennaio 2022
nei confronti di PI 1 (per l’esattezza fr. 665'078.25). Anche se l’escussa
ha interposto opposizione a ambedue le esecuzioni, le pretese dell’PI 14
appaiono un’indicazione sufficientemente affidabile per valutare l’entità dell’aggravio
ipotecario, non solo perché i pegni fatti valere dalla banca sono iscritti nel
registro fondiario per importi invero ben superiori a quelli posti in
esecuzione (di fr. 1'100'000.– complessivi), ma anche poiché
nessuno degl’interessati ha contestato il valore stabilito dall’UE.
Cionondimeno, a tale valore vanno aggiunti gl’interessi, del 5%, per almeno
tre anni e mezzo (dal 1° luglio 2021), tenuto conto dei tempi della
realizzazione dei pegni, oltre alle ipoteche legali (di fr. 5'500.– e fr. 16'950.–),
sicché l’aggravio totale non appare inferiore a fr. 800'000.– ([665'078.25 + 5'500 + 16'950] x [1 + [3.5 x 5
/100]]). Il valore netto di realizzazione dei fondi risulta di conseguenza di
almeno fr. 1'000'000.– (fr. 1'823'230.– ./. fr. 800'000.–).
3.4.2
Nella
divisione della successione del defunto marito PI 1 potrebbe quindi vantare contro
la CE una pretesa per fr. 750'000.–
(3⁄4
di fr. 1'000'000.–), mentre la
rimanenza spetterebbe ai figli PI 3 e PI 4,
per circa fr. 111'000.– ognuno (4⁄9 di fr. 250'000.–),
e ad PI 5 per circa fr. 28'000.–.
3.5
Come
visto, la vedova non vanta diritti nella comunione ereditaria del marito, bensì pretese contro tale
comunione. Ella le trae però da un’altra comunione di beni, quella matrimoniale
che formava con il marito, cui si applica anche, perlomeno in parte, la procedura
dell’art. 132 cpv. 1 e 3 LEF (e dell’ODiC, anche se l’art. 1 non vi fa esplicito
riferimento) per quanto attiene alla quota dei beni comuni (art. 68b
cpv. 3 LEF; Ruedin in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 5 ad
art. 68b
LEF; Bettschart,
op. cit., n. 2 ad art. 132), la quale però non può essere realizzata all’incanto
(art. 68b cpv. 4 LEF); non è neppure possibile cedere il diritto del
coniuge escusso di chiedere lo scioglimento della comunione e la realizzazione
del patrimonio comune (nel senso dell’art. 13 ODiC: Ruedin op. cit.,
n. 10 ad art. 68b). Gli art. 68a e 68b LEF si applicano pure per analogia alla
comunione universale dei beni del diritto previgente (Kofmel-Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG
I, 3a ed. 2021, n. 5 ad art. 68a LEF; Ruedin, op. cit., n. 2 ad
art 68a).
3.5.1
L’art.
68b LEF rimane applicabile alla realizzazione dei beni comuni anche dopo
lo scioglimento della comunione matrimoniale avvenuto con il decesso di PI 2 (cfr. Kofmel-Ehrenzeller, op. cit., n. 8 ad
art. 68a LEF). Secondo l’autrice appena citata (ad n. 7), gli art. 68a
e 68b LEF non si applicherebbero alle esecuzioni fondate su crediti
sorti dopo lo scioglimento del regime matrimoniale, perché per essi non valgono
gli art. 233 e 234 CC, che definiscono l’estensione della responsabilità del
coniuge, in relazione ai beni propri e comuni, a dipendenza del tipo di debito
(proprio o comune). In realtà, proprio per questo motivo i titolari di crediti
sorti dopo lo scioglimento non possono esigere il pignoramento diretto dei beni
matrimoniali che comunque rimangono comuni fino alla divisione, ma solo il
pignoramento della quota del coniuge superstite escusso e di eventuali suoi
beni propri (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, 3a ed. 2017 n. 1590a e i rif.), sicché
perlomeno l’art. 68b LEF continua ad applicarsi per analogia. Non è d’altronde
necessario esaminare se tra i creditori che partecipano alla presente procedura
ve ne sono alcuni che vantano crediti comuni contro i coniugi sorti prima del
decesso di PI 2, poiché nessuno di loro ha chiesto il pignoramento diretto dei
fondi indicati nei verbali di pignoramento, né se alcuni di essi erano beni
propri del defunto o della moglie, giacché nessun erede ha formulato una
rivendicazione al riguardo.
3.5.2
Ciò
posto, la realizzazione della quota (matrimoniale) di PI 1 degl’immobili
elencati dall’UE (verosimilmente di ¾) risulta disciplinata dall’art. 132 LEF,
sicché spetta a questa Camera determinarne il modo (cfr. art. 68b cpv. 3 LEF). È infatti indubbio che, al di là della
designazione imprecisa adottata dall’UE, il pignoramento verte sui diritti in
comunione della vedova (e dei figli escussi)
– altrimenti detti “interessenza” – non solo nella comunione “ereditaria” fu PI 2, bensì anche nella comunione matrimoniale, in cui i figli sono
del resto entrati per legge per la quota spettante al padre al momento del suo
decesso (art. 560 CC), diventando a loro volta proprietari comuni dei beni
comuni (cfr. Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., n. 1590). Siccome lo scioglimento e la liquidazione della successione
deve imperativamente essere preceduta dalla liquidazione del patrimonio
matrimoniale, che definirà le relative quote della vedova e, in
“rappresentanza” del padre, degli eredi di lui, il pignoramento e la
realizzazione dei diritti ereditari nella successione del marito e padre
include necessariamente e intrinsecamente i diritti sul patrimonio matrimoniale
comune.
4.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, ci si potrebbe chiedere se il valore delle interessenze pignorate è sufficientemente
determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la
realizzazione all’asta a fronte dei delicati problemi giuridici che pone la
realizzazione del patrimonio coniugale indiviso e della successione, in
particolare per quanto attiene alle legittime della vedova e dei figli (sopra
consid. 3.3). La questione può tuttavia rimanere indecisa, e ciò per due
motivi.
4.1
Da
un canto l’art. 68b cpv. 4 LEF vieta la vendita della
quota della vedova all’asta e dall’altro l’importo totale dei crediti
per cui è stato ottenuto il pignoramento della sua interessenza, di fr. 11'624.10, è nettamente inferiore al valore della sua quota di (almeno) fr. 750'000.–, sicché, con la
licitazione della quota, si rischierebbe una vendita a vil prezzo (sopra
consid. 1). Anche la soluzione
alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131
cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa (sopra consid. 3.5).
Secondo l’art. 68b cpv. 5 LEF, l’autorità di vigilanza può chiedere al
giudice di pronunciare la separazione dei beni. Questa soluzione non è ottimale
nel caso presente. Sarà infatti necessario anche procedere alla divisione della
successione per realizzare le quote dei figli escussi. Tanto vale pertanto ordinare
all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento delle comunioni matrimoniale
ed ereditaria e la liquidazione dei patrimoni comuni (cfr. art. 10 cpv. 2
ODiC; decisione della CEF 15.2008.80 del 20 gennaio
2009, RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c).
4.2
Se
sono state pignorate le quote di più escussi nella stessa comunione o in
comunioni di beni in parte comuni alle stesse (come le comunioni matrimoniale
ed ereditaria della medesima persona), lo scioglimento della o delle comunioni,
deciso con riguardo alla quota di un escusso, preclude una decisione diversa per
le quote degli altri escussi. L’aggiudicazione dell’interessenza dà infatti all’acquirente
soltanto il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione e di
soddisfarsi sul prodotto della sua liquidazione (art. 11 cpv. 2 ODiC). Di
conseguenza, se in vista della realizzazione di diritti in comunione viene
ordinato lo scioglimento della successione, è poi escluso ordinare per un’altra
quota la vendita all’asta del diritto di chiedere lo scioglimento della stessa
comunione e di soddisfarsi sul prodotto della sua liquidazione. In concreto,
poiché la vendita all’asta dell’interessenza di PI 1 è esclusa, la scelta
(obbligata) della liquidazione del patrimonio comune deve imperativamente
estendersi alle interessenze dei figli PI 3 e PI 10.
5.
Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per
intervenire nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono
state pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC). A lui
vanno comunicati i nominativi dei
creditori interessati, compresi quelli nuovi che nel frattempo hanno acquisito
il diritto di partecipare alla realizzazione dei diritti in comunione pignorati
(citata DTF 97 III 70 consid. 2/b; Roth in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 32 ad art. 132).
5.1
Incomberà quindi a lui chiedere alla competente autorità la divisione
della successione, o meglio la liquidazione del regime matrimoniale e della
successione di PI 2, qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2
ODiC), e gli spetta anche di rappresentare gli escussi nella procedura (decisione
della CEF 15.2022.113/114 del 16 dicembre 2022, consid. 5.1). Le spese connesse
alla procedura di divisione/liquidazione devono essere anticipate dai
creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la
decadenza dei pignoramenti (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto
sostenuto da Gilliéron (op. cit.,
n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili,
altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art.
10.
cpv. 3 ODiC a favore del debitore. L’ufficiale salderà poi tali
spese, pro quota, con quanto
otterranno gli escussi nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC).
5.2
Nei
limiti del ricavo della procedura di liquidazione, l’Ufficio procederà poi,
nell’ordine dei gruppi (art. 110 cpv. 3 LEF) e all’interno di essi nell’ordine
stabilito dall’art. 219 LEF (per il rinvio dell’art. 146 cpv. 2), al
soddisfacimento dei creditori che fanno parte di gruppi in cui almeno uno di
loro ha depositato la domanda di realizzazione prima del riparto (v. sopra
consid. 2.1).
6.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio
d’esecuzione di sostituirsi a PI 1, PI 3 e a PI 4 nella comunione matrimoniale ed ereditaria fu PI 8, di chiederne
lo scioglimento, di procedere alla realizzazione di quanto attribuito agli escussi nella liquidazione e di
soddisfare i creditori, secondo le indicazioni dei considerandi 5.1 e
5.2
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Locarno, e, per il
suo tramite, agli escussi, ad PI 5 e a tutti i creditori facenti parte di
gruppi in cui è stata presentata la domanda di realizzazione.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.