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Decisione

15.2022.124

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Errata designazione formale del bene pignorato (credito depositato sul conto cliente del patrocinatore dell’escusso)

1 febbraio 2023Italiano8 min

sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.124

Lugano

1° febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 settembre 2022 della

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 1° settembre 2022

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1,

(patrocinato dall’__________ PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 ottobre 2021 dalla

sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso

di fr. 9'248.–, oltre agli interessi del 5% dal 19 maggio 2021,

riconosciutigli dalla Pretura penale con sentenza del 18 maggio 2021 quale

indennizzo delle spese necessarie da lui sostenute come accusatore privato.

B. Dando

seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dall’escutente,

il 18 luglio 2022 l’UE ha pignorato un credito di fr. 12'000.– “vantato dall’escusso nei confronti della RI 1

depositato c/o l’avv. PA 2” e il 1° settembre 2022 ha

emesso il verbale di pignoramento.

C. Con

ricorso del 6 settembre 2022, la RI 1 è insorta alla scrivente Camera per

chiedere l’annullamento del pignoramento e la retrocessione dell’incarto all’UE

affinché provveda a pignorare altri beni dell’escusso.

D. Mediante

osservazioni del 22 settembre 2022 PI 1 chiede la rettifica del verbale di

pignoramento nel senso di dare atto da una parte che sul conto terzi della sua

patrocinatrice è depositato l’importo, stimato dall’UE in fr. 12'000.–, a

garanzia dell’e­­ventuale saldo dell’esecuzione

in oggetto, e dall’altra che tale som­ma rimane in deposito fino al

termine della procedura pendente di risarcimento danni che la RI 1 ha avviato

nei suoi confronti il 30 giugno 2022 presso la Pretura di Locarno-Campagna (inc.

__________).

E. Nelle

sue osservazioni l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’11 aprile 2022 dall’UE, il ricorso

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

La

ricorrente nega l’esistenza del credito che PI 1 avrebbe nei suoi confronti, contestandone dunque il pignoramen­to. Rileva

anzi di vantare – oltre alla somma oggetto della presente esecuzione – ulteriori

pretese per fr. 106'483.95 nei confronti del­l’escusso fatte valere nella

causa in corso di fronte alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Rimarca d’altronde che se davvero l’escusso avesse un credito nei suoi confronti,

l’avreb­­be senz’altro opposto in compensazione nel corso della procedura di

rigetto anziché ritirare l’opposizione, come invece ha deciso di fare. Essendo

quindi stato pignorato un credito inesistente, per la ricorrente occorre

revocare il provvedimento impugnato e procedere al pignoramento di altri beni dell’escusso,

quali ad esempio gli immobili per i quali l’UE ha già fatto annotare nel

registro fondiario una restrizione del diritto di disporre.

Da

parte sua, PI 1 richiama uno scritto trasmesso il 7 giugno 2022 all’UE dalla

propria patrocinatrice, in cui quest’ul­­tima confermava che “l’importo atto a coprire, se del caso, la

somma di cui all’esecuzione in oggetto” era depositato

sul suo conto terzi, sicché non si capacita del motivo per cui l’UE lo abbia invece

considerato come una pretesa (credito) da lui vantata nei confronti della RI 1.

Allega di non aver mai chiesto di pignorare una sua pretesa verso la creditrice,

ma unicamente d’indicare che l’importo a garanzia dell’eventuale pagamento dell’esecuzione

in oggetto rimane depositato fino al termine della procedura pendente davanti

alla Pretura. Chiede quindi la modifica in tal senso della designazione del

bene pignorato.

L’UE

riconosce di aver capito per errore che la somma depositata presso l’avv. PA 2

fosse una pretesa dell’escusso verso la società, precisando che il verbale

sarebbe stato modificato nel sen­so d’indicare unicamente quale bene pignorato

un “credito depositato sul

conto terzi dell’avv. PA 2”. Sostiene di aver agito

correttamente laddove ha pignorato un bene mobile, conformemente a quanto

stabilito dall’art. 95 cpv. 1 LEF, mentre non ritiene di dover attendere il

termine della procedura pendente tra le parti in Pretura, trattandosi di due

pratiche distinte.

2.1

A

ben vedere, il presente procedimento nasce soprattutto da un fraintendimento da

parte dell’UE, il quale ha dedotto dallo scritto trasmessogli il 7 giugno 2022

dall’avv. PA 2 che l’importo depositato sul conto terzi di lei fosse riferito a

una pretesa dell’escus­­so nei confronti dell’escutente, quando invece tale

somma è stata depositata dallo stesso escusso a garanzia, “se del caso”, del credito

posto in esecuzione. Ma anche la nuova designazione dell’og­­getto del

pignoramento suggerita dall’UE – un “credito depositato sul conto terzi dell’avv. PA 2” – è imprecisa poiché un credito non può essere depositato su un conto

bancario, non trattandosi di una cosa mobile, bensì di un bene immateriale. Il

verbale impugnato va pertanto corretto nel senso di designare l’at­­tivo

pignorato come il credito dell’escusso verso la propria patrocinatrice in

restituzione della somma depositata sul conto cliente di lei. È del resto

quanto ha capito l’avv. PA 2, laddove scrive nelle osservazioni al ricorso (a

pag. 2) di essere stata diffidata dal­l’UE dal disporre della somma depositata.

2.2

Il

credito dell’escusso, che secondo il verbale impugnato, non contestato su

questo punto, copre il credito posto in esecuzione (stimato in fr. 12'000.–

dall’UE), va pignorato in prima linea (art. 95 cpv. 1 LEF). La domanda del

ricorrente volta al pignoramento di fondi dell’escusso va pertanto respinta. Se

tuttavia l’avv. PA 2 dovesse rifiutare di versare la somma all’UE prima della

conclu-sione della causa giudiziaria (v. al riguardo sotto il consid. 2.4), esso valuterà se pignorare altri beni dell’escusso

più facilmente realizzabili, segnatamente i suoi fondi, in

applicazione analogica dell’art. 95 cpv. 3

LEF.

2.3

Nelle osservazioni al ricorso PI 1 chiede a questa Camera di dare atto

che sul conto terzi della sua patrocinatrice sono depositati fr. 12'000.–

a garanzia dell’“eventuale

saldo dell’e­­secuzione n. __________”. In mancanza

agli atti di un estratto del conto in questione non può essere dato seguito a

tale richiesta. Un simile accertamento è del resto inutile giacché l’UE ha già

verbalizzato, pur in modo formalmente incorretto, il pignoramento del credito

dell’escusso verso la patrocinatrice per fr. 12'000.–, la quale non ne

contesta l’esistenza.

2.4

Nel

suo scritto del 7 giugno 2022 (doc. 2 accluso alle osservazioni al ricorso) l’avv.

PA 2 ha invero dato atto che “l’importo

atto a coprire, se del caso, la somma di cui all’esecuzione in oggetto” era depositato sul suo conto cliente, precisando che PI 1 aveva chiesto

che tale somma restasse depositata presso di lei fino alla conclusione del­la

procedura giudiziaria a garanzia della pretesa da lui fatta valere contro la RI

1.

(in via subordinata e riconvenzionale per “almeno” fr. 20'000.–,

v. doc. 4). PI 1 ha ribadito la richiesta in questa sede (conclusione n. 1/§).

Ora,

proprio per il carattere coatto dell’esecuzione (forzata) diretta verso di lui,

l’escusso non può decidere se (“del

caso”) e quando (al termine della procedura

giudiziaria) un suo attivo può essere pignorato o realizzato. E il terzo che

detiene beni dell’escusso o verso il quale questi vanta un credito ha lo stesso

obbligo d’infor­­mare l’ufficio d’esecuzione e di mettere a sua disposizione il

bene detenuto o di versargli la somma dovuta (art. 91 cpv. 4, 98 e 99 LEF, 324

n. 5 CP; Sievi in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 22 ad art. 91 LEF; Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite

et faillite, 2005, n. 18 ad art. 91 LEF). Il

pignoramento del credito di PI 1 nei confronti della sua patrocinatrice va pertanto eseguito senza

condizioni.

2.5

Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto limitatamente alla designazione dell’oggetto

del pignoramento (sopra consid. 2.1).

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il provvedimento

impugnato è rettificato nel senso che la designazione del

credito indicato alla posizione n. 1 della rubrica “crediti contro terzi” del verbale di pignoramento è sostituita con quella seguente: “credito vantato dall’escusso

verso l’avv. PA 2 in restituzione della somma depositata sul conto

cliente di lei, limitatamente a fr. 12'000.–”.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.