15.2022.124
Ricorso contro il verbale di pignoramento. Errata designazione formale del bene pignorato (credito depositato sul conto cliente del patrocinatore dell’escusso)
1 febbraio 2023Italiano8 min
sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.124
Lugano
1° febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 6 settembre 2022 della
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Locarno, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 1° settembre 2022
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
(patrocinato dall’__________ PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 ottobre 2021 dalla
sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso
di fr. 9'248.–, oltre agli interessi del 5% dal 19 maggio 2021,
riconosciutigli dalla Pretura penale con sentenza del 18 maggio 2021 quale
indennizzo delle spese necessarie da lui sostenute come accusatore privato.
B. Dando
seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dall’escutente,
il 18 luglio 2022 l’UE ha pignorato un credito di fr. 12'000.– “vantato dall’escusso nei confronti della RI 1
depositato c/o l’avv. PA 2” e il 1° settembre 2022 ha
emesso il verbale di pignoramento.
C. Con
ricorso del 6 settembre 2022, la RI 1 è insorta alla scrivente Camera per
chiedere l’annullamento del pignoramento e la retrocessione dell’incarto all’UE
affinché provveda a pignorare altri beni dell’escusso.
D. Mediante
osservazioni del 22 settembre 2022 PI 1 chiede la rettifica del verbale di
pignoramento nel senso di dare atto da una parte che sul conto terzi della sua
patrocinatrice è depositato l’importo, stimato dall’UE in fr. 12'000.–, a
garanzia dell’eventuale saldo dell’esecuzione
in oggetto, e dall’altra che tale somma rimane in deposito fino al
termine della procedura pendente di risarcimento danni che la RI 1 ha avviato
nei suoi confronti il 30 giugno 2022 presso la Pretura di Locarno-Campagna (inc.
__________).
E. Nelle
sue osservazioni l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’11 aprile 2022 dall’UE, il ricorso
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
La
ricorrente nega l’esistenza del credito che PI 1 avrebbe nei suoi confronti, contestandone dunque il pignoramento. Rileva
anzi di vantare – oltre alla somma oggetto della presente esecuzione – ulteriori
pretese per fr. 106'483.95 nei confronti dell’escusso fatte valere nella
causa in corso di fronte alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Rimarca d’altronde che se davvero l’escusso avesse un credito nei suoi confronti,
l’avrebbe senz’altro opposto in compensazione nel corso della procedura di
rigetto anziché ritirare l’opposizione, come invece ha deciso di fare. Essendo
quindi stato pignorato un credito inesistente, per la ricorrente occorre
revocare il provvedimento impugnato e procedere al pignoramento di altri beni dell’escusso,
quali ad esempio gli immobili per i quali l’UE ha già fatto annotare nel
registro fondiario una restrizione del diritto di disporre.
Da
parte sua, PI 1 richiama uno scritto trasmesso il 7 giugno 2022 all’UE dalla
propria patrocinatrice, in cui quest’ultima confermava che “l’importo atto a coprire, se del caso, la
somma di cui all’esecuzione in oggetto” era depositato
sul suo conto terzi, sicché non si capacita del motivo per cui l’UE lo abbia invece
considerato come una pretesa (credito) da lui vantata nei confronti della RI 1.
Allega di non aver mai chiesto di pignorare una sua pretesa verso la creditrice,
ma unicamente d’indicare che l’importo a garanzia dell’eventuale pagamento dell’esecuzione
in oggetto rimane depositato fino al termine della procedura pendente davanti
alla Pretura. Chiede quindi la modifica in tal senso della designazione del
bene pignorato.
L’UE
riconosce di aver capito per errore che la somma depositata presso l’avv. PA 2
fosse una pretesa dell’escusso verso la società, precisando che il verbale
sarebbe stato modificato nel senso d’indicare unicamente quale bene pignorato
un “credito depositato sul
conto terzi dell’avv. PA 2”. Sostiene di aver agito
correttamente laddove ha pignorato un bene mobile, conformemente a quanto
stabilito dall’art. 95 cpv. 1 LEF, mentre non ritiene di dover attendere il
termine della procedura pendente tra le parti in Pretura, trattandosi di due
pratiche distinte.
2.1
A
ben vedere, il presente procedimento nasce soprattutto da un fraintendimento da
parte dell’UE, il quale ha dedotto dallo scritto trasmessogli il 7 giugno 2022
dall’avv. PA 2 che l’importo depositato sul conto terzi di lei fosse riferito a
una pretesa dell’escusso nei confronti dell’escutente, quando invece tale
somma è stata depositata dallo stesso escusso a garanzia, “se del caso”, del credito
posto in esecuzione. Ma anche la nuova designazione dell’oggetto del
pignoramento suggerita dall’UE – un “credito depositato sul conto terzi dell’avv. PA 2” – è imprecisa poiché un credito non può essere depositato su un conto
bancario, non trattandosi di una cosa mobile, bensì di un bene immateriale. Il
verbale impugnato va pertanto corretto nel senso di designare l’attivo
pignorato come il credito dell’escusso verso la propria patrocinatrice in
restituzione della somma depositata sul conto cliente di lei. È del resto
quanto ha capito l’avv. PA 2, laddove scrive nelle osservazioni al ricorso (a
pag. 2) di essere stata diffidata dall’UE dal disporre della somma depositata.
2.2
Il
credito dell’escusso, che secondo il verbale impugnato, non contestato su
questo punto, copre il credito posto in esecuzione (stimato in fr. 12'000.–
dall’UE), va pignorato in prima linea (art. 95 cpv. 1 LEF). La domanda del
ricorrente volta al pignoramento di fondi dell’escusso va pertanto respinta. Se
tuttavia l’avv. PA 2 dovesse rifiutare di versare la somma all’UE prima della
conclu-sione della causa giudiziaria (v. al riguardo sotto il consid. 2.4), esso valuterà se pignorare altri beni dell’escusso
più facilmente realizzabili, segnatamente i suoi fondi, in
applicazione analogica dell’art. 95 cpv. 3
LEF.
2.3
Nelle osservazioni al ricorso PI 1 chiede a questa Camera di dare atto
che sul conto terzi della sua patrocinatrice sono depositati fr. 12'000.–
a garanzia dell’“eventuale
saldo dell’esecuzione n. __________”. In mancanza
agli atti di un estratto del conto in questione non può essere dato seguito a
tale richiesta. Un simile accertamento è del resto inutile giacché l’UE ha già
verbalizzato, pur in modo formalmente incorretto, il pignoramento del credito
dell’escusso verso la patrocinatrice per fr. 12'000.–, la quale non ne
contesta l’esistenza.
2.4
Nel
suo scritto del 7 giugno 2022 (doc. 2 accluso alle osservazioni al ricorso) l’avv.
PA 2 ha invero dato atto che “l’importo
atto a coprire, se del caso, la somma di cui all’esecuzione in oggetto” era depositato sul suo conto cliente, precisando che PI 1 aveva chiesto
che tale somma restasse depositata presso di lei fino alla conclusione della
procedura giudiziaria a garanzia della pretesa da lui fatta valere contro la RI
1.
(in via subordinata e riconvenzionale per “almeno” fr. 20'000.–,
v. doc. 4). PI 1 ha ribadito la richiesta in questa sede (conclusione n. 1/§).
Ora,
proprio per il carattere coatto dell’esecuzione (forzata) diretta verso di lui,
l’escusso non può decidere se (“del
caso”) e quando (al termine della procedura
giudiziaria) un suo attivo può essere pignorato o realizzato. E il terzo che
detiene beni dell’escusso o verso il quale questi vanta un credito ha lo stesso
obbligo d’informare l’ufficio d’esecuzione e di mettere a sua disposizione il
bene detenuto o di versargli la somma dovuta (art. 91 cpv. 4, 98 e 99 LEF, 324
n. 5 CP; Sievi in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 22 ad art. 91 LEF; Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 18 ad art. 91 LEF). Il
pignoramento del credito di PI 1 nei confronti della sua patrocinatrice va pertanto eseguito senza
condizioni.
2.5
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto limitatamente alla designazione dell’oggetto
del pignoramento (sopra consid. 2.1).
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il provvedimento
impugnato è rettificato nel senso che la designazione del
credito indicato alla posizione n. 1 della rubrica “crediti contro terzi” del verbale di pignoramento è sostituita con quella seguente: “credito vantato dall’escusso
verso l’avv. PA 2 in restituzione della somma depositata sul conto
cliente di lei, limitatamente a fr. 12'000.–”.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.