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Decisione

15.2022.125

Spese di amministrazione dell’immobile oggetto del pegno. Premi per una nuova assicurazione stipulata dall’UE posti a carico dell’escutente dopo il ritiro dell’esecuzione

5 aprile 2023Italiano11 min

6 ottobre 2022 l’Ufficio ha richiamato nuovamente RI 1 a versare il saldo di fr. 3'000.–

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.125

Lugano

5 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 14 ottobre

2022 di

RI 1

(patrocinato dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, nell’esecuzione n. __________29 in via di realizzazione del

pegno immobiliare promossa nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in

fatto:

A. Sulla scorta del precetto

esecutivo n. __________29 in via di realizzazio­ne del pegno immobiliare emesso

il 23 luglio 2018 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1

ha escus­so PI 1 per l’incasso di un credito di fr. 196'452.– oltre

ad accessori garantito da una cartella ipotecaria al portatore di 2° grado gravante

la particella n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa.

B. Preso

atto della domanda di vendita del procedente e accertato che il fondo in

questione era abitato dalla stessa proprietaria, il 3 luglio 2019 l’UE ha

invitato quest’ultima a produrre il contratto assicurativo dell’immobile entro

il 15 luglio 2019, pena la stipulazio­-ne di una nuova assicurazione con

addebito dei costi a suo carico. Non avendo ricevuto alcuna risposta, il 26

agosto 2019 l’Ufficio ha concluso un contratto d’assicurazione stabili con la PI

2.

C. Tramite

avviso del 3 dicembre 2021 l’organo esecutivo ha quindi fissato l’incanto del

noto fondo per il 23 giugno 2022.

D. A

seguito dell’accordo transattivo concluso tra le parti il 22 giugno 2022, il giorno seguente l’escutente ha comunicato

all’Ufficio di ri­tirare l’esecuzione.

E. Annullato

l’incanto, con scritto del 23 giugno 2022 l’organo esecutivo ha informato RI 1

che le spese della procedura di

realizzazione ammontavano a fr. 8'000.– complessivi, invitandolo a versare entro 15 giorni il saldo di fr. 3'000.–

dopo deduzione del­l’anticipo di fr. 5'000.– da lui già pagato.

F. Su

richiesta di RI 1, mediante e-mail dell’11 luglio 2022, l’Ufficio gli ha

trasmesso una nuova richiesta di versamento del saldo di fr. 3'000.–

munita del dettaglio delle spese di realizzazio­ne e del bollettino di

versamento.

G. Con

scritto del 3 agosto 2022 RI 1 ha contestato i premi assicurativi di fr. 5'152.50

per il periodo dal 2019 al 2022 compresi nel conteggio delle spese di

realizzazione, sostenendo che “interpellata espressamente al riguardo, la debitrice e proprietaria

dello stabile oggetto della procedura esecutiva ritirata ha dichiarato di aver

sempre pagato lei stessa i premi per l’assicurazione legata allo stabile”. Egli ha pertanto chiesto all’UE di restituirgli l’anticipo versato

limitatamente al saldo a suo favore di fr. 2'152.50 (fr. 8'000.– ./. fr. 5'152.50

./. fr. 5'000.–).

H. Il

16 agosto 2022 l’UE ha sollecitato RI 1 a procedere al pagamento di fr. 3'000.–.

In risposta, il 5 settembre 2022 costui ha rinviato l’Ufficio alla sua

contestazione del 3 agosto 2022.

Fatti

I. Tramite

comunicazione del 5 ottobre 2022 RI 1 ha ribadito la sua posizione, confermando

la richiesta di rimborso di fr. 2'152.50 e chiedendo all’organo esecutivo,

qualora fosse contrario, di trasmettergli una formale decisione impugnabile.

L. Il

6 ottobre 2022 l’Ufficio ha richiamato nuovamente RI 1 a versare il saldo di fr. 3'000.–

entro dieci giorni, pena l’avvio di una procedura esecutiva a suo carico. Esso

ha pure indicato di non poter dar seguito alla sua contestazione del 5 ottobre

2022 e alla richiesta di rimborso.

M. Con ricorso del 14 ottobre 2022 RI 1 si aggrava

contro la predetta comunicazione, chiedendo, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, che sia fatto ordine all’UE di restituirgli fr. 2'152.50.

In subordine, egli formula ricorso per denegata giustizia.

N. Il

24 ottobre 2022 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda volta

alla concessione dell’effetto sospensivo.

O. Tramite

osservazioni del 3 gennaio 2023 l’Ufficio postula la reiezione del gravame. PI

1 è invece rimasta silente.

P. Mediante

ordinanza del 6 febbraio 2023 il presidente della Came­ra ha assegnato al

ricorrente un termine di dieci giorni per produr­re la prova del tracciamento

postale dello scritto 3 agosto 2022 inviato all’UE mediante Posta A Plus, ciò a

cui l’insorgente ha dato seguito con

comunicazione del 13 febbraio, trasmettendo in particolare il “track&trace” della Posta riferito al documento in

questione.

Considerando

Considerandi

in

diritto: 1. Il

ricorrente si aggrava in via principale contro lo scritto 6 ottobre 2022, ove l’Ufficio

l’ha sollecitato per la seconda volta a pagare il saldo delle spese di

realizzazione, di fr. 3'000.–. A ben vedere, l’atto in questione non è una

decisione nuova e indipendente, ma la conferma dei precedenti provvedimenti dell’11

luglio 2022, in cui l’UE aveva già invitato il ricorrente a versare l’importo

in questione, allegando il dettaglio delle spese (ciò che invece mancava nella

prima richiesta di pagamento del 23 giugno 2022) e del 16 agosto 2022, con cui

l’UE ha implicitamente respinto la domanda di

rimborso di fr. 2'152.50 contenuta nello scritto del 3 agosto 2022.

Proprio perché si tratta di una conferma di una precedente decisione, l’atto

impugnato non fa decorrere un nuovo termine di ricorso (DTF 113 III 29, consid.

1; sentenza della CEF 15.2020. 126 del 9 giugno 2021, consid. 2), sicché il gravame

in via principale s’avvera manifestamente tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF) e dunque

irricevibile. Per lo stesso motivo è pure inammissibile la domanda ricorsuale

subordinata con cui l’insorgente si lamenta di una denegata giustizia, siccome

– a suo dire – l’Ufficio non ha dato seguito al suo scritto 5 ottobre 2022, ove

chiedeva l’emanazione di una decisione formale impugnabile. Come già esposto

sopra, le decisioni impugnabili in materia di spese di realizzazione sono quelle

dell’11 luglio e 16 agosto 2022, sicché non si è verificato alcun diniego di giustizia

formale.

A

favore del ricorrente va però rilevato ch’egli aveva già contestato il provvedimento

dell’11 luglio 2022 con scritto del 3 agosto 2022 che, per errore, l’organo esecutivo

non ha considerato quale ricorso, nonostante lo sia. Ora, il termine di dieci

giorni per impugnare siffatta decisione, sospeso durante le ferie esecutive

estive (dal 15 luglio al 31 luglio 2022: art. 56 n. 2 LEF), è stato prorogato

sino al terzo giorno feriale successivo, ossia fino a mercoledì 3 agosto 2022

(art. 63 LEF). Interposto proprio quel giorno, come risulta dai documenti

prodotti dall’insorgente con scritto del 13 febbraio 2023, il ricorso in

questione è per contro in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF) e va

trattato dall’autorità di vigilanza cantonale, nel Canton Ticino la CEF (art. 3

LPR).

2.

Nel

ricorso del 3 agosto 2022 RI 1 si duole che l’UE ha posto a suo carico le spese

dei premi assicurativi di fr. 5'152.50 riferiti all’immobile oggetto del

pegno per il periodo dal 2019 al 2022, facendo valere che “interpellata espressamente al riguardo, la

debitrice e proprietaria dello stabile oggetto della procedura esecutiva

ritirata ha dichiarato di aver sempre pagato lei stessa i premi per l’assicurazione

legata allo stabile”. Ciò posto, il ricorrente domanda il rimborso

del saldo a suo favore di fr. 2'152.50.

2.1

Nell’esecuzione

in via di realizzazione del pegno immobiliare, a partire dalla domanda di

vendita, all’ufficio d’esecuzione è affidata l’amministrazione coatta ordinaria

disciplinata dai combinati art. 16 e segg. e 101 cpv. 1 RFF (sentenza della CEF

15.2021.53/91 del 12 dicembre 2021, consid. 3.1). Secondo l’art. 17 RFF, l’am­­ministrazione

e la cultura del fondo pignorato comprendono tutte le misure necessarie per

conservarlo nella sua sostanza e nella sua rendita e per percepirne i frutti e

gli altri redditi, come in particolare la rinnovazione delle assicurazioni

ordinarie. L’ufficio d’e­­secuzione tenuto ad amministrare un immobile deve quindi

accertare ch’esso sia correttamente assicurato contro l’incendio e i danni

causati dall’acqua e contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile del

proprietario dell’immobile. Se è già in essere una polizza d’assicurazione, l’ufficio

deve verificare presso l’assicura­­zione e l’assicurato che i premi siano in

regola e, in caso contrario, pagarli. Se non sussiste alcun contratto o anche

in caso di dubbio, l’ufficio deve invece stipularne immediatamente uno (Ochsner, Les mesures de sûreté à l’égard

des actifs saisis ou séquestrés (art. 98 à 105 LP), in: SJ 2019 II 166).

2.2

Nel

caso in rassegna, non è contestato che l’UE era tenuto ad amministrare il fondo

al momento in cui vi ha proceduto e quindi ad accertare l’esistenza di una

copertura assicurativa dell’immo­bile. Non avendo ricevuto alcuna risposta

dalla debitrice e proprietaria del fondo alla sua richiesta del 15 luglio 2019,

ed essendo dunque in legittimo dubbio sull’esistenza di una simile copertura, giacché

è notorio che nel Canton Ticino i proprietari d’immobili non sono tenuti per

legge a contrarre una simile polizza, l’Ufficio ha correttamente stipulato una nuova assicurazione con la PI 2.

2.3

Ora,

il ricorrente non ha dimostrato che al momento in cui l’organo esecutivo ha

assunto l’amministrazione coatta del fondo sussisteva già un contratto

assicurativo e che la proprietaria era in regola col pagamento dei premi, ma si

è limitato ad allegare che secondo le dichiarazioni (verbali) di quest’ultima

ciò doveva essere il caso. Nel ricorso del 3 agosto 2022 egli non ha neppure

allegato che l’UE avrebbe potuto e dovuto sapere della copertura ch’egli afferma

esistente. I premi pagati dall’UE per il periodo dal 2019 al 2022 non possono

quindi essere considerati come spese relative ad atti esecutivi non prescritti

dalla legge, inutili o incompiuti, per cui non sussisterebbe un obbligo di

pagamento a carico delle parti (sentenza della CEF 15.2022.96 del 16 gennaio

2023, consid. 2.2.3 e rinvii a Emmel in: Basler Kommentar,

SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 68 LEF; Ruedin in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 68 LEF).

2.4

Quand’anche non abbia chiesto alcun anticipo all’escutente

e non abbia potuto prelevare le spese in altro modo in assenza di versamenti del

debitore o di realizzazione dell’oggetto pignorato o gravato dal pegno, l’ufficio

d’esecuzione può ancora esigerne il pagamento da parte del creditore, il quale potrà

a sua volta, a dipendenza delle circostanze (e di un eventuale accordo

transatti­vo), pretenderne il rimborso da parte dell’escusso (sentenza della

CEF 15.2009.88 del 22 ottobre 2009, RtiD 2010 I 808 n. 59c, consid. 1, con

rinvio a: DTF 39 I 509 seg. consid. 2; 62 III 15; Emmel, op.

cit., n. 12 ad art. 68; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 14 e 32-33 ad art. 68 LEF; Ruedin, op. cit.,

n. 16 e 24 ad art. 68). In nessun caso l’anticipo può essere prelevato presso l’escusso

(DTF 37 I 345 consid. 1; Emmel, op. cit., n. 12 ad art. 68). Infatti, nei

confronti dell’ufficio d’esecuzione risponde del­le spese esecutive di

principio solo l’escutente, non l’escusso, tenuto invece a rifonderle

unicamente all’escutente (DTF 39 I 509 consid. 2). In altri termini sta al

creditore sopportare il rischio che le spese esecutive non possano essere

estinte se l’escusso non effettua alcun pagamento e non si giunge alla

realizzazione (DTF 147 III 362 consid. 3.4.1; 37 I 344 consid. 1). Il

creditore non ha d’altronde alcun diritto di pretendere che i costi posti a suo

carico siano limitati all’(eventuale) anticipo spese (DTF 130 III 522 consid.

2.2). Se il rimborso delle spese esecutive non avviene volontariamente, l’ufficio

deve procedere al loro incasso in via esecutiva (DTF 62 III 15). La decisione impugnata risulta pertanto

corretta, sicché il ricorso va respinto, anche per quanto attiene alla domanda

di rimborso di fr. 2'152.50.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il

ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano

indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.