15.2022.125
Spese di amministrazione dell’immobile oggetto del pegno. Premi per una nuova assicurazione stipulata dall’UE posti a carico dell’escutente dopo il ritiro dell’esecuzione
5 aprile 2023Italiano11 min
6 ottobre 2022 l’Ufficio ha richiamato nuovamente RI 1 a versare il saldo di fr. 3'000.–
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.125
Lugano
5 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 14 ottobre
2022 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, nell’esecuzione n. __________29 in via di realizzazione del
pegno immobiliare promossa nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in
fatto:
A. Sulla scorta del precetto
esecutivo n. __________29 in via di realizzazione del pegno immobiliare emesso
il 23 luglio 2018 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1
ha escusso PI 1 per l’incasso di un credito di fr. 196'452.– oltre
ad accessori garantito da una cartella ipotecaria al portatore di 2° grado gravante
la particella n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escussa.
B. Preso
atto della domanda di vendita del procedente e accertato che il fondo in
questione era abitato dalla stessa proprietaria, il 3 luglio 2019 l’UE ha
invitato quest’ultima a produrre il contratto assicurativo dell’immobile entro
il 15 luglio 2019, pena la stipulazio-ne di una nuova assicurazione con
addebito dei costi a suo carico. Non avendo ricevuto alcuna risposta, il 26
agosto 2019 l’Ufficio ha concluso un contratto d’assicurazione stabili con la PI
2.
C. Tramite
avviso del 3 dicembre 2021 l’organo esecutivo ha quindi fissato l’incanto del
noto fondo per il 23 giugno 2022.
D. A
seguito dell’accordo transattivo concluso tra le parti il 22 giugno 2022, il giorno seguente l’escutente ha comunicato
all’Ufficio di ritirare l’esecuzione.
E. Annullato
l’incanto, con scritto del 23 giugno 2022 l’organo esecutivo ha informato RI 1
che le spese della procedura di
realizzazione ammontavano a fr. 8'000.– complessivi, invitandolo a versare entro 15 giorni il saldo di fr. 3'000.–
dopo deduzione dell’anticipo di fr. 5'000.– da lui già pagato.
F. Su
richiesta di RI 1, mediante e-mail dell’11 luglio 2022, l’Ufficio gli ha
trasmesso una nuova richiesta di versamento del saldo di fr. 3'000.–
munita del dettaglio delle spese di realizzazione e del bollettino di
versamento.
G. Con
scritto del 3 agosto 2022 RI 1 ha contestato i premi assicurativi di fr. 5'152.50
per il periodo dal 2019 al 2022 compresi nel conteggio delle spese di
realizzazione, sostenendo che “interpellata espressamente al riguardo, la debitrice e proprietaria
dello stabile oggetto della procedura esecutiva ritirata ha dichiarato di aver
sempre pagato lei stessa i premi per l’assicurazione legata allo stabile”. Egli ha pertanto chiesto all’UE di restituirgli l’anticipo versato
limitatamente al saldo a suo favore di fr. 2'152.50 (fr. 8'000.– ./. fr. 5'152.50
./. fr. 5'000.–).
H. Il
16 agosto 2022 l’UE ha sollecitato RI 1 a procedere al pagamento di fr. 3'000.–.
In risposta, il 5 settembre 2022 costui ha rinviato l’Ufficio alla sua
contestazione del 3 agosto 2022.
Fatti
I. Tramite
comunicazione del 5 ottobre 2022 RI 1 ha ribadito la sua posizione, confermando
la richiesta di rimborso di fr. 2'152.50 e chiedendo all’organo esecutivo,
qualora fosse contrario, di trasmettergli una formale decisione impugnabile.
L. Il
6 ottobre 2022 l’Ufficio ha richiamato nuovamente RI 1 a versare il saldo di fr. 3'000.–
entro dieci giorni, pena l’avvio di una procedura esecutiva a suo carico. Esso
ha pure indicato di non poter dar seguito alla sua contestazione del 5 ottobre
2022 e alla richiesta di rimborso.
M. Con ricorso del 14 ottobre 2022 RI 1 si aggrava
contro la predetta comunicazione, chiedendo, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, che sia fatto ordine all’UE di restituirgli fr. 2'152.50.
In subordine, egli formula ricorso per denegata giustizia.
N. Il
24 ottobre 2022 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda volta
alla concessione dell’effetto sospensivo.
O. Tramite
osservazioni del 3 gennaio 2023 l’Ufficio postula la reiezione del gravame. PI
1 è invece rimasta silente.
P. Mediante
ordinanza del 6 febbraio 2023 il presidente della Camera ha assegnato al
ricorrente un termine di dieci giorni per produrre la prova del tracciamento
postale dello scritto 3 agosto 2022 inviato all’UE mediante Posta A Plus, ciò a
cui l’insorgente ha dato seguito con
comunicazione del 13 febbraio, trasmettendo in particolare il “track&trace” della Posta riferito al documento in
questione.
Considerando
Considerandi
in
diritto: 1. Il
ricorrente si aggrava in via principale contro lo scritto 6 ottobre 2022, ove l’Ufficio
l’ha sollecitato per la seconda volta a pagare il saldo delle spese di
realizzazione, di fr. 3'000.–. A ben vedere, l’atto in questione non è una
decisione nuova e indipendente, ma la conferma dei precedenti provvedimenti dell’11
luglio 2022, in cui l’UE aveva già invitato il ricorrente a versare l’importo
in questione, allegando il dettaglio delle spese (ciò che invece mancava nella
prima richiesta di pagamento del 23 giugno 2022) e del 16 agosto 2022, con cui
l’UE ha implicitamente respinto la domanda di
rimborso di fr. 2'152.50 contenuta nello scritto del 3 agosto 2022.
Proprio perché si tratta di una conferma di una precedente decisione, l’atto
impugnato non fa decorrere un nuovo termine di ricorso (DTF 113 III 29, consid.
1; sentenza della CEF 15.2020. 126 del 9 giugno 2021, consid. 2), sicché il gravame
in via principale s’avvera manifestamente tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF) e dunque
irricevibile. Per lo stesso motivo è pure inammissibile la domanda ricorsuale
subordinata con cui l’insorgente si lamenta di una denegata giustizia, siccome
– a suo dire – l’Ufficio non ha dato seguito al suo scritto 5 ottobre 2022, ove
chiedeva l’emanazione di una decisione formale impugnabile. Come già esposto
sopra, le decisioni impugnabili in materia di spese di realizzazione sono quelle
dell’11 luglio e 16 agosto 2022, sicché non si è verificato alcun diniego di giustizia
formale.
A
favore del ricorrente va però rilevato ch’egli aveva già contestato il provvedimento
dell’11 luglio 2022 con scritto del 3 agosto 2022 che, per errore, l’organo esecutivo
non ha considerato quale ricorso, nonostante lo sia. Ora, il termine di dieci
giorni per impugnare siffatta decisione, sospeso durante le ferie esecutive
estive (dal 15 luglio al 31 luglio 2022: art. 56 n. 2 LEF), è stato prorogato
sino al terzo giorno feriale successivo, ossia fino a mercoledì 3 agosto 2022
(art. 63 LEF). Interposto proprio quel giorno, come risulta dai documenti
prodotti dall’insorgente con scritto del 13 febbraio 2023, il ricorso in
questione è per contro in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF) e va
trattato dall’autorità di vigilanza cantonale, nel Canton Ticino la CEF (art. 3
LPR).
2.
Nel
ricorso del 3 agosto 2022 RI 1 si duole che l’UE ha posto a suo carico le spese
dei premi assicurativi di fr. 5'152.50 riferiti all’immobile oggetto del
pegno per il periodo dal 2019 al 2022, facendo valere che “interpellata espressamente al riguardo, la
debitrice e proprietaria dello stabile oggetto della procedura esecutiva
ritirata ha dichiarato di aver sempre pagato lei stessa i premi per l’assicurazione
legata allo stabile”. Ciò posto, il ricorrente domanda il rimborso
del saldo a suo favore di fr. 2'152.50.
2.1
Nell’esecuzione
in via di realizzazione del pegno immobiliare, a partire dalla domanda di
vendita, all’ufficio d’esecuzione è affidata l’amministrazione coatta ordinaria
disciplinata dai combinati art. 16 e segg. e 101 cpv. 1 RFF (sentenza della CEF
15.2021.53/91 del 12 dicembre 2021, consid. 3.1). Secondo l’art. 17 RFF, l’amministrazione
e la cultura del fondo pignorato comprendono tutte le misure necessarie per
conservarlo nella sua sostanza e nella sua rendita e per percepirne i frutti e
gli altri redditi, come in particolare la rinnovazione delle assicurazioni
ordinarie. L’ufficio d’esecuzione tenuto ad amministrare un immobile deve quindi
accertare ch’esso sia correttamente assicurato contro l’incendio e i danni
causati dall’acqua e contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile del
proprietario dell’immobile. Se è già in essere una polizza d’assicurazione, l’ufficio
deve verificare presso l’assicurazione e l’assicurato che i premi siano in
regola e, in caso contrario, pagarli. Se non sussiste alcun contratto o anche
in caso di dubbio, l’ufficio deve invece stipularne immediatamente uno (Ochsner, Les mesures de sûreté à l’égard
des actifs saisis ou séquestrés (art. 98 à 105 LP), in: SJ 2019 II 166).
2.2
Nel
caso in rassegna, non è contestato che l’UE era tenuto ad amministrare il fondo
al momento in cui vi ha proceduto e quindi ad accertare l’esistenza di una
copertura assicurativa dell’immobile. Non avendo ricevuto alcuna risposta
dalla debitrice e proprietaria del fondo alla sua richiesta del 15 luglio 2019,
ed essendo dunque in legittimo dubbio sull’esistenza di una simile copertura, giacché
è notorio che nel Canton Ticino i proprietari d’immobili non sono tenuti per
legge a contrarre una simile polizza, l’Ufficio ha correttamente stipulato una nuova assicurazione con la PI 2.
2.3
Ora,
il ricorrente non ha dimostrato che al momento in cui l’organo esecutivo ha
assunto l’amministrazione coatta del fondo sussisteva già un contratto
assicurativo e che la proprietaria era in regola col pagamento dei premi, ma si
è limitato ad allegare che secondo le dichiarazioni (verbali) di quest’ultima
ciò doveva essere il caso. Nel ricorso del 3 agosto 2022 egli non ha neppure
allegato che l’UE avrebbe potuto e dovuto sapere della copertura ch’egli afferma
esistente. I premi pagati dall’UE per il periodo dal 2019 al 2022 non possono
quindi essere considerati come spese relative ad atti esecutivi non prescritti
dalla legge, inutili o incompiuti, per cui non sussisterebbe un obbligo di
pagamento a carico delle parti (sentenza della CEF 15.2022.96 del 16 gennaio
2023, consid. 2.2.3 e rinvii a Emmel in: Basler Kommentar,
SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20 ad art. 68 LEF; Ruedin in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 68 LEF).
2.4
Quand’anche non abbia chiesto alcun anticipo all’escutente
e non abbia potuto prelevare le spese in altro modo in assenza di versamenti del
debitore o di realizzazione dell’oggetto pignorato o gravato dal pegno, l’ufficio
d’esecuzione può ancora esigerne il pagamento da parte del creditore, il quale potrà
a sua volta, a dipendenza delle circostanze (e di un eventuale accordo
transattivo), pretenderne il rimborso da parte dell’escusso (sentenza della
CEF 15.2009.88 del 22 ottobre 2009, RtiD 2010 I 808 n. 59c, consid. 1, con
rinvio a: DTF 39 I 509 seg. consid. 2; 62 III 15; Emmel, op.
cit., n. 12 ad art. 68; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 14 e 32-33 ad art. 68 LEF; Ruedin, op. cit.,
n. 16 e 24 ad art. 68). In nessun caso l’anticipo può essere prelevato presso l’escusso
(DTF 37 I 345 consid. 1; Emmel, op. cit., n. 12 ad art. 68). Infatti, nei
confronti dell’ufficio d’esecuzione risponde delle spese esecutive di
principio solo l’escutente, non l’escusso, tenuto invece a rifonderle
unicamente all’escutente (DTF 39 I 509 consid. 2). In altri termini sta al
creditore sopportare il rischio che le spese esecutive non possano essere
estinte se l’escusso non effettua alcun pagamento e non si giunge alla
realizzazione (DTF 147 III 362 consid. 3.4.1; 37 I 344 consid. 1). Il
creditore non ha d’altronde alcun diritto di pretendere che i costi posti a suo
carico siano limitati all’(eventuale) anticipo spese (DTF 130 III 522 consid.
2.2). Se il rimborso delle spese esecutive non avviene volontariamente, l’ufficio
deve procedere al loro incasso in via esecutiva (DTF 62 III 15). La decisione impugnata risulta pertanto
corretta, sicché il ricorso va respinto, anche per quanto attiene alla domanda
di rimborso di fr. 2'152.50.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il
ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano
indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.