15.2022.127
Inventario nel fallimento. Richiesta d’inventariare un immobile situato in Italia, che risulta però essere stato venduto dalla madre della fallita a un suo fratello
2 febbraio 2023Italiano7 min
in terza classe per un credito di fr. 59'405.10 (n. 19), insorge contro l’inventario,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.127
Lugano
2 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso presentato il 6 settembre 2022
da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede
di Lugano, o meglio contro l’inventario depositato il 23 agosto 2022 nella
procedura di fallimento n. __________ aperta nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nel
fallimento aperto il 7 maggio 2020 nei confronti di PI 1, il 23 agosto 2022 la
sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha depositato l’inventario
(Foglio ufficiale cantonale n. __________ del __________ pag. __________).
B. Con
ricorso del 1° settembre 2022, RI 1, ammesso nella graduatoria del fallimento
in terza classe per un credito di fr. 59'405.10 (n. 19), insorge contro l’inventario,
dolendosi che un fondo di circa € 35'000.– situato in territorio italiano ad A__________,
che secondo informazioni ufficiali apparterebbe alla fallita, non figura tra i
beni inventariati. Il ricorrente chiede inoltre delucidazioni in merito all’appartamento
di C__________ in cui PI 1 vive attualmente.
C. Con
osservazioni del 17 ottobre 2022, l’UF si oppone al ricorso, che ritiene
manifestamente infondato, e propone di rinunciare all’istruttoria.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni
dalla notifica edittale dell’atto impugnato, avvenuta il 23 agosto 2022, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF) per quanto attiene
alla contestazione dell’inventario. Le richieste di delucidazioni in merito all’appartamento
di C__________ sono invece inammissibili, perché il ricorso può servire solo a
contestare un provvedimento dell’Ufficio (o una denegata giustizia), non a
formulare domande che vanno rivolte in prima battuta all’Ufficio e non all’autorità
di vigilanza.
2.
Il
ricorrente chiede, per quanto è dato di capire, d’inventariare anche il fondo
di A__________, che afferma appartenere alla fallita. Nelle sue osservazioni l’UF
puntualizza di aver inventariato l’unico bene immobiliare – il fondo di C__________
– di cui la fallita aveva fatto menzione in occasione del suo interrogatorio.
Precisa di aver richiesto, dopo la presentazione del ricorso, delucidazioni
sulla questione sia al ricorrente che alla fallita e di aver accertato, sulla
base di quanto prodotto da quest’ultima (in particolare un rogito di vendita e
una visura del catasto), che il fondo di A__________ non è mai appartenuto alla
fallita, bensì alla madre di lei, __________, la quale l’ha venduto al fratello
per poter risarcire i danneggiati nel processo penale avviato contro la
figlia.
3.
Tutti
i diritti patrimoniali di cui il fallito era, o poteva essere, titolare al
momento del suo fallimento devono essere iscritti nell’inventario e stimati,
indipendentemente dalla possibilità di realizzarli, come ad esempio i beni
situati all’estero (art. 27 RUF), i diritti patrimoniali assolutamente
impignorabili (art. 92 e segg. LEF), i diritti patrimoniali rivendicati da
terzi (art. 242 LEF) e i diritti patrimoniali litigiosi (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, 2001, n. 35 ad art. 221 LEF). L’inventario è invero una
semplice misura interna che non esplica alcun
effetto verso terzi – i quali non sono pertanto legittimati a ricorrere (DTF 54
III 15 consid. 2; citata 5A_53/2013 consid. 4.2) – e in particolare non
stabilisce in modo vincolante l’esistenza e il valore degli attivi inventariati
né la loro appartenenza alla massa, questioni che rientrano nella competenza
del giudice. Se l’esistenza dell’attivo è litigiosa o dubbia (v. al riguardo la
sentenza della CEF 15.2003.171 del 18 dicembre 2003, RtiD 2004 II 760 n. 89c
pag. 3), l’amministrazione del fallimento deve nondimeno inventariarlo secondo
le indicazioni del creditore e, qualora la massa rinunci a farlo realizzare,
potrà cedere al creditore il diritto di farlo in virtù dell’art. 260 LEF (DTF
114.
III 22 consid. 5/b; sentenze della CEF 15.2022.60 del 2 settembre 2022 consid.
3.1
e 15.2022.37 del 22 agosto 2022 consid. 1.1).
Anche dopo il deposito dell’inventario e fino alla chiusura del
fallimento l’amministrazione del fallimento deve inventariare i beni del
fallito di cui scopre l’esistenza (Lustenberger/Schenker in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 29a ad art. 221), ovvero che non gli erano
noti al momento del deposito (sentenza della CEF
15.2022.46
del 25 aprile 2022, pag. 3), oppure il cui vero
valore o appartenenza alla massa si sono rivelati solo in seguito a circostanze
successivamente venute a conoscenza dell’amministrazione
e dei creditori (citata 15.2022.37 consid. 2.1).
3.1
Che
nella fattispecie la fallita non avesse menzionato il fondo di A__________ in
occasione del suo interrogatorio non è in sé un motivo che osta alla sua
inventariazione, la quale secondo la giurisprudenza dev’essere effettuata
finché il fallimento non è chiuso.
3.2
Neppure
litigi o dubbi in merito all’esistenza di un attivo autorizzano l’amministrazione
del fallimento a rifiutare d’inventariarlo secondo le indicazioni del creditore.
3.2.1
Il
problema, nel caso in esame, è che non è solo dubbio, ma è pure escluso che PI
1.
sia proprietaria di fondi ad A__________, come risulta dalla ricerca fatta
nel catasto della provincia omonima (doc. 9 allegato alle osservazioni dell’UF).
3.2.2
Nella
sua risposta del 6 settembre 2022, il ricorrente sostiene nondimeno che ciò sia
il caso sulla scorta di un’e-mail spedita al suo patrocinatore dal legale della
fallita il 21 febbraio 2020, a cui era allegata una bozza di convenzione, in
cui PI 1 riconosceva di aver sottratto somme di pertinenza di undici condomini rappresentati dal ricorrente (per circa fr. 120'000.–
complessivi) e s’impegnava a
rimborsarle in particolare con un versamento di fr. 50'000.–, “di cui ca. Euro 35'000.– provenienti dalla
vendita di un immobile ad A__________” (doc. 6 accluso
alle osservazioni dell’UF, ad 2/b).
Dalla
documentazione acquisita dall’UF si evince tuttavia che la vendita in questione
riguarda diverse proprietà della madre della fallita vendute al fratello __________
il 27 agosto 2020 (certificazione del notaio __________, doc. 7). Al riguardo
il ricorrente non ha contestato le osservazioni dell’UF e soprattutto non ha
for-nito indicazioni sufficientemente precise su eventuali diritti di proprietà
o altri tipi di pretese di PI 1 su quegl’immobili o su altri situati nella
provincia di A__________ e chiaramente identificati. A ragione, pertanto, l’UF
ha rifiutato d’inventariare un “immobile
in territorio italiano, precisamente ad A__________”.
Il ricorso va dunque respinto.
Pare
del resto verosimile che clienti del ricorrente abbiano beneficiato
indirettamente di buona parte del prezzo di vendita degl’immobili della madre
della fallita (v. l’e-mail dell’avv. __________ alla commissaria __________ __________,
doc. 8).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.