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Decisione

15.2022.127

Inventario nel fallimento. Richiesta d’inventariare un immobile situato in Italia, che risulta però essere stato venduto dalla madre della fallita a un suo fratello

2 febbraio 2023Italiano7 min

in terza classe per un credito di fr. 59'405.10 (n. 19), insorge contro l’inventario,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.127

Lugano

2 febbraio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso presentato il 6 settembre 2022

da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti, sede

di Lugano, o meglio contro l’inventario depositato il 23 agosto 2022 nella

procedura di fallimento n. __________ aperta nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nel

fallimento aperto il 7 maggio 2020 nei confronti di PI 1, il 23 agosto 2022 la

sede di Lugano dell’Ufficio dei fallimenti (UF) ha depositato l’inventario

(Foglio ufficiale cantonale n. __________ del __________ pag. __________).

B. Con

ricorso del 1° settembre 2022, RI 1, ammesso nella graduatoria del fallimento

in terza classe per un credito di fr. 59'405.10 (n. 19), insorge contro l’inventario,

dolendosi che un fondo di circa € 35'000.– situato in territorio italiano ad A__________,

che secondo informazioni ufficiali apparterebbe alla fallita, non figura tra i

beni inventariati. Il ricorrente chiede inoltre delucidazioni in merito all’appartamento

di C__________ in cui PI 1 vive attualmente.

C. Con

osservazioni del 17 ottobre 2022, l’UF si oppone al ricorso, che ritiene

manifestamente infondato, e propone di rinunciare al­l’istruttoria.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni

dalla notifica edittale del­l’atto impugnato, avvenuta il 23 agosto 2022, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF) per quanto attiene

alla contestazione dell’inventario. Le richieste di delucidazioni in merito all’ap­partamento

di C__________ sono invece inammissibili, perché il ricorso può servire solo a

contestare un provvedimento dell’Ufficio (o una denegata giustizia), non a

formulare domande che vanno rivolte in prima battuta all’Ufficio e non all’autorità

di vigilanza.

2.

Il

ricorrente chiede, per quanto è dato di capire, d’inventariare anche il fondo

di A__________, che afferma appartenere alla fallita. Nelle sue osservazioni l’UF

puntualizza di aver inventariato l’unico bene immobiliare – il fondo di C__________

– di cui la fallita aveva fatto menzione in occasione del suo interrogatorio.

Precisa di aver richiesto, dopo la presentazione del ricorso, delucidazioni

sulla questione sia al ricorrente che alla fallita e di aver accertato, sulla

base di quanto prodotto da quest’ultima (in particolare un rogito di vendita e

una visura del catasto), che il fondo di A__________ non è mai appartenuto alla

fallita, bensì alla madre di lei, __________, la quale l’ha venduto al fratello

per poter risarcire i danneggiati nel proces­so penale avviato contro la

figlia.

3.

Tutti

i diritti patrimoniali di cui il fallito era, o poteva essere, titolare al

momento del suo fallimento devono essere iscritti nell’inventario e stimati,

indipendentemente dalla possibilità di realizzarli, come ad esempio i beni

situati all’estero (art. 27 RUF), i diritti patrimoniali assolutamente

impignorabili (art. 92 e segg. LEF), i diritti patrimoniali rivendicati da

terzi (art. 242 LEF) e i diritti patrimoniali litigiosi (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, 2001, n. 35 ad art. 221 LEF). L’inventario è invero una

semplice misura interna che non esplica alcun

effetto verso terzi – i quali non sono pertanto legittimati a ricorrere (DTF 54

III 15 consid. 2; citata 5A_53/2013 consid. 4.2) – e in particolare non

stabilisce in modo vincolante l’esistenza e il valore degli attivi inventariati

né la loro appartenen­za alla massa, questioni che rientrano nella competenza

del giudice. Se l’esistenza dell’attivo è litigiosa o dubbia (v. al riguardo la

sentenza della CEF 15.2003.171 del 18 dicembre 2003, RtiD 2004 II 760 n. 89c

pag. 3), l’amministrazione del fallimento deve nondimeno inventariarlo secondo

le indicazioni del creditore e, qualora la massa rinunci a farlo realizzare,

potrà cedere al creditore il diritto di farlo in virtù dell’art. 260 LEF (DTF

114.

III 22 consid. 5/b; sentenze della CEF 15.2022.60 del 2 settembre 2022 consid.

3.1

e 15.2022.37 del 22 agosto 2022 consid. 1.1).

Anche dopo il deposito dell’inventario e fino alla chiusura del

fallimento l’amministrazione del fallimento deve inventariare i beni del

fallito di cui scopre l’esistenza (Lustenberger/Schenker in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 29a ad art. 221), ovvero che non gli erano

noti al momento del deposito (sentenza della CEF

15.2022.46

del 25 aprile 2022, pag. 3), oppure il cui vero

valore o appartenenza alla massa si sono rivelati solo in seguito a circostanze

successivamente venute a conoscenza dell’ammi­nistrazione

e dei creditori (citata 15.2022.37 consid. 2.1).

3.1

Che

nella fattispecie la fallita non avesse menzionato il fondo di A__________ in

occasione del suo interrogatorio non è in sé un motivo che osta alla sua

inventariazione, la quale secondo la giurisprudenza dev’essere effettuata

finché il fallimento non è chiuso.

3.2

Neppure

litigi o dubbi in merito all’esistenza di un attivo autorizzano l’amministrazione

del fallimento a rifiutare d’inventariarlo secondo le indicazioni del creditore.

3.2.1

Il

problema, nel caso in esame, è che non è solo dubbio, ma è pure escluso che PI

1.

sia proprietaria di fondi ad A__________, come risulta dalla ricerca fatta

nel catasto della provincia omoni­ma (doc. 9 allegato alle osservazioni dell’UF).

3.2.2

Nella

sua risposta del 6 settembre 2022, il ricorrente sostiene nondimeno che ciò sia

il caso sulla scorta di un’e-mail spedita al suo patrocinatore dal legale della

fallita il 21 febbraio 2020, a cui era allegata una bozza di convenzione, in

cui PI 1 riconosceva di aver sottratto somme di pertinenza di undici condomini rappresentati dal ricorrente (per circa fr. 120'000.–

complessivi) e s’impegnava a

rimborsarle in particolare con un versamento di fr. 50'000.–, “di cui ca. Euro 35'000.– provenienti dalla

vendita di un immobile ad A__________” (doc. 6 accluso

alle osservazioni dell’UF, ad 2/b).

Dalla

documentazione acquisita dall’UF si evince tuttavia che la vendita in questione

riguarda diverse proprietà della madre della fallita vendute al fratello __________

il 27 agosto 2020 (certificazione del notaio __________, doc. 7). Al riguardo

il ricorrente non ha contestato le osservazioni dell’UF e soprattutto non ha

for-nito indicazioni sufficientemente precise su eventuali diritti di proprietà

o altri tipi di pretese di PI 1 su quegl’immobili o su altri situati nella

provincia di A__________ e chiaramente identificati. A ragione, pertanto, l’UF

ha rifiutato d’inventariare un “immobile

in territorio italiano, precisamente ad A__________”.

Il ricorso va dunque respinto.

Pare

del resto verosimile che clienti del ricorrente abbiano beneficiato

indirettamente di buona parte del prezzo di vendita degl’im­mobili della madre

della fallita (v. l’e-mail dell’avv. __________ alla commissaria __________ __________,

doc. 8).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.