15.2022.129
Ricorsi contro il piede d’asta e l’elenco oneri. Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. Contestazione della stima peritale del fondo
8 febbraio 2023Italiano11 min
sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 ha escusso i coniugi RI
Source ti.ch
Incarti n.
15.2022.129
15.2022.136
Lugano
8 febbraio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 ottobre 2022 della
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, )
così come sul ricorso del 20 ottobre 2022 di
RI 2,
(patrocinato
dall’__________ PA 2, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro l’elenco oneri del e le condizioni d’incanto depositati
l’11 ottobre 2022 nelle esecuzioni n. __________ e __________ in realizzazione
di pegno promosse dalla RI 1 nei confronti di
RI 2 __________
PI 2 __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 28 maggio 2019 dalla
sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), la RI 1 ha escusso i coniugi RI
2 e PI 2 in via di realizzazione del pegno (ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori) gravante il fondo n. __________ di __________ (di cui gli escussi
sono comproprietari per metà ciascuno) per l’incasso di fr. 74'282.–,
oltre agl’interessi del 5% dal 25 agosto 2004.
B. Rigettate
le opposizioni interposte ai precetti esecutivi in via definitiva (sentenza
della CEF 14.2020.152/153 del 16 luglio 2021), il 3 febbraio 2022 la RI 1 ha
presentato la domanda di realizzazione. L’UE ha fissato l’asta del fondo per il
19 gennaio 2023 e ha pubblicato l’avviso d’incanto sul Foglio ufficiale
cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio del 9 maggio 2022. L’elenco
oneri e le condizioni d’incanto sono stati depositati l’11
ottobre 2022.
Nel primo atto l’UE ha ammesso un’ipoteca legale a favore
dello Stato del Canton Ticino di fr. 837.80, un’ipoteca convenzionale di fr. 1'189'571.60
a favore della PI 3 garantita da sei cartelle ipotecarie al portatore dal primo
al sesto grado e l’ipoteca legale della RI 1, di grado “LEG”, per fr. 171'585.44.
Il piede d’asta è stato fissato in fr. 1'255'000.– e il valore del fondo
in fr. 1'590'948.– (stima peritale).
C. Con
ricorso del 12 ottobre 2022, la RI 1 è insorta alla scrivente Camera contro l’elenco
oneri e le condizioni d’incanto, contestando il piede d’asta e le cartelle
ipotecarie della Banca __________ (recte: PI 3). Lo stesso ha fatto RI 2 con
ricorso del 20 ottobre 2022, con il quale ha chiesto l’annullamento dell’elenco oneri e delle condizioni d’asta,
previo conferimento dell’effetto sospensivo.
D. Nelle
sue osservazioni del 18 ottobre 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la
possibilità di dichiarare irricevibile il ricorso della RI 1 senza ulteriori
atti istruttori, motivo per cui non ha notificato il ricorso agl’interessati
per osservazioni.
E. Il
26 ottobre 2022 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo presentata da PI 1.
F. Con
osservazioni del 14 novembre 2022, la RI 1 ha chiesto di dichiarare
irricevibile il ricorso di RI 2 e in subordine di respingerlo, e postulato la
sua condanna a rifonderle un’adeguata indennità di almeno fr. 1'000.– per
ricorso temerario e abusivo. Nelle sue del 15 novembre 2022 lo Stato del Canton
Ticino ha concluso invece per l’accoglimento parziale del ricorso,
limitatamente allo stralcio dall’elenco oneri dell’ipoteca legale a garanzia
dell’imposta cantonale del 2012 per intervenuta prescrizione. Infine, nelle sue
osservazioni del 23 gennaio 2023 l’UE ha comunicato che il 27 dicembre 2022 PI
1 ha inoltrato una causa di contestazione dell’elenco oneri presso la Pretura
di Lugano, sezione 3, di modo che in medesima data l’incanto previsto per il 19
gennaio 2023 è stato annullato.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I due ricorsi oppongono le stesse parti e vertono sui medesimi atti
esecutivi, sicché le procedure possono essere congiunte giusta
l’art. 5 cpv. 1 Legge sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) e l’art.
76.
cpv. 1 Legge sulla procedura amministrativa (LPamm, RL 165.100), pur conservando la loro individualità nel senso che
i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente. Interposti
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 10 ottobre 2022 dall’UE, i ricorsi sono in linea di principio
ricevibili (art. 17 LEF).
Ricorso
della RI 1 (inc. 15.2022.129)
2.
La
RI 1 si duole che il piede d’asta (prezzo minimo) è errato e che le cartelle
ipotecarie di quinto e sesto grado sono state emesse dopo il 25 agosto 2004.
Essa richiede il versamento del suo credito di fr. 171'584.44 garantito da
“ipoteca legale di primo
rango”.
2.1
Giusta
l’art. 7 cpv. 3 LPR l’atto di ricorso deve indicare una motivazione perlomeno
sommaria. Ora, la RI 1 non indica né spiega il motivo per cui il piede d’asta
sarebbe errato né quale conseguenza abbia il fatto che le cartelle ipotecarie
di quinto e sesto grado sono state emesse dopo il 25 agosto 2004.
Insufficientemente motivato, il ricorso è irricevibile.
2.2
Per
abbondanza, si volesse anche capire, come l’UE, che la RI 1 contesta il piede d’asta
perché non comprende l’ammontare del suo credito, si dovrebbe ricordare alla
ricorrente, come già fatto dall’UE, che secondo l’art. 126 cpv. 1 LEF (applicabile
nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156
cpv. 1 LEF), il prezzo minimo di aggiudicazione (“piede d’asta”) corrisponde all’importo
totale dei crediti garantiti da pegno iscritti nell’elenco oneri poziori a
quelli del creditore procedente (sentenza della CEF 15.2022.40 del 30 marzo
2022, pag. 3). Non comprende pertanto la pretesa del procedente, ovvero del
creditore che ha richiesto la realizzazione (art. 105 del Regolamento del
Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS
281.42]). Nella fattispecie, la pretesa della ricorrente, che ha richiesto la
realizzazione del fondo, a ragione non è quindi stata computata nel prezzo
minimo. E contrariamente a quanto essa pare credere, il suo credito non è
garantito da un’“ipoteca
legale di primo rango”, bensì da un’ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori, il cui grado dipende dalla data d’iscrizione
nel registro fondiario (Steinauer, Les droits
réels, vol. III, 4a ed. 2012, n. 2902 segg.), con la sola particolarità che tra di loro i titolari d’ipoteche
legali di questo tipo hanno uguali diritti sulla somma totale dei riparti del
provento della realizzazione del pegno che spettano loro a prescindere dalla
data d’iscrizione delle diverse ipoteche (art. 840 CC; Steinauer, op. cit., n. 2903) e in caso di perdita hanno diritto a un indennizzo da parte dei
creditori ipotecari di rango prevalente alle condizioni dell’art. 841 cpv. 1 CC
(v. art. 117 RFF). Per il resto i combinati art. 126 e 156 cpv. 1 LEF si
applicano anche a questo tipo di pegno (art. 106 cpv. 1 RFF).
2.3
La
contestazione delle cartelle ipotecarie di quinto e sesto grado riguarda il
merito. Va fatta valere con un’azione di contestazione dell’elenco oneri al
giudice civile e non con un ricorso all’autorità di vigilanza (sotto consid. 3.1).
Ricorso
di RI 2 (Inc. 15.2022.136)
3.
RI
2.
contesta l’ammontare del credito della RI 1, sia per quanto attiene alle
spese giudiziarie di fr. 28'964.–, che secondo lui non sono state né
comprovate né giustificate e non corrispondono nemmeno al contestato importo di
fr. 3'893.20 indicato nella fattura del 3 febbraio 2022, sia gli interessi
di mora di fr. 68'339.44, siccome a mente sua non decorrono dal 25 agosto
2004, bensì al più presto dal 28 maggio 2019, ossia dalla data d’emissione del precetto
esecutivo. RI 2 contesta poi l’ipoteca legale di fr. 837.80
a garanzia delle imposte cantonali 2012-2016 e i relativi interessi, poiché questi
ultimi non risultano dall’estratto del registro fondiario del fondo, non è
chiaro se le ipoteche legali abbiano o no una pertinenza con l’immobile e i
crediti sono ad ogni modo prescritti, essendo trascorsi più di cinque anni dal
passaggio in giudicato della tassazione. Per quanto attiene all’ipoteca
convenzionale della PI 3 il ricorrente chiede lo stralcio delle spese di
chiusura di fr. 250.–, poiché a suo dire non sono garantite dal pegno,
così come degl’interessi, che reputa né comprovati né giustificati.
3.1
In
caso di contestazione dell’esistenza, dell’estensione, del grado o dell’esigibilità
di una pretesa iscritta nell’elenco oneri nel termine di dieci giorni indicato
in quell’atto, l’ufficio d’esecuzione deve avviare la procedura di appuramento
dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 RFF, la quale permetterà di
determinare chi dovrà adire il giudice con un’azione di contestazione dell’elenco
oneri (art. 109 cpv. 4 per il rinvio dell’art. 140 cpv. 2 LEF). Se la contesa
concerne invece unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta
non al giudice, ma all’autorità di vigilanza (DTF 141 III 143 consid. 4.2; sentenze
della CEF 15.2021.49 del 15 giugno 2021 consid. 2.4 e15.2018.38 del 5 ottobre
2018, consid. 2).
3.2
Nella
fattispecie, tutte le censure riguardano l’esistenza e l’estensione di pretese
iscritte nell’elenco oneri, sicché sono inammissibili in questa sede. Non si
tratta infatti di aspetti procedurali la cui competenza decisionale spetta all’autorità
di vigilanza. Andranno trattate nelle cause di contestazione dell’elenco oneri
nel frattempo promosse da PI 1 e dalla moglie nei confronti della RI 1 e della
PI 3. Tuttavia, non si disconosce che nelle sue osservazioni al ricorso lo
Stato del Canton Ticino ha ammesso la prescrizione del credito fiscale per l’anno
2012.
concludendo che la relativa ipoteca legale venga stralciata dall’elenco
oneri. Limitatamente a questo punto il ricorso merita accoglimento.
4.
Il
ricorrente contesta altresì la stima peritale di fr. 1'590'948.– e il
prezzo minimo d’aggiudicazione di fr. 1'255'000.– indicati nelle
condizioni d’incanto, facendo valere che dalla perizia da lui commissionata alla
__________ risulta un valore di mercato dell’immobile di fr. 2'500'000.–, notevolmente
superiore. RI 2 chiede quindi di riconsiderare il valore di stima in
applicazione degli art. 9 cpv. 2 e 30 RFF e di ordinare una nuova perizia per
determinare un valore e/o piede d’asta più consono alla reale situazione del
fondo.
4.1
Ora,
la richiesta di una nuova stima, secondo l’art. 9 cpv. 2 RFF (per il rinvio
dell’art. 99 cpv. 2 RFF), deve avvenire entro dieci giorni da quando il
richiedente ha avuto conoscenza della stima; se il valore di stima è menzionato
nella pubblicazione dell’asta e nella relativa comunicazione del bando d’incanto
(avviso d’incanto) ai sensi dell’art. 139 LEF (per il rinvio dell’art. 156
cpv. 1 LEF), l’avviso vale pure quale comunicazione della stima (art. 99 cpv. 2
RFF; Bernheim/Känzig/Geiger in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 10c ad art. 155 LEF; Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 18-19 ad art. 155 LEF).
4.2
Nel
caso di specie, il ricorrente è venuto a conoscenza del valore della stima
peritale con la notifica dell’avviso d’incanto il 9 maggio 2022(tracciamento
della raccomandata 98.__________). Il termine di dieci giorni per chiedere una
nuova perizia è pertanto decorso inutilizzato il 19 maggio 2022. La richiesta contenuta nel ricorso (del 20 ottobre 2022) è di
conseguenza ampiamente tardiva. Quanto al piede d’asta, la sua determinazione
non dipende dal valore del fondo, ma dall’importo dei crediti di grado
prevalente rispetto a quello del procedente giusta l’art. 126 LEF (sopra
consid. 2.2).
Anche su questi punti il ricorso va respinto.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). La richiesta della RI 1 volta all’assegnazione di un’indennità di
almeno fr. 1'000.– per ricorso temerario va quindi respinta, non senza
ricordare che l’unica sanzione prevista dall’art. 20a cpv. 2 n. 5, 2°
periodo LEF ove il ricorrente agisca in mala fede o in modo temerario è l’inflizione
di una multa fino a fr. 1'500.– e l’accollamento di tasse e spese.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso della RI 1 (inc. 15.2020.129) è
irricevibile.
2.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso di PI 1 (inc. 15.2020.136) è parzialmente accolto nel senso
che è ordinato lo stralcio dell’ipoteca legale a garanzia dell’imposta
cantonale 2012 dall’elenco oneri.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.