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Decisione

15.2022.13

Esecuzione sequestro, dichiarato infruttuoso. Ricorso per denegata e ritardata giustizia. Notifica del precetto esecutivo. Ricusazione

22 luglio 2022Italiano7 min

richiesta dell’avv. RI 1 diretta contro PI 1 a garanzia di una nota professionale

Source ti.ch

Incarto n.

15.2022.13

Lugano

22 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso per ritardata e denegata

giustizia presentato il 4 febbraio 2022 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro il preteso rifiuto di eseguire il sequestro dichiarato

infruttuoso con verbale del 1° ottobre 2021 emesso nell’ese­­cuzione n. __________

promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A

richiesta dell’avv. RI 1 diretta contro PI 1 a garanzia di una nota professionale

di fr. 1'069.40 e di un danno maggiore di fr. 1'000.– ai sensi dell’art.

106 CO, oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2021, il Giudice di pace del

Circolo di Lugano Est ha decretato il sequestro dell’automobile BMW 325i

targata TI __________, indicando quali cause del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n.

2 (trafugamento di beni, latitanza o preparazio­ne alla fuga) e n. 6 (titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione).

B. L’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il sequestro (con il n. __________) il

27 settembre 2021 e ha emesso il relativo verbale il 1° ottobre 2021, in cui ne

ha attestato l’infruttuosità, sic-come la vettura indicata nel decreto di

sequestro risulta essere oggetto di un contratto di leasing con la __________

ed essere comunque impignorabile nel senso dell’art. 92 (cpv. 1 n. 3) LEF, in

quanto indispensabile all’escussa per recarsi al lavoro, a __________, dati i

suoi orari irregolari, anche serali e notturni, spesso incompatibili con gli

orari dei mezzi pubblici.

C. Con

ricorso “per ritardata e

denegata giustizia” del 4 febbraio 2022, RI 1 chiede “in via d’urgenza”,

previa ricusazione del presidente della Camera, giudice Jaques, con pubblica

udienza o decisione in una composizione senza quel giudice, di constatare la

ritarda e denegata giustizia e di ordinare all’UE di procedere immediatamente a

rettificare il “decreto” di sequestro, rispettivamen­te di procedere alla

pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale in applicazione dell’art.

66 cpv. 4 LEF, protestate tas­se, spese e indennità o ripetibili.

D. Nelle

sue osservazioni del 7 febbraio 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile per tardività senza ulteriori

atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La ricorrente chiede l’organizzazione di un’equa e pubblica udien­za

per istruire la sua domanda di ricusazione del giudice Jaques, fondata sull’art.

47.

cpv. 1 lett. f CPC (ricusa per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo

rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa). RI 1

ricopia le stesse censure già presentate in innumerevoli ricorsi – tanto da

neppure avvedersi che nella causa in esame la ricorrente è lei stessa e non la

madre – secondo cui il “sistema

politico-lobbistico-massonico” cui il giudice Jaques appartiene avreb­be deciso di distruggerla, ovvero di ucciderla civilmente, e che

sarebbero ormai notori sia il sistema di selezione della magistratura ticinese,

“decisamente soggetto a

corruzione, inter alia, per appartenenza”, sia “gli atti di grande ferocia,

crudeltà e violenza” ai

suoi dan­ni. Si duole nuovamente che il giudice Jaques ha

già trattato a più riprese “con

estrema iniquità, parzialità, e inqualificabile ed indicibile malvagità, la

stessa causa tra le stesse parti” e ha sempre

giudicato lui stesso la sua ricusazione.

1.1

La censura è doppiamente inammissibile,

sia perché ripropone in modo temerario tesi già più volte dichiarate

inammissibili e abusive (ad esempio sentenze della CEF 15.2021.63 del 14

gennaio 2022 consid. 1.1, 15.2016.91 del 29 novembre 2016 consid.

4; 14.2017.5 del 16 febbraio 2017 consid. 6, 15.2017.73/74 del 7 novembre 2017

consid. 2), sia perché secondo costante giurisprudenza il tribunale può di

massima dichiarare esso stesso inammissibile la domanda della sua ricusa in

blocco o quella di un suo membro quando essa sia abusiva o priva di ogni

fondamento, in particolare quando è fondata sul sistema di elezione dei

giudici senza l’adduzione di circostanze eccezionali atte a suscitare un’

apparenza di prevenzione oppure è basata sul fatto che sono già

state emanate delle sentenze sfavorevoli al

ricusante o su altri motivi astrusi (senza pretesa di esaustività: sentenze del Tribunale federale

1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 3.6, 4.2 e 5.3, 4A_593/2016

del 16 gennaio 2017 consid. 3.2, 5A_962/ 2016 del 13 febbraio 2017, 4D_19/2017 del 4 aprile 2017 consid. 4; della CEF 15.2021.63

[già citata] consid. 1.1, 15.2016. 104

del 9 maggio 2017, 15.2016.91 del 29

novembre 2016 consid. 1 e 14.2017.27

del 3 luglio 2017 consid. 2).

1.2

Va

anche ribadito che le domande di ricusa di membri delle autorità di vigilanza

cantonali sono disciplinate dalla LEF, e più precisamente dall’art. 10 (art. 5

cpv. 2 LPR). In virtù di tale norma compete alla stessa autorità cantonale di

vigilanza (unica o superiore) statuire sulla questione di una sua eventuale

astensione, fatto salvo il ricorso in materia

civile al Tribunale federale (in ultimo luogo: sentenze della CEF

15.2021.63

[già citata], consid. 1.2, 15.2020.80 [RtiD 2021 II 748 n. 37c]

consid. 2.1, 15.2020.101 pag. 3 e 15.2020.116 pag. 3, emesse tutte il 17

dicembre 2020 in merito a domande di ricusa del giudice Jaques,

contro le quali i ricorsi interposto dall’avv. RI 1 al

Tribunale federale sono tutti stati dichiarati inammissibili con tre sentenze 5A_63-64-65/2021 del 31 maggio 2021).

1.3

La

richiesta di tenuta di un’udienza pubblica per istruire la richiesta di ricusa

risulta così senza oggetto.

2.

Contro

ogni provvedimento dell’ufficio d’esecuzione è ammesso il ricorso all’autorità

di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3

LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto

impugnato (art. 17 cpv. 1 e 2 LEF). Il ricorso per denegata o ritardata

giustizia è possibile in ogni tempo (art. 17 cpv. 3 LEF).

2.1

Una

decisione, seppur negativa, non è assimilabile a un caso di ritardata o

denegata giustizia, fosse essa anche illegale o irregolare (DTF 105 III 116

consid. 5/a); va impugnata entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), altrimenti

passa in giudicato (sentenza della CEF 15.2022.11 del 16 marzo 2022 consid.

1.2).

2.2

Nella

fattispecie, l’UE ha proceduto senza indugio all’esecuzione del sequestro

decretato dal Giudice di pace e ne ha accertato l’in­­fruttuosità con il

verbale del 1° ottobre 2021, che è stato notificato alla ricorrente l’11 ottobre 2021 (osservazioni dell’UE e tracciamen­to

della raccomanda n. 98.__________). Trattandosi di decisione, seppur negativa,

e non d’inattività, RI 1 poteva chiederne l’annullamento, la modifica o la

“rettifica” interponendo ricorso entro dieci giorni dalla notifica (art. 17

cpv. 2 LEF), ovvero entro il 21 ottobre 2021. Il ricorso in esame, inoltrato

solo il 1° febbraio 2022, è dunque ampiamente tardivo e con ciò inammissibile.

3.

La

ricorrente postula anche la pubblicazione sul Foglio ufficiale del precetto

esecutivo contro PI 1 in applicazione dell’art.

66.

cpv. 4 LEF, senza però produrre la domanda d’e­­secuzione alla quale

l’UE non avrebbe dato seguito. Insufficientemente motivato, il ricorso risulta

pure inammissibile su questo punto.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di ricusa è irricevibile.

2.

Il

ricorso è irricevibile.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.