15.2022.13
Esecuzione sequestro, dichiarato infruttuoso. Ricorso per denegata e ritardata giustizia. Notifica del precetto esecutivo. Ricusazione
22 luglio 2022Italiano7 min
richiesta dell’avv. RI 1 diretta contro PI 1 a garanzia di una nota professionale
Source ti.ch
Incarto n.
15.2022.13
Lugano
22 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso per ritardata e denegata
giustizia presentato il 4 febbraio 2022 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro il preteso rifiuto di eseguire il sequestro dichiarato
infruttuoso con verbale del 1° ottobre 2021 emesso nell’esecuzione n. __________
promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A
richiesta dell’avv. RI 1 diretta contro PI 1 a garanzia di una nota professionale
di fr. 1'069.40 e di un danno maggiore di fr. 1'000.– ai sensi dell’art.
106 CO, oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2021, il Giudice di pace del
Circolo di Lugano Est ha decretato il sequestro dell’automobile BMW 325i
targata TI __________, indicando quali cause del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n.
2 (trafugamento di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e n. 6 (titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione).
B. L’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito il sequestro (con il n. __________) il
27 settembre 2021 e ha emesso il relativo verbale il 1° ottobre 2021, in cui ne
ha attestato l’infruttuosità, sic-come la vettura indicata nel decreto di
sequestro risulta essere oggetto di un contratto di leasing con la __________
ed essere comunque impignorabile nel senso dell’art. 92 (cpv. 1 n. 3) LEF, in
quanto indispensabile all’escussa per recarsi al lavoro, a __________, dati i
suoi orari irregolari, anche serali e notturni, spesso incompatibili con gli
orari dei mezzi pubblici.
C. Con
ricorso “per ritardata e
denegata giustizia” del 4 febbraio 2022, RI 1 chiede “in via d’urgenza”,
previa ricusazione del presidente della Camera, giudice Jaques, con pubblica
udienza o decisione in una composizione senza quel giudice, di constatare la
ritarda e denegata giustizia e di ordinare all’UE di procedere immediatamente a
rettificare il “decreto” di sequestro, rispettivamente di procedere alla
pubblicazione del precetto esecutivo sul Foglio ufficiale in applicazione dell’art.
66 cpv. 4 LEF, protestate tasse, spese e indennità o ripetibili.
D. Nelle
sue osservazioni del 7 febbraio 2022 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la
possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile per tardività senza ulteriori
atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La ricorrente chiede l’organizzazione di un’equa e pubblica udienza
per istruire la sua domanda di ricusazione del giudice Jaques, fondata sull’art.
47.
cpv. 1 lett. f CPC (ricusa per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo
rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa). RI 1
ricopia le stesse censure già presentate in innumerevoli ricorsi – tanto da
neppure avvedersi che nella causa in esame la ricorrente è lei stessa e non la
madre – secondo cui il “sistema
politico-lobbistico-massonico” cui il giudice Jaques appartiene avrebbe deciso di distruggerla, ovvero di ucciderla civilmente, e che
sarebbero ormai notori sia il sistema di selezione della magistratura ticinese,
“decisamente soggetto a
corruzione, inter alia, per appartenenza”, sia “gli atti di grande ferocia,
crudeltà e violenza” ai
suoi danni. Si duole nuovamente che il giudice Jaques ha
già trattato a più riprese “con
estrema iniquità, parzialità, e inqualificabile ed indicibile malvagità, la
stessa causa tra le stesse parti” e ha sempre
giudicato lui stesso la sua ricusazione.
1.1
La censura è doppiamente inammissibile,
sia perché ripropone in modo temerario tesi già più volte dichiarate
inammissibili e abusive (ad esempio sentenze della CEF 15.2021.63 del 14
gennaio 2022 consid. 1.1, 15.2016.91 del 29 novembre 2016 consid.
4; 14.2017.5 del 16 febbraio 2017 consid. 6, 15.2017.73/74 del 7 novembre 2017
consid. 2), sia perché secondo costante giurisprudenza il tribunale può di
massima dichiarare esso stesso inammissibile la domanda della sua ricusa in
blocco o quella di un suo membro quando essa sia abusiva o priva di ogni
fondamento, in particolare quando è fondata sul sistema di elezione dei
giudici senza l’adduzione di circostanze eccezionali atte a suscitare un’
apparenza di prevenzione oppure è basata sul fatto che sono già
state emanate delle sentenze sfavorevoli al
ricusante o su altri motivi astrusi (senza pretesa di esaustività: sentenze del Tribunale federale
1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 3.6, 4.2 e 5.3, 4A_593/2016
del 16 gennaio 2017 consid. 3.2, 5A_962/ 2016 del 13 febbraio 2017, 4D_19/2017 del 4 aprile 2017 consid. 4; della CEF 15.2021.63
[già citata] consid. 1.1, 15.2016. 104
del 9 maggio 2017, 15.2016.91 del 29
novembre 2016 consid. 1 e 14.2017.27
del 3 luglio 2017 consid. 2).
1.2
Va
anche ribadito che le domande di ricusa di membri delle autorità di vigilanza
cantonali sono disciplinate dalla LEF, e più precisamente dall’art. 10 (art. 5
cpv. 2 LPR). In virtù di tale norma compete alla stessa autorità cantonale di
vigilanza (unica o superiore) statuire sulla questione di una sua eventuale
astensione, fatto salvo il ricorso in materia
civile al Tribunale federale (in ultimo luogo: sentenze della CEF
15.2021.63
[già citata], consid. 1.2, 15.2020.80 [RtiD 2021 II 748 n. 37c]
consid. 2.1, 15.2020.101 pag. 3 e 15.2020.116 pag. 3, emesse tutte il 17
dicembre 2020 in merito a domande di ricusa del giudice Jaques,
contro le quali i ricorsi interposto dall’avv. RI 1 al
Tribunale federale sono tutti stati dichiarati inammissibili con tre sentenze 5A_63-64-65/2021 del 31 maggio 2021).
1.3
La
richiesta di tenuta di un’udienza pubblica per istruire la richiesta di ricusa
risulta così senza oggetto.
2.
Contro
ogni provvedimento dell’ufficio d’esecuzione è ammesso il ricorso all’autorità
di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3
LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto
impugnato (art. 17 cpv. 1 e 2 LEF). Il ricorso per denegata o ritardata
giustizia è possibile in ogni tempo (art. 17 cpv. 3 LEF).
2.1
Una
decisione, seppur negativa, non è assimilabile a un caso di ritardata o
denegata giustizia, fosse essa anche illegale o irregolare (DTF 105 III 116
consid. 5/a); va impugnata entro dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), altrimenti
passa in giudicato (sentenza della CEF 15.2022.11 del 16 marzo 2022 consid.
1.2).
2.2
Nella
fattispecie, l’UE ha proceduto senza indugio all’esecuzione del sequestro
decretato dal Giudice di pace e ne ha accertato l’infruttuosità con il
verbale del 1° ottobre 2021, che è stato notificato alla ricorrente l’11 ottobre 2021 (osservazioni dell’UE e tracciamento
della raccomanda n. 98.__________). Trattandosi di decisione, seppur negativa,
e non d’inattività, RI 1 poteva chiederne l’annullamento, la modifica o la
“rettifica” interponendo ricorso entro dieci giorni dalla notifica (art. 17
cpv. 2 LEF), ovvero entro il 21 ottobre 2021. Il ricorso in esame, inoltrato
solo il 1° febbraio 2022, è dunque ampiamente tardivo e con ciò inammissibile.
3.
La
ricorrente postula anche la pubblicazione sul Foglio ufficiale del precetto
esecutivo contro PI 1 in applicazione dell’art.
66.
cpv. 4 LEF, senza però produrre la domanda d’esecuzione alla quale
l’UE non avrebbe dato seguito. Insufficientemente motivato, il ricorso risulta
pure inammissibile su questo punto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusa è irricevibile.
2.
Il
ricorso è irricevibile.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.